XVIII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE. Di iniziativa dei deputati Verini

Documenti analoghi
Schema di d.d.l. recante revisione delle norme in materia di porto e detenzione di armi, di accertamento dei requisiti psico-fisici dei detentori,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 583

SENATO DELLA REPUBBLICA XVI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. d iniziativa dei Senatori ADAMO,

d iniziativa dei senatori ADAMO, DEL VECCHIO, DONAGGIO, DE SENA, SERRA, BAIO, BASSOLI, SOLIANI, Mariapia GARAVAGLIA, SCANU e DI GIOVAN PAOLO

ART. 5 (Modificazioni all articolo 43 t.u.l.p.s.)

Armi. CARTA EUROPEA DELLE ARMI DA FUOCO pag. 3. LICENZA DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI COMUNI DA SPARO pag. 4

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

L IDONEITA AL PORTO D ARMI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Porto d'armi: come si ottiene

There are no translations available. Decreto legislativo 29 settembre 2013 n.121. Art. 1. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n.

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ZANELLA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Misure contro gli atti persecutori

IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELL INTERNO

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 giugno 2019

LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36 Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121.

Gazzetta Ufficiale N. 194 del 22 Agosto 2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimento Agricoltura, Alimentazione, Foreste e Montagna Corpo Forestale Provinciale

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

ARTICOLO 42. (Soppressione certificazioni sanitarie).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

"Misure contro la violenza nelle relazioni familiari"

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.M. Ministero dell Interno 17 aprile 2003 (G. Uff. del 17 luglio 2003 n. 164) - IL MINISTRO DELL'INTERNO

approvato dalla II Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati il 30 luglio 2010

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

ROSSI, SCAVONE, SOLLO, SPILABOTTE, STUCCHI, TORRISI, TOSATO, VACCARI, VATTUONE, VICECONTE, ZIN

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 435

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 ottobre 2014

urp.br@poliziadistato.it

Emanate nuove norme in materia di immigrazione per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Ma cerchiamo di riassumere quelle che probabilmente saranno le modifiche legislative che saranno in vigore a partire dal 14 settembre 2018.

Recepimento Direttiva (UE) 2017/853 Decreto Legislativo 10 agosto 2018

Roma, 01/12/2016. Alle Direzioni interregionali, regionali e interprovinciale. Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI e, per conoscenza

COMUNE CONDOVE COMUNE CAPRIE COMUNE CHIUSA SAN MICHELE

Capo IV - Delle armi (50) 1 le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

Misure contro gli atti persecutori

Polizia di Stato II Zona Polizia Frontiera per la Lombardia Settore Polizia di Frontiera di Tirano (So)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 3 marzo 2015 (v. stampato Senato n. 1791)

PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE

MINISTERO DELLA SANITÀ decreto 21 settembre 2000 Uso di defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina

Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PINOTTI. Benefìci in favore del personale militare esposto all amianto

Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati

Nuove norme per la concessione del contrassegno per i veicoli al servizio dei soggetti disabili e in materia di parcheggi ad essi riservati

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

AUTORIZZAZIONE SEGNALAZIONE

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2014, N. 36

11. Il commercio di armi, oggetti alle stesse assimilati, resta disciplinato dalla normativa vigente in materia.

SENATO DELLA REPUBBLICA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ufficio Armi ARMI: ISTRUZIONI PER ESSERE IN REGOLA

11. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 3-ter, può richiedere allo sportello unico per

Roma, 01 Aprile 2003 QUESITO

Articolo 9. Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

IL NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI DPR 1 AGOSTO 2011, N.151

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Schema di decreto legislativo recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell art. 2, comma 2, della l. 28 aprile 2014, n

Testo unico sull'immigrazione - Titolo II

Meno omicidi che in passato, meno che negli altri paesi europei

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

PRETESTUOSE E VERGOGNOSE LE RESTRIZIONI PROPOSTE DAL PD AI DETENTORI DI PORTO D ARMI AD USO CACCIA ED USO SPORTIVO.

COMUNE DI PADOVA SEGRETERIA GENERALE

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LOLLOBRIGIDA, DEIDDA, FERRO

REGOLAMENTO PER L ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Legge 29 marzo 2001, n. 86. "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"

Ministero dell Interno

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 25 novembre 2009 (v. stampato Senato n. 1908)

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

Il porto d armi e la procedura per il rilascio. Le ipotesi di diniego del rinnovo e di revoca, i modi di opposizione al relativo provvedimento.

Concernente la modificazione di alcuni articoli della legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Sulla competenza dello Stato di concerto con le Regioni ad escludere la coltivazione di OGM

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione;

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 marzo 2015

Transcript:

XVIII LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE Di iniziativa dei deputati Verini Nuove norme in materia di potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d armi" Onorevoli colleghi! - Servono regole stringenti per evitare una diffusione incontrollata delle armi. In questo momento storico anche nel nostro Paese tutto sembra ruotare intorno allo slogan della giustizia «fai da te»: si parla di legittima difesa come se questo concetto non fosse già ben presente nel nostro ordinamento. La combinazione della nuova legge sulla legittima difesa con la grande facilità con cui si possono acquistare armi in Italia è la ricetta per un paese in cui vivere sarà sempre più pericoloso; le norme attualmente in vigore, come ci confermano i dati, già oggi garantiscono ampiamente quei cittadini che, davanti a un pericolo, a una minaccia, reagiscono per difendere sé stessi e i propri familiari: la più recente giurisprudenza (e si cita come emblematica la sentenza della Cassazione Sez. IV, 20 giugno 2018, n. 29515 sul caso Birolo) sta, infatti, già applicando in maniera autonoma i criteri valutativi dello stato di grave turbamento psichico nelle fattispecie di legittima difesa, determinando due conseguenze invocate dai sostenitori di questa; con questa nuova legge «bandiera» si inserisce nell'ordinamento un vero e proprio, nuovo, principio di «sfiducia» nello Stato e nella capacità di difendere i cittadini e di assicurare loro giustizia: non è azzardato pensare che anche cittadini inermi, che in vita loro hanno visto armi solo al cinema, potrebbero essere influenzati dal messaggio e decidere di armarsi, andando magari incontro a criminali professionisti, aggravando i loro rischi e pericoli; nonostante si voglia sostenere che non ci sia automatismo tra queste e la diffusione delle armi, questo automatismo c è. È implicito il messaggio di «difesa fai da te», quando si inserisce quel «sempre» nell'articolo 52 si corre, infatti, seriamente il rischio di incentivare i cittadini a farsi giustizia da sé, acquistando e utilizzando armi sulla scia della tragica esperienza di altri paesi nei quali la diffusione delle armi rappresenta, oltre che un business, anche un intreccio affaristico con la Politica come negli stati Uniti gli omicidi, le stragi nelle scuole, i fatti di sangue sono cresciuti in maniera esponenziale e sta crescendo nell'opinione pubblica l'impegno per limitare la diffusione delle armi da fuoco. Le armi legittimamente detenute sono anche gli strumenti più comuni con cui avvengono i femminicidi. Nel corso del

2018, tra i 52 omicidi da parte di persone che lo Stato aveva considerato adatte a portare armi da fuoco, le vittime donne sono state 30. Ma quanto c entra la vera e propria legittima difesa con il possesso e l uso di armi da fuoco? I numeri raccolti dall Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere tracciano uno scenario molto chiaro: nel database degli omicidi con armi in regola si contano lo scorso anno 52 omicidi. Di questi, per legittima difesa ce n è stato soltanto uno.i numeri raccolti dall Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere tracciano uno scenario molto chiaro: nel database degli omicidi con armi in regola si contano lo scorso anno 52 omicidi. Di questi, per legittima difesa ce n è stato soltanto uno. La presente proposta di legge fornisce una risposta atta a predisporre una stretta dei meccanismi di rilascio per evitare i pericoli legati alle maglie più larghe nell uso delle armi consentito dalla nuova legge sulla legittima difesa, prevedendo, dunque, che la richiesta per il porto d armi debba essere allegato un apposito certificato medico di idoneità psicofisica, rilasciato da una commissione medica. Proponiamo poi: che l autorizzazione alla detenzione di armi debba essere rinnovata ogni anno ed essere subordinata alla presentazione della certificazione medica; che nel caso in cui vengano riscontrati segni di disturbi psico-comportamentali, la licenza sia revocata; che la necessità di una certificazione medica vale anche per il nulla osta all acquisto delle armi concesso dal Questore ai maggiorenni. Prevediamo anche controlli più stringenti e più frequenti (rinnovo ad un anno) per tutte le licenze che permettano l acquisto e la detenzione di armi, maggiori controlli anche sul rilascio del porto d armi per uso sportivo. Riteniamo indispensabile introdurre l obbligo di comunicare immediatamente l avvenuta vendita di un arma alla Questura per mezzo del già obbligatorio registro telematico, un maggior rigore sui controlli e sulla tracciabilità delle vendite via internet o per corrispondenza. La nostra proposta prevede, poi, forme di monitoraggio e controllo della vendita e detenzione delle armi per assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all altra parte dell unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche finita. Si propone anche la piena responsabilizzazione del cittadino, rendendo più efficace e stringente il primo esame per il rilascio dei permessi di detenzione di arma o di porto di armi. Gli oneri per le visite mediche e per le comunicazioni ai conviventi sono a carico del richiedente, e si istituisce una nuova tassa di possesso (aggiuntiva rispetto all'attuale tassa di concessione governativa (168 per uso caccia - 115 euro per porto arma corta difesa personale - tiro a volo esente) per un importo annuo non inferiore a 200 euro. Sono esenti dal pagamento di questa tassa aggiuntiva, tra gli altri, i titolari di licenza di caccia e di porto di fucile per tiro a volo. Le entrate derivanti dalla nuova tassa finanziano i corsi obbligatori teorici e pratici per l idoneità all uso delle armi.

ART. l. (Modifica alla disciplina relativa alla detenzione di armi). 1. Alla legge 6 marzo 1987, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 dell articolo 1 è sostituito dal seguente: «1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d armi per uso difesa personale nonché la licenza di porto di fucile per uso di caccia, deve essere allegato apposito certificato medico di idoneità psicofisica. Tale certificato deve essere presentato anche al momento della rinnovazione annuale della licenza di porto d armi, ai sensi dell articolo 68 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché al momento del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui all articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157». b) dopo l articolo 1, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. 1. Al momento del rilascio della licenza di porto d armi e ogni anno dallo stesso rilascio, l accertamento dei requisiti psichici di cui al n. 5) degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, è effettuato da un collegio medico costituito presso l azienda unità sanitaria locale competente, composto da tre medici, pubblici dipendenti, di cui almeno uno specialista in neurologia e psichiatria. Nel caso in cui vengano riscontrati segni, anche iniziali, di disturbi psico-comportamentali, la licenza è immediatamente revocata, ovvero si prescrive il divieto di rilascio della licenza e ne viene data immediata comunicazione all autorità di pubblica sicurezza competente per territorio di residenza anagrafica dell interessato»; Art. 2 (Modifiche all articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157) 1. All articolo 22 della legge del 2 novembre 1992, n. 157, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di un anno e può essere rinnovata su domanda del titolare solo previa presentazione di un nuovo certificato medico di idoneità di cui al comma 1 dell articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89»; Art. 3 (Modifiche testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 4 la parola mensilmente è sostituita dalle seguenti contestualmente alla vendita ; 2) al comma 6 le parole ed è esente da ogni tributo sono soppresse. 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: «Il questore subordina il rilascio del nulla osta di cui al quinto comma alla presentazione di una certificazione medica di idoneità psico-fisica rilasciata da una commissione medica, costituita presso l azienda sanitaria locale competente per territorio, composta da tre membri, di cui un medico legale e uno specialista in neurologia e psichiatria. L autorizzazione alla detenzione di armi deve essere rinnovata

ogni anno ed è subordinata alla presentazione della certificazione medica di cui al presente comma».; 4) il comma 10 è sostituito dal seguente: 10. L acquisto delle armi, nonché l acquisizione, a qualsiasi titolo, della disponibilità di un arma sono subordinati alla avvenuta comunicazione del relativo provvedimento con cui viene rilasciato il nulla osta o che consente l acquisizione delle armi corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione ai familiari, ai conviventi maggiorenni, anche diversi dai familiari, all altra parte dell unione civile, anche cessata, nonché a chi sia o sia stato legato da convivenza o da stabile relazione affettiva, anche finita. L ufficio di polizia competente, sentito l ufficio anagrafico del Comune, provvede ad effettuare la comunicazione ai soggetti di cui al periodo precedente mediante modalità che consentano l accertamento dell avvenuta notifica della stessa;. b) all articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al primo comma la parola 72 è sostituita dalla seguente 12 e son aggiunti infine i seguenti periodi In caso di violazione degli obblighi previsti in attuazione de presente comma, si applica la sanzione amministrativa da 2000 euro a 10 0000. Può essere disposta, altresì, la revoca della licenza o del nulla osta alla detenzione.. 2) al quarto comma le parole cinque anni sono sostituite con le seguenti un anno. 3) al sesto comma le parole può vietare sono sostituite dalla seguente vieta. Art. 4 (Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110) 1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10 al sesto comma, le parole: «nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo.» sono sostituite dalle seguenti: «è consentita nel numero di una per le armi comuni da sparo e di tre per le armi di uso sportivo.» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo Per quanto concerne le armi di uso sportivo, il titolare della licenza deve dimostrarne l effettivo utilizzo all uopo, utilizzo che deve essere sottoposto a controlli periodici non superiori ad un mese da parte del Questore. ART. 5 (Istituzione di corsi teorici e pratici per l idoneità all uso delle armi) 1. L articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, è sostituito dal seguente: «Articolo 16. 1. Chiunque faccia richiesta di porto d armi o di nulla osta per la detenzione di armi deve frequentare un corso teorico e pratico che prevede il rilascio di un attestato finale di idoneità all uso delle armi.

2. Il Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro della Salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua il percorso formativo teorico e pratico del corso di cui all articolo 16 del regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonché il profilo professionale dei soggetti preposti alla formazione e al rilascio dell attestato finale.. Articolo 6 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri relativi all accertamento dei requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione, alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli oneri relativi alla comunicazione di cui all articolo 35, comma 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dalla presente legge, sono a carico del richiedente. 2. Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere è tenuto al pagamento di una tassa. 3. Sono esenti dall'obbligo del versamento della tassa di cui al comma 3: a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite. d) i titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia; e) i titolari di licenza di porto di fucile per l esercizio del tiro a volo 3. L importo della tassa di cui al comma 2 è stabilito con decreto del Ministro dell economia e delle finanze entro 30 giorni dall entrata in vigore della presente legge e non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 200 annui. 4. Le maggiori entrate derivanti dalla tassa di cui al comma 3 sono finalizzate alla copertura degli oneri previsti dall articolo 5.

ADESIONI 1. Bordo M. 2. Scalfarotto I. 3. Zan A. 4. Miceli C. 5. Librandi G. 6. Braga C. 7. Annibali L. 8. Schirò 9. Sensi F. 10. Migliore G. 11. Zardini D. 12. La Marca 13. Pezzopane S. 14. Incerti 15. Ciampi 16. Di Maio M. 17. Ungaro 18. Martina 19. Siani 20. Fiano 21. Serracchiani 22. Quartapelle L. 23. Gribaudo 24. Noja 25. Fragomeli