CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)
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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (ALFANO) E CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010 Presentato il 7 marzo 2011 ONOREVOLI DEPUTATI! La Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale è un Trattato multilaterale concluso sotto l egida dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nell ambito del Consiglio d Europa, aperto alla firma degli Stati membri di entrambe le Organizzazioni il 25 gennaio 1988 ed entrato in vigore il 1 o aprile L Italia è parte della Convenzione avendo aderito alla stessa con legge 10 febbraio 2005, n. 19. Obiettivo della Convenzione è la promozione della cooperazione amministrativa in materia fiscale in tutte le sue forme, dallo scambio di informazioni all assistenza al recupero dei crediti di natura tributaria, al fine di intensificare la lotta all evasione e all elusione fiscali internazionali.
2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI Il Protocollo di modifica della suddetta Convenzione, del quale il presente disegno di legge provvede ad autorizzare la ratifica e a recepire il contenuto sul piano interno, si è reso necessario al fine di allineare il testo della Convenzione allo standard dell OCSE attualmente in uso, in materia di trasparenza e di scambio di informazioni. Gli articoli iniziali del Protocollo prevedono rispettivamente: modifiche al Preambolo della Convenzione (articolo I) e precisazioni sull ambito di applicazione dello scambio di informazioni effettuato ai sensi della Convenzione (articolo II), nonché sul livello di dettaglio necessario per le richieste di informazioni (articolo III). Per quanto riguarda l adeguamento allo standard internazionale in materia di scambio di informazioni, il Protocollo dispone la soppressione del vigente articolo 19 della Convenzione (articolo IV) e prevede che il segreto bancario e il requisito dell interesse fiscale nazionale non possano essere invocati a fondamento del rifiuto di scambiare informazioni a fini fiscali (articolo V). Al fine di adeguare pienamente il testo della Convenzione allo standard dell OCSE, alcune limitazioni vigenti, relative all utilizzo delle informazioni scambiate, sono state inoltre eliminate (articolo VI). Il Protocollo, che definisce, altresì, il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell Unione europea, prevede espressamente che gli Stati membri dell Unione europea e Parti della Convenzione possano applicare nelle reciproche relazioni le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell Unione europea (articolo VII). Il Protocollo consente di aprire la Convenzione all adesione di Stati non membri dell OCSE né del Consiglio d Europa: è prevista un apposita procedura in tale senso che richiede, al momento necessario, l espressione di un parere favorevole all adesione di uno Stato terzo da parte degli Stati membri della Convenzione (articolo VIII). Il testo prevede, infine, talune disposizioni che disciplinano l entrata in vigore del Protocollo (articolo IX) e i compiti attribuiti al Depositario (articolo X). Per quanto concerne gli aspetti tecnicofinanziari derivanti dall entrata in vigore del Protocollo sul piano interno, si rappresenta che si avranno senza dubbio vantaggi per il bilancio dello Stato, relativi a un maggiore introito fiscale. La lotta all evasione fiscale in campo internazionale disporrà, infatti, di ulteriori strumenti di conoscenza, mediante una migliore informazione, anche sui conti correnti e sulle situazioni bancarie presenti nei Paesi aderenti. Il Protocollo prevede, in particolare, una più ampia assistenza amministrativa in materia fiscale nel rispetto della sovranità nazionale e dell adeguata tutela dei diritti dei contribuenti, garantendo nel contempo un estesa protezione della riservatezza delle informazioni scambiate. Altri Paesi membri dell OCSE e del Consiglio d Europa, alcuni dei quali fanno parte del G20, hanno espresso l intenzione di aderire alla Convenzione, che è stata aperta all adesione anche agli Stati non membri dell OCSE o del Consiglio d Europa. I Paesi in via di sviluppo potranno anch essi diventare Parti contraenti della Convenzione emendata e avvalersi dei vantaggi derivanti dal nuovo contesto di cooperazione fiscale basato su una maggiore trasparenza. Risultano evidenti le finalità di contrasto dell evasione e di aiuto alla cooperazione fiscale multilaterale tramite l ampliamento dello scambio di informazioni in materia fiscale; da tali obiettivi possono verosimilmente attendersi effetti positivi per l erario, con riguardo all efficacia dell attività di accertamento espletata dall amministrazione finanziaria, consentendo l emersione di maggiore base imponibile, andando in definitiva a configurare per l erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile.
3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI ANALISI TECNICO-NORMATIVA 1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto A) Necessità dell intervento normativo. Il ricorso a un atto con forza di legge si rende necessario perché il Protocollo in questione modifica la Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata ai sensi della legge 10 febbraio 2005, n. 19, e pertanto, trattandosi di modifica di legge, rientra tra le fattispecie previste dall articolo 80 della Costituzione. B) Analisi del quadro normativo: incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. Il Protocollo riguarda una modifica alla Convenzione del 1988 volta a intensificare la lotta all evasione fiscale e, pertanto, ben si inserisce nel quadro delle norme nazionali destinate alla lotta all evasione e all elusione fiscali internazionali. Il Protocollo, concluso tra i Paesi membri del Consiglio d Europa e i Paesi membri dell OCSE, non presenta problemi di compatibilità con l ordinamento interno. Il Protocollo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti, e non comporta oltre all autorizzazione parlamentare di ratifica e all ordine di esecuzione norme di adeguamento del diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo. In particolare si tratta di precisazioni nell ambito dell applicazione dello scambio di informazioni effettuate ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione base, disponendo di maggiori forme di controllo internazionali sui conti correnti bancari. C) Analisi della compatibilità dell intervento con l ordinamento dell Unione europea. Quanto all impatto del Protocollo sull ordinamento dell Unione europea, il testo dello stesso definisce il rapporto tra lo strumento convenzionale e il diritto dell Unione europea, prevedendo espressamente che gli Stati membri dell Unione e Parti della Convenzione possano applicare, nelle reciproche relazioni, le disposizioni convenzionali ogniqualvolta esse consentano una cooperazione più ampia rispetto alle possibilità offerte dalle norme applicabili dell Unione europea. D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale. Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi a livello nazionale, la materia infatti non rientra tra le competenze regionali.
4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali. La materia degli accordi internazionali in generale e il Protocollo in esame in particolare non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali. F) Verifica dell assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione. Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l entrata in vigore del Protocollo in esame è pertanto obbligatoria l approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento. 2. Elementi di drafting e linguaggio normativo. A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso. Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni e in materia di assistenza fiscale già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello dell OCSE. B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. Non si rilevano elementi significativi al riguardo. C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti. Il testo del Protocollo fa ricorso alla tecnica della novella, operando correzioni e sostituzioni al contenuto di vari articoli della Convenzione base. D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. Le disposizioni della Convenzione che vengono sostituite da nuove disposizioni del Protocollo prevedono espressamente l abrogazione, mediante soppressione, delle norme precedenti.
5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI
6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE ART. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d Europa ed i Paesi membri dell Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall articolo IX del Protocollo stesso. ART. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 4143 XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS PROTOCOLE D AMENDEMENT À LA CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
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20 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 4143
21 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati 4143
22 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati 4143
23 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati 4143
24 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati 4143
25 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati 4143
26 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati 4143 Parigi 27 maggio
27 PAGINA BIANCA
28 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati ,00 *16PDL * *16PDL *
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