PROTOCOLLO D INTESA VISTO
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- Gennaro Galli
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1 PROTOCOLLO D INTESA TRA La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport con sede in Roma, Via della Stamperia, 8 nella persona del Sottosegretario di Stato agli Affari Regionali Gianclaudio Bressa, di seguito denominato DARAS; Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale con sede in Roma, Piazzale della Farnesina, 1 nella persona del Ministro Paolo Gentiloni, di seguito denominato MAECI; E L Associazione Nazionale Comuni Italiani che rappresenta i Comuni e le Città metropolitane con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, nella persona del Presidente Piero Fassino, Sindaco di Torino, di seguito denominata ANCI; di seguito, le Parti"; VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; il decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport 11 maggio 2012 recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; 1
2 il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell Amministrazione degli Affari Esteri e successive modificazioni e integrazioni; l art. 1 dello Statuto dell ANCI che tutela e rappresenta gli interessi generali dei Comuni e delle Città metropolitane e degli Enti di derivazione comunale anche dinanzi a istituzioni e organismi internazionali; l art. 272 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che individua l ANCI tra i soggetti idonei a realizzare programmi del MAE relativi alla cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo, autorizza la DGCS/MAE a stipulare con essa apposite convenzioni per iniziative da attuarsi anche da parte dei singoli associati e stabilisce che i Comuni possono destinare un importo fino allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione e solidarietà internazionale; l art 10 della Carta europea delle Autorità locali del 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989 n. 439 che prevede la collaborazione fra autonomie locali di diversi paesi ed il loro diritto di associazione con altre autonomie locali; l articolo 6, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante Attuazione dell articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull attività internazionale delle regioni ; la legge 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica ; la legge 26 febbraio 1987 n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell Italia con i Paesi in via di sviluppo e la legge 11 agosto 2014, n. 125 Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ; l Accordo quadro tra l ANCI e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, del 3 maggio 2001; 2
3 CONSIDERATA la necessità di assicurare il coordinamento delle attività di mero rilievo internazionale che, ai sensi dell articolo 6, comma 7, della Legge n. 131/2003, i Comuni e le Città Metropolitane possono svolgere nelle materie loro attribuite, secondo l ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti, a DARAS e a MAECI ogni iniziativa; la centralità di MAECI nell assicurare unitarietà e coerenza alla proiezione estera del Sistema Paese ed il fondamentale ruolo di coordinamento all estero svolto dalla rete diplomaticoconsolare; CONSIDERATI i compiti a rilevanza istituzionale dell ANCI nello svolgere attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione dei servizi nell interesse dei Comuni, Unioni dei Comuni e altre forme associative, Città metropolitane ed enti di derivazione comunale, anche su incarico della Pubblica Amministrazione, ovvero attraverso la promozione, il coordinamento e la gestione di progetti cofinanziati da autorità regionali, nazionali, europee ed internazionali; il livello quantitativo e qualitativo delle attività di rilievo internazionale svolte dai Comuni e dalle Città Metropolitane, tra l altro attraverso gemellaggi, protocolli di collaborazione con città europee ed extraeuropee, iniziative in campo umanitario, partecipazione a progetti europei e missioni all estero; che ANCI, anche attraverso IFEL, organizza la formazione e l aggiornamento dei dipendenti degli Enti Locali; TENUTO CONTO delle funzioni normativamente attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di garanzia dell unitarietà dell indirizzo politico-amministrativo del Paese e del coordinamento dei rapporti con gli enti locali, oltre che di quelle specificamente attribuite a DARAS dalla legge n. 131/2003; 3
4 TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI CONVENGONO SU QUANTO SEGUE: Articolo 1 (Oggetto e Finalità) Le Parti si impegnano ad avviare le opportune forme di collaborazione, individuando e ponendo in essere attività e scambi di informazione finalizzati a creare un effettivo coordinamento tra le attività di rilievo internazionale dei Comuni e delle Città Metropolitane e l azione estera del Sistema Paese al fine di garantirne la coerenza e rafforzarne l efficacia. Articolo 2 (Attività e Impegno delle Parti) 1. DARAS e MAECI si impegnano ad individuare e sostenere ANCI quale soggetto di riferimento per le attività di preparazione e formazione del personale comunale coinvolto nelle iniziative internazionali nonché per la predisposizione degli interventi di sostegno ai Comuni e alle Città Metropolitane in campo internazionale. Le relative modalità operative saranno definite mediante specifici accordi, anche per la realizzazione di una banca dati delle attività di carattere internazionale dei Comuni italiani e delle Città Metropolitane costantemente aggiornata e complementare a quella prevista dall art. 17, comma 9, della legge n. 125/ ANCI si impegna, anche ai fini degli adempimenti previsti dall art. 6, comma 7, della legge n. 131/2003 e dall art. 9, comma 2 della legge n. 125/2014, a favorire l informazione da parte dei Comuni e delle Città Metropolitane a DARAS e a MAECI in merito a: 4
5 a) progetti ed atti deliberativi concernenti le attività internazionali; b) ogni iniziativa con enti esteri, quali, a titolo esemplificativo, missioni, visite, gemellaggi e ogni atto pattizio comunque denominato, indicando, altresì, le finalità e le attività previste e le relative coperture finanziarie; la segnalazione avviene nei tempi utili anche per le opportune azioni di raccordo e informazione nei confronti della rete diplomaticoconsolare. 3. ANCI, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra livelli di governo, sensibilizza i propri associati affinché nello svolgimento delle attività di rilievo internazionale si attengano - qualora siano forniti - agli indirizzi e alle indicazioni di DARAS e MAECI per quanto di rispettiva competenza. 4. DARAS e MAECI segnalano a ANCI, anche su richiesta, le iniziative internazionali, per area geografica e per tematiche, che possono contribuire alla promozione delle qualità dei territori che fanno capo agli enti locali e per le quali il contributo dei Comuni e Città metropolitane rappresenta un significativo completamento e arricchimento dell azione nazionale. 5. MAECI collabora attraverso la rete diplomatico-consolare e degli Istituti Italiani di Cultura alle iniziative per la promozione del Sistema Paese e alle altre attività internazionali previamente convenute con lo stesso MAECI, promosse da ANCI, da Comuni italiani o da Città Metropolitane nel quadro dell azione di cooperazione internazionale dell Italia e dell Unione Europea. 6. MAECI promuove il coinvolgimento di ANCI nelle consultazioni con altri livelli di governo territoriale per attività e progetti di interesse dei Comuni e delle Città metropolitane. Articolo 3 (Uffici di contatto) Ai fini dell attuazione della presente Intesa sono individuati i seguenti Uffici di contatto: a) per DARAS: Ufficio per l Attività Internazionale e la Cooperazione Interistituzionale - Servizio per le Attività Internazionali del Sistema delle Autonomie territoriali; b) per MAECI: Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio II; c) per ANCI: Area politiche internazionali sicurezza e protezione civile. 5
6 Articolo 4 (Durata) Il presente Protocollo entra in vigore alla data della stipula per la durata di anni 3 e si riterrà tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo che una delle parti vi si opponga entro il sessantesimo giorno anteriore alla scadenza stessa. Entro lo stesso termine, ciascuna parte contraente può chiedere la revisione delle condizioni ivi contenute. Articolo 5 (Disposizioni finali) 1. Dall applicazione del presente protocollo d intesa non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all applicazione del presente protocollo d intesa con le risorse finanziare, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Roma, Per DARAS: Il Sottosegretario di Stato Gianclaudio Bressa Per MAECI: Il Ministro Paolo Gentiloni Per ANCI: Il Presidente Piero Fassino 6
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