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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 168 30.05.2016 Cinque per mille: indicazioni per contribuenti e associazioni Categoria: Associazioni Sottocategoria: Adempimenti L articolo 1, comma 154, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) ha confermato l applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell Irpef relativamente all esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell annualità precedente. Con tale previsione la Legge di Stabilità 2015 ha trasformato il contributo del cinque per mille da beneficio provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento di settori di rilevanza sociale. In data 25 maggio sono stati pubblicati gli elenchi definitivi relativi al 5 Irpef, salgono infatti a quota 51.724 i candidati in corsa per la ripartizione dei fondi. Andiamo ad analizzare quelli che sono gli adempimenti successivi alla pubblicazione degli elenchi per le associazioni interessate e le disposizioni per i contribuenti che decidono di destinare una quota pari al 5 dell Irpef scaturente dalla propria dichiarazione dei redditi. Premessa Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità: a. sostegno a favore di: volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni; associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383; 1

associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all articolo 10, comma 1, lett.a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; a. finanziamento della ricerca scientifica e dell università; b. finanziamento della ricerca sanitaria; c. finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; d. sostegno di attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; b. sostegno di associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, individuati secondo i criteri fissati nell art. 1 del Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2009, n. 88, come modificato dal Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 16 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2009, n. 10. L effettuazione della scelta per la destinazione dell otto per mille dell Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell art. 47 della Legge 20 maggio 1985 n. 222. Andiamo a vedere, in questo elaborato quelli che sono gli adempimenti sia per i contribuenti che esprimono la propria scelta in merito alla destinazione del 5 e sia per le associazioni che partecipano alla ripartizione delle quote Irpef. Disposizioni per il contribuente Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall obbligo di presentare la dichiarazione). Con riferimento al modello 730, chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d imposta deve consegnare, oltre alla delega per l accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l 8, il 5 e il 2 per mille dell IRPEF. Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando Scelta per la destinazione dell otto, del cinque e del due per mille dell IRPEF, il cognome, il nome e il codice fiscale del dichiarante. Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici. Se presenta la dichiarazione in forma congiunta, le schede per destinare l 8, il 5 e il 2 per mille dell IRPEF sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 2

Stesse disposizioni per chi si si rivolge ad un CAF o a un professionista abilitato La scheda va quindi presentata insieme alla dichiarazione dei redditi. E per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi? Nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione, può effettuare le scelte per la destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille dell Irpef, presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 30 settembre 2016: allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all Amministrazione finanziaria. Il servizio di ricezione della scheda da parte degli uffici postali è gratuito. L ufficio postale rilascia un apposita ricevuta a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, CAF, ecc.). Quest ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari hanno facoltà di accettare la scheda e possono chiedere un corrispettivo per l effettuazione del servizio prestato. Adempimenti successivi per le associazioni Una volta pubblicati gli elenchi definitivi degli enti che concorreranno alla ripartizione delle quote del 5 Irpef, ci sono una serie di adempimenti e di termini che gli stessi enti devono rispettare. Presentazione della dichiarazione sostitutiva La dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario per il quale è stata presentata la domanda di iscrizione. Gli enti del volontariato trasmettono la dichiarazione sostitutiva con le modalità indicate nella Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 (con raccomandata a.r. o con la propria posta elettronica certificata). Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono la dichiarazione sostitutiva all Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale. 3

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l ammissione al riparto della quota del cinque per mille. Regolarizzazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva Entro il 30 settembre l ente può sanare la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva che non sia stata regolarmente presentata entro i termini previsti o la dichiarazione sostitutiva alla quale non sia stata allegata copia del documento di identità del rappresentante legale. 4

Per la regolarizzazione è necessario comunque che alla data del 7 maggio 2016 gli stessi enti erano in possesso dei requisiti per l ammissione al riparto della quota del cinque per mille. La regolarizzazione si perfeziona solo con il pagamento di una sanzione pari a 258 versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115. È esclusa la possibilità di compensare l importo della sanzione. I controlli, ai sensi degli articoli 43 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato sono effettuati dalle Direzioni regionali, mentre quelli sulle dichiarazioni trasmesse dalle associazioni sportive dilettantistiche sono di competenza dell Ufficio del CONI che ha ricevuto le dichiarazioni. Legislazione e prassi di riferimento Articolo 2, commi da 4-novies a 4 undecies del D.L. 40/2010 - Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario. Articolo 1 comma 154, Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2015). Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 - Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta 5

sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012 - Articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 Comunicazioni e adempimenti formali. Articolo 23, comma 46, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 Norme in materia tributaria. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 - Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010 Articolo 10, D.Lgs. n. 460 del 1997 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Legislazione e prassi di riferimento Articolo 2, commi da 4-novies a 4 undecies del D.L. 40/2010 - Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario. Articolo 1 comma 154, Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 Determinazione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al riparto e delle modalità di riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinata, in base alla scelta del contribuente, alla finalità del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2012 Articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 Comunicazioni e adempimenti formali Articolo 23, comma 46, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 Norme in materia tributaria 6

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 - Finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille per l'anno finanziario 2010 Articolo 10, D.Lgs. n. 460 del 1997 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Riproduzione riservata - 7