Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Islamica dell Iran

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Transcript:

03.015 Messaggio concernente una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Repubblica Islamica dell Iran del 19 febbraio 2003 Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia d imposte sul reddito e sul patrimonio con la Repubblica Islamica dell Iran, firmata il 27 ottobre 2002. Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l espressione della nostra alta considerazione. 19 febbraio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 2002-2552 2257

Compendio Il 27 ottobre 2002 è stata firmata con la Repubblica Islamica dell Iran una convenzione di doppia imposizione in materia d imposte sul reddito e sul patrimonio. Oltre all eliminazione della doppia imposizione, la presente convenzione offre a persone che hanno rapporti fiscali con ambedue gli Stati e, segnatamente alle imprese investitrici, anche una protezione fiscale. Essa favorisce nuovi investimenti e garantisce che questioni di natura fiscale non indeboliscano la competitività delle imprese svizzere rispetto a quella dei loro concorrenti degli altri Stati industrializzati. La Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall OCSE ed è conforme alla prassi svizzera in materia di convenzioni. Per quanto concerne l imposizione di dividendi, interessi e canoni le soluzioni auspicate dalla Svizzera hanno potuto essere in gran parte realizzate. Nell ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno accolto favorevolmente la conclusione della Convenzione. 2258

Messaggio 1 Genesi Dopo la vittoria di Sayed Mohammad Khatami nelle elezioni presidenziali del 23 maggio 1997, la Repubblica Islamica dell Iran ha iniziato a intrattenere relazioni economiche con i Paesi del Golfo e con Paesi europei. L economia iraniana è una miscela di economia pianificata, economia di Stato, economia agraria privata e commercio. Nel 1990 è stato avviato il processo di privatizzazione. Le più recenti leggi in materia di budget incaricano il Governo di presentare un programma di privatizzazione di tutte le imprese statali non strategiche. Sebbene le necessarie riforme strutturali vengano implementate molto lentamente e l apertura al mercato mondiale continui a essere ritardata, la Repubblica Islamica dell Iran rappresenta un mercato potenziale importante. Essa è, tra l altro, membro dell ONU, della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale e partecipa all OPEC nonché all Organizzazione della conferenza islamica (OCI). Le relazioni economiche bilaterali si incentrano sul commercio e il loro sviluppo è positivo per le importazioni e le esportazioni. La Repubblica Islamica dell Iran è il quarto produttore mondiale di petrolio e per la Svizzera costituisce il terzo mercato più importante nel Medio Oriente. La bilancia commerciale è notevolmente a favore della Svizzera. Dal 1 novembre 2001 è in vigore la convenzione per la protezione degli investimenti firmata l 8 marzo 1998. Un accordo bilaterale di cooperazione economica e commerciale è in fase di negoziato; la sua entrata in vigore dovrebbe intensificare le relazioni commerciali tra i due Paesi. Il 30 maggio 2002, dopo solo due cicli di negoziati nei mesi di agosto del 2001 e maggio del 2002, è stato possibile parafare un progetto di Convenzione per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Dopo che i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno espresso il loro parere positivo sulla Convenzione, quest ultima è stata firmata, unitamente al Protocollo, il 27 ottobre 2002 a Teheran dal consigliere federale Joseph Deiss. 2 Commento alle disposizioni della Convenzione Sotto l aspetto formale e materiale, la presente Convenzione segue in larga misura il modello di convenzione elaborato dall Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ed è conforme alla relativa prassi svizzera. Qui di seguito ci limiteremo pertanto a indicare le caratteristiche principali della Convenzione e a commentare le principali deroghe al modello di convenzione e alla prassi svizzera. Art. 2 Imposte considerate Il campo d applicazione materiale della Convenzione comprende le imposte sul reddito e sul patrimonio. 2259

Art. 3 Definizioni generali Dato che il diritto iraniano non contempla le società di persone, esse non saranno menzionate espressamente nella definizione del termine «cittadini». Resta inteso che i soggetti giuridici ai sensi del diritto di uno dei due Stati sono considerati sia come «persone» sia come «cittadini». Art. 4 Residenza Il diritto iraniano non consente di possedere la doppia nazionalità per cui il paragrafo 2 lettera d dell articolo ha dovuto essere adeguato. Secondo il paragrafo 3 dell articolo, il luogo della sede della direzione effettiva è determinante in caso di doppia residenza. Art. 5 Stabile organizzazione Dato che in Iran lo sfruttamento di risorse naturali è particolarmente importante, il paragrafo 2 dell articolo, che a titolo di esempio elenca le attività che fondano una stabile organizzazione, menziona anche la ricerca. Siccome un imposta su queste attività viene prelevata solo se è effettivamente realizzato un utile, questa divergenza rispetto al modello di Convenzione dell OCSE non necessita di un estensione dell espressione di stabile organizzazione. Qualora i lavori di ricerca siano effettuati dalla società che sfrutta in seguito le risorse, le perdite possono dunque essere riportate in modo proporzionale. Nel paragrafo 3 dell articolo si prevede che un cantiere di costruzione o una catena di montaggio, inclusa l attività di sorveglianza connessa, costituisce una stabile organizzazione se la sua durata oltrepassa i dodici mesi. Dato che per l Iran il termine «fornitura» non può essere inserito nel catalogo delle eccezioni del paragrafo 4 dell articolo, nel numero 1 del protocollo viene stabilito che i depositi di scorte per la fornitura non costituiscono una stabile organizzazione, fintantoché le merci in essi conservate sono vendute esclusivamente sulla base di contratti conclusi dalla società dell altro Stato contraente. Il paragrafo 6 della Convenzione precisa nel secondo periodo che un rappresentante è da considerarsi dipendente nel caso in cui non agisca secondo il principio della determinazione dei prezzi come tra terzi indipendenti («Arm s Length Principle»). Art. 7 Utili delle imprese La Convenzione segue il principio stabilito dal modello di convenzione dell OCSE, secondo cui una stabile organizzazione è imponibile unicamente per gli utili che le possono essere attribuiti. Il numero 2 del protocollo precisa che si può attribuire alla stabile organizzazione solo la parte di remunerazione che corrisponde ai contributi e funzioni effettivi di detta stabile organizzazione. Art. 8 Traffico internazionale Gli utili derivanti dal traffico internazionale sono imponibili nello Stato di residenza della società. 2260

Dato che le joint venture sono contrarie alla Costituzione iraniana, si rinuncia alla relativa disposizione. Art. 9 Imprese associate Visto che il diritto fiscale iraniano prevede la prescrizione del credito fiscale già dopo tre anni, non è necessario riprendere il paragrafo 3 previsto in numerose altre Convenzioni concluse dalla Svizzera. Art. 10 Dividendi Nei rapporti di partecipazione (escluse le società di persone) l imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento nel caso in cui la partecipazione è di almeno il 15 per cento del capitale della società che paga i dividendi. In tutti gli altri casi l imposta ammonta al 15 per cento. Art. 11 Interessi La Repubblica Islamica dell Iran vieta il prelievo di interessi, per cui la sua legislazione fiscale non prevede alcuna imposta alla fonte sui relativi versamenti. Nella pratica gli interessi versati sono definiti come canoni. Il paragrafo 2 dell articolo limita generalmente al 10 per cento l imposta alla fonte percepita sugli interessi. Secondo il paragrafo 3 dell articolo sono esenti dall imposta alla fonte gli interessi versati agli enti pubblici dell altro Stato contraente, compresa la Banca centrale dello stesso, gli interessi in relazione alla vendita a credito di beni commerciali o di equipaggiamenti industriali, commerciali o scientifici nonché gli interessi pagati per un mutuo bancario. Il numero 3 del Protocollo stabilisce inoltre che la presente disposizione vale sia per le banche di proprietà dello Stato sia per quelle private. Art. 12 Canoni Il paragrafo 2 dell articolo limita generalmente al 5 per cento l imposta alla fonte sui canoni. Il termine canone di cui al paragrafo 3 dell articolo comprende anche i canoni per leasing. Art. 13 Utili di capitale Secondo il paragrafo 4 dell articolo, il diritto d imposizione nel caso di alienazione di partecipazioni a società immobiliari spetta allo Stato contraente in cui sono situati i beni. Art. 15 Lavoro subordinato Viste le confusioni che potrebbero sorgere dal fatto che l anno fiscale iraniano (di norma dal 21 marzo fino al 20 marzo dell anno successivo) non corrisponde al calendario civile gregoriano, il paragrafo 2 lettera a dell articolo menziona un periodo di dodici mesi. 2261

Art. 17 Artisti e sportivi Al fine di evitare abusi, il paragrafo 2 dell articolo prevede che lo Stato contraente in cui una persona dell altro Stato contraente esercita la propria attività come artista o sportivo possa imporre anche i redditi versati ad altre persone, qualora essi vengano pagati per le prestazioni esercitate dall artista o dallo sportivo. Secondo il paragrafo 3 dell articolo, il diritto d imposizione dello Stato in cui è svolta la prestazione non è applicabile, se i pertinenti redditi derivano in larga misura da sussidi dell altro Stato contraente. Art. 18 e 19 Pensioni e funzioni pubbliche Conformemente alla prassi svizzera in materia di convenzioni, è espressamente precisato nel numero 4 del Protocollo che gli articoli 18 e 19 della Convenzione sono applicabili anche alle prestazioni in capitale. Art. 21 Altri redditi Per quanto concerne gli altri redditi, l articolo comprende una regola di ripartizione a favore dello Stato di residenza del beneficiario. Art. 22 Patrimonio Dato che il patrimonio è imponibile in entrambi gli Stati contraenti, nella Convenzione viene inserito un articolo corrispondente al modello di convenzione dell OCSE che tiene conto delle installazioni fisse della persona esercitante un attività lucrativa indipendente. Art. 23 Eliminazione della doppia imposizione La Repubblica Islamica dell Iran elimina la doppia imposizione per mezzo del metodo del computo. La Svizzera applica come di consueto il metodo dell esenzione con riserva della progressione e, per dividendi, interessi e canoni concede il computo globale d imposta. L articolo stabilisce inoltre che i dividendi che una società svizzera riceve da una fonte iraniana fruiscono dei medesimi vantaggi di cui beneficerebbero i dividendi pagati da una società svizzera. Art. 24 Non discriminazione La clausola di non discriminazione vale per tutte le imposte degli Stati contraenti, qualunque sia il campo materiale d applicazione della Convenzione. Art. 26 Scambio di informazioni Nella Convenzione è stata integrata una clausola sullo scambio d informazioni corrispondente a quella convenuta con diversi Stati non membri dell OCSE. Lo scambio è limitato alle informazioni necessarie per l applicazione delle disposizioni della Convenzione di doppia imposizione. Le informazioni trasmesse possono essere utilizzate solo per l imposizione e la riscossione delle imposte contemplate nella Con- 2262

venzione. Lo scambio di informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d affari, bancari, industriali, professionali o metodi commerciali è escluso. Art. 28 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore con lo scambio degli strumenti di ratificazione. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili in Svizzera agli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1 gennaio dell anno successivo a quello dell entrata in vigore. Nella Repubblica Islamica dell Iran, le presenti disposizioni sono applicabili agli anni fiscali che iniziano il o dopo il 1 farvardin (corrisponde al 21 marzo) dopo l entrata in vigore. Il paragrafo 3 dell articolo abroga le disposizioni concernenti lo scambio di note in materia di esenzione di imposte delle imprese di navigazione aerea con effetto a decorrere dall entrata in vigore della Convenzione. 3 Conseguenze finanziarie In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano a determinate entrate fiscali. Per la Svizzera queste perdite risultano in particolare dal rimborso parziale dell imposta preventiva e dal computo delle imposte prelevate nella Repubblica Islamica dell Iran sui dividendi, sugli interessi e sui canoni conformemente agli articoli 10, 11 e 12. Dato che gli investimenti iraniani in Svizzera sono molto modesti, queste perdite non sono considerevoli. Per contro, il computo forfettario d imposta previsto nel decreto del 22 agosto 1967 del Consiglio federale comporterà un certo aggravio per le finanze pubbliche svizzere. Queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, saranno tuttavia parzialmente compensate dall imposizione in Svizzera dell ammontare lordo dei redditi provenienti dalla Repubblica Islamica dell Iran, mentre finora l imposta alla fonte iraniana doveva essere ammessa in deduzione dall imponibile. In generale risulterà un aumento del reddito imponibile. Nella presente Convenzione sono state convenute con la Repubblica Islamica dell Iran soluzioni per evitare la doppia imposizione che conferiscono alla Svizzera e alla sua economia nel rapporto bilaterale una valida base e che permettono di eliminare possibili svantaggi concorrenziali nei confronti di altri Stati con cui la Repubblica Islamica dell Iran ha concluso una Convenzione per evitare la doppia imposizione. Nel complesso la Convenzione apporta vantaggi considerevoli per lo sviluppo delle relazioni economiche bilaterali tra Svizzera e Repubblica Islamica dell Iran ed è idonea a promuovere gli investimenti diretti svizzeri nella Repubblica Islamica dell Iran. Nell ambito della procedura di consultazione, i Cantoni e le cerchie economiche interessate hanno approvato all unanimità la conclusione della presente Convenzione. Del resto, occorre ricordare che le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio sono concluse innanzi tutto nell interesse dei contribuenti e favoriscono la cooperazione economica, che costituisce uno degli obiettivi principali della politica svizzera in materia di commercio con l estero. 2263

4 Costituzionalità La presente Convenzione si fonda sull articolo 54 della Costituzione federale (Cost.), che accorda alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all Assemblea federale approvarla. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essa non prevede l adesione a un organizzazione internazionale e non implica un unificazione multilaterale del diritto. Il decreto federale non sottostà dunque al referendum facoltativo giusta l articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. 5 Conclusioni La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione dell OCSE e la prassi svizzera in materia di convenzioni. Essa crea certezza del diritto e apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio dalle imposte iraniane; dovrebbe favorire, in linea di massima, un ulteriore sviluppo delle relazioni economiche bilaterali fra la Svizzera e la Repubblica Islamica dell Iran. 2264