DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO Delibera CP n. CP-2015-0000050 del 25/06/2015 OGGETTO: SETTORE B7 - FINANZA E CONTABILITA' - SANZIONI - RISORSE UMANE; Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 Tuel - Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione Civile - n. 287/2015 R.G.A.C.C. n. 1316/2011 Iacovelli M.S. contro Valente A. (terza chiamata Provincia Teramo. L'anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di Giugno alle ore 17:30 nel Palazzo della Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto ed ai Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale. Al momento della votazione risultano presenti e assenti i seguenti componenti: NOMINATIVI Carica Presenti Assenti DOMENICO DI SABATINO Presidente della Provincia Si BARBARA FERRETTI Vice Presidente Della Provincia Si GIUSEPPE CANTORO Consigliere Si GRAZIANO CIAPANNA Consigliere Si FLAVIANO DE VINCENTIIS Consigliere Si NICOLA DI MARCO Consigliere Si VINCENZO DI MARCO Consigliere Si FRANCO FRACASSA Consigliere Si TONIA PICCIONI Consigliere Si MAURO GIOVANNI SCARPANTONIO Consigliere SEVERINO SERRANI Consigliere Si MASSIMO VAGNONI Consigliere Si MAURIZIO VERNA Consigliere Si TOTALE 12 1 Presiede il Presidente della Provincia, Avv. DOMENICO DI SABATINO. Assiste il Segretario Generale, Dott. PASQUALE PAPA. Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 17:30. Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione: Si

IL DIRIGENTE Premesso che: - con nota prot. n. 18287 del 03.03.2003, l ex dirigente provinciale Ing. Valente Agreppino, in riferimento al procedimento penale R.G.N.R. n. 7860/2001 avviato anche nei suoi confronti e concernente l indicente stradale con esito mortale sulla S.P. n. 19/A di Miano ha comunicato alla Provincia di Teramo i nominativi dei propri difensori di fiducia, Avv. Tommaso Navarra e Avv. Maria Stella Iacovelli; - il Settore Avvocatura dell Ente, con nota R.A.R. prot. n. 19887 del 06.03.2003, ricevuta dalla società assicuratrice INA ASSITALIA S.p.A., Agenzia di Teramo in data 07.03.2003, ha trasmesso alla predetta Compagnia di Assicurazione (con cui questo Ente ha stipulato apposita Polizza Tutela Giudiziaria n. 84/44/155629 per le spese legali e peritali sostenute dai dipendenti provinciali anche in sede penale) la predetta nota prot. n. 18287 del 03.03.2003; - con nota prot. n. 228626 del 19.09.2007 (avente ad oggetto: Proc. pen. N. 7860/01 R.G. Notizie di Reato n. 7378/03 R.G. Trib. Sentenza del 02 febbraio 2007 Pagamento provvisionale e spese legali ) l Ing. A. Valente ha in particolare comunicato a questo Ente che avverso la sentenza di condanna di primo grado, già ho dato mandato al mio avvocato di fiducia di proporre appello ; - con nota R.A.R. prot. n. 231684 del 24.09.2007, il Settore Avvocatura ha provveduto a trasmettere all I. A. S.p.A. copia della suddetta nota prot. n. 228626 del 19.09.2007; - l Ing. A. Valente con nota prot. n. 7738 del 08.01.2010 ha trasmesso a questo Ente copia (non integrale) della sentenza n. 396/09, emessa in data 18.03.2009 dalla Corte di Appello di L Aquila, in conseguenza di un procedimento penale instaurato a seguito di un incidente con conseguenze mortali avvenuto in data 16.06.2001 sulla S.P. n 19/A di Miano in Comune di Teramo ; - con la suddetta sentenza n. 396/09, la Corte d Appello di L Aquila, definitivamente pronunciandosi nel giudizio di appello proposto anche dall Ing. A. Valente, ha in particolare così statuito: Visto l art. 605 CPP, in riforma della sentenza in data 2 febbraio 2007 del Tribunale di Teramo, appellata dagli imputati C. V., Valente Agreppino, P. M., B. C., D. B. V. e B. A., assolve gli imputati Valente, D. B. e B. dal reato lo ascritto perché il fatto non costituisce reato ; - con successiva nota prot. n. 18713 del 19.01.2010, l Ing. A. Valente ha trasmesso alla Provincia di Teramo copia della nota delle spese e degli onorari rimessa dall Avv. M. S. Iacovelli relativa all attività professionale svolta nel procedimento penale indicato in oggetto (per il complessivo importo di 6.329,97); - con nota R.A.R. prot. n. 50123 del 15.02.2010, il Settore Avvocatura dell Ente ha trasmesso all INA ASSITALIA S.p.A., Agenzia di Teramo copia delle suddette note (e relativi allegati) dell Ing. A. Valente prot. n. 7738 del 08.01.2010 e prot. n. 18713 del 19.02.2010, invitando la predetta compagnia di assicurazioni, ai sensi della polizza Tutela Giudiziaria n. 84/44/155629 cit., al pagamento in favore dell Ing. A. Valente del suddetto importo di 6.329,97 a titolo di rimborso delle spese legali riferite alle competenze professionali dell Avv. M. S. Iacovelli maturate in qualità di codifensore dell Ing. A. Valente nel giudizio di primo grado instaurato innanzi al Tribunale penale di Teramo; Premesso, altresì, che: - con nota del 04.06.2010 (ns. rif. prot. n. 194966 del 29.06.2010) l INA Assitalia S.p.A., in riferimento al procedimento penale R.G.N.R. n. 7860/01 in epigrafe e nel fare seguito alla suddetta nota prot. n. 50123 del 15.02.2010, ha rappresentato in particolare che relativamente al procedimento penale 7860/01 RGNR non ci risulta essere stata mai attivata alcuna copertura assicurativa, invitando al contempo questo Ente a verificare l effettiva esistenza della denuncia anche per il procedimento penale 7860/01 anticipando che, qualora non fosse stata inoltrata nei termini, ad oggi risulterebbe ampiamente prescritta ; Pagina 1 di 8

- con successiva nota prot. n. 308942 del 18.10.2010, l Ing. A. Valente ha trasmesso a questo Ente copia della nota del 30.09.2010 con cui l Avv. M. Murano, legale dell Avv. M. S. Iacovelli, ha sollecitato l Ing. A. Valente al pagamento, in favore della propria assistita, della somma di 6.329,97 cit. a titolo di competenze professionali di difesa dello stesso nel giudizio di primo grado, avvertendo che in difetto sarebbero state intraprese apposite azioni giudiziarie per il recupero coattivo del suddetto importo; - con nota R.A.R. prot. n. 313849 del 21.10.2010, il Settore Avvocatura, nel trasmettere alla società assicuratrice INA ASSITALIA S.p.A. copia della suddetta nota dell Ing. A. Valente prot. n. 308942 del 18.10.2010, ha nuovamente invitato la predetta compagnia di assicurazioni a procedere al pagamento, in favore del suddetto ex dirigente provinciale, dell importo di 6.329,97; - con nota di riscontro del 04.11.2010 (ns. rif. prot. n. 345272 del 22.11.2010), l INA ASSITALIA S.p.A., nel comunicare che relativamente al procedimento penale 7860/01 RGNR non ci risulta essere stata mai attivata alcuna copertura assicurativa, ha invitato questo Ente di verificare l effettiva esistenza della denuncia per il suddetto procedimento penale rappresentando al contempo che qualora (la denuncia) non fosse stata inoltrata nei termini, ad oggi risulterebbe ampiamente prescritta ; Premesso, infine, che: - con Atto di citazione per chiamata di terzo, notificato a questo Ente in data 11.08.2011, l Ing. A. Valente - in relazione al giudizio R.G. n. 1316/2011 promosso dal predetto ex dirigente provinciale innanzi al Tribunale di Teramo in opposizione a Decreto Ingiuntivo emesso su ricorso proposto dall Avv. M. S. Iacovelli (e concernente il pagamento delle competenze professionali in narrativa) - ha citato la Provincia di Teramo a comparire innanzi alla predetta autorità giudiziaria all udienza del 13.12.2011 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare la nullità, l illegittimità, l invalidità e comunque l inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni esposte in narrativa; 2) per l effetto annullare ovvero revocare ovvero dichiarare inefficace in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 161/2011 (R.G. Cont. 771/11 Cron. 3444/11) reso in data 13 aprile 2011, notificato il successivo 22-28 aprile 2011 in quanto il pagamento chiesto non corrisponde a quanto effettivamente prestato; 3) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda monitoria dichiarare il terzo chiamato tenuto al pagamento per le ragioni tutte di cui in premessa dell atto di opposizione e dell atto di citazione del terzo; 4) condannare sempre e comunque parte opposta ovvero, nel caso di necessità dell operatività dell invocata garanzia, del terzo qui chiamato al pagamento delle spese e degli oneri tutti di lite in aggiunta agli accessori tutti in misura di legge ; - con il suddetto Atto di citazione di Terzo l Ing. A. Valente, per il tramite del proprio legale, ha compiegato il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall Avv. M. Murano, legale dell Avv. Maria Stella Iacovelli, nonché il relativo provvedimento monitorio del 13.04.2011, con cui il Tribunale di Teramo ha ingiunto all Ing. A. Valente di provvedere al pagamento in favore della ricorrente, per le ragioni di cui al ricorso, entro il termine di quaranta giorni, della somma di 6.540,91 (di cui 5.544,03 per onorari, 92,94 per spese, 693,00 per rimborso forfettario spese generali, 196,32 per opina mento parcella ed 14,62 per marca da bollo apposto su istanza parere di congruità), oltre interessi maturati e maturandi fino al saldo nonché competenze e spese della presente procedura che si liquidano complessivamente in 621,50, di cui 101,50 per spese, 382,00 per diritti ed 138,00 per onorario, oltre CAP e altre successive occorrende ; - con nota R.A.R. prot. n. 254850 del 23.08.2011, il Settore Avvocatura ha trasmesso all INA ASSITALIA S.p.A. copia del suddetto Atto di citazione per chiamata di terzo, invitando la stessa a far conoscere le proprie determinazioni al riguardo; - con la suddetta nota R.A.R. prot. n. 254850 del 23.08.2011, il Settore Avvocatura ha altresì rappresentato all INA ASSITALIA S.p.A. che contrariamente a quanto affermato dalla Direzione Industriale Danni Tutela Legale Ufficio Sinistri di Codesta Compagnia nella Pagina 2 di 8

comunicazione del 4/11/2010, il sinistro di che trattasi risulta regolarmente denunciato con ns. nota prot. n. 19887 del 6/03/2003 ; - l INA ASSITALIA S.p.A., Direzione Generale di Roma, con nota di riscontro del 27.09.2011 (ns. rif. prot. n. 318818 del 12.10.2011) ha rappresentato - in maniera del tutto non attinente al procedimento penale in oggetto - quanto segue: Facciamo seguito Vs. del 23/08/2011 prot. n. 0254850, inviataci p.c., per confermare integralmente quanto ha formato oggetto della precedente ns. del 13/07/2005 per il sinistro n. 800055 (riferito ad altro e diverso procedimento penale R.G.N.R. 6913/02) e precedente ns. del 04/11/2010 per il sinistro n. 800429 (anche in tale caso riferito ad altro e diverso procedimento penale R.G.N.R. ), con la quale evidenziamo che i sinistri ed il relativo diritto assicurativo è prescritto, ex art. 2952 del C.C. ; - pertanto, la suddetta società di assicurazioni non ha fornito alcun riscontro in riferimento alle richieste come sopra avanzate da questo Ente di ottenere copertura assicurativa in riferimento al sinistro di cui al procedimento penale R.G.N.R. 7860/2001 cit. e, per l effetto, al suddetto rimborso delle spese legali maturate dal proprio difensore di fiducia; - la Provincia di Teramo, pertanto, con deliberazione di G.P. n. 620 del 18.11.2011 i.e., ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: 1) Costituirsi, per le motivazioni sopra espresse, nel giudizio n. 1316/2011 R.A.C., come sopra instaurato all esito dell opposizione dell Ing. Agreppino Valente al decreto ingiuntivo allo stesso notificato dall Avv. M.S.I. (difensore nel primo grado dell Ing. Agreppino Valente ed avente ad oggetto i relativi onorari professionali). 2) Nominare, ad ogni effetto e per le motivazioni di cui in narrativa, quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l Avv. Luigi De Meis, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore Avvocatura dell Ente, conferendo espresso mandato per la chiamata in causa dell INA ASSITALIA S.p.A. e di spiegare, se del caso, domande riconvenzionali ; - con Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa di terzo, la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall Avv. Luigi De Meis, si è costituita nel giudizio R.G. n. 1316/2011 come sopra promosso dall Ing. A. Valente, rassegnando al Tribunale di Teramo le seguenti istanze: in via preliminare autorizzare la chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c. della Compagnia INA Assitalia ( ); in via principale, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace, per le motivazioni in precedenza evidenziate, il decreto ingiuntivo per cui è causa, in quanto il pagamento richiesto non corrisponde all attività professionale effettivamente prestata dall Avv. Maria Stella Iacovelli; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda monitoria e di eventuale accoglimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti di questa Provincia terza chiamata dall Ing. Agreppino Valente, accertata e dichiarata la piena operatività della polizza assicurativa Tutela Giudiziaria n 84/44/155629 ( ) ottenere manleva e garanzia dalla società assicuratrice IINA Assitalia S.p.A. per eventuali provvedimenti pregiudizievoli che dovessero essere emessi a carico di questa Provincia concludente ( ); in via gradatamente subordinata, nella denegata ipotesi in cui eventuali provvedimenti pregiudizievoli dovessero essere emessi direttamente a carico della Provincia di Teramo, dichiarare la sussistenza in capo all Amministrazione Provinciale di Teramo del diritto di rivalersi nei confronti della terza citata INA Assitalia S.p.A. ( ); in via ulteriormente subordinata, nella denegata ed avversata ipotesi in cui dovesse riscontrarsi l avvenuta estinzione dei diritti assicurativi connessi alla citata polizza assicurativa Ina Assitalia Tutela giudiziale n. 84/44/155629, accertare e dichiarare che, per le ragioni espresse nel presente atto, nessuna responsabilità al riguardo potrà essere ascritta alla Provincia di Teramo e che, per l effetto, nessuna pretesa relativa al rimborso di quanto richiesto dall Avv. Maria Stella Iacovelli con il decreto ingiuntivo per cui è causa potrà essere vantata dall Ing. Agreppino Valente nei confronti della Provincia di Teramo, con condanna di quest ultimo al pagamento delle spese e competenze del giudizio ; VISTA la Sentenza n. 287/2015 con cui il Tribunale Civile di Teramo, definitivamente pronunciandosi nel giudizio R.G. n. 1316/2011 cit., ha stabilito quanto segue: 1) RIGETTA l opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 161/2011 (R.G. cont. 771/11 - Cron. Pagina 3 di 8

3444/11) emesso dal Tribunale di Teramo in data 13 aprile 2011, su ricorso di I. M. S., che per l effetto conferma; 2) CONDANNA Valente Agreppino, alla rifusione, in favore di Iacovelli Maria Stella delle spese di lite, che liquida in 4.835,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge; 3) CONDANNA la Provincia di Teramo a tenere indenne Valente Agreppino di quanto egli è tenuto a pagare a Iacovelli Maria Stella in forza del capo 1) del presente dispositivo; 4) CONDANNA la Provincia di Teramo, alla rifusione, in favore di Valente Agreppino delle spese di lite, che liquida in 189,23 per esborsi ed 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge; 5) CONDANNA la IINA Assitalia S.P.A, a tenere indenne la Provincia di Teramo di quanto la stessa è tenuta nei confronti di Agreppino Valente in forza del capo 3) del presente dispositivo; 6) CONDANNA la INA Assitalia S.P.A., alla refusione, in favore della Provincia di Teramo, delle spese di lite, che liquida in 15,09 per esborsi ed 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge VISTO, altresì, il Decreto Ingiuntivo n. 161/2011 del 13.04.2011 (e di cui al capo 1 della suddetta sentenza n. 287/2015), con cui il Tribunale di Teramo ha ingiunto il pagamento della somma di 6.540,91 (di cui 5.544,03 per onorari, 92,94 per spese, 693,00 per rimborso forfettario spese generali, 196,32 per opina mento parcella ed 14,62 per marca da bollo apposto su istanza parere di congruità), oltre interessi maturati e maturandi fino al saldo nonché competenze e spese della presente procedura che si liquidano complessivamente in 621,50, di cui 101,50 per spese, 382,00 per diritti ed 138,00 per onorario, oltre CAP e altre successive occorrende ; CONSIDERATO: - che con nota R.A.R. prot. n. 48528 del 02.03.2015, il Settore Avvocatura ha invitato la società di assicurazioni INA ASSITALIA S.p.A., ai sensi e per gli effetti della invocata polizza, a voler provvedere direttamente all esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/2015 cit., tenendo indenne questa Amministrazione nonché a versare in favore di questo Ente le spese processuali del procedimento in oggetto così come liquidate nella sentenza n. 287/2015 cit., nella misura complessiva di Euro 4.998,04 (di cui Euro 3.500,00 per compensi, Euro 525,00 per rimborso forfetario, Euro 957,95 per oneri previdenziali e fiscali come per legge e Euro 15,09 per esborsi) ; - che con nota prot. n. 49187 del 02.03.2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso agli uffici ed organi dell Ente copia della suddetta sentenza n. 287/2015, con invito alla adozione dei necessari provvedimenti preordinati alla esecuzione della stessa; - che con nota fax del 01.04.2015 (ns. rif. prot. n. 77266 del 07.04.2015), l Avv. M. Murano, legale dell Avv. M. S. Iacovelli, nel rappresentare che le somme che l Ing. V. è tenuto a corrispondere alla mia assistita e da cui, in virtù della sentenza in oggetto, dovrà essere manlevato dalla Provincia di Teramo e quest ultima dall INA Assitalia, ha invitato i legali dell Ing. A.Valente, di questo Ente nonché della società di assicurazioni INA ASSITALIA S.p.A., a far conoscere le proprie determinazioni in ordine alla compiuta esecuzione delle statuizioni giudiziali di cui alla predetta decisione, prospettando al contempo, in caso di mancato riscontro, ogni iniziativa giudiziale per la esatta esecuzione di quanto stabilito dal Tribunale Civile di Teramo; - che con la suddetta nota fax del 01.04.2015, l Avv. M. Murano ha altresì rimesso la specifica delle somme concernenti il Decreto Ingiuntivo n. 161/2011 cit. in premessa (posti, in forza di quanto stabilito al capo 1 della suddetta sentenza n. 287/2015, a carico della Provincia di Teramo) e che ammontano a complessivi 8.197,78 e segnatamente: 6.540,91 per sorte capitale, 760,55 per spese liquidate in decreto (di cui 101,50 per spese, 382,00 per diritti ed 138,00 per onorari, 20,08 per CAP ed 118,97 per IVA), oltre 896,32 per interessi ; - che con nota RAR prot. n. 77383 del 07.04.2015, il Settore Avvocatura ha sollecitato la società assicuratrice INA ASSITALIA S.p.A., a voler provvedere direttamente alla esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/2015 cit., tenendo indenne questa Pagina 4 di 8

Amministrazione, invitando al contempo i competenti Settori dell Ente a porre in essere gli adempimenti preordinati alla esecuzione di detta sentenza ; - che l Avv. M. Murano con nota fax del 13.04.2015 (ns. rif. prot. n. 83784 del 14.04.2015), nel fare seguito alla comunicazione dell Avv. Del Paggio del 09.04.2015, con cui l INA Assitalia ha manifestato la disponibilità a provvedere all immediato pagamento della somma di 8.197,78 come dovuta in forza del D.I. n. 161/11, ha richiesto il pagamento diretto da parte dell INA Assitalia all Avv. Maria Stella Iacovelli ; - che con nota RAR prot. n. 84062 del 14.04.2015, il Settore Avvocatura ha invitato l INA Assitalia S.p.A. a voler provvedere direttamente all esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/2015 secondo le modalità indicate dall Avv. M. Murano con la propria nota fax del 13/04/2015 ; - che l Avv. Lucio Del Paggio, con nota fax del 15.04.2015 (ns. rif. prot. n. 89859 del 21.04.2015), nel riscontrare la suddetta nota fax dell Avv. M. Murano del 13.04.2015, ha comunicato che la Compagnia Assitalia S.p.A. proporrà appello avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/15 e provvederà al pagamento delle somme dovute come dalla mia missiva del 09 aprile u.s., soltanto in favore della Provincia di Teramo, previa liquidazione, da parte dell Ente, delle somme dovute alle altre parti ; CONSIDERATO, altresì: - che con nota R.A.R. prot. n. 106968 dell 11.05.2015, il Settore Avvocatura, nel rappresentare all INA Assitalia S.p.A. che in data 7/05/2015, è stata notificata a questo Ente, munita di formula esecutiva, la sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/2015, ha invitato e diffidato la predetta società di assicurazioni a voler provvedere direttamente all integrale esecuzione in favore dell Avv. Maria Stella Iacovelli delle statuizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Teramo n. 287/2015 cit., tenendo indenne questa Amministrazione da qualsivoglia onere comunque conseguente alla predetta statuizione ; - che con nota prot. n. 107300 del 11.05.2015, il Settore Avvocatura ha trasmesso al Settore B7, Servizio Personale, copia della suddetta sentenza n. 287/2005 e ciò ai fini della tempestiva adozione degli adempimenti occorrenti a dare seguito sia alle statuizioni di cui alla suddetta sentenza (esecutiva a termini di legge) poste direttamente in capo all Ente (cfr. capo 4 del provvedimento del Tribunale), sia a quelle di cui dovrà farsi carico l INA Assitalia, nell eventualità in cui la Compagnia Assicuratrice (condannata a tenere indenne questa Provincia di quanto la stessa è tenuta nei confronti di Agreppino Valente in forza del capo 3) del presente dispositivo ) non dovesse comunque procedere ad eseguire direttamente le disposizioni contenute nella sentenza n. 287/2015 cit. ; RITENUTO, pertanto, di doversi procedere senza indugio - al fine di scongiurare il pagamento di oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti nella sentenza n. 287/2015 cit. e derivanti dalla ritardata esecuzione della stessa - al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di 13.374,81, di cui: a - 8.208,22 quale importo liquidato dal Tribunale di Teramo con Decreto Ingiuntivo n. 161/2011 in favore dell Avv. Maria Stella Iacovelli, comprensivo degli interessi legali calcolati alla data del 15 luglio 2015, riservandosi ogni iniziativa nei confronti dell INA Assitalia S.p.A. affinché la stessa proceda a manlevare, in forza delle statuizioni giudiziali di cui al successivo capo 5) della suddetta decisione; b - 4.566,59 a titolo di spese di lite, comprensive di rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n.55/14, Iva e Cpa come per legge, di cui al capo 4) della sentenza, come ivi liquidate dal Tribunale Civile di Teramo in favore di Agreppino Valente e poste a carico di questa Amministrazione Provinciale; c - 600,00, a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 287/2015 nonché del decreto ingiuntivo opposto, riservandosi ogni iniziativa nei confronti delle altre parti soccombenti per la corretta distribuzione degli oneri derivanti dalla registrazione di che trattasi; Pagina 5 di 8

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore B7 ai sensi dall art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 20 del 24/06/2015; VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile; PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE 1) Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell importo complessivo di 13.374,81, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 287/2015, munita di formula esecutiva e notificata a questo Ente il 07.05.2015, di cui: a - 8.208,22 quale importo liquidato dal Tribunale di Teramo con Decreto Ingiuntivo n. 161/2011 in favore dell Avv. Maria Stella Iacovelli, comprensivo degli interessi legali calcolati alla data del 15 luglio 2015, riservandosi ogni iniziativa nei confronti dell INA Assitalia S.p.A. affinché la stessa proceda a manlevare, in forza delle statuizioni giudiziali di cui al successivo capo 5) della suddetta decisione; b - 4.566,59 a titolo di spese di lite, comprensive di rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n.55/14, Iva e Cpa come per legge, di cui al capo 4) della sentenza, come ivi liquidate dal Tribunale Civile di Teramo in favore di Agreppino Valente e poste a carico di questa Amministrazione Provinciale; c - 600,00, a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 287/2015 nonché del decreto ingiuntivo opposto, riservandosi ogni iniziativa nei confronti delle altre parti soccombenti per la corretta distribuzione degli oneri derivanti dalla registrazione di che trattasi; 2) Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sull intervento 1.01.05.08 del redigendo bilancio 2015 ( cap. 12098) che presenta la necessaria disponibilità 3) Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel. 4) Di dare atto che sarà intrapresa ogni iniziativa nei confronti dell INA Assitalia S.p.A. affinché la stessa proceda a manlevare, in forza delle statuizioni giudiziali della sentenza n. 287/2015 e di cui in narrativa, questa Amministrazione Provinciale; 5) di trasmettere, ai sensi dell articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo. Pagina 6 di 8

Il Presidente, preliminarmente, propone il ritiro del punto n. 7 all O.d.G. riguardante il Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194 Tuel - Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione Lavoro - n. 511/2015 N.R.G. 454/2012 Iadecola Luca contro Provincia Teramo. Posto a votazione il ritiro così come proposto, viene approvato alla unanimità dei voti favorevoli resi nei modi di legge dai n. 12 consiglieri presenti e votanti; Si passa quindi a trattare il n. 8 all O.d.G. relativo al Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell art. 194 Tuel - Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione Civile - n. 287/2015 R.G.A.C.C. n. 1316/2011 Iacovelli M.S. contro Valente A. ( terza chiamata Provincia Teramo).. IL CONSIGLIO PROVINCIALE RITENUTA la propria competenza ai sensi dell art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della L. n. 56/2014; VISTA la su estesa proposta; UDITO l intervento del Presidente Di Sabatino che invita la Dott. Cozzi a relazionare; UDITO l intervento del Presidente Di Sabatino che pone a votazione l atto ma con una raccomandazione che entro 15 giorni l Ufficio legale dell Ente provveda a diffidare la compagnia assicurativa InaAssitalia e a fare gli atti nel caso in cui non arrivino i soldi che devono rimborsare; UDITO l intervento del Consigliere Fracassa il quale chiede la massima attenzione nel momento in cui vengono stipulate le polizze assicurative; DATO ATTO che il contenuto degli interventi del Presidente e dei Consiglieri sarà depositato agli atti del verbale della seduta odierna ad avvenuta trascrizione della registrazione; VISTO il vigente Statuto dell Ente; VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, recante Testo unico delle leggi sull Ordinamento degli Enti Locali ; VISTA la legge 56/2014 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il parere favorevole della II Commissione Consiliare competente; VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti competenti; CON votazione resa per alzata di mano il cui esito è il seguente: presenti e votanti n 12; o voti favorevoli n 10; o voti contrari n 2 (Fracassa e Serrani); o astenuto n ===; Pagina 7 di 8

DELIBERA 1) Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell art. 194 lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell importo complessivo di 13.374,81, derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 287/2015, munita di formula esecutiva e notificata a questo Ente il 07.05.2015, di cui: a - 8.208,22 quale importo liquidato dal Tribunale di Teramo con Decreto Ingiuntivo n. 161/2011 in favore dell Avv. Maria Stella Iacovelli, comprensivo degli interessi legali calcolati alla data del 15 luglio 2015, riservandosi ogni iniziativa nei confronti dell INA Assitalia S.p.A. affinché la stessa proceda a manlevare, in forza delle statuizioni giudiziali di cui al successivo capo 5) della suddetta decisione; b - 4.566,59 a titolo di spese di lite, comprensive di rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n.55/14, Iva e Cpa come per legge, di cui al capo 4) della sentenza, come ivi liquidate dal Tribunale Civile di Teramo in favore di Agreppino Valente e poste a carico di questa Amministrazione Provinciale; c - 600,00, a titolo di spese di registrazione della sentenza n. 287/2015 nonché del decreto ingiuntivo opposto, riservandosi ogni iniziativa nei confronti delle altre parti soccombenti per la corretta distribuzione degli oneri derivanti dalla registrazione di che trattasi; 2) Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sull intervento 1.01.05.08 del redigendo bilancio 2015 ( cap. 12098) che presenta la necessaria disponibilità 3) Di dare atto che trattasi di debito fuori bilancio riconoscibile ai sensi dell art. 194, comma 1, lettera a) del Tuel. 4) Di dare atto che sarà intrapresa ogni iniziativa nei confronti dell INA Assitalia S.p.A. affinché la stessa proceda a manlevare, in forza delle statuizioni giudiziali della sentenza n. 287/2015 e di cui in narrativa, questa Amministrazione Provinciale; 5) di trasmettere, ai sensi dell articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, con successiva votazione il cui esito è il seguente: presenti e votanti n 12; o voti favorevoli n 10; o voti contrari n 2 (Fracassa e Serrani); o astenuto n ===. Pagina 8 di 8

Oggetto: SETTORE B7 - FINANZA E CONTABILITA' - SANZIONI - RISORSE UMANE; Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 Tuel - Sentenza del Tribunale di Teramo - Sezione Civile - n. 287/2015 R.G.A.C.C. n. 1316/2011 Iacovelli M.S. contro Valente A. (terza chiamata Provincia Teramo. Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali: Parere sulla regolaritá tecnica: Positivo Teramo, lì 25/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI Parere sulla regolaritá contabile: Positivo Teramo, lì 25/06/2015 Il Responsabile f.to DANIELA COZZI

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge. Il Presidente della Provincia f.to Avv. DOMENICO DI SABATINO Il Segretario Generale f.to Dott. PASQUALE PAPA Certificato di pubblicazione Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 08/07/2015 Teramo, lì 08/07/2015 Il Segretario Generale f.to Dott. PASQUALE PAPA Certificato di esecutivitá La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. Teramo, lì 25/06/2015 Il Segretario Generale f.to Dott. PASQUALE PAPA Certificato di avvenuta pubblicazione Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/07/2015 al 22/07/2015 Teramo, lì Il Segretario Generale f.to Dott. PASQUALE PAPA