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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE. 13 / 2018 del 25/01/2018

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DIQIQID DlilllB Regione Umbria OIOIOI~ DlilJIDConsiglio Regionale DfilfilfQ Palazzo Cesaron; - Tel. 075.576.3380 - Fax 075.576.3283 http://www.crumbria.it e~mail:atlì@crumbria.it Il Presidente ATTO N. 428 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 130 del 04.04.2011) "Rinnovo del Collegio sindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello - Elezione dei membri di spettanza della Regione Umbria ai sensi dell' art. 3/ter - comma 3 - del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni" Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi documentali, Protezione dei dati personali il 14.04.201 I Archivi e Trasmesso alla I Commissione Consi/iare Permanente il 15.04.20 II

;.11 Regione Umbria Il.. Consìglìo.Regionale PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA IX LEGISLATURA DELIBERAZIONE N.130 DEL 04 APRILE 2011 OGGE'ITO: Rinnovo del Collegio sindacale dell'azienda U.S.L. n. 1, con sede in Città di Castello. Elezione dei membri di spettanza della Regione Umbria, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Preso Brega Eros Presidente ~ O Goracci Orfeo Vice Presidente ~ D Lignani Marchesani G. Andrea Vice Presidente ~ D Galanello Fausto Cons. Segretario ~ D De Sio Alfredo Cons. Segretario ~ D Ass. PRESIDENTE: Eros BREGA CONSIGLIERI SEGRETARI: Fausto GALANELLO e Alfredo DE SIO ESTENSORE: Elisabetta BRACONl VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONl Servizio Affari generali Sezione A.,sistenza agli organi Riunione del 04 aprile 2011- Oggetto n.lo

Regione Umbria IltIrH Consiglio Regionale IIBDDI L'UFFICIO DI PRESIDENZA VISTO il documento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e in particolare: l'articolo 3 ter, comma 3, il quale prevede che: - il Collegio sindacale delle Unità Sanitarie Locali dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei Sindaci; - i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali; l'articolo 3, comma 13, che cosi dispone: "Il direttore generale dell'unità Sanitaria Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al lo per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti". VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni e in particolare l'articolo 2, il quale, ai commi 2 e 5, prevede che: sono attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati; le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogni Consigliere non può disporre di unnu~m di voti mporio,"" d.. "'~ d" n== =pl~,ivo ~~ candidati da nominare o da designare; ff~ \7, o. eneraii w ~. ~ il), ~W G{IOR~

Regione Umbria ConsiglioRegionale ATrESO CHE: con decisione del Presidente del Consiglio regionale Presidente del Consiglio regionale 19 marzo 2008, n. 232, adottata nell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 ter del d.igs. 502/1992 e dell'articolo 14, comma 4, della I.r. n. 11/1995, sono stati nominati, in qualità di membri di spettanza della Regione Umbria in seno al Collegio in argomento i Sigg.ri Ida Calzini e Filippo Riccardini; con decisione amministrativa del Direttore generale dell'azienda U.s.L. n. 1 del 28 maggio 2008, n. 387 è stato ricostituito il Collegio sindacale, che si è insediato in data 12 giugno 2008; ACCERTATO che il Collegio in oggetto andrà in scadenza 1'11giugno 2011 ed è quindi necessario provvedere alla designazione, con la procedura del voto limitato, dei due membri di spettanza della Regione; VISTA la legge regionale 20 gennaio 1998,n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario. regionale); VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante (Attuazione della. direttiva 84/253/ CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili); VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e in particolare l'articolo 43, comma 1; VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007. n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni; a voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A; 2) di proporre al Consiglio regionale di provvedere, ai sensi dell'articolo 3 ter,. comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, alla elezione in seno al CollegioSindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, con sede in Città di Castello, con la procedura del voto limitato, di due membri, iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisore dei Conti o di componenti di Collegi sindacali; 3) di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere alla I Commissione Consiliare Permanente. \'le U r;do0 :jj~ L'ESTENSORE:Dott.ssa Elisabetta B ~n" ~. ~

liti Regione Umbria!IW Consiglio Regionale ALLEGATO A Documento Istruttorio Oggetto: Rinnovo del Collegio sindacale dell'azienda U.S.L. n. 4, con sede in Terni. Elezione dei membri di spettanza della Regione dell'umbria, ai sensi dell'articolo 3 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, all'articolo 3 ter, comma 3, prevede che il Collegio sindacale delle Unità Sanitarie Locali dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, uno dal Ministro della Sanità e uno daila Conferenza dei Sindaci. I componenti del Collegio sindacale sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. L'articolo 3, comma 13, del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che: il direttore generale dell'unità Sanitaria Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta; ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario; l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al lo per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale. AI presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. L'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni, prevede, ai commi 2 e 5, che: Ol'lE ui/;, sono attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazio 9;' ~ <9~ riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione conta ("). comunque denominati; ~ il}ġ~/o

mmn Regio". e Umbria IlIDlI 1111 Consiglio Regionale Piazza Italia. 2 le nomine e designazioiù di competenza del Consiglio regionale sono effettuate con la procedura del voto limitato. A tal fine ogiù Consigliere non può disporre di un numero di voti superiore ai due terzi del numero complessivo dei candidati da nominare o da designare. Si precisa che nel corso dell'viii legislatura con decisione del Presidente del Consiglio regionale Presidente del Consiglio regionale 19 marzo 2008, n. 232, adottata nell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 ter del d.1gs. 502/1992 e dell'articolo 14, coroma 4, della l.r. n. 11/1995, sono stati nominati, in qualità di membri di spettanza della Regione Umbria in seno al Collegio in argomento la Dott.ssa Ida Calzirù e il Dott. Filippo RiccardiIÙ. Con decisione ammiiùstrativa del Direttore generale dell'azienda U.S.L. n. 1 del 28 maggio 2008, n. 387 è stato ricostituito il Collegio sindacale composto da: - Dott. Adriano Faloci, designato dal Ministero della Salute; - Dott.ssa Udia Beatrice Nadia Anastasi, designata dalla Conferenza dei Sindaci; - Dott.ssa Rosanna Mirabasso, designata dal Mirùstero dell'economia e delle Finanze; - Rag. Ida CalziIÙ e Dott. Filippo Riccardirù, designati dalla Regione Umbria. Il Collegio si è insediato in data 12 giugno 2008 e andrà in scadenza 1'11 giugno 2011, è necessario, pertanto, provvedere alla designazione, con la procedura del voto limitato, dei due membri di spettanza della Regione. Perugia, lo aprile 2011 Il Responsabile della Sezione Assistenza agli orgaiù DJ!y.ssl! Elijg.betta Braconi. ~u-i. Il Responsabile del Servizio Affari ge l1 erali Dott. ~maso T. ~s REGIONE UMBRIA Consiglio Regionale E' copia conforme fifl'orig. e e si compone di n.7.05... pagine Perugia,...J3/O.f. (.. L'ISTRUTTORE.OIRETTTIVO ~c~