ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA



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ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA STATUTO DELL UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE, UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ SEDE DI MOGLIANO VENETO Art. 1 Denominazione e Sede E costituita la Sede locale dell UNITRE di Mogliano Veneto, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, in Corso Francia n. 5. L Associazione locale assume la denominazione di Università della Terza Età Sede di Mogliano Veneto (Treviso), siglabile UNITRE, Università delle Tre Età, con sede legale attualmente in Via Amatore Sciesa 32/A. Il mutamento della sede legale non comporta una modifica dello statuto. Art. 2 Riconoscimento La Sede locale, avendo ottenuto in data 31 gennaio 1989 il riconoscimento ufficiale da parte dell Associazione Nazionale ai sensi dell art. 6 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e s impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso. Art. 3 Finalità Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall art. 5 dello Statuto Nazionale e più precisamente: educare; formare; informare; fare prevenzione nell ottica di un educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca aprendosi al sociale; contribuire alla promozione culturale e sociale mediante l attivazione di corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività predisponendo ed attuando iniziative concrete che integrano la parte didattica della Sede; promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali per lo sviluppo della formazione permanente e ricorrente, e per il confronto fra le culture generazionali diverse. 1

Art. 4 Adesioni Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità. Art. 5 Associati Sono associati alla Sede: 1. Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla fondazione firmando l atto costitutivo della Sede; 2. Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all efficienza della Sede locale; 3. Gli Associati ordinari, tutte le persone fisiche, italiane e straniere che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività, accettino lo statuto ed il regolamento dell Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Si perde la qualità di Associato per decesso o dimissioni; la decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata dall Assemblea generale degli Associati. Art. 6 Organi della Sede Locale Sono organi della Sede locale: 1. L Assemblea generale degli Associati; 2. Il Consiglio Direttivo; 3. Il Presidente; 4. Il Vice Presidente; 5. Il Direttore dei corsi; 6. Il Segretario; 7. Il Tesoriere; 8. Il Collegio dei Revisori dei Conti; Art. 7 Composizione e competenze dell Assemblea Generale 1. L Assemblea generale degli Associati è formata da: 1. Associati fondatori; 2. Associati onorari; 3. Associati ordinari. 2. L Assemblea generale degli Associati è convocata dal Presidente di norma almeno due volte l anno. 2

Si riunisce in via straordinaria quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti l Assemblea: in quest ultimo caso il Presidente deve convocare l Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta. L avviso di convocazione dell Assemblea generale degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con lettera indicante la data, l ora, il luogo della riunione e l ordine del giorno, almeno trenta giorni prima della data fissata, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi. L Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà degli associati in prima convocazione, e con qualunque numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un ora dopo. E ammessa una sola delega. In caso di modifiche statutarie, l Assemblea è validamente costituita con la presenza di più della metà degli associati in prima convocazione, e con la presenza di almeno un quinto degli associati in seconda convocazione. 3. L Assemblea generale degli Associati ha le seguenti competenze: 1. approva lo Statuto e il Regolamento della Sede e le loro eventuali modifiche; 2. accetta lo Statuto nazionale e le eventuali variazioni; 3. elegge con votazione segreta scegliendo tra i suoi membri i componenti del Consiglio Direttivo, in numero di nove o undici; 4. elegge anche fra i non Associati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Le cariche associative, di cui ai punti 3 e 4, hanno durata di tre anni accademici e sono rinnovabili. 5. L assemblea approva il preventivo finanziario e il rendiconto finanziario dell esercizio. Il rendiconto deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell anno finanziario; 6. approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio Direttivo; 7. approva le attività didattiche, culturali e sociali proposte dal Consiglio Direttivo e può proporre eventuali integrazioni; 8. delibera la costituzione di sezioni dipendenti dalla Sede locale da proporre al Presidente Nazionale (a norma dell art. 2 comma 2 dello Statuto Nazionale); 9. approva la nomina degli associati onorari, presentati dal Consiglio Direttivo. 10. ratifica i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo; 11. dichiara la decadenza degli Associati; 12. delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente. Le delibere dell Assemblea vengono prese a maggioranza relativa dei presenti. Per le delibere relative a modifiche statutarie si richiede la maggioranza assoluta (cinquanta per cento più uno) dei presenti. Art. 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo viene eletto, a scadenza triennale, salvo revoca o dimissioni, dall Assemblea ed è composto da nove o undici consiglieri eletti tra i componenti dell Assemblea Generale. Tra i membri del Consiglio Direttivo saranno attribuiti i seguenti incarichi: 1. Il Presidente 2. Il Vice Presidente 3. Il Direttore dei Corsi 4. Il Segretario 5. Il Tesoriere 3

Al Consiglio Direttivo compete: 1. elaborare proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento da sottoporre all approvazione dell Assemblea degli Associati; 2. proporre all Assemblea le quote sociali annuali; 3. curare la formazione del preventivo finanziario e del rendiconto finanziario da sottoporre all approvazione dell Assemblea degli Associati; 4. deliberare le spese e gestire l ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente; 5. formulare il programma dei corsi e dei laboratori informandone l Assemblea; 6. eleggere i Delegati per l Assemblea Nazionale e per il Coordinamento regionale, secondo le modalità previste dal Regolamento; 7. proporre all assemblea le nomine degli associati onorari; 8. adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell Assemblea degli Associati, sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell Assemblea stessa; 9. disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, provvedimenti disciplinari da far ratificare all Assemblea. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Art. 9 Il Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di: 1. convocare e presiedere l Assemblea degli Associati e presiedere il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori; 2. proporre gli argomenti da sottoporre all Assemblea degli Associati e formulare l ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo; 3. prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede; 4. attribuire incarichi specifici delegando compiti particolari agli Associati competenti in materia. Art. 10 Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Nell ipotesi che siano stati eletti più Vicepresidenti, uno di questi assume le funzioni di vicario. Art. 11 Il Direttore dei Corsi Il Direttore dei Corsi coordina l attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo, nonché ad ogni altra attività didattica e culturale. 4

Art. 12 Il Segretario Il Segretario redige i verbali dell Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell Ufficio di Segreteria. Art. 13 Il Tesoriere Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l inventario dei beni di proprietà della Sede. Provvede alla compilazione del preventivo finanziario e del rendiconto finanziario da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo. Redige la relazione finanziaria che accompagna il rendiconto illustrandola ai competenti Organi collegiali. L Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l accensione e l utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione. Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto a scadenza triennale ed è composto da tre membri. Ha il compito di verificare e controllare il rendiconto e la corretta corrispondente documentazione, ivi compreso un inventario dei beni. Redige la relazione che deve accompagnare il documento contabile. I Revisori dei Conti non possono far parte del Consiglio Direttivo. Art. 15 Sezioni La Sede locale può proporre l apertura di Sezioni al Presidente Nazionale. I rapporti organizzativi, gestionali, contabili e didattici tra le Sezioni e la Sede di appartenenza sono disciplinati con apposito regolamento, tenendo comunque conto che la Sezione ha una propria autonomia finanziaria. Le Sezioni che raggiungono una sufficiente autonomia funzionale possono chiedere alla Presidenza Nazionale di essere riconosciute come Sedi locali, richiedendo il riconoscimento ufficiale di cui all art. 6, comma 5 dello Statuto nazionale. Art. 16 Rendiconto finanziario L anno accademico e finanziario ha inizio il 1 luglio e si chiude il 30 giugno dell anno successivo. E fatto obbligo di redigere il rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente, da far approvare dal Consiglio Direttivo e successivamente dall Assemblea Generale entro il 31 ottobre successivo. L associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. 5

Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali. Art. 17 Patrimonio Il Patrimonio dell Associazione è costituito: 1. dalle quote sociali; 2. da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell Associazione; 3. dai beni mobili ed immobili acquisiti; 4. da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell Associazione. Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto. Art. 18 Gratuità delle prestazioni Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate. Art. 19 Recesso dall Associazione Nazionale La Sede può recedere dall Associazione Nazionale con deliberazione dell Assemblea degli Associati assunta a maggioranza assoluta dei componenti, dandone comunicazione scritta al Presidente Nazionale. Art. 20 - Scioglimento della Sede Locale Lo scioglimento della Sede è deliberato dall Assemblea degli Associati con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati. Il Patrimonio viene devoluto ad un Associazione che persegua finalità di utilità sociale, secondo quanto deciderà l Assemblea al momento dello scioglimento. In caso di scioglimento della sede locale i verbali devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale. Art. 21 Norme finali Per quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia. Mogliano Veneto, 5 giugno 2012 La Presidente Elsa Caggiani 6

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE UNIVERSITA DELLE TRE ETA REGOLAMENTO DELLO STATUTO DELL UNIVERSITA DELLA TERZA ETA UNITRE, UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ SEDE DI MOGLIANO VENETO Il presente Regolamento dello Statuto della Sede locale di Mogliano Veneto costituisce parte integrante dello Statuto stesso. Per eventuali modifiche è competente l Assemblea generale degli Associati con votazione a maggioranza relativa dei presenti (metà più uno). Non costituisce modifica dell atto costitutivo il trasferimento della sede legale. Art. 1 Sigla e Marchio Sigla e marchio, che la Sede locale è autorizzata ad utilizzare, sono di proprietà dell Associazione Nazionale; sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n 817971 del 12/06/2000. L utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo. L indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge. Art. 2 Adesioni La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all Associazione della Sede locale. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dell Associato. Art. 3 Associati Si considerano Associati alla Sede locale: 1. Associati fondatori: sono i firmatari dell atto costitutivo dell Associazione. 2. Associati onorari: vengono proposti dal Consiglio Direttivo all Assemblea degli Associati. Per l approvazione è necessaria la maggioranza relativa dei votanti. Il loro numero non può superare il cinque per cento del totale degli Associati fondatori e ordinari. 3. Associati ordinari: Tutte le persone fisiche, italiane e straniere che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività, accettino lo statuto ed il regolamento dell Associazione e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Per avvalersi del diritto di elettorato passivo devono essere iscritti almeno da due anni accademici completi. 7

Art. 4 Assemblea Generale Per la partecipazione all Assemblea è ammessa una sola delega ad altro associato. Art. 5 Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato a mezzo lettera con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telefono. 2. La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile, ma decade quando viene a mancare la collaborazione di Associato all Unitre. 3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento. 4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all ordine del giorno. Art. 6 - Elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti L Assemblea per le elezioni del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti segue le stesse norme previste per l Assemblea ordinaria. Art. 7 Commissione elettorale Contestualmente alla convocazione dell Assemblea per l elezione del Consiglio Direttivo, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti fra gli Associati con compiti di: 1. Raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, verificare la loro validità e preparare le schede elettorali; 2. Predisporre le norme elettorali; 3. Assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento; 4. Verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti; 5. Depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti. Della Commissione elettorale non possono far parte i membri del Consiglio Direttivo né i candidati. Art. 8 - Gruppi di lavoro Sono denominati Gruppi di lavoro le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.). 8

Art. 9 Norme didattiche I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei ore di lezione anche con Docenti diversi. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a proprio insindacabile giudizio. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per alcuni corsi, un numero massimo o minimo di allievi. Art. 10 Docenti La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati, onorari o studenti, oppure essere semplici collaboratori esterni. Art. 11 - Assistenti Qualunque persona associata alla Sede può fare l Assistente ad un corso. La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l aspetto tecnico. Art. 12 -. Autonomia delle Sedi Il versamento della quota associativa ad una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi della Sede e non comporta la partecipazione alle attività di altre sedi Unitre, fatte salve eventuali convenzioni fra sedi limitrofe. Mogliano Veneto, 5 giugno 2012 La Presidente Elsa Caggiani 9