BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Padova 15 gennaio 2013 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Dott. Dario Fabris Dott. Alberto Gori Circolare n. 4/2013 Dott.ssa Alessia Bettin Dott.ssa Giulia Mozzato Dott. Nicola Scanferla Dott. Daniele Zatti Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Avv. Riccardo Maragno Avv. Barbara Zogno foro DI PADOVA Dott. Marco Antonello Dott. Piero Griggio Dott. Nicola Berti Dott. Stefano Renier Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Rag. Andrea Miotto Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 Via Dante 14 20121 Milano C.F./P.IVA 03876650288 e-mail segreteria@balineassociati.it studiobalin@legalmail.it www.balineassociati.it PARTITE IVA FITTIZIE CHIARIMENTI RECENTI La riforma del mercato del lavoro ha introdotto alcune disposizioni volte a contrastare il fenomeno delle partite IVA fittizie, come già anticipato nella nostra circolare n.16 del 2012. Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 32/2012 ha chiarito la portata della nuova disposizione in tema di partite IVA fittizie introdotta a opera della Legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero). I chiarimenti sono molteplici pertanto sintetizziamo qui di seguito gli aspetti operativi della disciplina in esame. Con l art. 1, comma 26 della Legge n. 92/2012 - c.d. riforma Fornero - (tale disposizione ha previsto delle modifiche a seguito della conversione in legge del D.L. n. 83/2012) è stato stabilito che le prestazioni lavorative rese da persona titolare di partita IVA sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione a progetto ovvero in assenza dei requisiti si presumono rapporti subordinati, sempre che ricorrano almeno due dei seguenti requisiti: 1. che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (così come modificato dall art. 46-bis del D.L. n. 83/2012). Infatti, prima di tale intervento normativo era previsto che la collaborazione doveva avere una durata complessivamente superiore a otto mesi nell arco dell anno solare; 2. che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, deve costituire più dell 80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco di due anni solari consecutivi (così
come modificato dall art. 46-bis del D.L. n. 83/2012). Infatti, prima di tale intervento normativo era previsto che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d imputazione di interessi, doveva costituire più dell 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell arco dello stesso anno solare; 3. che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente. Quanto contenuto all interno della nuova disposizione normativa torna applicabile ai rapporti che sono stati instaurati successivamente alla data di entrata in vigore (18 luglio 2012) della Legge di riforma, quindi successivamente al 18 luglio 2012. Invece, per quanto attiene ai rapporti in corso al 18 luglio 2012, allo scopo di consentire ai soggetti di effettuare gli opportuni adeguamenti, le nuove regole torneranno applicabili solo dopo dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore. Quindi a decorrere dal 18 luglio 2013. Ciò considerato, la Circolare ministeriale n. 32/2012, con riferimento alle condizioni sopra esposte ha chiarito quanto segue. Con riferimento alla prima condizione, e per meglio dire al parametro temporale degli 8 mesi, è stato precisato che: tale periodo dovrà essere valutato nell ambito di ciascun anno civile (quindi, 1 gennaio - 31 dicembre); nel caso in cui la prestazione nel biennio sia resa in forza a più incarichi non coincidenti con il mese (ovvero anche se la prestazione è resa in modo non continuativo), la durata degli 8 mesi dovrà essere almeno pari a 241 giorni anche non continuativi; nel caso in cui vi sia un accertamento da parte dell Amministrazione rileveranno ai fini della determinazione dell arco temporale tutti i documenti in grado di fornire informazioni, anche indirette, sulla durata dell attività svolta, oppure testimonianze (di lavoratori o terzi). Sul punto la Circolare in esame ha fatto presente che i documenti in grado di fornire informazioni 2 / 5
possono essere ad esempio le lettere di incarico ovvero le fatture in cui è indicato l arco temporale di riferimento della prestazione professionale; da ultimo è stato fatto presente che tale condizione potrà ritenersi operativa soltanto al termine del 2014. Infatti, la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e, considerato che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1 gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014; Per quanto attiene alla seconda condizione, e per meglio dire al parametro del fatturato, è stato chiarito che: rilevano soltanto i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome. Ne consegue che non si dovrà tener conto di eventuali somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinate ovvero di lavoro accessorio ovvero di redditi di altra natura; devono essere calcolati i corrispettivi comunque fatturati, indipendentemente dall effettivo incasso; rileva l arco temporale di due anni solari consecutivi, cioè a due periodi di 365 giorni (decorrenti dal 18 luglio 2012) che non necessariamente coincidono con l anno civile ; ai fini dell individuazione di un centro di imputazione di interessi il Ministero del Lavoro evidenzia che si può far riferimento alla sentenza della Cassazione 25763/2009 1. NB: il Ministero ha specificato in merito alla convivenza dei due criteri temporali, prevale per motivi di ordine pratico il criterio dei due anni civili (ad esempio: 01.01.2013-31.12.2014). Con riferimento alla terza condizione, e per meglio dire al parametro della postazione fissa, è stato chiarito che la postazione fissa di lavoro non dev essere necessariamente di uso esclusivo del collaboratore. 1 Tale situazione ricorre ogni qualvolta vi sia una simulazione o un preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un unica attività fra i vari soggetti del collegamento economicofunzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l esame delle attività di ciascuna delle imprese. 3 / 5
DEROGHE ALL OPERATIVITA DELLA PRESUNZIONE Rimangono escluse dal campo della presunzione le prestazioni lavorative del titolare di partita IVA che presentino i seguenti requisiti (al riguardo la Circolare n. 32/2012 ha chiarito che affinché operi l esclusione dalla presunzione i requisiti indicati di seguito devono coesistere in capo al collaboratore): - competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell esercizio concreto di attività. Sul punto la Circolare n. 32/2012 ha chiarito che il grado elevato delle competenze e le rilevanti esperienze che conferiscono professionalità al collaboratore possano essere comprovate mediante il possesso di un diploma di scuola superiore o della laurea (conseguiti in materie pertinenti), nonché di un diploma conseguito al termine dell apprendistato, oppure il possesso da almeno 10 anni di una qualifica attribuita dal datore di lavoro a seguito di un rapporto di lavoro subordinato o, infine, lo svolgimento dell attività autonoma in questione (purché in via esclusiva o prevalente) da almeno 10 anni; - titolarità di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il minimale previdenziale (il minimale stabilito per l anno 2012 è pari a euro 14.930; il minimo di reddito annuo da lavoro autonomo richiesto per escludere la presunzione è quindi pari, per il 2012, ad euro 18.662,50). La Circolare n. 32/2012, rispetto al dettato normativo, ha precisato che rimangono escluse dalla presunzione di collaborazione le imprese artigianali nonché quelle commerciali. Sul punto viene chiarito che la presunzione non opera sempre che l iscrizione alla Camera di Commercio non sia solo ai fini di pubblicità dichiarativa. Più nel dettaglio viene chiarito, con riferimento alle imprese artigianali, che l iscrizione all albo delle imprese artigiane esclude l operatività della presunzione in considerazione del fatto che tale iscrizione è condizionata ad una specifica delibera della CPA previa verifica dei requisiti di legge. Sulla base di quanto sopra si evince che non vi saranno problemi per quanto attiene alle numerose imprese individuali artigianali, presenti sul territorio nazionale, che abbiano rapporti con un solo committente e che abbiano un reddito inferiore a quello previsto dalla norma ai fini dell esclusione. 4 / 5
La presunzione non opera, inoltre, con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell esercizio di attività professionali per le quali l ordinamento richiede l iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri o elenchi professionali qualificati, in tale ipotesi la Circolare n. 32/2012 precisa che deve essere un organismo tenuto ovvero controllato da un amministrazione pubblica e per l iscrizione deve essere previsto un esame di Stato o una valutazione dei titoli. Il D.M. del 20 dicembre 2012, con riferimento alle federazioni sportive, stabilisce che rimangono anch esse escluse dalla presunzione sempre che per la loro iscrizione non sia necessaria una semplice domanda ma si assume come obbligo la valutazione di titoli e/o altre condizioni previste dai propri ordinamenti. Ancorché non esaustivo, si rinvia all Allegato 1 al D.M. 20 dicembre 2012, il quale riporta a mero titolo esemplificativo gli ordini, i collegi, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi delle professioni escluse dalla presunzione. EFFETTI DELLA PRESUNZIONE Il Ministero con la Circolare 32 in commento precisa che l applicazione della presunzione comporta che se la prestazione del titolare della partita IVA è ricondotta ad una collaborazione coordinata e continuativa va ricercata l esistenza di un progetto, pena la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Cordiali Saluti Balin & Associati 5 / 5