ALLEGATO A) Al Decreto Commissariale n. 17 del 22/05/2015 Il Commissario Liquidatore Il Segretario Direttore F.to (Avv. Filippo Cigala Fulgosi) F.to (Dott. Marco Luigi Delsignore) REPUBBLICA ITALIANA COMUNITA MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA PROVINCIA DI NOVARA ATTO PER LA DEFINIZIONE DEL RAPPORTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI AFFERENTI IL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DELL ART. 14, COMMA 7 DEL D. Lgs. N. 164/2000. L anno duemilaquindici, il giorno.. del mese di. nella Sede Operativa della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, sono personalmente comparsi i Signori: 1. Dabramo geom. Giovanni, nato a Premosello il 23/05/1955. e residente Germagno, in qualità di Responsabile dell Ufficio Tecnico della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della Comunità Montana che rappresenta (cod. fisc. 91013990030), nel seguito indicato anche come Comunità Montana ; 2. Francesco Federici, nato a Volta Mantovana (MN) il 07/03/1963 e residente per la carica presso la sede legale di 2i Rete Gas SpA, in qualità di Procuratore, giusta procura del 19.02.2012 rep. n. 98.425 / racc. n. 19.361, Notaio Luigi Augusto Miserocchi di Milano, il quale dichiara di 1
agire esclusivamente in nome e per conto di 2i Rete Gas SpA, con sede legale in Milano (MI) via Paolo da Cannobio n. 33, che qui rappresenta (cod. fisc. 06724610966), nel seguito indicata anche come Concessionaria ; PREMESSO - che con Contratto rep. n. 126 stipulato in data 25/05/1989 la Comunità Montana Val Strona ha affidato alla società C.P.L. Cooperativa a.r.l. di Produzione e Lavoro tra Lavoratori di Concordia e S. Possidonio di Concordia sulla Secchia (MO), già Enel Rete Gas S.p.A., i lavori di progettazione, costruzione, avviamento e manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto di distribuzione gas metano nel territorio della Comunità Montana Val Strona con scadenza naturale al 31/12/2020; - che con atto a rogito notaio Prof. Dott. Gennaro Mariconda di Roma. del 10.09.2012 Rep. n. 50.697 e Racc. n. 14.133, la società Enel Rete Gas S.p.A. ha incorporato per fusione la società 2i Gas Infrastruttura Italiana Gas s.r.l., con decorrenza 30/09/2012; - che ai sensi dell art. 2504 bis c.c., la società Enel Rete Gas SpA è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto; - che in virtù della delibera dell Assemblea degli Azionisti del 10 marzo 2014, a rogito Notaio Salvatore Mariconda, rep. 9.548, racc. 6.478, Enel Rete Gas S.p.A. ha approvato - con efficacia ed a far data a tutti gli effetti dal 19 marzo 2014 - la variazione della propria denominazione sociale da Enel Rete Gas S.p.A. in 2i Rete Gas S.p.A. - che con atto a rogito del Notaio Ezilda Mariconda del 16.12.2014, Rep. n. 23.234, Racc. 10.858, con effetto a far data dal 1 gennaio 2015, 2i Rete 2
Gas S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella società controllante F2i Reti Italia S.r.l.; - che ai sensi dell art. 2504 bis c.c., la società F2i Reti Italia S.r.l. è pertanto subentrata nella titolarità del rapporto concessorio a tutte le condizioni previste nel contratto; - che sempre a far data dal 01/01/2015, per effetto di quanto previsto nel progetto di fusione, la Società F2i Reti Italia S.r.l. si è trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni e ha modificato la denominazione sociale assumendo quella della società incorporata 2i Rete Gas S.p.A. ; - che la normativa relativa al settore della distribuzione del gas metano è stata profondamente innovata dall entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/00, così come successivamente modificato ed integrato; - successivamente alla stipula del soprarichiamato atto sono sopravvenute specifiche disposizioni di legge in materia di distribuzione del gas naturale che hanno introdotto una disciplina transitoria per gli affidamenti e le concessioni in atto al momento dell entrata in vigore della nuova normativa (art. 15 D. Lgs. 23.05.2000 n. 164, art. 1 comma 69 L. 23.08.2004 n. 239, art. 23 D.L. 30.12.2005 n. 273), tali per cui ad oggi la concessione è scaduta ex lege al 31.12.2012; - che per effetto di quanto previsto dalla citata normativa, le concessioni per la distribuzione del gas metano possono essere affidate solo a seguito di una procedura di gara; - che si sono aperti nuovi scenari normativi che andranno a innovare radicalmente la metodologia di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale; - che, in base alla previsione dell art. 46 bis del D.L. n. 159/07 convertito in Legge n. 222/07 e s.m.i. l affidamento del servizio di distribuzione 3
del gas naturale dovrà avvenire per Ambiti Territoriali Minimi (A- TEM); - che con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.01.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale, n. 74 del 31.03.2011 ed entrato in vigore in data 01.04.2011 cd. Decreto Ambiti, sono stati determinati gli ambiti territoriali sopra richiamati; - che il medesimo decreto prevede che il gestore uscente, ai sensi dell articolo 14 co. 7 del D.Lgs. 164/00, resta obbligato a proseguire la gestione fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento d ambito; - che il successivo D.Lgs. n. 93 del 01.06.2011, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28.06.2011 S.O. n. 157 ed entrato in vigore il 29.06.2011, stabilisce, per i Comuni che non hanno pubblicato bandi di gara o inviato le lettere di invito, che a decorrere dalla sua data di entrata in vigore le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali; - che il successivo D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 18.10.2011, pubblicato nella G.U. n. 252 del 28.10.2011 ed entrato in vigore il giorno successivo ha determinato i Comuni appartenenti a ciascuno degli ambiti territoriali instituiti con il D.M. 19.01.2011 sopra richiamato; - che i Comuni di Germagno, Loreglia, Massiola, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Valstrona, facenti parte della Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona (ex Comunità Montana Val Strona e ex Comunità Montana Dello Strona e Basso Toce), per i quali è in essere la concessione in virtù del contratto sottoscritto il 25.05.1989 Rep. n. 126 e s.m.i., rientra nell ambito denominato Verbano Cusio Ossola, sulla base del quale verrà quindi indetta la gara per la riassegnazione del servizio; 4
- che con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 226 del 12.11.2011, pubblicato nella G.U. n. 22 del 27.01.2012 S.O. n. 20, entrato in vigore in data 11.02.2012, è stato definito il regolamento sui criteri di gara, contenente anche la tempistica di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l affidamento unitario del servizio nonché le modalità per definire il valore di rimborso al gestore uscente; - che ai sensi dell art. 2, commi 1 e 2, nonché dell All. 1 del citato D.M. n. 226/11, per l Ambito Verbano Cusio Ossola la data limite entro la quale gli Enti locali compresi in detto ambito devono essere convocati dalla Provincia di Novara al fine di individuare il Comune a cui affidare il ruolo di stazione appaltante è di 40 mesi a decorrere dall entrata in vigore del D.M. stesso (40 mesi dal 11/02/2012 come prorogati dall art. 30 bis del D.L. n. 91 del 24.06.2014 introdotto dalla Legge di Conversione n. 116 del 11.08.2014); - che ai sensi dell art. 3 comma 1 del citato D.M. 226/11, il termine ultimo per la pubblicazione del bando di gara, per Ambiti con presenza al loro interno del Comune Capoluogo di Provincia, è fissato in 15 mesi dalla data prevista dall allegato 1 di cui sopra (e quindi entro il giorno 11/09/2016); - che nelle more dell indizione e dell espletamento della gara d ambito ed in assenza di una regolamentazione contrattuale la concessionaria si è resa disponibile, a riconoscere alla Comunità Montana il medesimo canone concessorio oggi percepito - che assicuri comunque una congrua remunerazione del capitale investito ai sensi dell art. 23 del D. Lgs. N. 164/2000 ed ai sensi delle tariffe vigenti secondo i criteri stabiliti a norma dell art. 20 del contratto sottoscritto con la Comunità Montana in data 25.05.1989, come novellato dall art. 3 del contratto integrativo rep. n. 214 del 11.03.2005, a far data dal 12.02.2015 e fino 5
all aggiudicazione della futura gara d ambito e successiva consegna delle reti al gestore subentrante.; Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue. Art. 1 - Premesse e allegati Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Art. 2 - Obblighi della Concessionaria La società concessionaria si impegna ai sensi dell art. 14, comma 7 del D. Lgs. N. 164/2000, alla gestione e al mantenimento in perfetto stato d uso degli impianti di distribuzione del gas, fatto salvo il normale deperimento fino alla data di consegna degli stessi al nuovo Gestore d ambito, della quale verrà redatto apposito verbale. Art. 3 - Corrispettivo alla Comunità Montana - Obblighi In considerazione dell obbligo in capo alla concessionaria circa la prosecuzione nella gestione nei termini di cui all articolo precedente, le Parti ritengono congruo il riconoscimento di un canone a favore della Comunità Montana, la quale tenga conto dell equilibrio economico che deve comunque essere mantenuto nella gestione del rapporto concessorio. Pertanto, fino all aggiudicazione della futura gara d ambito e successiva consegna delle reti al gestore subentrante la società concessionaria si impe- 6
gna a continuare a corrispondere alla Comunità Montana un canone di concessione nella misura stabilita a norma dell art. 20 del contratto sottoscritto in data 25.05.1989 Rep. n. 126, come novellato a norma dell art. 3 del contratto sottoscritto in data 11.03.2005 Rep. n. 214, che qui si deve intendere integralmente richiamato (canone annuo fisso per 7.250,00 oltre ad un corrispettivo variabile così definito: per consumi fino a 750.000 mc Cent 0,50/mc; per consumi da 750.000 a 1.000.000 di mc Cent 2,10/mc; per consumi oltre 1.000.000 di mc Cent 2,50/mc). Il pagamento del suddetto importo avverrà in tre rate, di cui la prima pari al 50% del consumo dell anno precedente entro il 15 giugno; la seconda rata pari al 45% del consumo dell anno precedente entro il 15 dicembre; la terza rata di conguaglio e saldo entro il 31 marzo dell anno successivo. Agli importi citati verrà aggiunta l I.V.A. di competenza, a seguito di presentazione di regolare fattura da parte della Comunità Montana. Con la corresponsione del canone di cui al presente articolo la Comunità Montana si ritiene integralmente soddisfatta di ogni sua pretesa nei confronti della concessionaria, a qualsivoglia titolo, causa e motivo conseguente all affidamento in esclusiva del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in capo alla concessionaria stessa. Art. 4 Registrazione Le parti concordano che le spese del presente atto sono a carico di entrambe le parti in egual misura. La registrazione del presente atto avverrà in caso d uso ai sensi dell art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 7
Sede Operativa Comunità Montana, li. Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona 2i Rete Gas S.p.A. 8