Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Documenti analoghi
Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica

Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), ordina:

Ordinanza concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata per provvedimenti nel traffico aereo

Ordinanza sugli emolumenti dell Ufficio federale dell aviazione civile

Campo d applicazione e diritto applicabile

Ordinanza 2 concernente le imprese di manutenzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 aprile 2011)

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Regolamento del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante

Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili

Revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari all'istruzione aeronautica

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente le licenze JAR-FCL per piloti d aeroplano e d elicottero

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) Art. 1 Oggetto, campo d applicazione e rapporto con il diritto internazionale

Ordinanza concernente le norme di circolazione per aeromobili

Ordinanza sull energia

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza del DATEC sulle licenze di determinate categorie di personale dei servizi di navigazione aerea

Ordinanza del DDPS concernente i piloti militari (OPIM) Sezione 1: Ammissione e istruzione. del 19 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003)

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sulla navigazione aerea

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio medico aeronautico dell aviazione civile

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari

Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Ordinanza del DATEC concernente la navigabilità degli aeromobili

Ordinanza dell UFAC sui contrassegni degli aeromobili 1

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri (OEAE) Modifica del...

L ordinanza del 27 ottobre 1976 sull ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza del DDPS concernente gli esploratori paracadutisti

Oggetto e unità di rilevamento. I dati rilevati sono espressi in tonnellate-chilometro. Sono calcolati secondo quanto stabilito nell allegato 1.

Ordinanza concernente l amministrazione dell esercito

Promemoria sulle procedure d immatricolazione e d ammissione alla navigazione aerea degli aeromobili

Ordinanza. del 16 novembre 2016

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) Sezione 1: Disposizioni generali. del 19 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006)

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza del DDPS concernente i membri del servizio di volo militare

Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale dell aviazione civile

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza concernente l acquisizione di dati relativi alle tonnellate-chilometro effettuate dagli aeromobili

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti

Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Versione non ufficiale. Fa fede solo quella pubblicata nella Raccolta ufficiale.

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari

Ordinanza sull integrazione degli stranieri

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sul computo globale dell imposta

Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)

Modulo per la presentazione di richieste semplificate per il finanziamento di provvedimenti nel traffico aereo (esame preliminare)

Transcript:

Ordinanza sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica (OAFA) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 111 della legge federale del 21 dicembre 1948 1 sulla navigazione aerea (LNA) e l articolo 37b capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1985 2 concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin); in esecuzione degli articoli 103a e 103b LNA, ordina: Art. 1 Istruzioni che beneficiano di un aiuto finanziario 1 L Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC) concede, impiegando il prodotto dell imposta sugli oli minerali destinata al traffico aereo (art. 37a cpv. 1 lett. c e 37f lett. e LUMin), aiuti finanziari per le seguenti istruzioni: a. pilota professionista per aereo ed elicottero: 1. pilota di linea senza qualifica di tipo (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), 2. pilota professionista con qualifica di volo strumentale (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); b. pilota professionista per elicottero per una qualifica per atterraggi in montagna (MOU, Mountain); c. istruttore di volo per aereo ed elicottero: 1. istruttore di volo (FI, Flight Instructor), 2. istruttore di volo per voli strumentali (IRI, Instrument Rating Instructor), 3. istruttore di volo per atterraggi in montagna (MI, Mountain Instructor), 4. istruttore di classe (CRI, Class Rating Instructor); RS 748.03 1 RS 748.0 2 RS 725.116.2 2018-0938 4057

d. personale di manutenzione di aeromobili: 1. categorie di licenza A e B secondo l Allegato III (Parte 66), Punto 66.A.3 del regolamento (UE) n. 1321/2014 3, 2. licenza di specialista secondo l ordinanza del DATEC del 25 agosto 2000 4 concernente il personale di manutenzione d aeromobili. 2 Per ciascuna categoria, ogni anno il numero di candidati a cui sono concessi aiuti finanziari non deve superare il fabbisogno dell aviazione civile svizzera, determinato empiricamente sulla base dei tre anni precedenti. 3 Non sono concessi aiuti finanziari per le istruzioni di competenza delle Forze aeree. Art. 2 Attitudine e selezione dei candidati Possono candidarsi coloro che al momento di presentare la domanda: a. soddisfano i requisiti legali d ammissione all istruzione; e b. dispongono di un posto per l istruzione. Art. 3 Ordine di priorità 1 Se il numero di candidati per l istruzione di pilota professionista (art. 1 cpv. 1 lett. a e b) supera il fabbisogno o i mezzi finanziari previsti per questo ambito, l UFAC seleziona secondo il seguente ordine i candidati che: a. possiedono una raccomandazione senza restrizioni, basata sugli accertamenti svolti durante l istruzione aeronautica preparatoria (SPHAIR) e una conferma di assunzione di un impresa aeronautica svizzera; b. possiedono una raccomandazione senza restrizioni da parte di SPHAIR; c. secondo accertamenti che l UFAC fa svolgere, risultano idonei a diventare piloti professionisti. 2 Per le altre categorie professionali sono selezionati secondo il seguente ordine i candidati che: a. possiedono una conferma di assunzione di un impresa aeronautica svizzera; b. secondo accertamenti che l UFAC fa svolgere, risultano idonei alla professione in questione. 3 Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni, nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero 3 dell Allegato dell Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68). 4 RS 748.127.2 4058

3 Nella conferma di assunzione l impresa aeronautica certifica di impiegare il candidato dopo la conclusione con successo dell istruzione almeno per la seguente durata: a. pilota professionista per aereo: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 1200 ore entro tre anni; b. pilota professionista per elicottero: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno oppure 600 ore entro tre anni; c. istruttore di volo per aereo: 100 ore di lezioni di volo in aereo o in motoveleggiatore (TMG, Touring Motor Glider) oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni; d. istruttore di volo per elicottero: 100 ore di lezioni di volo in elicottero oltre che la vigilanza su almeno 25 voli con a bordo solo allievi piloti entro tre anni; e. istruttore per volovelista: 30 ore di lezioni di volo oppure lezioni per 60 decolli, a condizione che venga trattato l intero programma d istruzione per il rilascio di una licenza di volovelista (SPL, Sailplane Pilot Licence) entro tre anni; f. istruttore delle categorie IRI, MI e CRI: 100 ore di lezioni di volo in aereo entro tre anni; g. personale di manutenzione d aeromobili: almeno tre anni per almeno il 60 per cento di un posto a tempo pieno. Art. 4 Centri di formazione 1 Gli aiuti finanziari sono concessi per formazioni svolte presso centri di formazione in Svizzera, che dispongono di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC per svolgere le loro attività. 2 Un aiuto finanziario può essere concesso alle persone che seguono un istruzione dispensata da un centro di formazione all estero, qualora: a. in Svizzera non esista un centro di formazione idoneo; e b. il centro di formazione soddisfi il livello di formazione di cui al capoverso 1. Art. 5 Ammontare dell aiuto finanziario 1 L aiuto finanziario ammonta al massimo al 50 per cento dei costi d istruzione computabili. Nel caso di persone che non hanno la nazionalità svizzera e che vengono in Svizzera specificamente per l istruzione in questione, l aiuto finanziario ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d istruzione computabili. 2 Sono considerati costi computabili i costi fatturati dal centro di formazione per l attività di istruzione, in particolare i costi per il materiale didattico, il noleggio dei velivoli scuola, dei simulatori o di apparecchi analoghi, nella misura in cui spetti al candidato sostenerli. 4059

3 I costi computabili per le seguenti categorie sono limitati come segue: a. pilota professionista per aereo: 1. Frozen ATP: a 120 000 franchi, 2. CPL/IR: a 100 000 franchi; b. pilota professionista per elicottero: 1. Frozen ATP: a 160 000 franchi, 2. CPL/IR: a 100 000 franchi, 3. MOU: a 10 000 franchi; c. istruttore di volo per aereo ed elicottero: 1. FI/A: a 20 000 franchi, 2. FI/H: a 25 000 franchi, 3. FI/S: a 8000 franchi, 4. IRI: a 15 000 franchi, 5. MI/A: a 8000 franchi, 6. MI/H (fino a 2000 m s.l.m) a 20 000 franchi, 7. MI/H: (sopra 2000 m s.l.m) a 4000 franchi, 8. FI/TMG: a 5500 franchi, 9. CRI: a 10 000 franchi; d. personale di manutenzione di aeromobili: 1. categorie di licenza A e B: a 8000 franchi, 2. certificato nazionale per specialista: a 8000 franchi. Art. 6 Modalità di pagamento 1 L aiuto finanziario è versato: a. durante l istruzione se è presentata una conferma di assunzione secondo l articolo 3 capoverso 3; b. negli altri casi, dopo la conclusione con successo dell istruzione e di un contratto di lavoro presso un impresa aeronautica svizzera che prevede un occupazione nella misura prevista all articolo 3 capoverso 3. 2 L aiuto finanziario è versato al candidato. Art. 7 Obbligo di rimborso 1 Il candidato perde il diritto all aiuto finanziario assegnato ed è tenuto a rimborsare all UFAC l ammontare dell aiuto finanziario percepito, qualora: a. interrompa la formazione senza motivo valido; b. non inizi l attività presso l impresa entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell istruzione; oppure c. non eserciti l attività almeno nella misura prevista all articolo 3 capoverso 3. 4060

2 Un impresa aeronautica, che ha fornito una conferma di assunzione, deve rimborsare all UFAC l ammontare dell aiuto finanziario, se, per motivi a essa imputabili, non assume il candidato entro 12 mesi dalla conclusione con successo dell istruzione oppure non lo occupa nella misura prevista all articolo 3 capoverso 3. 3 Un impresa aeronautica, che assume un candidato dopo la conclusione con successo dell istruzione, deve rimborsare all UFAC l ammontare dell aiuto finanziario se, per motivi a essa imputabili, l occupazione del candidato non raggiunge la misura prevista all articolo 3 capoverso 3. 4 Se motivi determinanti sono imputabili sia all impresa aeronautica che al candidato, entrambi sono tenuti a rimborsare l UFAC in maniera proporzionale alla loro parte di responsabilità. 5 Per evitare casi di rigore, l UFAC può decidere di limitare la perdita del diritto all aiuto finanziario o l obbligo di rimborso a una parte della somma interessata. 6 L UFAC determina l ammontare dei rimborsi dovuti. Art. 8 Domanda 1 Un aiuto finanziario è concesso solo su domanda del candidato. 2 La domanda di aiuto finanziario deve essere presentata all UFAC prima dell inizio dell istruzione. 3 Alla domanda devono essere allegati: a. un preventivo definitivo dei costi d istruzione computabili allestito dal centro di formazione; b. tutti i documenti utili relativi al centro di formazione prescelto, qualora quest ultimo non sia tenuto a disporre di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC o si trovi all estero (art. 4 cpv. 2); c. se disponibile, la conferma di assunzione; d. se disponibili, le raccomandazioni della procedura di selezione del programma SPHAIR o di un impresa aeronautica. 4 Su richiesta del candidato, l UFAC decide in via pregiudiziale se un centro di formazione che non è tenuto a disporre di un certificato o di un autorizzazione dell UFAC o che si trova all estero soddisfa le condizioni di cui all articolo 4 capoverso 2. Art. 9 Decisione L UFAC si pronuncia mediante decisione. Art. 10 Presentazione delle fatture e pagamento 1 Il candidato presenta all UFAC le fatture parziali e totali relative ai costi di istruzione computabili. 4061

2 Se l aiuto finanziario è versato durante l istruzione (art. 6 cpv. 1 lett. a), la quota parte dei costi di istruzione computabili fatturati che è indicata nella decisione è versata per un periodo contabile, fino a concorrenza dell importo massimo indicato nella decisione. Art. 11 Attestati di istruzione e di assunzione 1 Il candidato presenta all UFAC un attestato di istruzione. Se l istruzione non è stata conclusa, ne espone i motivi all UFAC. 2 L impresa aeronautica che ha fornito una conferma di assunzione deve presentare all UFAC un attestato di occupazione del candidato. Se l assunzione non avviene oppure non raggiunge la misura prevista all articolo 3 capoverso 3, occorre esporre i motivi all UFAC. Art. 12 Disposizione transitoria Le procedure di domanda e di ricorso, pendenti alla data dell entrata in vigore della presente ordinanza, sono trattate secondo l ordinanza del 1 luglio 2015 5 sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica. Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo L ordinanza del 1 luglio 2015 6 sugli aiuti finanziari all istruzione aeronautica è abrogata. Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2019. 31 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 5 RU 2015 2479 6 RU 2015 2479 4062