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Frontino DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 359 DEL 03-07-2014 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI INCARICO AFFIDATO CON ATTI G.C. N. 51 DEL 10.02.1998, G.C. N. 235 IN DATA 11.06.2002 E G.C. N. 86 IN DATA 17.06.2014 Documento informatico sottoscritto digitalmente da DAL MONTE CLAUDIA ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1 n. P353 data 19-06-2014 Struttura: G.A. - RESP. TRIBUTI Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI INCARICO AFFIDATO CON ATTI G.C. N. 51 DEL 10.02.1998, G.C. N. 235 IN DATA 11.06.2002 E G.C. N. 86 IN DATA 17.06.2014 Responsabile procedimento: BATTISTONI ELENA I L D I R I G E N T E - premesso quanto segue: - Con deliberazione G.C. n. 51 del 10/02/1998, si stabiliva la costituzione in giudizio del Comune di Imola quale parte civile nel procedimento penale n. 137/95 RGNR Proc. Trib. Bologna e n. 1974/95 GIP nei confronti di Allegra Walfrido + 31, affidando l incarico della difesa delle ragioni del Comune all Avv. Paolo Trombetti con studio in Bologna a mezzo procura speciale, ex artt. 76 e 122 c.p.p., con specifica competenza in relazione alla materia del procedimento in oggetto; - Con comunicazione datata 5 giugno 2002 e anticipata via fax dall Avv. Trombetti, si rileva, in merito alla sentenza di assoluzione, inaspettatamente pronunciata dal giudice monocratico Raffa, un vizio di nullità, se non di abnormità, e si suggerisce di proporre ricorso in Cassazione rispettando il termine breve del 13/6/2002; - Con deliberazione G.C. n. 235 del 11/06/2002 si incaricava l avvocato Trombetti, con studio in Bologna di impugnare per Cassazione la sentenza relativa al proc. Pen 135/95 RGNR C/W. Allegra + 31 (Esattoria CARISBO poi GERICO) ex 129 cpp di assoluzione perché il fatto non sussiste; - Con nota prot. gen. 15028 del 28/03/2003 l Avv. Trombetti comunicava che la Suprema Corte nell udienza del 21/03/2003 aveva annullato la precedente sentenza del 30/4/2002 con la quale il Tribunale di Bologna aveva prosciolto tutti gli imputati, disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale per un nuovo giudizio; - Con nota prot. gen. n. 45199 del 11/9/2009, il medesimo Avv. Trombetti comunicava che con sentenza n. 2503 del 18 settembre 2008 depositata in data 31 luglio 2009 la prima sezione penale del Tribunale di Bologna aveva condannato in solido gli imputati nel processo a carico degli esattori, seppure priva di quantificazione del danno patrimoniale, da rinviarsi alla statuizione civilistica; - preso atto che a seguito di condanna, gli imputati hanno presentato appello avverso la sentenza citata; - tutto ciò premesso, - vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 17 giugno 2014, con la quale si conferma la costituzione in appello di parte civile del Comune di Imola nel procedimento

penale n. 137/95 RGNR Proc. Trib. Bologna e n. 1974/95 GIP pendente avanti alla Corte di Appello di Bologna; - richiamate le precedenti determinazioni nn. 896 del 1.7.2005 e 51 del 19.1.2007, con le quali si è provveduto ad impegnare un importo stimato riferito al compenso da corrispondere all Avvocato Trombetti, fatte salve eventuali ulteriori integrazioni sulla base della complessità del procedimento; - considerato che in riferimento al citato giudizio di appello l avv. Trombetti Paolo, già legale del Comune di Imola, ha trasmesso il preventivo di spesa per patrocinare il Comune anche in questo grado di appello, così come da mail del 11 giugno u.s., in base al quale in ordine a questa nuova fase di attività di rappresentanza dell ente nell ambito del procedimento penale in sede di appello l importo preventivato è di 6.520,50 (studio controversia 450,00, fase introduttiva 900,00; fase dibattimentale 1.350,00, fase decisionale 1.350,00, con aggravio del 40% ai sensi dell art. 12 D.M. 55/2014 e con il 15% di spese generali) oltre ad oneri fiscali e contributivi, ricompreso tuttavia il quantum per la parte di attività svolta sino ad oggi; - rilevata la complessità della causa in oggetto e nella fattispecie la posizione del Comune di Imola, particolarmente importante nell ambito della stessa, tanto da giustificare, sin dalla sentenza di primo grado, una quantificazione di rimborso delle spese legali di 18.000 (la cui esecuzione è stata sospesa in virtù della pronuncia di appello), e preso atto della attività già svolta dal legale incaricato in ogni ordine e grado di giudizio, tale da rendere opportuna la prosecuzione dell attività mantenendo l incarico della difesa dell ente da parte del medesimo legale - visto l art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l assunzione di impegni di spesa - considerato che con deliberazione C.C. n. 61 del 09.04.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di previsione per l esercizio 2014, il Bilancio pluriennale 2014/2016 e la relativa relazione previsionale e programmatica - preso atto che: - i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali; - con deliberazione C.C. del Comune di Imola n. 228 del 30.11.2011 si è stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di Servizio Tributi e Gestione delle risorse umane al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna); - richiamata la deliberazione della Giunta Comunale del Nuovo Circondario Imolese n. 63 del 28.12.2011 con la quale è stato approvato il comando del personale, l attribuzione degli incarichi di direzione e la definizione delle posizioni organizzative che, a decorrere dall 1.01.2012, vanno a fare

parte dell organico dell Ufficio Tributi Associato, prevedendo, per ciascuna Area territoriale l individuazione di un Responsabile referente che, in riferimento ai tributi comunali rientranti nella gestione associata oggetto della presente convenzione, i Referenti siano nominati Funzionari Responsabili di imposta ai sensi della normativa vigente, in tale veste adottano tutti gli atti gestionali nelle rispettive materie; - preso atto della nomina del Dirigente dell Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese nella persona della Dott.ssa Claudia Dal Monte, e del provvedimento prot. n. 3278/6 del 29.05.2014 di nomina della PO nella persona della Dott.ssa Elena Battistoni, designata Responsabile Tributi Polo Est - Ufficio Tributi Associato del Nuovo Circondario Imolese - vista la proposta del Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Elena Battistoni; D E T E R M I N A 1) di impegnare, per le motivazioni riportate in premessa, la somma di 6.000,00 a favore dell Avv. Paolo Trombetti, già incaricato per la conduzione del procedimento in oggetto con i sopra citati atti G. C. n. 51 del 10/02/1998 e G. C. n. 235 dell 11/06/2002, con imputazione al Titolo 1, Funzione 01, Servizio 04, Intervento 03, Capitolo 10 del Bilancio 2014 Impegno n. 1292, F.P. 481 Avvocato, ad incremento di quanto già imputato a tale titolo con determinazione n. 1638 del 19/12/2008, giusto impegno n. 2008/2922. Documento informatico sottoscritto digitalmente da DAL MONTE CLAUDIA ai sensi degli art. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1 REGOLARITA' CONTABILE Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell art. 21 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità. Imola, il 2 luglio 2014 Documento informatico sottoscritto digitalmente, ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dal Dott. Massimiliano De Giovanni

Pubblicazione ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04-07-2014 al 19-07-2014 Imola, il 04-07-2014 Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni da Lanza Paola