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COPIA DELL ORIGINALE Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993. L originale è agli atti dell Ente. Scade il 15/04/2016 CITTA DI VIGEVANO Settore Lavori Pubblici e Viabilità Unità di Staff Viabilità e Trasporti ORDINANZA N. 25 / 2015 Oggetto: PROVV. VIABILISTICI PROVVISORI - ISTITUZIONE/INSTALLAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE IN VIE DIVERSE - ATTUAZIONE DIRETTIVE PIANO REGIONALE DEGLI INTERVENTI SULLA QUALITA' DELL'ARIA (PRIA) - DECRETO GIUNTA REGIONALE REGIONE LOMBARDIA N.593/2013 - NUOVE LIMITAZIONI.- IL SINDACO - Viste le comunicazioni prot. 53908 del 16/10/2014 e prot.49373 del 26/08/2015 del Servizio Tutela Ambientale del Comune di Vigevano, relative al Piano Regionale degli Interventi sulla qualità dell Aria (PRIA) DGR n.593/2013, recante nuove limitazioni alla circolazione dei veicoli privati e trasporto merci fino alla classificazione Euro 2 diesel compreso; - Considerato che, come peraltro specificato nelle comunicazioni di cui sopra, il territorio del Comune di Vigevano, sulla base della zonizzazione di cui alla DGR n.2605 del 30 novembre 2011, è stato inserito nella cosiddetta fascia gialla - fascia 2 (zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e mantova e relativi comuni di cintura); - Visti gli allegati 1 e 2 alla DGR n.2578 del 31/10/2014, inerente l ambito di applicazione delle nuove misure di limitazione alla circolazione e all utilizzo dei veicoli più inquinanti in attuazione del Piano regionale degli Interventi per la qualità dell Aria (PRIA) e ai sensi della L.R. 11/12/2006, n.24; - Considerato che, in relazione alla zonizzazione di cui alla DGR n.2605 del 30 novembre 2011, per i Comuni in fascia gialla - fascia 2 (zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e mantova e relativi comuni di cintura), è prevista la limitazione alla circolazione per i veicoli privati e merci fino alla categoria Euro 2 diesel compreso, nella fascia oraria dalle ore 07.30 alle ore 19.30, per il periodo dal 15 ottobre 2015 al 15 aprile 2016; - Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n.24, recante Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell ambiente ;

- Rilevato che la citata Legge Regionale n.24/2006 detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell aria ai fini della protezione della salute e dell ambiente, stabilendo altresì che la Giunta regionale adotti le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell inquinamento atmosferico; - Visto l art. 13, commi 1 e 2, della L.R. n.24/2006, ove si dispone che la Giunta regionale, nel rispetto delle Direttive Comunitarie, determina le misure di limitazione alla circolazione, all utilizzo dei veicoli e le relative modalità di attuazione, graduandole in ragione del carico di emissioni inquinanti dei veicoli e dello stato di qualità dell aria; - Richiamato l art.22 della L.R. n.24/2006, ove si dispone tra l altro che la Giunta regionale definisce le modalità d attuazione delle misure prioritarie di limitazione dei motoveicoli e ciclomotori a due tempi (cosiddetti pre-euro 1 ), degli autoveicoli detti pre-euro 1 a benzina e diesel, degli autoveicoli alimentati a gasolio classificati come euro 1 ; - Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 29 Luglio 2009 n.8/9958 e s.m.i., che coordina le disposizioni contenute nelle precedenti Deliberazioni Regionali ed estende dal 15/10/2010 ad altre categorie di veicoli la limitazione della circolazione in ambito regionale; - Vista la Deliberazione di giunta Regionale n.10/593 del 06/09/2013, avente per oggetto l Approvazione del Piano Regionale degli interventi per la qualità dell aria e dei relativi documenti previsti dalla procedura di valutazione ambientale strategica; - Ravvisata pertanto la necessità di intervenire, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia, e concorrere a prevenire l insorgere di gravi situazioni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), a tutela della salute pubblica; - Visto l art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; - Visti gli artt.7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/1992 n.285, e successive modifiche ed integrazioni; ORDINA 1. Il divieto di circolazione sul Territorio Comunale dal 15 Ottobre 2015 al 15 aprile 2016, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì, escluse festività infrasettimanali, per i seguenti autoveicoli: a) autoveicoli (ai sensi dell art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe Euro 0 benzina o diesel ); b) autoveicoli (ai sensi dell art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe Euro 1 diesel ); c) autoveicoli (ai sensi dell art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe Euro 2 diesel ); 2. Il fermo permanente (divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica per i seguenti veicoli (divieti di circolazione già vigenti su tutto il territorio della Regione Lombardia): a) Autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), come meglio classificato dall art.2 della legge Regionale 4 aprile 2012, n.6 ( Disciplina del Settore dei trasporti ), di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel; b) Motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive Direttive (veicoli detti pre-euro 1 a due tempi);

Il fermo alla circolazione non si applica, ai sensi dell art.13 comma 3 della L.R. n.24/2006: Alle autostrade; Alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della L.R. n.9/2001, art.3, con DGR n.7/19709 del 03/12/2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo; ESCLUSIONI DAL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell art.13, comma 4, della L.R. n.24/2006, i seguenti veicoli: Veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri; Veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione; Veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili (FAP) per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa; Veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell art.60, comma 4, del vigente Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.), e i veicoli con più di vent anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall art.215 del DPR 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internazionale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale; Veicoli classificati come macchine agricole di cui all art.57 del D.Lgs.n.285/1992; Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla Direttiva 97/24/CEE, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote così dette Euro 0 o pre-euro 1 ; Veicoli con particolari caratteristiche costruttive di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, individuati dalla Regione Lombardia con DGR n.8/9958/2009 Allegato 1, di seguito specificati: Veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei Corpi e Servizi di Polizia Locale e Provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale; Veicoli di pronto soccorso sanitario; Scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL), fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con DGR n.4924 del 15/06/2007 e n.6418 del 27/12/2007;

Veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso; Autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare. DEROGHE DALLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell art.22, comma 2, della L.R. n.24/2006, i seguenti veicoli, che sono in regola con il controllo periodico dei gas di scarico, individuati dalla regione Lombardia con DGR n.8/9958/2009 Allegato 1: Veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, come ad esempio, gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); Mezzi degli ambulanti mercatali e/o itineranti; Veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla Direttiva 97/67/CE come modificata dalla Direttiva 2002/39/CE; Veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal Decreto del Min. Trasporti 03 febbraio 1998 n.332; Veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; Veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro; Veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; Veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling); Veicoli delle autoscuole o di soggetto in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami relativi; Veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione. Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione. Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l effettivo stato di necessità. Ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione prevista dall art.27, comma 11, della Legge Regionale n.24/2006, da euro 75.00 a euro 450.00;

Il Settore Lavori Pubblici e Viabilità del Comune di Vigevano Unità di Staff Viabilità e Trasporti, è incaricato all esecuzione della presente Ordinanza, mediante l installazione dell opportuna segnaletica stradale. Il Comando di Polizia Locale, gli organi di Polizia Stradale e le Forze dell Ordine sono incaricati dell osservanza della presente ordinanza. AVVERTE Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima. Vigevano, 08/10/2015 Il Sindaco F.to: Dott. Andrea Sala Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Piccioli Cappelli - Tel: 0381-299233 - mail: ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it Referente dell Istruttoria: Paolo Piccioli Cappelli - Sergio De Bortoli - Tel: 0381-299233-261 - mail: ppicciolicappelli@comune.vigevano.pv.it, sdebortoli@comune.vigevano.pv.it Sigle: AM-PPC-SDB/am-sdb Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186 telefono 0381 299261-245-233 telefax 0381299293 www.comune.vigevano.pv.it e-mail: gr-viabilità@comune.vigevano.pv.it