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Transcript:

REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA REGION AUTONOME VALLEE D AOSTE C O M U N E D I C H A M B A V E Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 OGGETTO: Copia Albo Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) L anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti trenta nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati, in sessione ORDINARIA, i componenti di questo Consiglio Comunale Cognome e Nome Carica Presente Assente VESAN Marco Sindaco X PERRAILLON Manuela Marina Vice Sindaco X DI TRANI Agnese Consigliere X ELOS Valter Consigliere X GYPPAZ Sandro Federico Consigliere X GAL Vanda Consigliere X MASSIMINO Simone Consigliere X PHILIPPOT Valter Consigliere X SANDON Matthew Consigliere X VERTHUY Michael Consigliere X Totale : 9 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Assiste alla seduta il Segretario Comunale CHAPELLU D.ssa Sara il quale provvede alla redazione del presente verbale. Il Signor VESAN Marco nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 2 del 27.02.2018 OGGETTO: Modifica al regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l art. 12, comma 2, lettera a) del vigente Statuto che demanda al Consiglio comunale la competenza in ordine all approvazione dei regolamenti; Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato l art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; Rammentato che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1 gennaio dell anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; Dato atto che con decreto del 9.02.2018 del Ministero dell Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, è stato disposto l ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; Visto il vigente regolamento comunale di disciplina dell Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende il regolamento comunale per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 8.04.2016; Ritenuto di apportare una modifica all art. 18, rubricato Definizione dei fabbricati strumentali all attività agricola, del suddetto regolamento ed, in particolare, al comma 3 al fine di attribuire maggiore chiarezza al dettato regolamentare in materia di definizione dei requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità e per un più corretto coordinamento nella lettura della norma con l art. 8 dello stesso regolamento relativo alla disciplina dei requisiti oggettivi di ruralità, come peraltro segnalato anche dal Servizio Tributi Associato dell Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin con comunicazione n. 1 del 19.02.2018 acquisita al prot. dell ente al n. 686 in data 20.02.2018; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; Dato infine atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e non ha alcuna rilevanza ai fini contabili e che pertanto non viene espresso alcun parere di regolarità contabile in merito; Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i. Ad unanimità dei voti, resi mediante votazione palese per alzata di mano, senza che alcun consigliere abbia abbandonato l'aula o abbia manifestato la propria astensione dalla votazione

DELIBERA 1. di approvare la seguente modifica all art. 18, comma 3, del vigente regolamento comunale per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU) già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 8.04.2016: Art. 18 Definizione dei fabbricati strumentali all attività agricola 1. Ai fini dell IMU, gli immobili strumentali all attività agro-silvo-pastorale sono quelli individuati dall art. 9, comma 3bis, L. 133/1994, come modificato in particolare dall art. 42bis L. 222/2007. 2. A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all art. 39 D.P.R. 917/1986 (TUIR) e dell art. 2135 codice civile, l attività d impresa diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicultura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l attività agrituristica. 3. Costituiscono immobili rurali strumentali i fabbricati utilizzati da soggetti che svolgano attività agricola non in modo occasionale, bensì nell ambito di un attività di impresa, a prescindere dalla classificazione catastale dello stesso immobile, ove il possessore/conduttore dell immobile sia in grado di provare l esistenza di un volume d affari derivante dallo svolgimento di tale attività. 2. di dare atto che il nuovo testo approvato con il presente provvedimento sostituisce la precedente formulazione dell art. 18, comma 3; 3. di stabilire che in ragione del differimento al 31.03.2018 del termine per l approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali disposto con Decreto del Ministero dell Interno in data 9.02.2018 la modifica approvata con il presente provvedimento ha efficacia dal 1 gennaio 2018, in base a quanto disposto dall art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.; 4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell Economia e delle Finanze per il tramite del portale del Federalismo Fiscale; 5. di dare ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione del regolamento come modificato, nella sezione Atti Generali della Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell ente; 6. di trasmettere la presente deliberazione all Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin quale soggetto a cui è demandato, ai sensi della L.r. n. 6/2014 e s.m.i., l esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali attinenti l accertamento e la riscossione volontaria delle entrate tributarie (Servizio Tributi Associato); 7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Del che si è redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto Il Sindaco F.to VESAN Marco ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 28/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i. Chambave, li 28/02/2018 DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n. 54, e s.m.i. il Chambave, lì 28/02/2018 Copia conforme all'originale in formato digitale. Chambave, 28/02/2018