STATUTO Camera Forense Ambientale Costituzione - Denominazione - Sede Articolo 1 Articolo 2 Finalità ed attività Articolo 3

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STATUTO Camera Forense Ambientale ********************* Costituzione - Denominazione - Sede Articolo 1 E' costituita, ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, la Camera Forense Ambientale con Sede Legale in Roma alla via Montezebio, n. 28 e Sede operativa in Potenza alla viale Marconi, n. 8. Articolo 2 La Camera Forense Ambientale è un associazione nazionale a carattere professionale di natura privatistica, su base volontaria, senza scopo di lucro, che svolge attività di ricerca, formazione, informazione, divulgazione scientifica in materia ambientale, culturale e paesaggistica in favore degli associati e dei terzi. Finalità ed attività Articolo 3 La Camera Forense Ambientale persegue altresì la finalità di studiare, divulgare, promuovere la conoscenza ed il rispetto della legislazione ambientale, della giurisprudenza di riferimento, delle notizie e delle novità in materia, dei progetti internazionali, europei e nazionali relativi alle tematiche ambientali. In particolare, la Camera Forense Ambientale ha i seguenti scopi: - tutelare e promuovere la funzione del difensore, la dignità, l autonomia e l indipendenza degli avvocati esperti in diritto ambientale conformemente alle norme costituzionali, comunitarie ed internazionali; - rafforzare i vincoli di solidarietà e di colleganza fra gli avvocati esperti in diritto ambientale promovendo la consapevolezza della funzione consulenziale, assistenziale e difensiva, favorendo la formazione e la specializzazione dell avvocatura; - promuovere gli studi e le iniziative culturali e legislative volte alla riforma della giustizia ambientale conformemente alla legislazione vigente in materia ambientale internazionale, europea e nazionale; - svolgere attività di istruzione ed alta formazione, di studio e di ricerca, anche mediante tecnologie innovative, nei settori delle politiche ambientali, culturali e paesaggistiche con particolare attenzione ai temi relativi alla qualità della vita; - incoraggiare, organizzare e realizzare master, giornate di studio, corsi di aggiornamento, convegni, incontri, eventi ed altre attività di promozione nei settori indicati al punto precedente in favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che si occupino di politiche ambientali e culturali, dedicando specifica attenzione al ruolo e alla qualità della ricerca e della formazione per lo sviluppo innovativo dell economia e del territorio, della qualità della vita e dell ambiente, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, pubblicandone i relativi atti e documenti prodotti; - sviluppare studi e ricerche di carattere scientifico e sociale costituendo anche una biblioteca ed una banca dati su sistemi informatici; - contribuire a pianificare e progettare politiche ambientali per uno sviluppo sostenibile in collaborazione con le Autorità Locali nonché gli altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio i cui scopi siano affini a quelli dell Camera Forense Ambientale; - concedere premi di studio, sovvenzioni e borse di studio per attività dei settori di interesse della Camera Forense Ambientale; - promuovere attività editoriali, informatiche, multimediali ed audiovisive. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Camera Forense Ambientale potrà curare l edizione di giornali e pubblicazioni, organizzare convegni, incontri e dibattiti nonché curare i rapporti con le Istituzioni Forensi. Potrà inoltre agire mediante la sottoscrizione di accordi di partnership con le Università, gli Enti di Ricerca, le Istituzioni e ogni altro ente/organismo/associazione/soggetto operante in ambito ambientale, culturale e paesaggistico. Partecipazione alla Camera Forense Ambientale Diritti e obblighi degli associati Articolo 4 Possono diventare soci della Camera Forense Ambientale tutti coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli successivi, che condividano gli scopi della stessa e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La Camera Forense Ambientale esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall Assemblea.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull accoglimento o il rigetto dell ammissione dell aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all interessato specificandone i motivi. Articolo 5 Sono qualificati Soci ordinari della Camera Forense Ambientale coloro che hanno fondato l associazione stessa sottoscrivendone l atto costitutivo e le persone fisiche o giuridiche che ne condividano gli ideali, che siano interessati alla realizzazione delle sue finalità e siano in possesso dei seguenti requisiti: - laurea in discipline giuridiche conseguita da almeno cinque anni; - partecipazione a master o corsi di formazione giuridico - ambientale per un minimo di 60 ore documentabili; - esperienza comprovabile di almeno cinque anni in materia ambientale (titoli+esperienza). I soci ordinari hanno tutti pari diritto di voto e sono obbligati al versamento della quota associativa annuale da corrispondere per la prima volta al momento dell ammissione nell associazione. Le quote sono intrasferibili e non sono rivalutabili. I soci ordinari cessano di appartenere all Associazione in seguito a: recesso volontario e delibera dell Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi in seguito a giustificato motivo. Articolo 6 Sono qualificati Soci onorari le persone fisiche e giuridiche in possesso di nota competenza professionale in ambito ambientale e che si sono distinte in attività di ricerca, elaborazione normativa e diffusione della cultura in materia quali, a titolo meramente esemplificativo, giuristi, rappresentanti di associazioni, istituti di credito, fondazioni, ricercatori, docenti universitari, insegnanti, giornalisti, tecnici. I soci onorari vengono proclamati dal Consiglio Direttivo, con voto non inferiore al settantacinque per cento dei membri in carica, voto che puo essere espresso anche per delega conferita ad un altro componente del Consiglio Direttivo con un limite massimo di tre deleghe per ogni componente dell organo. Essi possono partecipare all attività della Camera Forense Ambientale ma non possono ricoprire cariche associative se non onorifiche o per la promozione di eventi. Articolo 7 Sono da intendersi Sostenitori dell Associazione le Aziende, i liberi professionisti, le persone giuridiche, gli Enti, gli Istituti che promuovono, sostengono e valorizzano le attività dell Associazione, e contribuiscono a sostenerne l attività. Articolo 8 Sono da intendersi Aderenti all associazione coloro che non sono ancora in possesso dei requisiti necessari per assumere la qualifica di socio ordinario. Gli Aderenti sono tenuti a versare una quota ridotta all associazione per accedere ai servizi forniti dalla Camera Forense. Articolo 9 La qualifica di Sostenitore e di Aderente ha la durata di un anno dal momento del versamento della quota associativa. I Socio onorari, i Sostenitori e gli Aderenti non hanno diritto di voto avendo essi le caratteristiche sopra evidenziate. Articolo 10 Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Camera Forense Ambientale. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall appartenenza alla Camera Forense Ambientale. Gli associati che abbiano cessato di appartenere a quest ultima non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto nei confronti del patrimonio della Camera Forense Ambientale. I soci hanno l obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Articolo 11 La qualità di socio si perde: a) per decesso; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;

d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all Assemblea. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. La Camera Forense Ambientale, in caso necessità e a seconda dei diversi casi concreti in cui opererà durante lo svolgimento delle proprie attività, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati. Organi sociali e cariche elettive Articolo 12 Sono organi dell Associazione: a. l Assemblea dei soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente ; d. il vice presidente; e. Il segretario; f. il tesoriere; g. il Comitato Scientifico. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Assemblea dei soci Articolo 13 L Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, per l approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. L Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. Per convocare l Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l ora della prima convocazione ed il giorno e l ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, fax o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell Assemblea, almeno due giorni prima del giorno previsto. L avviso di convocazione deve contenere il giorno, l ora e sede della convocazione; l ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. Articolo 14 L Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Articolo 15 L Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentrein seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti. Articolo 16 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell Assemblea.

Articolo 17 L Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo ; definisce il programma generale annuale di attività; procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti; elegge e revoca il presidente ; determina l ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento; discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivoper il funzionamento dell Associazione; delibera sulle responsabilità dei consiglieri; decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell art. 10; discute e decide su tutti gli argomenti posti all Ordine del Giorno. Articolo 18 L Assemblea straordinaria delibera sullo scioglimento dell Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Consiglio Direttivo Articolo 19 Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. Per i primi tre esercizi è composto dai soli soci fondatori, che ne sono componenti di diritto anche per gli esercizi successivi. A partire dal quarto esercizio il numero dei soci componenti dello stesso potrà essere di cinque. Articolo 20 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri La convocazione è fatta a mezzo lettere non raccomandata e/o email e/o fax almeno 8 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Articolo 21 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell Assemblea dei soci. Nello specifico: elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca; elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca; nomina il segretario; nomina in tesoriere; nomina il presidente del comitato scientifico e di concerto con questi i componenti del comitato scientifico; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; cura l esecuzione dei deliberati dell Assemblea; predispone all Assemblea il programma annuale di attività; presenta annualmente all Assemblea per l approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell esercizio trascorso/bilancioda cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l anno in corso. conferisce procure generali e speciali; instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;. instaura rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e/o privati; propone all Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell Associazione e degli organi sociali;

riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci; ratifica e respinge i provvedimenti d urgenza adottati dal Presidente; delibera in ordine all esclusione dei soci come da art. 10;. decide in ordine alla modifica della sede legale ed amministrativa;. decide sulle attività di ricerca, formazione, informazione e divulgazione scientifica;. decide sulla costituzione di comitati scientifici. Articolo 22 In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dai soci ordinari. Il Presidente Articolo 23 Il Presidente è il legale rappresentante dell Associazione ed ha l uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Individua le professionalità, le categorie, i gruppi ai quali rivolgersi per il perseguimento degli scopi statutari attingendo in primo luogo tra i soci fondatori esperti e, successivamente, tra i soci ordinari e sostenitori. Può delegare parte dei suoi poteri il vice Presidente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o dal Segretario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. Il Vice Presidente Articolo 24 Il Vice Presidente rappresenta l'associazione qualora delegato dal Presidente o quando questi sia impossibilitato. Il Segretario Articolo 25 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Mantiene i necessari contatti e rapporti con i diversi organi sociali. Può essere delegato dal Presidente e Vice Presidente a rappresentare l'associazione. Nomina, qualora lo ritenga utile, il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell Associazione inerente l esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Il Tesoriere Articolo 26 II Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione e ne tiene la contabilità, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo. Inoltre, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione. Il Comitato Scientifico Articolo 27 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Consiglio Direttivo nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico e di concerto con questi gli altri membri del Comitato Scientifico. Il Coordinatore del Comitato Scientifico esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'associazione, in particolar modo in ambito formativo e di produzione scientifica.

I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'associazione che partecipa ai loro lavori oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico. I soci fondatori e firmatari dell atto costitutivo, allo scadere delle loro cariche, diventano membri permanenti del Comitato Scientifico. Patrimonio, esercizio sociale e bilancio Articolo 28 L esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni annoil Consiglio, unitamente alla relazione scritta del segretario o di un suo delegato presenta per l approvazione all Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l anno in corso. Articolo 29 Le entrate dell Associazione sono costituite da: a) quote associative e contributi di simpatizzanti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento; g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell associazionismo di promozione sociale. I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Articolo 30 Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Articolo 31 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Camera Forense Ambientale. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà della Camera Forense Ambientale. Scioglimento della Camera Forense Ambientale e devoluzione dei beni Articolo 32 Lo scioglimento della Camera Forense Ambientale viene deciso dall Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio della Camera Forense Ambientale, dedotte le passività, sentito l organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. Norma finale Articolo 33 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale della Camera Forense Ambientale. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.