REPUBBLICA DI SAN MARINO



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REPUBBLICA DI SAN MARINO DECRETO DELEGATO 19 ottobre 2010 n.169 Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino Visto l articolo 21, quinto comma, della Legge 28 giugno 2010 n.119; Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 12 ottobre 2010; Visti l articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato: DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ PER LE SCUOLE NAUTICHE Art. 1 (Oggetto) Il presente decreto disciplina l esercizio delle attività delle scuole nautiche e le disposizioni relative alle autorizzazioni ed alla vigilanza amministrativa sulle medesime in attuazione dell articolo 21, della Legge n. 119/2010. Art. 2 (Definizioni) Si definiscono scuole nautiche, ai sensi dell articolo 2, lettera e), della Legge n. 119/2010, le strutture stabili, caratterizzate da un organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate all istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. Non sono soggette alla disciplina del presente decreto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente e presso strutture stabili, finalizzate all avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica o le scuole gestite da Enti/Associazioni di cui all articolo 2, lettera f, della Legge n. 119/2010. La sede principale della scuola è quella ove sono praticate le lezioni teoriche e dove è collocato l Ufficio di Segreteria. Art. 3 (Autorizzazioni) L esercizio dell attività di scuola nautica è soggetto al rilascio della licenza sulla base delle norme vigenti e ad autorizzazione da parte dell Autorità per l Aviazione Civile e la Navigazione Marittima.

L autorizzazione può essere richiesta per la preparazione al conseguimento di patenti nautiche di una singola categoria o di più categorie tra quelle indicate agli articoli 5, 6 e 7 della Legge n. 119/2010. Art. 4 (Domanda) Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di scuola nautica all Autorità per l Aviazione Civile e la Navigazione Marittima. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) tipologia di corsi che si intendono svolgere; b) denominazione della scuola; c) indicazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie o distaccate; d) tipologia di patenti nautiche su cui verte la formazione. Nella domanda devono inoltre essere indicati i dati anagrafici del soggetto privato o del legale rappresentante se il richiedente è una persona giuridica. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) attestazione rilasciata dal richiedente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al successivo articolo 5; b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e sedi distaccate, attestante il rispetto dei requisiti di cui all articolo 6 e la conformità della normativa edilizia, igienica e di sicurezza; c) planimetria relativa alla distribuzione interna delle attrezzature; d) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all articolo 7; e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola, comprendente: - polizze assicurative - licenze di navigazione; f) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, mediante attestazione fideiussoria pari a Euro 10.000,00; g) copia della licenza di esercizio rilasciata dall Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. L Autorità istruisce la domanda, richiede, se necessario, ulteriore documentazione e provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla conclusione dell istruttoria. Il costo della certificazione, a seguito di accertamenti da parte dell Autorità, viene fissato in 350,00. Art. 5 (Requisiti del titolare) Per ottenere il rilascio dell autorizzazione all esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente, se persona fisica, ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in possesso dei seguenti requisiti: 1) avere compiuto gli anni 21; 2) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o non aver riportato condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a 3 anni; 3) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso procedimenti per dichiarazione di fallimento; 4) essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equipollente. Il richiedente o il legale rappresentante deve inoltre attestare: 2

- capacità finanziaria di cui all art.4; - proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto di cui all art. 8; - proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede di cui all art. 6; - disponibilità di materiale didattico idoneo all insegnamento teorico di cui all art. 7; - impiego di personale idoneo allo svolgimento dell attività di insegnamento ai sensi dell articolo 21 della Legge n. 119/2010. Art. 6 (Requisiti idoneità dei locali) I locali della scuola nautica devono comprendere: - un aula di almeno 25 mq di superficie ovvero tale che per ogni allievo siano disponibili mq 1.50, dotata di arredamento e separata da locali destinati a uffici o sala d attesa; - un ufficio di segreteria con ingresso autonomo; - servizi igienici, con bagno e antibagno illuminati ed aerati. L altezza minima dei suddetti locali deve rispondere a quella prevista dalle disposizioni contenute nella Legge 19 luglio 1995 n. 87 Testo Unico delle leggi urbanistiche ed edilizie e deve rispondere alle caratteristiche igienico sanitarie e di sicurezza in conformità alla destinazione d uso. Ogni scuola nautica deve essere dotata di: - una cattedra o tavolo per l insegnante; - una lavagna di dimensioni medie o lavagna luminosa; - posti a sedere per gli allievi; - almeno cinque tavoli da carteggio. Art. 7 (Materiale teorico) La scuola deve disporre di adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni, per rispondere ai programmi d esame. Il materiale didattico deve essere costituito almeno da: A / Strumenti - bussola nautica con apparecchio altazimutale - sestante, grafometro, bussola rilevamento a torcia - barometro, termometro, igrometro - apparato radio VHF, radar, GPS, solcometro, scandaglio (a bordo) - orologio riportante i minuti di silenzio radio - estintori vario tipo, razzi a paracadute, fuochi a mano, boette luminose - cintura salvataggio - salvagente anulare - elica - cassette medicinali B / Sussidi - carte nautiche (varie proiezioni e scale) - strumenti da carteggio (squadre, compassi, righe) - tabella delle deviazioni - carta dei servizi - tavole per il calcolo delle rette altezza - tavole nautiche - tavole di marea - effemeridi - carte meteo (sinottiche) - rappresentazione grafica volta celeste 3

- rappresentazione grafica rosa dei venti - rappresentazione grafica raffigurante le strutture di uno scafo - rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre di una barca a vela - rappresentazione grafica di funzionamento di un motore marino a combustione interna - rappresentazione grafica delle regole di manovra per evitare gli abbordi in mare - rappresentazione grafica dei segnali diurni, notturni e sonori per evitare abbordi - rappresentazione grafica su caratteristiche ed uso delle zattere di salvataggio C / Documentazione didattica - portolani - elenco fari e fanali e segnali da nebbia - radioservizi - avvisi ai naviganti - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto È consentito l uso di sistemi audiovisivi interattivi o informatici. Art. 8 (Unità da diporto) La scuola deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con la tipologia di patente da conseguire: - per la patente di categoria A e C una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritto nel Registro Navale per unità da diporto istituito con Legge 30 novembre 2004 n. 164; - per la patente di categoria B una nave da diporto o, in alternativa, una unità da diporto o vela con motore ausiliario o motoveliero avente una lunghezza fuori tutto non inferiore a 20 mt, iscritta nel Registro Navale per unità da diporto di cui sopra. I mezzi nautici impiegati per esercitazione ed esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni a terzi ed alle persone imbarcate. Il titolare delle attività deve essere intestatario dei mezzi nautici in dotazione alla scuola e averne la disponibilità effettiva, anche in base a contratto di locazione finanziaria. Art. 9 (Attività d insegnamento) Possono svolgere l attività di insegnamento teorico i soggetti in possesso da almeno 5 anni della patente nautica per la formazione volta al conseguimento di patenti di categoria A, senza alcun limite, sia a vela che a motore. Per l insegnamento teorico ai candidati della patente nautica di categoria B, i soggetti debbono possedere, come unico requisito, pari titolo da almeno cinque anni. Possono svolgere la funzione di istruttore per le esercitazioni pratiche presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica da almeno tre anni, con abilitazione pari a quella dell unità da comandare. Art. 10 (Organico scuole nautiche) La scuola nautica deve disporre della collaborazione continuativa di un insegnante di teoria ed un istruttore per le esercitazioni pratiche di comando del mezzo nautico. Il titolare della scuola può ricoprire entrambi i ruoli, sempreché possieda i requisiti richiesti. L istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e accompagnare l allievo durante le prove pratiche di esame. L istruttore è il responsabile del comando e conduzione dell unità utilizzata. 4

Art. 11 (Documenti per esercizio dell attività di scuola) Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti autorizzativi e del registro d iscrizione degli allievi riportante: data iscrizione, generalità, data inizio lezioni teoriche e pratiche, data degli esami e relativo esito. Art. 12 (Disciplina dell attività) Nei locali della scuola deve essere obbligatoriamente esposta al pubblico una tabella indicante: - Nome e sede della scuola - Estremi e oggetto dell autorizzazione - Prezzi applicati - Orario lezioni - Periodo chiusura della scuola - Nome e recapito del titolare. Art. 13 (Vigilanza) La vigilanza sulle scuole nautiche da parte dell Autorità è svolta mediante controlli: - sull osservanza delle prescrizioni e la permanenza dei requisiti previsti; - sul regolare funzionamento delle scuole e sull impiego di insegnanti e istruttori in possesso dei titoli abilitativi necessari; - sull idoneità delle sistemazioni didattiche, degli arredi, delle imbarcazioni utilizzate e del materiale didattico; - sulla regolare tenuta del registro di iscrizione degli allievi e sulla esposizione della tabella di cui all articolo 12; - sull organizzazione e durata dei corsi. Durante le ispezioni è redatto verbale ove sono riportate le eventuali irregolarità riscontrate. Art. 14 (Sanzioni) Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa, tenuto conto della gravità dell infrazione: a) da 5.000,00 a 30.000,00 chiunque gestisca una scuola nautica senza autorizzazione; b) da 1.000,00 a 6.000,00 il titolare che si avvalga di personale insegnante privo dei requisiti; c) da 500,00 a 3.000,00 il titolare che consenta lo svolgimento di esercitazioni pratiche, con unità non idonee o prive di requisiti, compresa l assicurazione, o in assenza dell istruttore; d) da 200,00 a 3.000,00 il titolare che non disponga del materiale didattico richiesto; e) da 200,00 a 1.200,00 il titolare che consenta lo svolgimento delle lezioni in locali non idonei; f) da 200,00 a 1.200,00 il titolare che non esponga la tabella di cui all articolo 12; g) da 100,00 a 600,00 il titolare che non tenga o aggiorni con regolarità il registro di iscrizione degli allievi. In caso di maggiore gravità nella violazione delle norme sul funzionamento della scuola nautica o di compimento di tre violazioni amministrative in un quinquennio, l autorizzazione può essere sospesa dall Autorità per un periodo da uno a tre mesi. 5

L autorizzazione può essere revocata dall Autorità quando il titolare ha perso i requisiti necessari all esercizio dell attività di scuola nautica ovvero quando siano stati adottati più di tre provvedimenti di sospensione in un quinquennio. Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 ottobre 2010/1710 d.f.r I CAPITANI REGGENTI Giovanni Francesco Ugolini Andrea Zafferani IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Valeria Ciavatta 6