Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Documenti analoghi
Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

del 7 ottobre 1994 (Stato 15 settembre 2018)

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sul Servizio informazioni dell esercito

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Legge federale sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale

del 16 gennaio 2008 (Stato 1 febbraio 2008)

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013)

Ordinanza concernente l esecuzione dell allontanamento e dell espulsione di stranieri

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 1 agosto 2015)

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sul sistema d informazione EDAssist+

del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

[Signature] Il Consiglio federale disciplina l utilizzo dei ricavi così ottenuti.

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri

Ordinanza concernente gli autoveicoli della Confederazione e i loro conducenti

Legge federale sull archiviazione

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo e la formazione degli ufficiali di professione

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione

Ordinanza sullo sport militare 1. Capitolo 1: Disposizioni generali. del 29 ottobre 2003 (Stato 1 gennaio 2018)

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi

Ordinanza sul servizio informazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Sezione 1: Compiti del servizio sanitario coordinato. Sezione 2: Organizzazione del servizio sanitario coordinato

Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo

AVAMPROGETTO Ordinanza sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento

Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone

Ordinanza sullo stato maggiore del Consiglio federale Divisione Stampa e Radio

Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia

Ordinanza concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all estero

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 58 capoverso 2 della legge del 22 giugno sulla vigilanza dei mercati finanziari, ordina:

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Decreto federale Disegno

Legge federale sull Istituto svizzero di diritto comparato

Ordinanza. seguenti sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC) Modifica del 29 novembre 2013

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale sulla libera circolazione del personale medico 1

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Legge federale concernente la procedura dell Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l entrata in vigore dei suoi atti

Iniziativa parlamentare Rapporti di lavoro e retribuzione del procuratore generale della Confederazione e dei sostituti procuratori generali

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Legge federale sul trattamento di dati personali da parte del Dipartimento federale degli affari esteri

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sull organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Ordinanza sull educazione fisica nelle scuole professionali

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Ordinanza concernente l aiuto alle vittime di reati

Ordinanza del DFI sulle statistiche dell assicurazione contro gli infortuni 1

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Transcript:

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) del 27 giugno 2001 (Stato 1 settembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale del 21 marzo 1997 1 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22 24 LMSI. Sezione 2: Organizzazione e responsabilità Art. 2 Servizio federale di sicurezza 1 Il Servizio federale di sicurezza (Servizio) esercita i compiti ai sensi dell articolo 1. 2 Esso fornisce consulenza ai servizi che conformemente all articolo 23 capoverso 2 LMSI esercitano l immediata polizia sugli edifici in cui sono sistemate autorità federali. 3 Per l adempimento dei suoi compiti esso è in contatto con le istanze cantonali e comunali responsabili della sicurezza, con le organizzazioni di protezione estere e con le ditte di sicurezza private. Collabora con persone attive nelle amministrazioni, nell esercito e con privati. 4 Per la sorveglianza di edifici della Confederazione esso può impiegare servizi di protezione privati se il proprio personale non è sufficiente. 2 Art. 3 3 Esercizio dell immediata polizia 1 Negli edifici in cui sono sistemate autorità federali, l immediata polizia è esercitata dai capi dei Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che vi sono sistemati. RU 2001 1741 1 RS 120 2 Introdotto dal n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 3 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 1

Sicurezza della Confederazione 2 Detti capi prendono le misure di protezione adeguate, d intesa con il Servizio. 3 Essi possono ricorrere a servizi di protezione privati per i propri compiti di protezione. Art. 4 Incaricati della sicurezza 1 I Dipartimenti, i gruppi e gli uffici civili designano gli incaricati della sicurezza e li annunciano al Servizio. Queste persone attendono a compiti di sicurezza nell ambito della protezione delle persone e degli edifici. Tali compiti di sicurezza comprendono segnatamente: a. consulenza e sostegno dei responsabili di tutti i livelli nelle questioni di sicurezza; b. sensibilizzazione ai problemi di sicurezza; c. collegamento con gli uffici preposti e con il Servizio; d. elaborazione del dispositivo di sicurezza d intesa con il Servizio; e. richiesta e coordinazione di misure e controllo dell esecuzione; f. annuncio di fatti ed eventi agli uffici preposti e al Servizio. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina autonomamente la propria organizzazione di sicurezza. Art. 5 Responsabilità delle misure di sicurezza 1 I responsabili di tutti i livelli assumono la propria responsabilità direttiva anche nell ambito delle misure di sicurezza e le applicano nella loro unità amministrativa. I singoli collaboratori sono responsabili dell esecuzione delle misure di sicurezza. 2 In caso di pericolo imminente il Servizio può ordinare le misure immediatamente necessarie per la protezione delle persone e degli edifici. Sezione 3: Compiti Art. 6 Protezione delle persone in Svizzera 1 Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone: a. i parlamentari federali; b. i membri del Consiglio federale, nonché il cancelliere della Confederazione; c. i giudici ordinari del Tribunale federale; d. gli altri membri delle autorità federali e i magistrati eletti dall Assemblea federale particolarmente minacciati; e. gli agenti della Confederazione particolarmente minacciati; 2

Servizi di sicurezza di competenza federale. O f. le persone che godono dello statuto diplomatico o consolare, nonché le altre persone protette in virtù del diritto internazionale. 4 1bis La protezione delle persone di cui al capoverso 1 è garantita come segue: a. per le persone di cui alle lettere a nonché c e: dall assunzione della funzione fino alla cessazione della medesima, qualora il suo esercizio comporti dei pericoli; b. per le persone di cui alla lettera b: dall elezione fino a un anno dopo la fine del mandato; c. per le persone di cui alla lettera f: conformemente agli impegni internazionali della Svizzera, agli usi internazionali e alla legge del 22 giugno 2007 5 sullo Stato ospite. 6 1ter In casi motivati il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può ordinare, d intesa con l unità organizzativa competente e l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui al capoverso 1 bis. 7 2 Il Servizio valuta la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Ordina le misure e le esegue sempre che disponga di proprio personale negli edifici della Confederazione. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso ne dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione privati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati. 8 3 Al di fuori degli edifici della Confederazione esso collabora con i comandi di polizia responsabili oppure incarica servizi di protezione privati. Se devono essere incaricati più uffici, il Servizio coordina le misure di sicurezza e vigila affinché l esecuzione di queste misure corrisponda al suo mandato. 4 Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b f sono necessarie misure di sicurezza architettoniche o tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle persone minacciate. La Confederazione può assumere i relativi costi in parte o integralmente. 9 5 I privati devono assumere da soli i costi delle misure di protezione nell ambito di manifestazioni alle quali invitano persone minacciate; è fatto salvo l articolo 4 4 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1 ago. 2014 (RU 2014 2291). 5 RS 192.12 6 Introdotto dal n. I dell O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 7 Introdotto dal n. I dell O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 8 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1 ago. 2014 (RU 2014 2291). 9 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1 ago. 2014 (RU 2014 2291). 3

Sicurezza della Confederazione capoverso 1 dell ordinanza del 1 dicembre 1999 10 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle indennità). Art. 7 Protezione delle persone all estero 1 Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l articolo 6 capoverso 1 lettere a e anche all estero, sempre che lo consideri necessario. A questo scopo può impiegare personale federale o cantonale. L organizzazione della protezione di agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS che si trovano all estero è di competenza del rispettivo dipartimento. 11 1bis In casi motivati il DFGP può ordinare per le persone di cui all articolo 6 capoverso 1 lettere a e, d intesa con l unità organizzativa competente e l UFCL, una proroga delle misure di sicurezza se, a causa della funzione esercitata in passato, il pericolo persiste anche dopo la fine della durata di protezione di cui all articolo 6 capoverso 1 bis lettere a e b. 12 2 Il personale messo a disposizione dai Cantoni per la protezione delle persone all estero rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l impiego per conto della Confederazione. Operativamente i funzionari di polizia sono sottoposti durante il loro impiego all autorità della Confederazione. 3 L indennità ai Cantoni da parte della Confederazione è retta dall articolo 3 dell ordinanza LMSI sulle indennità 13. Se non si raggiunge la soglia secondo l articolo 3 capoverso 1 dell ordinanza LMSI sulle indennità, la Confederazione rimborsa ai Cantoni per la durata dell impiego i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali. La Confederazione assume anche le spese e gli oneri ordinari risultanti dall impiego. Art. 8 Responsabilità della Confederazione per il personale impiegato nella la protezione di persone all estero 1 La Confederazione risponde dei danni cagionati a terzi dal personale dei Cantoni nell esercizio di attività a suo favore conformemente alla legge federale del 14 marzo 1958 14 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità). 2 I rischi personali direttamente riconducibili all attività di servizio all estero sono assicurati dai Cantoni. La Confederazione risarcisce ai Cantoni, di comune accordo, i costi di un assicurazione per rischi particolari che vanno oltre i rischi personali. 10 [RU 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 all. n. 5, 2009 6937 all. 4 n. II 3. RU 2017 4151 all. 4 n. I 1] 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 2 lug. 2014, in vigore dal 1 ago. 2014 (RU 2014 2291). 12 Introdotto dal n. I dell O del 2 lug. 2014 (RU 2014 2291). Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 13 [RU 2000 61, 2001 1369, 2006 5249, 2008 6305 all. n. 5, 2009 6937 all. 4 n. II 3. RU 2017 4151 all. 4 n. I 1] 14 RS 170.32 4

Servizi di sicurezza di competenza federale. O L autorità di nomina è autorizzata a concludere eventuali assicurazioni complementari per il personale della Confederazione. Art. 9 Protezione degli edifici 1 Il Servizio è responsabile della valutazione della minaccia nell ambito della protezione degli edifici e stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e gli obiettivi da proteggere. Per gli immobili all estero del DFAE tale valutazione è effettuata d intesa con il DFAE e l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Il Servizio controlla le misure architettoniche, tecniche e organizzative attuate e ordinate dai dipartimenti e dagli uffici. 2 Esso fornisce consulenza a dipartimenti e uffici nonché ad autorità federali preposte alla costruzione su tutte le questioni relative alla protezione degli edifici. 3 La valutazione della minaccia e tutte le misure di sicurezza che ne conseguono sono effettuate autonomamente per i loro edifici da parte: a. dei Politecnici federali e degli istituti a essi collegati, delle Ferrovie federali svizzere e della Posta; b. dei Tribunali federali; c. del Parlamento e dei suoi organi responsabili. 4 Il DDPS decide autonomamente le misure di protezione degli edifici, degli oggetti e delle installazioni militari nonché degli edifici civili che utilizza esclusivamente in ambito amministrativo. Art. 10 Servizio di guardia e sistema d allarme 1 Il Servizio effettua il servizio di guardia e di sorveglianza nelle sedi del Consiglio federale e negli altri edifici amministrativi indicati dal Consiglio federale. Per quanto riguarda l edificio del Parlamento, le Camere federali possono affidare questo compito al Servizio. 2 Esso gestisce una centrale d allarme (in servizio 24 ore su 24) che trasmette gli allarmi pervenuti a un apposito ufficio d intervento, coordina i primi interventi e assicura il contatto con responsabili importanti. Art. 11 Documenti di legittimazione 1 Le persone che lavorano negli edifici federali o che vi si recano con regolarità, ricevono un documento di legittimazione a comprova dell autorizzazione d accesso. Su richiesta questo deve essere esibito entrando negli edifici. Il Servizio emana le istruzioni necessarie. 2 Il Servizio può esentare le unità amministrative dall obbligo di esibire un documento di legittimazione, se non è necessaria un identificazione personale. Inoltre esso può permettere agli uffici un altro tipo di impiego del documento, in particolare per la registrazione delle ore lavorative. 5

Sicurezza della Confederazione 3 I dati necessari per la compilazione del documento personale sono forniti dai servizi del personale delle unità amministrative interessate. Tutti i dati sul documento personale devono essere noti al titolare della carta. 4 I servizi del personale delle unità amministrative interessate sono responsabili del rilascio e del ritiro del documento personale, segnatamente del loro ritiro al momento dello scioglimento del rapporto di servizio. Essi effettuano un controllo dei documenti rilasciati. 5 Il DDPS disciplina la gestione dei documenti militari di legittimazione. Art. 12 Formazione 1 Nel suo ambito di competenza il Servizio dispensa una formazione di difesa personale agli incaricati della sicurezza, ad altre persone della Confederazione a cui sono affidati compiti di sicurezza nonché alle persone minacciate. 2 Per la formazione delle persone che eseguono compiti di sicurezza, il Servizio può elaborare un concetto di formazione con i servizi federali e cantonali. Art. 12a 15 Indennità per i compiti di protezione 1 La Confederazione versa l indennità conformemente all articolo 28 capoverso 2 LMSI se, su incarico del Servizio, un Cantone adempie ripetutamente o permanentemente compiti di protezione i cui costi ammontano a più di un milione di franchi o a oltre il cinque per cento dei costi salariali annui del corpo di polizia interessato. 2 Le modalità d indennizzo di compiti di protezione permanenti sono disciplinate da un contratto, tenendo conto delle condizioni particolari e degli eventuali vantaggi economici e immateriali; di regola la quota parte delle spese a carico della Confederazione non supera l 80 per cento del costo globale. 3 Ogni tre anni si procede a un adeguamento del contributo della Confederazione in base alla media delle spese degli ultimi tre anni. Art. 12b 16 Indennità in caso di eventi straordinari 1 Su richiesta del Cantone e nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione versa un indennità in caso di eventi straordinari, in particolare per compiti speciali ed estesi di sorveglianza, guardia e protezione di persone. 2 Per il calcolo dell indennità si applicano in particolare i seguenti criteri: a. particolari condizioni quali le dimensioni del corpo di polizia; b. spese del Cantone che ha effettuato l intervento; c. eventuali vantaggi economici e immateriali procurati al Cantone dall evento; 15 Introdotto dal n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 16 Introdotto dal n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 6

Servizi di sicurezza di competenza federale. O d. quota parte d indennità conformemente alle direttive sulla collaborazione intercantonale in materia di polizia con partecipazione della Confederazione. 3 L indennità è fissata in modo forfettario o determinata in percentuale delle spese prese in considerazione. L indennità per altri Cantoni coinvolti è a carico del Cantone richiedente. 4 Se l indennità concerne determinati costi, il Cantone invia a fedpol le indicazioni necessarie dopo l adempimento del mandato. Qualora fedpol e il Cantone non trovassero un accordo sull importo dell indennità, il DFGP decide dopo aver sentito la direzione cantonale della polizia. Art. 12c 17 Interventi intercantonali di polizia a favore della Confederazione 1 I Cantoni che mettono a disposizione forze di polizia per interventi intercantonali a favore della Confederazione ricevono per ogni persona impiegata un indennità forfettaria di 600 franchi al giorno. I giorni iniziati sono indennizzati come giorni interi. Le spese sono rimborsate separatamente. 2 Le forze d intervento che prestano servizio di picchetto ricevono un indennità forfettaria di 200 franchi per persona e per giorno iniziato. Sezione 4: Trattamento delle informazioni Art. 13 18 Trattamento dei dati 1 I dati concernenti avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e persone a essi collegate e trattati dal Servizio secondo gli articoli 23a e 23b LMSI sono acquisiti dal Servizio: a. da fonti accessibili al pubblico; b. presso le persone da proteggere, presso le loro famiglie e presso i loro collaboratori; c. presso rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso organizzazioni internazionali; d. presso organi di sicurezza nazionali e internazionali. 2 In via eccezionale, il Servizio può comunicare dati ad autorità e servizi non menzionati all articolo 23c LMSI se i dati sono indispensabili per l adempimento di un compito stabilito in una legge in senso formale. 3 Il Servizio è responsabile dell osservanza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative del sistema d informazione e di documentazione. Esso allestisce un regolamento per il trattamento. 17 Introdotto dal n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 18 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 7

Sicurezza della Confederazione Art. 14 Convenzione di tutela del segreto Persone fisiche e giuridiche che, in quanto titolari di segreti o nell ambito di un mandato, vengono a contatto con informazioni ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 dell ordinanza del 10 dicembre 1990 19 sulla classificazione e il trattamento delle informazioni nel settore civile dell amministrazione, possono essere obbligate a firmare una convenzione di tutela del segreto. Art. 15 20 Sorveglianza e registrazione video 1 Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti, agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organizzazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registrazione dei dati. 2 Su richiesta di una persona che esercita l immediata polizia secondo l articolo 3 capoverso 1, il Servizio può collocare negli o sugli edifici interessati videocamere per riprese e registrazioni visive ai fini della protezione degli edifici e dei loro utenti. 21 3 I segnali di immagine che contengono dati personali vanno protetti con adeguate misure tecniche e organizzative per evitare il trattamento non autorizzato. La garanzia della sicurezza dei dati è retta dalla legislazione della Confederazione in materia di protezione dei dati e delle informazioni. 22 4 I segnali di immagine registrati vanno messi al sicuro su richiesta delle autorità di perseguimento penale, civili o di quelle amministrative. Se contengono dati personali, possono essere messi a disposizione solo in virtù di un autorizzazione giudiziaria nell ambito di un procedimento penale, civile e amministrativo. 5 I segnali di immagine che contengono dati personali devono essere distrutti dal Servizio entro 30 giorni dalla registrazione, anche se sono stati messi al sicuro. 23 6 Un istruzione del Servizio disciplina i particolari, segnatamente come conservare i segnali di immagine registrati e come proteggerli da abusi. Art. 16 Archiviazione 1 Indipendentemente da altre prescrizioni di distruzione, i dati non più necessari sono proposti per archiviazione all Archivio federale secondo la legge federale del 26 giugno 1998 24 sull archiviazione. 19 [RU 1991 44, 1999 2424 art. 27 n. 1. RU 2007 3401 art. 22 cpv. 1 lett. a] 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 10 set. 2008, in vigore dal 1 ott. 2008 (RU 2008 4295). 21 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 22 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 23 Nuovo testo giusta il n. II 2 dell all. 4 all O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1 set. 2017 (RU 2017 4151). 24 RS 152.1 8

Servizi di sicurezza di competenza federale. O 2 I documenti che l Archivio federale non reputa degni di archiviazione sono distrutti. Sezione 5: Entrata in vigore Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore il 1 agosto 2001. 9

Sicurezza della Confederazione 10