Ordinanza. seguenti sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC) Modifica del 29 novembre 2013

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza. seguenti sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC) Modifica del 29 novembre 2013"

Transcript

1 Ordinanza sui sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSI-SIC) Modifica del 29 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre sui sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione è modificata come segue: Ingresso visto l articolo 5 capoverso 4 della legge federale del 3 ottobre sul servizio informazioni civile (LSIC); visti gli articoli 10a capoverso 5, 15 capoversi 3 e 5 nonché 30 della legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI); visto l articolo 17a della legge federale del 19 giugno sulla protezione dei dati (LPD), Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l utilizzazione dei seguenti sistemi d informazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC): a. Sistema d informazione Sicurezza esterna (ISAS); b. Sistema d informazione Sicurezza interna (ISIS); c. Presentazione elettronica della situazione (PES); d. Modulo informatico P4 (modulo P4); e. Sistema di gestione elettronica degli affari e dei mandati (Gever SIC). 1 RS RS RS RS

2 Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. dati: informazioni memorizzate nei sistemi d informazione del SIC; b. oggetti: compilazioni di dati relative a una persona, un organizzazione, una cosa o un evento; c. metadocumenti: prodotti della registrazione strutturata di dati; d. relazioni: connessioni tra singoli oggetti e singoli metadocumenti; e. record di dati: tutti i metadocumenti concernenti un determinato oggetto; f. tecnica OCR: riconoscimento ottico dei caratteri; g. documenti originali: singole entrate informative iniziali; h. terzi: persone o organizzazioni che sono rilevanti ai fini della protezione dello Stato unicamente in virtù di un legame con un oggetto; i. consultazioni brevi: consultazioni online limitate, eseguite da organi esterni nei sistemi ISIS e ISAS per il tramite dell indice, volte a verificare se una persona o organizzazione sono registrate; j. consultazioni SIC: consultazioni online illimitate, eseguite dai collaboratori del SIC nei sistemi ISIS e ISAS; k. consultazioni SI cant: consultazioni online limitate, eseguite da organi esterni nei sistemi ISIS e ISAS per il tramite dell indice, volte a verificare se una persona o organizzazione sono registrate e a leggere i metadocumenti allestiti sulla base di documenti originali degli organi di sicurezza dei Cantoni nell ambito dell esecuzione della LMSI. Art. 5 Visualizzazione Gli oggetti e i metadocumenti possono essere visualizzati e le visualizzazioni possono essere memorizzate. Art. 6 Consultazione trasversale Gli utenti dei sistemi d informazione del SIC possono, nel quadro delle rispettive autorizzazioni d accesso, accedere contemporaneamente a tutti i sistemi d informazione del SIC. A tal fine è a loro disposizione un apposita funzionalità di ricerca e distribuzione. Art. 7 Rete SiLAN 1 Il SIC gestisce una rete informatica protetta (rete SiLAN) separata da altre reti informatiche. 2 La rete SiLAN serve al trattamento di dati classificati. 4360

3 3 La rete SiLAN è a disposizione esclusivamente dei collaboratori del SIC, della Vigilanza sulle attività informative in seno al DDPS, del servizio informazioni dell esercito e del fornitore di prestazioni informatiche secondo l articolo 15 capoverso 5 che dispongono delle corrispondenti autorizzazioni. Il diritto di utilizzazione si applica per analogia ai mandatari che hanno ricevuto da detti organi la corrispondente autorizzazione. Art. 8 Intranet SIC 1 L Intranet SIC è gestito nella rete SiLAN. Esso serve all informazione dei collaboratori del SIC. 2 È a disposizione esclusivamente dei collaboratori del SIC e della Vigilanza sulle attività informative in seno al DDPS. Art. 8a Indice 1 Esternamente alla rete SiLAN, il SIC gestisce, in un ambiente protetto, una piattaforma d informazione (indice) comprendente dati classificati sino al livello di classificazione CONFIDENZIALE. 2 Il SIC assicura che tutte le persone e organizzazioni rilevanti per l adempimento dei compiti degli utenti esterni dei sistemi ISIS e ISAS figurino nell indice nella misura consentita dalle esigenze in materia di protezione delle fonti. 3 Gli utenti esterni dei sistemi ISIS e ISAS possono consultare l indice nel quadro delle rispettive autorizzazioni d accesso. Art. 10 cpv. 6 Abrogato Art. 12 Cancellazione dei dati 1 I dati sono cancellati entro tre mesi dalla scadenza della corrispondente durata di conservazione secondo gli articoli 24, 33, 35f, 35k e 35q. 2 Con la cancellazione dell ultimo metadocumento è cancellato l intero record di dati. 3 I dati destinati alla cancellazione sono trasferiti nel modulo di archiviazione; è fatto salvo l articolo 13 capoverso 2. Art. 14 cpv. 3 3 Se dati del SIC sono trasmessi esternamente alla rete SiLAN, l intero processo ha luogo in forma criptata. Art. 17 cpv. 1 1 Il sistema ISAS è gestito nel quadro di un esercizio pilota a tempo determinato ai sensi dell articolo 17a LPD. 4361

4 Art. 17a Struttura del sistema ISAS 1 Il sistema ISAS si compone di: a. un archivio di documenti per la registrazione e la consultazione dei dati secondo l articolo 18 capoverso 1; b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento e la valutazione trasversali dei dati (IASA SIC); c. un indice per verificare se il SIC tratta, riguardo a persone o organizzazioni, dati secondo l articolo 1 lettera a LSIC. 2 Il DDPS definisce i campi di dati. Art. 18 Dati nel sistema ISAS 1 Il sistema ISAS contiene dati concernenti l estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza. 2 Sono trattati i dati seguenti: a. dati concernenti l identità di persone o organizzazioni registrate; b. riprese visive o sonore; c. dati alfanumerici concernenti eventi e persone, quali targhe d immatricolazione dei veicoli e dati su collegamenti di telecomunicazione. 3 I dati sono suddivisi in oggetti, metadocumenti e documenti originali. 4 I dati disponibili in forma elettronica dell ex Servizio informazioni strategico concernenti le tematiche del terrorismo e della non proliferazione sono trasferiti nel sistema ISAS. Art. 20 Diritti d accesso 1 Per quanto necessario all adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del SIC competenti per l esercizio pilota hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema ISAS e dell indice. 2 Hanno accesso all indice mediante procedura di richiamo i collaboratori competenti per l esercizio pilota presso le autorità seguenti: a. l organo di sicurezza dei Cantoni designato dal capo del DDPS, per l esecuzione dei propri compiti secondo la LMSI; b. gli organi federali competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone, per lo svolgimento di detti controlli. Art. 21 Immissione dei dati e controllo della qualità 1 Nel sistema ISAS possono essere trattate soltanto informazioni corrispondenti agli scopi di cui all articolo 3. 2 I collaboratori del SIC competenti per lo smistamento archiviano i documenti originali nell archivio di documenti. 4362

5 3 I collaboratori del SIC competenti per lo svolgimento dell esercizio pilota immettono i dati nel sistema ISAS sulla base dei documenti originali. 4 Il direttore del SIC o il suo sostituto può incaricare l organo del SIC competente per il controllo della qualità (organo di controllo della qualità) di verificare i dati del sistema ISAS. 5 L organo di controllo della qualità cancella i dati non più necessari. Art. 22 Archivio di documenti 1 L archivio di documenti deve garantire una gestione e un archiviazione corrette dei documenti. 2 I documenti originali possono essere registrati mediante la tecnica OCR. 3 Se i documenti originali sono registrati elettronicamente, si può rinunciare all archiviazione dei documenti originali in forma cartacea. Art. 23 Diritto d essere informati delle persone interessate Il diritto d essere informati è retto dalle disposizioni della LPD. Art. 24 Durata di conservazione dei dati 1 È consentito conservare gli oggetti e i metadocumenti per 30 anni al massimo dalla data del loro ultimo trattamento. Per «trattamento» si intende la modifica o l ampliamento di un record di dati. 2 Il termine di conservazione massimo dei dati del sistema ISAS è di 45 anni. Art. 25 Struttura del sistema ISIS 1 Il sistema ISIS si compone di: a. un archivio di documenti per la registrazione e la consultazione dei dati secondo l articolo 26 capoverso 1; b. un sistema di analisi e di aggiornamento della situazione per la registrazione nonché per il trattamento e la valutazione trasversali dei dati; c. un indice per verificare se il SIC tratta, riguardo a persone o organizzazioni, dati secondo l articolo 1 lettera b LSIC. 2 Il DDPS definisce i campi di dati. Art. 26 Dati nel sistema ISIS 1 Il sistema ISIS contiene dati su persone ed eventi e dati documentari concernenti la Svizzera provenienti dalle attività preventive di protezione dello Stato nonché dati provenienti da fonti pubblicamente accessibili secondo l articolo

6 2 Sono trattati i dati seguenti: a. dati concernenti l identità di persone o organizzazioni registrate; b. riprese visive o sonore; c. dati alfanumerici concernenti eventi e persone, quali targhe d immatricolazione dei veicoli e dati su collegamenti di telecomunicazione. 3 I dati sono suddivisi in oggetti, metadocumenti e documenti originali. 4 Qualora sia opportuno per la gestione dell accesso, i dati sono attribuiti a un ambito specifico e suddivisi in categorie. Art. 27 Controllo della qualità 1 L organo di controllo della qualità verifica i dati contrassegnati con la lettera «p», segnatamente l indicazione delle fonti, la valutazione dell informazione e la data della successiva valutazione globale. 2 Conferma la registrazione definitiva dei dati contrassegnandoli con la lettera «k». 3 Cancella i dati non più necessari. Art. 27a Diritti d accesso 1 I collaboratori del SIC hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati del sistema ISIS e dell indice. 2 Hanno accesso all indice mediante procedura di richiamo le autorità seguenti: a. gli organi di sicurezza dei Cantoni, per l esecuzione dei propri compiti secondo la LMSI; b. fedpol, per l adempimento di compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza nonché per l esame di casi di sospetto riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo qualora si tratti di comunicazioni di istituti finanziari svizzeri (consultazione breve); c. gli organi federali competenti per i controlli di sicurezza relativi alle persone, per lo svolgimento di detti controlli (consultazione breve). 3 In via supplementare e nella misura in cui la consultazione serva all esecuzione dei propri compiti secondo la LMSI, gli organi di sicurezza dei Cantoni hanno accesso mediante procedura di richiamo all indice per visionare i metadocumenti allestiti sulla base di documenti originali dei suddetti organi nell ambito dell esecuzione della LMSI. Art. 28 Requisiti tecnici per il collegamento di esterni 1 Il DDPS stabilisce i requisiti tecnici per il collegamento di autorità esterne. 2 Le autorità esterne sono collegate all indice soltanto se soddisfano detti requisiti. 4364

7 Art. 29 Trattamento dei dati 1 Nel sistema ISIS possono essere trattate soltanto informazioni corrispondenti agli scopi di cui all articolo 3. 2 I collaboratori competenti per la registrazione dei dati valutano se un informazione consente di trarre conclusioni sulla rilevanza ai fini della protezione dello Stato della persona o organizzazione a cui l informazione si riferisce. Se ciò è il caso, immettono nel sistema ISIS i pertinenti dati. 3 I dati sono registrati provvisoriamente e contrassegnati con la lettera «p». 4 I collaboratori competenti per la registrazione dei dati valutano, sulla base della provenienza, della modalità di trasmissione, del contenuto e delle conoscenze già disponibili, se si tratta di metadocumenti attendibili o poco attendibili. 5 I collaboratori competenti per la registrazione dei dati contrassegnano i metadocumenti attendibili con la lettera «g» e i metadocumenti poco attendibili con la lettera «u». 6 I dati su persone e organizzazioni contenuti nei documenti originali possono essere ulteriormente utilizzati soltanto dopo l allestimento di un corrispondente oggetto. 7 I metadocumenti contrassegnati con la lettera «u» da oltre tre anni dalla loro registrazione possono essere ulteriormente utilizzati soltanto se ciò è necessario per l adempimento dei compiti legali e il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l ulteriore utilizzazione. L autorizzazione è valevole sino alla successiva valutazione globale. Art. 30 Archivio di documenti 1 L archivio di documenti deve garantire una gestione e un archiviazione corrette dei documenti. 2 I documenti originali possono essere registrati mediante la tecnica OCR. 3 Se i documenti originali sono registrati elettronicamente, si può rinunciare all archiviazione dei documenti originali in forma cartacea. Art. 31 cpv. 2 Abrogato Art. 32 Valutazione globale periodica dei dati nel sistema ISIS 1 L organo di controllo della qualità procede a una valutazione globale di un record di dati al più tardi entro cinque anni dalla registrazione del primo metadocumento. Dopodiché provvede a una valutazione globale del record di dati almeno ogni tre anni. 2 L organo di controllo della qualità valuta, tenendo conto dei pericoli e rischi attuali, se le informazioni registrate in un record di dati sono ancora necessarie relativamente al rischio per la sicurezza interna e in funzione delle attività di protezione dello Stato. I dati non più necessari sono cancellati. 4365

8 3 I metadocumenti contrassegnati con la lettera «u» da oltre tre anni dalla loro registrazione possono essere ulteriormente utilizzati fino alla successiva valutazione globale soltanto se: a. sono necessari per l adempimento dei compiti legali; e b. il direttore del SIC o il suo sostituto ne ha autorizzato l ulteriore utilizzazione. 4 L organo di controllo della qualità annota l avvenuta esecuzione della valutazione globale per i dati di cui è autorizzata l ulteriore utilizzazione. 5 Gli oggetti contrassegnati da oltre tre anni come dati concernenti terzi sono cancellati in occasione della valutazione globale. Art. 33 Durata di conservazione dei dati 1 Per quanto concerne i dati del sistema ISIS si applicano le seguenti durate massime di conservazione: a. per i dati preventivi: 15 anni; b. per i dati dei programmi di ricerca preventiva in corso: 20 anni; c. per i dati concernenti divieti d entrata: fino a dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di scadenza, al massimo 35 anni; d. per i dati provenienti dal settore dello spionaggio: 45 anni; e. per i dati documentari provenienti dalle attività preventive di protezione dello Stato e per i dati provenienti da fonti pubblicamente accessibili: 45 anni. 2 Per quanto concerne i documenti originali, la durata massima di conservazione è di 45 anni. Titolo prima dell art. 35a Sezione 4a: Presentazione elettronica della situazione (PES) Art. 35a Base e contenuto del sistema PES 1 La Presentazione elettronica della situazione (PES) è un sistema d informazione basato sul web. 2 Il sistema PES contiene dati su persone ed eventi per la rappresentazione, la valutazione e l analisi della situazione in materia di sicurezza interna e di misure in materia di politica di sicurezza. 4366

9 3 Sono trattati i dati seguenti: a. dati descrittivi di eventi; b. informazioni concernenti la gestione e l attuazione di misure in materia di politica di sicurezza nonché informazioni concernenti misure per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna. Art. 35b Struttura del sistema PES Il sistema PES si compone delle seguenti cartelle con i contenuti sottoindicati: a. cartella «Eventi»: dati provenienti da reti informative integrate relativi a eventi; b. cartella «Centro federale di situazione»: rapporti periodici sulla situazione, aggiornamenti della situazione e documentazioni; c. cartella «SIC»: dati concernenti la tenuta dei giornali dei servizi di picchetto del SIC. Art. 35c Diritti d accesso 1 Le autorità e gli uffici secondo l allegato 3 O-SIC 5 hanno accesso al sistema PES per gli scopi menzionati e alle condizioni stabilite in detto allegato. 2 Il direttore del SIC può concedere a servizi privati nonché ad autorità di sicurezza e di polizia estere, in caso di eventi che comportano un aggravamento del pericolo per la sicurezza, un accesso al sistema PES limitato nel tempo e nei contenuti, se tali servizi e autorità: a. sono direttamente o indirettamente interessati da un evento; b. possono contribuire, con le proprie informazioni o conoscenze, a una migliore presentazione e valutazione della situazione; o c. partecipano alla gestione o all attuazione di misure in materia di politica di sicurezza. 3 Il SIC può esigere dalle autorità e dagli uffici secondo il capoverso 1 informazioni sull utilizzazione dei dati. Art. 35d Controllo della qualità L organo di controllo della qualità controlla per campionamento la legalità, l adeguatezza, l efficacia e l esattezza del trattamento dei dati nel sistema PES. Art. 35e Diritto d essere informati delle persone interessate Il diritto d essere informati è retto dalle disposizioni della LPD. 5 RS

10 Art. 35f Durata di conservazione La durata massima di conservazione dei dati nel sistema PES e dei relativi documenti originali è di tre anni. Titolo prima dell art. 35g Sezione 4b: Modulo informatico P4 (modulo P4) Art. 35g Contenuto, scopo e struttura del modulo P4 1 Il modulo informatico P4 (modulo P4) contiene i seguenti dati su persone ed eventi per il trattamento e l analisi di informazioni concernenti i passaggi del confine da parte di cittadini stranieri di determinati Paesi: a. identità delle persone interessate; b. fotografia e indicazioni relative al documento d identità; c. indicazioni relative al controllo alla frontiera. 2 Il modulo P4 si compone di un archivio di documenti per la registrazione e la consultazione dei dati trasmessi al SIC dagli organi di controllo alla frontiera. Art. 35h Diritti d accesso 1 Per quanto necessario all adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del SIC competenti dell esecuzione del programma di ricerca volto a trattare e analizzare i passaggi del confine da parte di cittadini stranieri di determinati Paesi possono consultare, registrare, modificare e cancellare dati del modulo P4. 2 Per quanto necessario all adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del SIC possono consultare i dati del modulo P4. Art. 35i Controllo della qualità L organo di controllo della qualità controlla per campionamento la legalità, l adeguatezza, l efficacia e l esattezza del trattamento dei dati nel modulo P4. Art. 35j Diritto d essere informati delle persone interessate Il diritto d essere informati è retto dalle disposizioni della LPD. Art. 35k Durata di conservazione La durata massima di conservazione dei dati nel modulo P4 e dei relativi documenti originali è di cinque anni. 4368

11 Titolo prima dell art. 35l Sezione 4c: Sistema di gestione elettronica degli affari e dei mandati (Gever SIC) Art. 35l Gestione e scopo del sistema Gever SIC 1 Il SIC gestisce nella rete SiLAN un sistema d informazione per la gestione, l elaborazione e il controllo degli affari (Gever SIC). 2 In deroga all articolo 12 capoverso 2 dell ordinanza GEVER del 30 novembre , i dati classificati CONFIDENZIALE sono archiviati nel sistema Gever SIC senza essere criptati. 3 In deroga all articolo 12 capoverso 3 dell ordinanza GEVER, i dati classificati SEGRETO possono essere archiviati nel sistema Gever SIC. Art. 35m Contenuto del sistema Gever SIC Il sistema Gever SIC contiene: a. dati relativi alla gestione amministrativa degli affari; b. informazioni necessarie per il controllo degli affari nel settore dei controlli di sicurezza relativi alle persone; c. tutti i prodotti informativi in uscita dal SIC; d. i dati impiegati per allestire i contenuti secondo le lettere a c, sempre che sia garantita la protezione delle fonti. Art. 35n Diritti d accesso Per quanto necessario all adempimento dei loro compiti legali, i collaboratori del SIC possono registrare, modificare, cancellare e consultare dati nel sistema Gever SIC. Art. 35o Controllo della qualità L organo di controllo della qualità controlla per campionamento la legalità, l adeguatezza, l efficacia e l esattezza del trattamento dei dati nel sistema Gever SIC. Art. 35p Diritto d essere informati delle persone interessate Il diritto d essere informati è retto dalle disposizioni della LPD. Art. 35q Durata di conservazione La durata massima di conservazione dei dati nel sistema Gever SIC è di 45 anni. 6 RS

12 II L ordinanza del 4 dicembre sul Servizio delle attività informative della Confederazione è modificata come segue: Art. 19 cpv. 3 3 I dati sono archiviati in due collezioni di dati logicamente separate in funzione della relazione del loro contenuto con la Svizzera. III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio novembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 7 RS

Ordinanza sul Servizio informazioni dell esercito

Ordinanza sul Servizio informazioni dell esercito Ordinanza sul Servizio informazioni dell esercito (O-SIEs) del 4 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 99 della legge militare del 3 febbraio 1995 1 (LM), ordina: Sezione 1: Disposizioni

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia [Signature] [QR Code] Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sul sistema elettronico di gestione

Dettagli

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 28 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN (OMPAH) 1 del 4 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di

Dettagli

121.2 Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

121.2 Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIME-SIC) del 16 agosto 2017 (Stato 1 settembre 2017) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione [Signature] [QR Code] Ordinanza sui sistemi d informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (OSIM-SIC) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 112

Dettagli

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008

1. Legge federale del 21 marzo sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna. del 12 dicembre 2008 Ordinanza sull adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS del 12 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale

Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) 120.3 del 30 novembre 2001 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 24 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 2004 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro Ordinanza sull Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) del 16 marzo 1998 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell articolo 23 della legge

Dettagli

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d informazione dell Ufficio federale di polizia

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d informazione dell Ufficio federale di polizia Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa e i sistemi d informazione del 4 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 15 capoversi 3 e 5, 24a

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane

Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane Ordinanza sul sistema d informazione in materia penale dell Amministrazione federale delle dogane (OSIP-AFD) del 20 settembre 2013 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente i campi di dati e i diritti d accesso dei sistemi d informazione ISAS e ISIS

Ordinanza del DDPS concernente i campi di dati e i diritti d accesso dei sistemi d informazione ISAS e ISIS Ordinanza del DDPS concernente i campi di dati e i diritti d accesso dei sistemi d informazione ISAS e ISIS del 27 luglio 2015 Il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi

Dettagli

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) [Signature] [QR Code] Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia

Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS) Modifica del 10 marzo 2006 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI) Modifica del (Disegno del 4.07.06) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 2001 1 sulle misure per la

Dettagli

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali

Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso

Dettagli

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN

Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN Ordinanza sulle misure di polizia amministrativa dell Ufficio federale di polizia e sul sistema d informazione HOOGAN (OMPAH) 1 del 4 dicembre 2009 (Stato 1 febbraio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo

Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo Legge federale sul sistema d informazione per il settore degli stranieri e dell asilo (LSISA) del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 121 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport

Ordinanza sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport Ordinanza sui sistemi d informazione della Confederazione nel campo dello sport (OSISpo) del 5 settembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57q della legge del 21 marzo1997 1 sull organizzazione

Dettagli

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare

Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare (Ordinanza sull amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare

Dettagli

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici del 21 novembre 2001 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 351 septies capoverso 3 del Codice penale 1 ; visto l articolo 22c capoverso 3 della

Dettagli

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici

Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici Ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici del 21 novembre 2001 (Stato 29 gennaio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 351 septies capoverso 3 del Codice penale 1 ; visto l articolo

Dettagli

Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Ordinanza sul registro dell autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD) del 20 agosto 1998 L autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio

Dettagli

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali Ordinanza concernente il dʼinformazione elettronico per la gestione de sugli (OGEA) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 settembre 2010 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato

Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato Ordinanza sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS) del 1 dicembre 1999 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoversi 3, 5 e 30 della

Dettagli

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare (Ordinanza SAS-DFAE) del 5 novembre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h della

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) del 3 settembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 104a capoversi 6 e 7 e

Dettagli

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009

Decreto federale. dell 11 dicembre 2009 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d informazione visti

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del 24 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della

Dettagli

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) Modifica del Disegno L Assemblea federale della Confederazione Svizzera visto il messaggio del Consiglio federale del 17 agosto

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) del 22 marzo 2017 (Stato 1 aprile 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 3 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 giugno 2014 1 concernente

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale

Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e 15 della legge federale

Dettagli

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione

Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione Legge federale sul trattamento dei dati del settore degli stranieri e dell'asilo in un sistema d'informazione (LTDSA) del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 121 capoverso

Dettagli

Ordinanza sullo stato civile

Ordinanza sullo stato civile Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono

Dettagli

360.2 Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale

360.2 Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale Ordinanza sul sistema d informazione della Polizia giudiziaria federale (Ordinanza JANUS) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 13 capoverso 1 e

Dettagli

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione

Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione Ordinanza sulla protezione delle informazioni della Confederazione (Ordinanza sulla protezione delle informazioni, OPrI) del 4 luglio 2007 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico

Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i sistemi d informazione per il servizio veterinario pubblico (O-SISVet) Modifica del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del... Il Consiglio federale

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) del 6 ottobre 2000 (Stato 16 luglio 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del... 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) (Controllo di confine automatizzato, consulenti in materia di documenti, sistema d informazione MIDES) Modifica del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) 780.1 del 6 ottobre 2000 (Stato 1 settembre 2017) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP) Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata

Dettagli

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS) 741.56 del 3 settembre 2003 (Stato 5 dicembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT) Modifica del 3 marzo 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina:

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali ( Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (www.admin.ch/ch/i/as/). Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale Ordinanza sull organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 30 della legge federale del 21 marzo 1997

Dettagli

Ordinanza sulla medicina della procreazione

Ordinanza sulla medicina della procreazione Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) Modifica del 31 ottobre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 dicembre 2000 1 sulla medicina della procreazione è modificata

Dettagli

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali

Ordinanza sul registro degli incidenti stradali Ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) 1 741.57 del 14 aprile 2010 (Stato 1 giugno 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre

Dettagli

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza sulle epizoozie [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 10 gennaio 2018 Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) del 2 settembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso 1 del Codice civile svizzero 1 ;

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

Legge federale sugli stranieri

Legge federale sugli stranieri Legge federale sugli stranieri (LStr) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1, decreta: I La legge federale del 16 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione

Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione Ordinanza concernente il sistema d informazione sull ammissione alla circolazione (OSIAC) del 30 novembre 2018 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89g capoverso 2,

Dettagli

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale

Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale Istruzioni del Consiglio federale sulla sicurezza TIC nell Amministrazione federale del 16 gennaio 2019 Il Consiglio federale svizzero emana le seguenti istruzioni: 1 Disposizioni generali 1.1 Oggetto

Dettagli

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre

Dettagli

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT (OSEIC) 172.010.59 del 6 dicembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 21 marzo 1997 1

Dettagli

Legge federale sui sistemi d informazione militari

Legge federale sui sistemi d informazione militari Legge federale sui sistemi d informazione militari (LSIM) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I La legge federale

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione per l analisi dei dati del mercato del lavoro (Ordinanza LAMDA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25 giugno 1982

Dettagli

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto

Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto Ordinanza concernente l attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull attribuzione di organi) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 marzo 2007

Dettagli

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA

Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA Legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti del 17 giugno 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale

Dettagli

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata

Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata Legge federale concernente la cartella del paziente informatizzata (LCPInf) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione

Dettagli

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali

Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge

Dettagli

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare

Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, dei dossier e delle pratiche della Direzione consolare (Ordinanza SAS-DFAE) del 5 novembre 2014 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 14 dicembre 1992 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia

Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia Ordinanza sul sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell Ufficio federale di polizia (Ordinanza IPAS) del 15 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio

Dettagli

Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari Avamprogetto del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 55 della legge del 22 giugno 2007 1 sulla vigilanza

Dettagli

sui controlli di sicurezza relativi alle persone

sui controlli di sicurezza relativi alle persone Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP) Modifica del 9 marzo 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 4 marzo 2011 1 sui controlli di sicurezza relativi alle

Dettagli

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali

Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali Ordinanza concernente il sistema d informazione sugli incidenti stradali (OSIStr) del 30 novembre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89i capoverso 4, 89l capoverso 3 e 89n della legge

Dettagli

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza

Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza Ordinanza sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d emergenza (OPBC) del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso

Dettagli

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro

Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro Ordinanza sul sistema d informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA) del 1 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 96c

Dettagli

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi [Signature] [QR Code] Attenzione: Questa versione è a scopo informativo. È determinante l'ordinanza pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU). Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione

Dettagli

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese

Legge federale sul numero d identificazione delle imprese Legge federale sul numero d identificazione delle imprese (LIDI) del 18 giugno 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 59 capoverso 4, 61 capoverso 4, 65 capoverso 2,

Dettagli

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers) del 20 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale

Dettagli

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) del 27 giugno 2001 (Stato 1 settembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni

Dettagli