Comune di Acquarica del Capo PROVINCIA DI LECCE. COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 95 del 25/11/2014



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Transcript:

Comune di Acquarica del Capo PROVINCIA DI LECCE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 95 del 25/11/2014 OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA IN MATERIA DI RANDAGISMO PER I COMUNI LECCE /SUD.- L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore quattordici e trenta minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg. Presenti: 1) FERRARO Francesco 2) PALESE Giacomo 3) PEPE Luca Vincenzo 4) TURI Tatiana 5) FIESOLE Anna Serena Assenti: Partecipa il Segretario Generale, Dr. Roberto Orlando. Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto. REGOLARITA TECNICA: Parere favorevole. Addì, 25/11/2014 Pareri ai sensi dell Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N 267 Il responsabile del servizio f.to Dott.a MONSELLATO Sheila REGOLARITA CONTABILE: Parere favorevole. Addì, 25/11/2014 Il responsabile di Ragioneria f.to Rag. Vincenzo Marzo

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che: - sul territorio di Acquarica del Capo questa Amministrazione Comunale è da anni impegnata contro il fenomeno del randagismo; - le varie campagne di sensibilizzazione effettuate hanno portato all azzeramento dei randagi presenti sul territorio, tanto che alla data odierna, presso il canile convenzionato sono presenti solo i cani che stazionano per le attività di profilassi in transito verso le adozioni; VERIFICATO attraverso l apposito Servizio che i cittadini richiedono assistenza anche per i cani padronali; VISTO il D.p.r. del 31/3/1979, che all articolo 3 afferma, tra l altro, che i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio"; CONSIDERATO che il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi, può nominare un responsabile amministrativo per i diritti degli animali ed un eventuale consigliere comunale delegato a tale scopo;. VISTA la legge 281/91 che all articolo 4 integrato con la L.Finanziaria del 2008 stabilisce: art 4 Competenze dei comuni: 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6 (così sostituito dall art. 1, comma 829 della Legge Finanziaria 2007 L 296/2006 e successivamente modificato dal comma 370 della Finanziaria 2008 Legge 244/2007). CONSIDERATO che alcuni comuni della Regione Puglia, si sono già avvalsi di finanziamenti regionali per la sterilizzazione di cani padronali (DGR1010 del 16/05/2011); VISTA la successiva Delibera Regionale n. 2505 del 27/11/2012 con cui si erogano ulteriori somme pari ad 400.000 per la sterilizzazione dei cani padronali stabilendo al contempo i criteri per l assegnazione degli stessi; CONSIDERATO che, nell ambito degli interventi di prevenzione del fenomeno dell abbandono, la sterilizzazione dei cani padronali rientra nelle finalità perseguite da questo Ente; VERIFICATO che sugli stanziamenti Regionali residua a tutt oggi una somma pari ad 160.000 perché non richiesta; CONSIDERATO che: - il Comune di Acquarica del Capo risulta virtuoso rispetto agli obblighi previsti dalla legge sul randagismo; - attuare interventi per la prevenzione e la risoluzione del problema del randagismo in modo non uniforme su territori contermini inficia i risultati di quei comuni che, ad oggi, hanno raggiunto risultati eccellenti;

VISTO che: - da un analisi dello stato attuale del fenomeno randagismo nei comuni della Lecce /sud si evince che nonostante alcune azioni siano state affrontate e attuate, purtroppo a macchia di leopardo, queste hanno solo tamponato il problema randagismo ma non permesso la sua soluzione definitiva; -molti Comuni per mancanza di competenze specifiche o per l assenza di collaborazione con le associazioni animaliste e protezioniste sono convenzionati da anni con canili privati continuando a sostenere delle spese ingenti per la sola detenzione dei cani nei canili privati. - non di meno preoccupa il fenomeno dei contenziosi, con le continue richieste di risarcimento per danni materiali, causa del vagare dei cani; RITENUTO che la sottoscrizione di un protocollo d intesa tra più comuni renderà l azione di prevenzione attraverso la sterilizzazione efficiente e efficace per il raggiungimento dell obiettivo di interruzione drastica delle nascite di cuccioli indesiderati; Con Voti. DELIBERA 1. Approvare, come approva il Protocollo di intesa allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 2. Individuare il soggetto Capofila del raggruppamento dei Comuni di cui al presente protocollo, nel Comune di Salve; 3. Dare mandato al Comune Capofila di unificare in un unica domanda di finanziamento da presentare alla Regione Puglia per la quale tutti i Comuni sottoscriventi l accordo avranno preventivamente fornito informazioni sull estensione territoriale, popolazione residente, codice fiscale e IBAN del proprio ENTE; 4. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 TUEL;

BOZZA PROTOCOLLO D INTESA PER I COMUNI LECCE /SUD Prevenzione e lotta al randagismo PREMESSA Partendo da una analisi dello stato attuale del fenomeno Randagismo nei comuni della Lecce /sud con quanto ad esso è direttamente collegato: 1. Cani vaganti e randagi 2. Canili privati 3. Numero di cani ricoverati nei canili privati convenzionati 4. Cucciolate rinvenute sul territorio 5. Cani vaganti incidentati 6. Assenza di canili sanitari 7. Contenziosi per incidenti 8. Adozioni cuccioli e cani adulti dei canili prevalentemente verso le regioni del nord; si evince che nonostante alcune azioni siano state affrontate e attuate, purtroppo a macchia di leopardo queste hanno solo tamponato il problema randagismo ma non permesso la sua soluzione definitiva. Molti Comuni per mancanza di competenze specifiche o per l assenza di collaborazione con le associazioni animaliste e protezioniste sono convenzionati da anni con canili privati. Così continuano a sostenere delle spese ingenti per la sola detenzione dei cani nei canili privati, né riescono a far fronte a cucciolate che vengono abbandonate sistematicamente. Non di meno preoccupa il fenomeno dei contenziosi, con le continue richieste di risarcimento per danni materiali e non conseguenti ad incidenti sulla strada, causa del vagare dei cani, ma spesso anche causa presa a pretesto. Ma il danno ancora più grave è ricaduto sugli animali da compagnia, i cani per l appunto,che sono stati sfruttati e usati senza remore o ripensamento. I tempi oggi sono cambiati, la sensibilità verso gli animali è in continuo aumento, da più parti e non solo dal mondo animalista, si incomincia a voler riconoscere il diritto di cittadinanza anche ai nostri amici a 4 zampe. Il tessuto sociale va inglobando non solo la gente ma anche gli animali che si portano dietro, non a caso l'unione Europea ha definito gli animali da compagnia: bene comune. Una società senza animali da compagnia sarebbe dunque una società più povera. Per quanto in premessa VISTO Il D.p.r. del 31/3/1979, che all articolo 3, afferma tra l altro che i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio". Quindi hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio. CONSIDERATO che Il sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi, può nominare un responsabile amministrativo per i diritti degli animali ed un eventuale consigliere comunale delegato a tale scopo.. VISTA la legge 281 / 91 che all articolo 4 integrato con la L.Finanziaria del 2008 stabilisce :

Art 4 Competenze dei comuni 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6 (così sostituito dall art. 1, comma 829 della Legge Finanziaria 2007 L 296/2006 e successivamente modificato dal comma 370 della Finanziaria 2008 Legge 244/2007) CONSIDERATO che alcuni comuni della Regione Puglia e quindi anche della Provincia di Lecce si sono già avvalsi di finanziamenti regionali per la sterilizzazione di cani padronali (DGR1010 del 16/05/2011) VISTA la successiva DELIBERA REG: 2505 del 27/11/2012 con cui si erogavano ulteriori somme pari ad 400.000 sempre per la sterilizzazione dei cani padronali stabilendo al contempo i criteri per l assegnazione degli stessi. CONSIDERATO che presso la Regione Puglia residua a tutt oggi una somma pari ad 160.000 perché non richiesti. CONSIDERATO che, come in premessa scritto,attuare interventi per la prevenzione e la risoluzione del problema randagismo in modo non uniforme cioè in egual misura in tutti i comuni inficia i risultati di quei comuni che si stanno impegnando su tale fronte e ne causa la non risoluzione del problema RITENUTO che la sottoscrizione di un protocollo d intesa tra più comuni renderà una azione di prevenzione attraverso la sterilizzazione efficiente e efficace per il raggiungimento dell obiettivo di interruzione drastica delle nascite di cuccioli indesiderati sulla base di esperienze condotte dall Unione dei comuni Terra di Leuca e Talassa SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente accordo. Articolo 1- FINALITÀ Il presente protocollo ha come scopo la partecipazione coordinata dei comuni ad un PIANO di PREVENZIONE E DI RISOLUZIONE DEL PROBLEMA RANDAGISMO con richiesta di finanziamenti alla Regione Puglia vista la somma ancora residua di 160.000 (D R: 2505 del 27/11/2012). Articolo 2 OBIETTIVI 1. Sterilizzare contemporaneamente sia cani padronali sia cani vaganti e randagi in tutti i comuni del Bassso Salento per impedire ed evitare travasi di cani da comuni impegnati in tali azioni a comuni completamente indifferenti al problema e che non attuano politiche di prevenzione. 2. Riduzione drastica di cucciolate indesiderate rinvenute sul territorio 3. Riduzione drastica della popolazione canina nei canili 4. Riduzione drastica dei costi per le Amministrazione 5. Diminuzione delle adozioni verso il nord

Articolo 3 COMUNE CAPOFILA ED IMPEGNI DEI SOTTOSCRITTORI. 1. Il Soggetto Capofila del raggruppamento di comuni di cui al presente protocollo rappresenta unitariamente gli enti sottoscrittori nei confronti della Regione Puglia limitatamente all attuazione di quanto derivante dalla richiesta di finanziamento regionale da spendere per l attuazione di un PIANO DI STERILIZZAZIONE sia di cani padronali sia di cani vaganti o randagi. 2. Le parti conferiscono con il protocollo il ruolo di Soggetto Capofila al Comune di Salve nella persona del Sindaco pro-tempore che accetta tale ruolo e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie per la riuscita delle iniziative previste dal presente protocollo. 3. I sottoscrittori del presente protocollo di intesa dichiarano: 1. Di riconoscersi unitariamente nel soggetto capofila; 2. Di impegnarsi a collaborare con il soggetto capofila per la realizzazione delle attività derivanti dalla sottoscrizione del presente accordo; 3. In relazione alle modalità di attuazione del PIANO DI STERILIZZAZIONE nel Comune capofila viene localizzato il centro di coordinamento; 4. Di dare mandato al capofila per l attivazione e sottoscrizione di specifiche intese, connesse all attuazione del PIANO DI STERILIZZAZIONE in caso di finanziamento regionale, con la ASL,la Prefettura e le associazioni animaliste presenti sul territorio, 5. Di dare mandato al Comune capofila di unificare in un unica domanda di finanziamento da presentare alla Regione Puglia per la quale tutti i comuni sottoscriventi l accordo avranno preventivamente fornito informazioni sull estensione territoriale, popolazione residente, codice fiscale e IBAN del proprio ENTE. Articolo 4 MODALITÀ DI ATTUAZIONE 1. Pubblicizzare il piano di sterilizzazione con un unica modalità ed in contemporanea (manifesti, media ecc.) 2. Stabilire gli stessi criteri di partecipazione dei cittadini di ogni comune al piano e determinarne le priorità 3. Stabilire una stima dei cani da sterilizzare attraverso la distribuzione di una tabella nelle scuole sec. di 1 4. Acquistare da un unico fornitore microchips da inserire in ogni cane che ne è sprovvisto con contestuale caricamento in anagrafe che verrà effettuato dal veterinario che partecipa al progetto. 5. Ogni Comune potrà affidare l incarico di sterilizzare i cani previsti o direttamente convenzionandosi con un veterinario libero professionista o tramite una convenzione sottoscritta con una associazione animalista,utilizzando a tal uopo i fondi del finanziamento Regionale trasferiti dal Comune Capofila. Articolo 5- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ANIMALISTA Ogni Comune si avvale di una associazione animalista per l attuazione del PIANO DI STERILIZZAZIONE Articolo 6 DECORRENZA E DURATA Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata, in caso di finanziamento del PIANO fino alla conclusione degli adempimenti connessi all attuazione del PIANO stesso. Articolo 7 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo.

Articolo 8 CONTROVERSIE In caso di controversie in ordine all applicazione delel clausole contenute nel presente Accordo le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il FORO di Lecce. Articolo 9 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Articolo 10 CLAUSOLA FINALE Le parti dichiarano di aver letto il presente Accordo composto da articoli n 10 scritti su n. 4 fogli e di accertarne i termini e le condizioni.

Verbale letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente f.to dott. Francesco Ferraro Il Segretario Generale f.to Dr. Roberto Orlando

RELATA DI PUBBLICAZIONE Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune il / / per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N 267. Acquarica del Capo, lì INVIO DELLA DELIBERAZIONE Il Segretario Generale f.to Dr. Roberto Orlando La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N 267), nota N. del [ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N 267) ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: [X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 D.Lgs. 18/08/2000, N 267) [ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 D.Lgs. 18/08/2000, N 267) Acquarica del Capo, lì Copia conforme all originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d ufficio. Acquarica del Capo lì Il Segretario Generale f.to Il Segretario Generale (Dr. Roberto Orlando) COPIA CONFORME