Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura. utilità ai sensi degli artt. 60 e sgg. del Codice civile svizzero.

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Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura I. Scopo e principi Art. 1. Nome e sede Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura è un associazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 60 e sgg. del Codice civile svizzero. La sua sede è nello stesso luogo del Segretariato centrale. Art. 2. Obiettivi Mossa da profondo rispetto per il patrimonio naturale e consapevole della responsabilità dell uomo nei confronti della natura, Pro Natura si dedica alla salvaguardia delle basi naturali della vita. In particolare, essa persegue gli obiettivi seguenti: a) proteggere la natura, al fine di conservare e favorire la varietà dei biotopi con le diverse specie animali e vegetali che vi vivono; b) proteggere il paesaggio al fine di conservare e favorire le caratteristiche specifiche di ogni regione; c) proteggere l ambiente con lo scopo di preservare le basi naturali della vita come il suolo, l aria e l acqua dagli effetti nocivi delle attività umane. Art. 3. Compiti Per il conseguimento degli scopi prefissati, Pro Natura si dedica principalmente ai compiti seguenti: a) intervento in tutti i settori dell attività privata, economica e pubblica per promuovere il rispetto della natura; b) informazione dei membri e dell opinione pubblica sui problemi relativi alla tutela della natura e dell ambiente, anche mediante la pubblicazione di una rivista inviata gratuitamente a tutti i membri; c) partecipazione attiva all educazione ambientale di tutte le cerchie della popolazione e di tutte le categorie d età, in particolare dei giovani; d) creazione di riserve naturali protette facenti parte di una rete di zone protette e partecipazione alla gestione del Parco nazionale e di altre grandi riserve naturali nell ambito delle relative convenzioni; e) sviluppo e partecipazione all attuazione di programmi per la tutela delle specie animali e vegetali; f) esame dei progetti d intervento sul paesaggio e dei carichi sull ambiente e loro eventuale contestazione (tra l altro, esercitando il diritto di ricorso); g) cooperazione attiva con le sezioni, le organizzazioni che perseguono scopi analoghi, le autorità, gli istituti superiori e di ricerca; h) sviluppo di contatti con organizzazioni estere e internazionali. Pro Natura precisa i suoi obiettivi in un piano direttore che verrà regolarmente adegua to alle mutate circostanze. 1

Art. 4. Finanze Le risorse finanziarie di Pro Natura sono costituite da: a) le quote sociali; b) il reddito del patrimonio sociale; c) il ricavato di collette e campagne; d) i sussidi accordati da privati ed enti pubblici; e) il ricavato dell offerta di prestazioni di servizio. Art. 5. Responsabilità Pro Natura risponde con il suo patrimonio unicamente dei propri obblighi, non di quelli delle sezioni. Le sezioni rispondono dei loro obblighi, non però di quelli dell Associazione centrale. È esclusa la responsabilità individuale dei membri. II. Sezioni Art. 6. Principio Pro Natura Lega svizzera per la protezione della natura è un associazione centrale suddivisa in sezioni che comprendono il territorio di uno o più cantoni. Le sezioni promuovono la tutela della natura in tutti i settori dell attività privata, economica e pubblica, e curano le relazioni con i propri membri. Nel quadro degli statuti di Pro Natura ogni sezione si organizza come un associazione autonoma. Le sezioni utilizzano il simbolo di Pro Natura e portano il nome di Pro Natura, seguito dal nome del loro cantone e dal loro vecchio nome. Art. 7. Riconoscimento Il riconoscimento delle sezioni e l approvazione degli statuti e delle eventuali modificazioni degli stessi sono di competenza del Consiglio dei delegati. Art. 8. Collaborazione Le sezioni operano in stretta collaborazione con l associazione centrale e le altre sezioni, in particolare per quanto riguarda le riserve naturali protette, l informazione pubblica, nonché la formazione e il perfezionamento. Esse cercano la collaborazione con organiz zazioni aventi obiettivi simili. I rapporti tra l associazione centrale e le sue sezioni sono definiti da un regolamento. Sulle rispettive competenze decide il Consiglio dei delegati. Art. 9. Finanze Le sezioni non riscuotono quote sociali proprie, ma ricevono dall associazione centrale la loro parte annua secondo decisione del Consiglio dei delegati. Art. 10. Scioglimento In caso di scioglimento di una sezione, il suo patrimonio e i suoi diritti sulle riserve naturali protette passano all associazione centrale, che utilizza il patrimonio per le attività di tutela della natura nella regione di quella sezione, possibilmente mediante la fondazione di una nuova sezione. 2

III. Membri Art. 11. Principio Possono far parte di Pro Natura le persone fisiche e giuridiche. Aderendo a Pro Natura, ne riconoscono gli obiettivi. Art. 12. Categorie di membri Esistono le seguenti categorie di membri: a) membri individuali b) famiglie c) membri collettivi d) soci onorari Art. 13. Membri individuali Sono membri individuali tutte le persone fisiche. Chi versa almeno 30 quote annue in un unica volta diventa membro a vita. Per singoli gruppi di membri (p.es. giovani), il Consiglio dei delegati può fissare quote annue ridotte. Art. 14. Famiglie L adesione di una famiglia comprende tutte le persone conviventi nella stessa economia domestica. Art. 15. Membri collettivi Art. 16. Soci onorari Sono membri collettivi le persone giuridiche e gli enti di diritto pubblico. Su proposta del Comitato centrale, il Consiglio dei delegati può nominare soci onorari le persone che si sono particolarmente distinte nella protezione della natura. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote. Art. 17. Esclusione L esclusione di un membro viene pronunciata dal Comitato centrale in accordo con la sezione. Contro la decisione di espulsione è data facoltà di ricorso giusta l art. 37. Art. 18. Appartenenza a una sezione Un membro dell associazione centrale è contemporaneamente anche membro di una sezione, di regola quella del suo cantone di domicilio, e viceversa. I membri domiciliati all estero scelgono essi stessi la sezione di appartenenza. Art. 19. Diritto di voto e di elezione I membri individuali, le famiglie, i membri collettivi e i soci onorari hanno il diritto di voto e di elezione in seno alla propria sezione. Le famiglie e i membri collettivi hanno diritto a un voto. Nell associazione centrale esiste un diritto di partecipazione indiretto dei membri attraverso i delegati e gli organi sezionali. I membri decidono direttamente sullo scioglimento dell associazione centrale in conformità alla procedura prevista dall art. 44. 3

Art. 20. Diritto di proposte I membri possono obbligare la loro sezione a inoltrare una proposta al Consiglio dei delegati. Gli statuti della sezione definiscono la procedura. IV. Organizzazione Art. 21. Organi Gli organi dell associazione centrale sono: a) il Consiglio dei delegati b) il Comitato centrale c) l Organo di controllo Art. 22. Durata del mandato Gli organi vengono eletti per un periodo di durata in carica di quattro anni. Le nomine sostitutive sono valide fino alla fine del periodo in corso. Gli organi sono rieleggibili. Art. 23. Incompatibilità Gli impiegati dell associazione centrale e delle sue sezioni non possono essere eletti in un organo di cui all art. 21. A. Il Consiglio dei delegati Art. 24. Composizione Il Consiglio dei delegati è composto dei delegati delle sezioni. I membri del Comitato centrale hanno voto consultivo. Ogni sezione ha diritto a un(a) delegato(a) per 3 000 membri (o frazione di 3 000 membri) aventi diritto di voto. Art. 25. Elezione I delegati vengono eletti dalla loro sezione. Le sezioni possono nominare supplenti fissi. Art. 26. Competenze Il Consiglio dei delegati è l organo supremo dell associazione centrale. I suoi compiti sono: a) la modificazione degli statuti; b) la discussione e l approvazione del piano direttore di Pro Natura e di altri documenti di principio; c) l elezione del Comitato centrale; d) l elezione dell Organo di controllo; e) la definizione del programma a medio termine; f) l approvazione del rapporto annuo e dei conti; 4

g) la determinazione delle quote annue e delle parti delle sezioni; h) l approvazione del preventivo e le decisioni relative ai crediti supplementari; i) l esercizio dei diritti popolari a livello federale: la promozione e il sostegno di iniziative, il lancio di referendum, l adozione di raccomandazioni di voto su oggetti in votazione o in caso di elezioni; k) il riconoscimento delle sezioni e l approvazione degli statuti delle sezioni; l) la decisione in merito alle proposte delle sezioni; m) la nomina dei soci onorari; n) la decisione sui ricorsi contro le deliberazioni del Comitato centrale e le questioni di competenza giusta l art. 8. Art. 27. Convocazione Il Consiglio dei delegati si riunisce a dipendenza degli affari, comunque almeno due volte all anno. Le riunioni sono convocate dal Comitato centrale che fissa la località, la data delle sedute e l ordine del giorno con le proposte. Con domanda scritta e motivata, cinque sezioni o un quinto dei delegati possono esigere la convocazione di una riunione che deve avere luogo entro due mesi dall inoltro della domanda. Le spese dei delegati sono a carico delle sezioni. Art. 28. Presidenza Le deliberazioni del Consiglio dei delegati sono dirette dal/la presidente dell associazione centrale o un/una vicepresidente. Il Consiglio dei delegati può designare con una maggioranza di 2/3 dei votanti un/una presidente del giorno. Art. 29. Procedura Ciascun/a delegato/a presente ha un voto. Salvo la riserva giusta l art. 30, in votazione decide la maggioranza semplice dei votanti. A parità di voti decide il/la presidente. Di regola, le votazioni e le elezioni si svolgono per alzata di mano. Con l approvazione di almeno un quarto dei votanti di una richiesta in tal senso, dev essere adottato lo scrutinio segreto. Le questioni urgenti possono essere messe all ordine del giorno con una maggioranza di due terzi dei votanti. Art. 30. Maggioranza qualificata Per gli oggetti di cui all art. 26 lett. i (esercizio dei diritti popolari), il Consiglio dei delegati decide con una maggioranza di 5/9 (=55 %) dei votanti. 5

Per gli oggetti di cui all art. 26 lett. a (modificazione degli statuti) e all art. 44 (scioglimento dell associazione), il Consiglio dei delegati decide con una maggioranza di 2/3 dei votanti. B. Il Comitato centrale Art. 31. Composizione Art. 32. Elezione Il Comitato centrale è composto di 8 11 membri. Il/la presidente e gli altri membri del Comitato centrale vengono eletti dal Consiglio dei delegati. Al primo scrutinio delle elezioni decide la maggioranza assoluta, al secondo la maggioranza relativa dei votanti. Il Comitato centrale si costituisce da sé. Art. 33. Competenze Il Comitato centrale è l organo esecutivo dell associazione centrale. Ad esso compete l attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei delegati e la sorveglianza della gestione degli affari dell associazione da parte del Segretariato centrale. Al Comitato centrale spettano tutti i compiti sociali che non sono per statuto di competenza di un altro organo dell associazione. In particolare, i suoi compiti sono: a) la determinazione del programma annuo e del preventivo dettagliato nel quadro delle deliberazioni del Consiglio dei delegati; b) le decisioni sulle spese nella misura in cui rientrano nel preventivo o sono coperte dai mezzi a destinazione vincolata; c) la preparazione e la convocazione delle sedute del Consiglio dei delegati; d) le prese di posizione su questioni politiche d attualità e i pareri espressi in sede di consultazioni nel quadro di decisioni di principio del Consiglio dei delegati; e) l inoltro di ricorsi e di opposizioni; f) la designazione dei membri delle commissioni per compiti speciali e dei delegati in commissioni, consigli di fondazione ecc.; g) l accettazione di impegni per zone protette, lasciti e doni; h) l amministrazione del patrimonio; i) le decisioni concernenti l organico, il piano degli stipendi del Segretariato centrale, la scelta del personale; k) l emanazione di regolamenti. 6

Art. 34. Il regolamento interno Il Comitato centrale disciplina la procedura in un regolamento interno. Il regolamento interno può prevedere che alcuni compiti siano delegati a una commissione, a uno dei suoi membri o al Segretariato centrale. Art. 35. Firma L associazione centrale si impegna giuridicamente nei confronti di terzi soltanto con firma collettiva. Il diritto di firma collettiva a due è conferito al/alla presidente, ai/alle vicepresidenti e al/alla segretario/a centrale. Il Comitato centrale può conferire il diritto di firma ad altri membri del Comitato centrale e ad altri impiegati. Art. 36. Spese I membri del Comitato centrale e di eventuali comitati e commissioni hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in base al regolamento delle spese. Art. 37. Ricorsi Contro le decisioni del Comitato centrale, è ammesso il ricorso da parte della sezione direttamente interessata a condizione che sia presentato con motivazione scritta ed entro il termine di 14 giorni dall intimazione del verbale. I ricorsi hanno effetto sospensivo. Sui ricorsi decide il Consiglio dei delegati. C. L Organo di controllo Art. 38. Nomina Il Consiglio dei delegati nomina una società fiduciaria quale Organo di controllo. Art. 39. Competenze L Organo di controllo verifica i conti annui. Esso presenta al Consiglio dei delegati un rapporto scritto. V. Segretariato centrale Art. 40. Competenze Al Segretariato centrale competono tutti i compiti decorrenti dall attuazione degli scopi sociali dell associazione centrale. Su mandato del Comitato centrale, il Segretariato centrale tutela gli interessi dell associazione centrale verso l esterno e ne coordina le attività all interno di Pro Natura. Raccoglie tutti gli elementi necessari per preparare le decisioni ed esegue le deliberazioni degli organi dell associazione centrale. È responsabile per l amministrazione e la contabilità. Art. 41. Il/la segretario/a centrale Il/la segretario/a centrale dirige il Segretariato centrale. Il/la segretario/a centrale ha voto consultivo all interno degli organi dell associazione centrale (eccetto l Organo di controllo). Art. 42. Attribuzioni Le attribuzioni del Segretariato centrale sono fissate dal Comitato centrale nell apposito regolamento. 7

VI. Procedure particolari Art. 43. Revisione degli statuti Un istanza di modificazione degli statuti può essere presentata dal Comitato centrale, da cinque sezioni o da un quinto dei delegati. In merito all istanza decide il Consiglio dei delegati. Per la procedura fa stato l art. 30. Art. 44. Scioglimento In merito allo scioglimento dell associazione centrale, decide il Consiglio dei delegati sottoponendo la proposta a tutti i membri. Per la procedura fanno stato gli artt. 30 e 43. La proposta del Consiglio dei delegati è sottoposta a consultazione generale di tutti i membri. La decisione di scioglimento dell associazione richiede una maggioranza di tre quarti dei votanti. Il Comitato centrale è incaricato dell attuazione della procedura. Art. 45. Liquidazione In caso di scioglimento dell associazione, il Comitato centrale è incaricato della liquidazione dei beni. Il patrimonio dell associazione centrale dev essere destinato a fini di tutela della natura ai sensi degli artt. 2 e 3. Qualora nessun altra istituzione fosse in grado di assumere questo impegno, i beni saranno rimessi alla Confederazione svizzera con il medesimo vincolo di destinazione. I diritti sulle zone protette dovranno essere trasferiti alle rispettive sezioni nella misura in cui queste continueranno a esistere come associazioni autonome. VII. Disposizioni finali Art. 46. Entrata in vigore I presenti statuti sono stati approvati dall Assemblea dei Delegati del 25 giugno 1994 ed entrano in vigore il primo di gennaio 1995. Essi sostituiscono quelli del 30 maggio 1987 e del 5 giugno 1993. Essi sostituiscono quelli del 30 maggio 1987 e del 5 giugno 1993. Il 7 dicembre 1996, il Consiglio dei Delegati, in seguito al cambiamento di nome, ha modificato gli articoli 1 a 6, 8 a 11, 18, 19, 21, 23, 26, 28, 33, 35, 40, 41, 44 a 47. Queste modifiche entrano in vigore il primo gennaio. Art. 47. Disposizioni transitorie Il primo periodo di durata in carica giusta l art. 22 (1994/1998) va fino al 25 giugno 1998. Per il numero dei delegati di cui all art. 24, è determinante l effettivo dei membri delle sezioni al 10 gennaio 1994. Le sezioni effettuano le modificazioni dei propri statuti entro la fine del 1998. Il presidente: Il segretario centrale: prof. Martin Boesch dott. Otto Sieber 8