Regolamento. per la disciplina della. Videosorveglianza all interno. dell Azienda Sanitaria Locale TO4

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Transcript:

Regolamento per la disciplina della Videosorveglianza all interno dell Azienda Sanitaria Locale TO4

INDICE 1. GENERALITÀ pag. 3 1.1 Premessa 1.2 Scopo 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO pag. 3 3. TUTELA DELLA RISERVATEZZA pag. 3 3.1 Tutela della Riservatezza personale 3.2 Tutela della riservatezza dei lavoratori 3.3 Tutela della dignità dei pazienti 4. FINALITA DELL ATTIVITA DI VIDEOSORVEGLIANZA pag. 4 5. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI pag. 4 6. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI IMPIANTI pag. 4 7. SOGGETTI pag. 4 7.1. Responsabili 7.2. Incaricati pag. 5 8. INFORMATIVA pag. 5 9. MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DEI SUPPORTI pag. 5 9.1. Misure di sicurezza 9.2 Conservazione delle registrazioni 10. DISPOSIZIONI FINALI pag. 5 ALLEGATI All. A Cartello informativa registrazione pag. 6 All. A1 Cartello informativa rilevazione pag. 7 2

1. GENERALITÀ 1.1. Premessa La sicurezza è un diritto fondamentale per i lavoratori, gli utenti ed i cittadini in generale. Gli impianti audiovisivi possono essere uno strumento di prevenzione e deterrenza dei fenomeni Criminosi. Le nuove tecnologie permettono di aumentare notevolmente la sicurezza fisica delle persone. L obiettivo delle installazioni di tali sistemi di videosorveglianza, esclude quello del controllo a distanza dei lavoratori. Le caratteristiche strutturali dell A.S.L. TO4 espongono i lavoratori, e chi accede ai locali della stessa, nonché il patrimonio aziendale, ad elevati rischi di micro-criminalità, furti e vandalismo. 1.2 Scopo Il presente Regolamento: definisce le modalità di installazione ed utilizzo di sistemi di videosorveglianza per garantire la sicurezza delle persone che a titolo diverso frequentano gli ambienti interni alla struttura ospedaliera o che accedono alla stessa, del patrimonio aziendale, nonché a scopo sanitario (es. monitoraggio dei pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti) nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa in materia di Privacy e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. garantisce l osservanza delle norme riguardanti la tutela dei lavoratori di cui alla Legge n. 300/1970, per quanto riguarda il divieto del controllo del lavoratore a distanza (art. 4); fissa le regole in materia di conservazione delle immagini, precisando che questa, in applicazione del principio di proporzionalità, deve essere limitata nel tempo. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento disciplina l installazione nonché il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i sistemi di videosorveglianza all interno ed all esterno delle strutture di pertinenza dell A.S.L. TO4, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riguardo alla riservatezza, all identità ed alla protezione dei dati personali e alla tutela dei lavoratori, ex L. 300/70. 3. TUTELA DELLA RISERVATEZZA 3.1 Tutela della riservatezza personale Il trattamento dei dati deve avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi. L installazione di sistemi di videosorveglianza è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza, pertanto, devono essere installati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. Il presente Regolamento assicura, altresì, il diritto di ciascun individuo alla segretezza dell identità personale ed alla tutela di qualunque forma di abuso dell immagine. 3.2 Tutela della riservatezza dei lavoratori Gli impianti installati non potranno essere utilizzati per finalità di controllo a distanza del lavoratore né per l accertamento dell obbligo di diligenza del lavoratore stesso. Qualora l installazione di detti impianti venga effettuata in aree nelle quali i dipendenti svolgano la loro prestazione lavorativa o che, comunque, siano abitualmente frequentate dagli stessi, è garantito il rispetto delle disposizioni dell art. 4 c. 2 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori). 3.3 Tutela della dignità dei pazienti L installazione degli impianti di videosorveglianza per la tutela della salute dell interessato, stante la natura sensibile dei dati raccolti, dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell interessato. 3

L installazione di sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (ad es. unità di rianimazione), stante la natura sensibile di molti dati che possono in tal modo essere raccolti, devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità,e circoscrivendo le riprese solo a determinati locali. Devono inoltre essere adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione delle doverose misure prescritte per le Strutture Sanitarie dalla normativa sulla Privacy. L Azienda, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, garantisce l accesso alle immagini solo ai soggetti specificamente autorizzati (es. personale medico ed infermieristico), impedendone la visione da parte di soggetti estranei (ad es. visitatori). Nei reparti dove sono ricoverati pazienti monitorati per i quali non è consentito ai familiari di visitarli personalmente, particolare attenzione deve essere riservata alla modalità di accesso degli stessi alle immagini dei loro congiunti. Ai suddetti familiari può essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell immagine solo del proprio congiunto. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere diffuse, a pena di sanzione penale. Va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico. 4. FINALITA DELL ATTIVITA DI VIDEOSORVEGLIANZA L attività di videosorveglianza all interno dell A.S.L. TO4 è ammessa solo ed esclusivamente al perseguimento dei seguenti obiettivi: garantire la sicurezza delle persone che a titolo diverso frequentano gli ambienti interni alla struttura ospedaliera o che accedono alla stessa; salvaguardare il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell Azienda; prevenire ed accertare eventuali reati; garantire la tutela della salute degli assistiti ricoverati in particolari reparti o ambienti caratterizzati da esigenze di assistenza specializzata ( es. rianimazione, ). L installazione avviene in modo tale che l angolo di ripresa inquadri solamente le aree maggiormente esposte a comportamenti criminosi (furti, aggressioni, ); Detti impianti non verranno utilizzati per finalità di controllo a distanza del lavoratore né per l accertamento dell obbligo di diligenza del lavoratore stesso. Occorre rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza, raccogliendo solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità delle riprese. 5. UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI All interno dell A.S.L. TO4 sono presenti i sistemi di videosorveglianza indicati nei documenti depositati presso la S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale. I suddetti documenti, saranno aggiornati ogni qualvolta necessario a seguito dell installazione di nuovi impianti ovvero alla disattivazione/rimozione di impianti esistenti. 6. INSTALLAZIONE DI ULTERIORI IMPIANTI L installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza dovrà essere autorizzata dal Direttore Generale, previa richiesta scritta formulata dai Direttori delle Direzioni Mediche di Presidio o dai Direttori dei Distretti. Di ogni nuova installazione sarà data preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali. 7. SOGGETTI 7.1 Responsabili Ad eccezione di quanto previsto al punto 3.3, lo scarico delle immagini è consentito esclusivamente al personale della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale o a Ditta allo scopo incaricata. Il Direttore della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale, provvede alla nomina di un numero ristretto di incaricati, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di videosorveglianza. 4

L utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza verrà disciplinato secondo quanto previsto dall Azienda in materia di nomina dei Responsabili esterni al trattamento dei dati. 7.2. Incaricati La nomina degli incaricati al trattamento dei dati conterrà nell oggetto specifico riferimento alle attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di videosorveglianza. A prescindere dall oggetto dell incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto in collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria. 8. INFORMATIVA Le persone che possono essere riprese devono essere informate che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata e/o video controllata. L A.S.L. TO4 adotta il modello di informativa standard previsto dall autorità garante per la privacy, che si allega al presente Regolamento (All. A All. A1). L informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, in modo da risultare ben visibile agli interessati. 9. DIRITTO DI ACCESSO Gli interessati hanno il diritto di accedere esclusivamente ai dati che li riguardano, per verificarne le modalità di trattamento. 10. MISURE DI SICUREZZA E GESTIONE DEI SUPPORTI 10.1 Misure di sicurezze Il trattamento dei dati effettuato tramite l uso di un sistema di videosorveglianza va equiparato al trattamento con strumenti elettronici. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Le misure di sicurezza sono quelle indicate nella normativa in materia di Privacy e dal Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 10.2 Conservazione delle registrazioni La conservazione sarà limitata di massima alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana. Il Responsabile della S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale si rende garante della corretta cancellazione dei dati di cui al presente articolo. 11. DISPOSIZIONI FINALI Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa in materia di Privacy e al Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 5

All. A 6

All. A1 7