- Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e Fondo Pensione Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS);

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Istituto Nazionale Previdenza Sociale Messaggio 2 novembre 2018, n.4075 Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome l'istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione l'articolo 4-ter decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti - Supplementi di pensione - Pensioni supplementari - Supplementi di pensione in regime di convenzione - Fondo pensione lavoratori spettacolo e Fondo pensione sportivi professionisti (gestione ex ENPALS) - Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) - Gestioni autonome l'istituto - Contribuzione versata successivamente al pensionamento Oggetto: Supplementi di pensione e pensioni supplementari nei casi di prestazioni liquidate in regime di convenzione tra la gestione previdenziale ex ENPALS, il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e le gestioni autonome l Istituto, nonché nelle ipotesi di prestazioni liquidate in applicazione l articolo 4-ter decreto-legge n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993. Ulteriori chiarimenti 1. Premessa Sono pervenuti dalle Strutture territoriali e dagli Enti di patronato numerosi quesiti relativi alla definizione dei supplementi di pensione e le pensioni supplementari nei casi di contribuzione accreditata presso le seguenti gestioni previdenziali: - Fondo Lavoratori Spettacolo e Fondo Sportivi Professionisti (gestione ex ENPALS); - Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); - gestioni autonome l Istituto. In particolare, i quesiti riguardano le ipotesi di contribuzione versata in epoca successiva al pensionamento. I rapporti intercorrenti tra la gestione previdenziale spettacolo e sport professionistico ed il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ai fini la definizione le istanze di pensione per il conseguimento di un unica prestazione, sono disciplinati dall articolo 16 D.P.R. n. 1420/1971 e regolamentati dalla Convenzione stipulata in data 3 dicembre 1973, illustrata con la circolare n. 713 PRS. - n. 4871C. e V.- n. 7870 O.- n. 54 I.B./85 16/04/1974. In merito agli accordi in questione sono state fornite dall Istituto, nel corso tempo, istruzioni operative attraverso la pubblicazione dei messaggi n. 36579 28/04/1994, n. 37294 10/11/2005, n. 14371 2007 (messaggio riepilogativo) e n. 3324 14 marzo 2014. Ulteriori chiarimenti sull argomento in oggetto

sono stati resi, da ultimo, con la circolare n. 83 20 maggio 2016 ai paragrafi 2 e 2.1 (Parte I) ed ai paragrafi 7, 8 e 8.1 (Parte II). Con il presente messaggio si richiamano quindi le indicazioni fornite con riferimento alle prestazioni in argomento e si forniscono i chiarimenti necessari. 2. Supplementi di pensione in regime di convenzione 2.1 Supplemento in caso di pensione liquidata in regime di convenzione a la gestione ex ENPALS ovvero a Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata dall iscritto in epoca successiva al pensionamento, conseguito in regime di convenzione a la gestione, tra le due sopra citate, che sia risultata competente alla concessione la prestazione, dà diritto, a richiesta l interessato, al supplemento di pensione che è posto a la gestione che ha concesso il trattamento principale. 2.2 Supplemento in caso di pensione a la gestione ex ENPALS ovvero a Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti l Istituto liquidata senza l applicazione la convenzione La contribuzione ex ENPALS e/o la contribuzione FPLD versata o accreditata in epoca successiva alle prestazioni pensionistiche liquidate sia a la gestione ex ENPALS sia a FPLD, senza l applicazione degli accordi in convenzione, ossia con il solo utilizzo la contribuzione versata o accreditata presso una sola gestione, può dare origine al riconoscimento di supplementi di pensione a la gestione che ha concesso la prestazione principale. La stessa regola trova applicazione nel caso in cui i contributi risultino versati dopo il pensionamento, a seguito di successiva iscrizione lavoratore presso una le gestioni, tra le due sopra citate, non destinataria trattamento pensionistico (art. 13 la Convenzione 3 dicembre 1973). Sulla questione è stato, peraltro, argomentato al punto 8.1 la citata circolare n. 83/2016, al quale si rimanda. Contribuzione utilizzabile per il supplemento Supplementare Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD NO Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS FPLD NO FPLD Ex ENPALS FPLD FPLD Ex ENPALS FPLD NO FPLD FPLD FPLD Ex ENPALS NO

2.3 Contribuzione ex ENPALS versata successivamente a prestazioni liquidate in regime di convenzione a le gestioni autonome artigiani/commercianti l Istituto Nelle ipotesi di prestazioni liquidate a le gestioni autonome Artigiani e Commercianti, in applicazione degli accordi vigenti in materia e sulla scorta le istruzioni impartite dall Istituto con il messaggio n. 36579/1994, riepilogate e precisate con il messaggio n. 14371/2007 (paragrafi 2 - casi B e C), la contribuzione ex ENPALS versata in epoca successiva al pensionamento a la gestione autonoma può dare diritto, previa richiesta lavoratore alla gestione spettacolo e sport professionistico, alla concessione di una pensione supplementare secondo i requisiti statuiti dall articolo 5 la legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Contribuzione utilizzabile per il supplemento Supplementare AUTONOMA* AUT. FPLD AUTONOMA AUT. FPLD SI - Ex ENPALS AUTONOMA** AUT. FPLD Ex ENPALS AUTONOMA AUT. FPLD SI - Ex ENPALS *Punto 2 Caso B - Msg. n. 14371/2007. **Punto 2 Caso C - Msg. n. 14371/2007. 3. Prestazioni previdenziali liquidate in applicazione l articolo 4-ter D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993 L articolo 4-ter D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, prevede l ipotesi di cumulabilità la contribuzione versata o accreditata presso la gestione autonoma dei CD/CM con la contribuzione di altre forme previdenziali di assicurazione obbligatoria. Tale norma consente, pertanto, la cumulabilità la contribuzione la gestione ex ENPALS con la contribuzione la gestione autonoma coltivatori diretti/mezzadri e coloni ai fini la liquidazione trattamento previdenziale.

3.1 Supplemento di pensione e pensione supplementare in caso di prestazioni liquidate a la gestione ex ENPALS ovvero la gestione autonoma CD/CM, in applicazione l articolo 4-ter D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63 1993. Nelle ipotesi di riconoscimento di supplementi di pensione ovvero di pensione supplementare in presenza di prestazioni liquidate a la gestione ex ENPALS o la gestione autonoma CD/CM, ai sensi l articolo 4-ter D.L. n. 6 15/01/1993, convertito dalla legge n. 63/1993, è necessario distinguere tra le seguenti casistiche. A) liquidata a la gestione ex ENPALS Nei casi di pensione liquidata a la gestione ex ENPALS, a seguito di ulteriore contribuzione ex ENPALS versata o accreditata successivamente al pensionamento, può essere riconosciuto il supplemento a la gestione medesima. Non è disciplinato, invece, il riconoscimento supplemento nell ipotesi in cui la contribuzione, dopo il pensionamento, sia versata o accreditata presso la gestione autonoma CD/CM. In tale circostanza, tuttavia, a domanda l interessato, può essere concessa una pensione supplementare a la gestione autonoma CD/CM secondo i requisiti fissati dall articolo 5 la legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. B) liquidata a la gestione autonoma CD/CM Nei casi di pensione liquidata a la gestione autonoma CD/CM la contribuzione successiva al pensionamento versata o accreditata alla gestione ex ENPALS, a richiesta l interessato, può essere utilizzata per la liquidazione di una pensione supplementare dalla gestione ex ENPALS, a norma di quanto disposto dall articolo 5 la legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. 3.2 Prestazioni previdenziali liquidate in via autonoma dalle gestioni senza l applicazione l articolo 4-ter D.L. n. 6/1993, convertito dalla legge n. 63/1993 Può verificarsi che l iscritto consegua il trattamento di pensione a la gestione CD/CM oppure a la gestione ex ENPALS con la sola contribuzione versata o accreditata in una le due gestioni citate e che, successivamente al pensionamento, lo stesso abbia versato od accreditato contribuzione presso la gestione, tra le due, non destinataria trattamento pensionistico. Anche in tali ipotesi, l assicurato ha facoltà di chiedere, alla gestione di ultima iscrizione, la liquidazione la pensione supplementare secondo i requisiti di cui all articolo 5 la legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni. Contribuzione utilizzabile per il supplemento Supplementare

Ex ENPALS Ex ENPALS CD/CM Ex ENPALS Ex ENPALS SI - CD/CM Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS Ex ENPALS SI - CD/CM CD/CM Ex ENPALS CD/CM CD/CM CD/CM SI - Ex ENPALS CD/CM CD/CM CD/CM CD/CM SI - Ex ENPALS Restano invariate le ulteriori fattispecie per le quali è prevista la concessione la pensione supplementare.