g. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi, lezioni, conferenze e campi di studio;



Documenti analoghi
L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO. PHILOSOPHY KITCHEN Laboratorio di idee

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. L Associazione Noi di Sala è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

STATUTO dell' Associazione Culturale " Mondo Mediazione "

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

STATUTO. Associazione Culturale. MONTEFORTIANA Scienza, Salute, Società

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO Il Sole Onlus

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO. Assonautica Euro-Mediterranea Assonautique Euro-Méditerannéenne Assonautic of Euro-Mediterranean

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO DELLA SOCIETÀ BOTANICA ITALIANA (ONLUS) Approvato dai Soci nell Assemblea Straordinaria tenutasi a Firenze il 4 settembre 2014

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

Statuto Associazione Ludica Fuori Gioco

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONSORTILE ITALIA SOTTERRANEA

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

ASSOCIAZIONE LAZZATE COMMERCIO STATUTO

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE EASYMAMMA. (approvato dall Assemblea straordinaria del 24 maggio 2013)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO. Accademia Forense Europea

Statuto dell Associazione ALUMNI UNIVDA

Allegato A STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIEVE

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

Statuto. Art. 1 - Costituzione. Art. 2 - Sede. Art. 3 - Scopi dell Associazione

STATUTO ASSOCIAZIONE UNITOWN

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Allegato D al Decreto n. 114 del 10/07/2014 pag. 1/6

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

STATUTO ALLEGATO A. È costituita l Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SMS BIBLIO PISA

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MAD EVENTI. ARTICOLO 1 - E costituita l associazione di promozione sociale di

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO DI UN ASSOCIAZIONE RICREATIVA - CULTURALE TITOLO I. Denominazione sede ART. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ToscanaSpazio TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

Statuto dell Associazione Culturale Porte Aperte al Benessere

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE IL BASTIONE

Associazione. Amici dell Archivio Fotografico Lucchese STATUTO. Amici dell. Archivio Fotografico Lucchese

Associazione Culturale Enrico De Stefani

STATUTO. TITOLO 1 - Denominazione - Sede - Scopo

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DASS DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXRALLYCLUB

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTIPER CITTA' ARTE PAESAGGIO Art. 1. COSTITUZIONE e DURATA E' costituita l'associazione culturale denominata "progettiper città arte paesaggio" con sede in Via Degli Orti d'alibert 9 00165 Roma. progettiper città arte paesaggio é una libera associazione di fatto democratica, apolitica, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. Art. 2. FINALITÀ L'Associazione culturale progettiper città arte paesaggio persegue i seguenti scopi: a. valorizzare il patrimonio culturale, artistico italiani con particolare riguardo a: Paesaggio, Arte, Architettura, Architettura sostenibile, Ambiente, Verde, Creatività (artigianato, design); b. favorire la conoscenza dell art. 9 della Costituzione, della Convenzione europea del paesaggio, delle altre convenzioni internazionali e sovranazionali, delle direttive europee, delle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei patrimoni naturali, storici, artistici ed architettonici; c. favorire la promozione del bello inteso come bene etico per la persona e valore sociale per la collettività promuovendo e sostenendo comuni interessi culturali tra persone, istituzioni pubbliche e private ed associazioni; d. intraprendere iniziative che stimolino, nell'ambito delle finalità statutarie dell'associazione, la soluzione del problema occupazionale, sopratutto giovanile; e. promuovere incontri, iniziative, appuntamenti, mostre, dibattiti, convegni, concorsi, visite guidate, master, iniziative di analisi e documentazione attorno alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale - artistico e paesistico comune e degli scopi culturali e sociali dell'associazione; f. incoraggiare l interscambio culturale attorno a temi condivisi tra l'associazione culturale progettiper città arte paesaggio stessa ed altre associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private con scopi analoghi operanti in Italia ed in altri paesi della Comunità Europea; g. promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi, lezioni, conferenze e campi di studio; h. allargare gli orizzonti didattici di bambini e insegnanti della scuola di ogni ordine per trasmettere la conoscenza e l'amore verso il patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico del nostro e degli

altri paesi della Comunità Europea; i. promuovere la cultura e l arte in ogni sua forma (arti visive, musica, letteratura ecc.); j. promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in relazione alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e del territorio; k. svolgere qualsiasi altra azione che possa rendersi utile per il conseguimento degli scopi culturali e sociali dell'associazione. Art. 3. ATTIVITÀ L'Associazione culturale progettiper città arte paesaggio attiverà, favorirà e coordinerà ogni azione ed iniziativa che sia connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in particolare: - organizzazione di manifestazioni a carattere nazionale ed europeo sui temi indicati all art.2, realizzate anche in collaborazione o partnership con associazioni, istituzioni o soggetti pubblici e privati; - visite guidate a luoghi di alto interesse artistico, architettonico e paesaggistico; - organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, workshop, proiezioni di film e documentari; - attività di formazione, organizzazione di stage e corsi di aggiornamento teorico-pratici per giovani neodiplomati/laureati e professionisti finalizzati ad attività lavorative e occupazionali, corsi specifici per bambini e ragazzi, istituzione di gruppi di studio e di ricerca interdisciplinari; - attività editoriale on-line e cartacea, pubblicazione di libri e cataloghi, pubblicazione di atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, realizzazione di video e documentari; - realizzazione di oggetti, gadget e complementi vari utili alla promozione e all autofinanziamento delle attività dell'associazione. Art. 4. SOCI L'Associazione culturale progettiper città arte paesaggio è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. E esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I membri dell Associazione si distinguono in: - - Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. I soci fondatori formano il Comitato Direttivo, sono tenuti al versamento della quota annuale in misura uguale a quella dei soci ordinari; - Soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- Soci onorari: sono proclamati Soci onorari su proposta del Presidente dell Associazione e con approvazione del Consiglio Direttivo persone fisiche o Enti, italiani e stranieri, che abbiano notevolmente contribuito allo sviluppo della cultura in ogni sua forma e in modo particolare degli scopi inerenti le finalità statutarie dell'associazione. I Soci onorari hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari, ad eccezione del pagamento di qualunque quota sociale derivante dal vincolo associativo. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. Art. 5. AMMISSIONE L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno due soci de l Consiglio direttivo. Art. 6 DIRITTI DEI SOCI La qualifica di Socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall Associazione; Solo i Soci maggiorenni hanno altresì diritto: - a partecipare alla vita associativa con diritto di voto nelle Assemblee per approvazione o modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. Art. 7 OBBLIGHI DEI SOCI I Soci sono tenuti: - all osservanza del presente Statuto, dell eventuale Regolamento interno e delle delibere degli Organi Sociali; - con l eccezione dei Soci onorari e fondatori, al pagamento delle quote associative annuali fissate dal Consiglio Direttivo, ogni quota è intrasmissibile e non rivalutabile. Art. 8 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO Oltre che per decadenza, che riguarda solo i Soci ordinari, la qualifica di Socio si perde per morte, per recesso o per esclusione; le quote o il contributo associativo non sono rimborsabili. Art. 9 RECESSO DEI SOCI Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dall Associazione con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed avrà effetto con lo scadere del mese in corso; le quote o il contributo associativo non sono rimborsabili. Art. 10 - ESCLUSIONE DEI SOCI

Il Comitato Direttivo dell Associazione può invece decidere, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, l esclusione di uno o più Soci che tengano comportamenti non conformi allo spirito ed alle finalità dell Associazione, ostacolino con il loro comportamento lo svolgimento delle attività dell'associazione e non rispettino quanto definito nell eventuale Regolamento interno o non siano in regola con il pagamento delle quote associative fissate dal Consiglio Direttivo. Art. 11 ORGANI SOCIALI Gli organi dell associazione sono:- - l Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente. Art. 12 TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL ASSEMBLEA L Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, fatto salvo quanto previsto all art. 6, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta l anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta da almeno 2/3 del Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati. L Assemblea dei Soci è l organo collegiale che decide sugli aspetti più importanti che riguardano la vita dell Associazione: - approva il rendiconto economico-finanziario e lo stato patrimoniale; - procede alla nomina delle cariche sociali; - delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; - approva il regolamento interno dell attività dell Associazione; - ratifica la proposta del Consiglio Direttivo in ordine alla quota annuale a carico dei Soci; Essa ha luogo almeno una volta all anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell esercizio sociale. La convocazione delle assemblee è demandata al Presidente che notificherà ai Soci luogo, data e ordine del giorno dell assemblea almeno sette giorni prima di quello fissato per l adunanza. L avviso di convocazione sarà comunicato con una delle seguenti modalità mediante raccomandata, e-mail, fax secondo le indicazioni fornite dal Presidente. Lo stesso avviso potrà prevedere anche il luogo e la data di seconda convocazione per l ipotesi che l assemblea finisse deserta in prima. Art. 13 ELEGGIBILITÀ AD INTERVENIRE ALL ASSEMBLEA Hanno diritto di intervenire all Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio maggiorenne, conferendogli una delega scritta. Ogni Socio può cumulare più di una delega dagli altri Soci nei limiti di due. Art. 14 DIRITTO DI VOTO Ogni Socio, con le limitazioni di cui all art. 6, ha diritto ad un voto.

Art. 15 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL ASSEMBLEA L Assemblea è presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in assenza di questi da altra persona nominata dall Assemblea fra i componenti del Consiglio Direttivo. L Assemblea designa anche un Segretario che sottoscrive con il Presidente il verbale delle deliberazioni. Art. 16 QUORUM E MODALITÀ DI VOTAZIONE L Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita se vi sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. In seconda convocazione l assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti o rappresentati. Art. 17 MODIFICA DELLO STATUTO L Assemblea può deliberare, a maggioranza assoluta, la modifica dello statuto sociale, dello scopo sociale e lo scioglimento anticipato o la proroga dell Associazione, solo in presenza almeno dei due terzi dei Soci. Le modifiche allo scopo sociale non possono comunque stravolgerne la natura e lo spirito originario. Art. 18 IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra cui saranno nominati il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall Assemblea dei Soci. Almeno i due terzi del Consiglio Direttivo, con arrotondamento alla cifra inferiore, devono essere composti da Soci fondatori. Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell Associazione. Il Segretario svolge anche la funzione di Tesoriere dell Associazione. Art. 19 DURATA DEL MANDATO Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni, e può essere riconfermato dall Assemblea dei Soci; i suoi membri possono essere rieletti. La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita. Art. 20 SOSTITUZIONE DEI MEMBRI Se nel corso dell esercizio viene a mancare, anche per rinunzia, un membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. Il membro del Consiglio così nominato resta in carica sino alla successiva assemblea. Se viene a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l intero Consiglio decade e il Presidente, anche se dimissionario, dovrà convocare l Assemblea per la nomina delle nuove cariche sociali. Art. 21 LUOGO, QUORUM, E MODALITÀ DI VOTAZIONE Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori della sede sociale e viene convocato dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Art. 22 CONVOCAZIONE Il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, essere convocato quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti, con arrotondamento alla cifra inferiore.

Art. 23 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per l ordinaria e straordinaria amministrazione dell Associazione. In particolare spetta al Consiglio Direttivo: - stabilire le iniziative da assumere e promuovere per la migliore attuazione dello scopo sociale; - adottare tutte le più opportune delibere per l utilizzazione e conservazione del fondo comune, periodicamente determinandone la consistenza; - sottoporre annualmente all Assemblea il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, accompagnati dalla relazione illustrativa; - definire l ammontare e curare la riscossione delle quote associative annuali dei soci ordinari; - accettare i contributi volontari offerti dai soci; - accettare lasciti e liberalità di terzi; - deliberare sull ammissione di nuovi soci. Art. 24 IL PRESIDENTE - DURATA DEL MANDATO Il Presidente, nominato in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica per lo stesso periodo fissato per il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. In caso di dimissioni anticipate del Presidente, il Consiglio Direttivo indirà nuove elezioni tra i componenti dello stesso Consiglio oppure esteso anche ai soci ordinari o onorari. La carica è gratuita. Art. 25 FUNZIONI DI SORVEGLIANZA E DIREZIONE Il Presidente convoca e presiede l Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo. E demandata al Presidente la direzione e la sorveglianza sull attività dell Associazione e sull osservanza dei principi consacrati dallo Statuto. Art. 26 RAPPRESENTANZA LEGALE Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell associazione di fronte alla autorità giudiziaria e amministrativa ed ai terzi in genere con facoltà di conferire procure, deleghe e mandati anche a persone estranee all Associazione e con facoltà anche di riscuotere elargizioni, contributi e somme da chiunque per qualsiasi titolo, rilasciando valida quietanza di quanto incasserà. Art. 27 BILANCIO, RISORSE ECONOMICHE E DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell Assemblea dei Soci. Art. 28 ANNO SOCIALE L anno sociale e l esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 - PATRIMONIO Le risorse economiche dell Associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi privati e pubblici; - donazioni e lasciti; - rimborsi; - quote sociali; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. Art. 30 GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA Tutti i proventi dell Associazione devono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle attività istituzionali o ad esse accessorie o strettamente connesse con espresso divieto, salvo diversa disposizione di legge, di distribuire, durante la sua vita, in forma diretta o indiretta utili o avanzi di gestione, fondi di riserve o capitali. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell organizzazione. Il fondo comune non è ripartibile fra i Soci durante la vita dell Associazione né all atto del suo scioglimento. Art. 31 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE In caso di scioglimento dell Associazione le eventuali attività residuate alla liquidazione, previo rimborso ai soci di loro eventuali crediti, saranno devolute secondo deliberazione dell Assemblea dei Soci, sentiti gli organismi di controllo di cui all art 3 comma 190 della legge 23/12/96 n.662, ad altra Associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 32- REGOLAMENTO INTERNO Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo. Art. 33- DISPOSIZIONE FINALE Per tutto quanto non previsto, valgono le vigenti disposizioni di legge in materia.