XVIII LEGISLATURA. servizio studi ELETTORALE. Norme per le elezioni europee. decr ge 30 aprile 2019, n. 34

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XVIII LEGISLATURA servizio studi MANUALE ELETTORALE Norme per le elezioni europee Ag eto-leg giornamento al decr ge 30 aprile 2019, n. 34 Il 1 maggio 2019 è entrato in vigore il decreto-legge 30 apr ile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Il relati- disegno di legge di conversione in legge è stato presentato alle Camere. L articolo 43 vo del decreto-legge modifica alcune disposizioni concernenti gli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici. Maggio 2019

MANUALE ELETTORALE - Norme per le elezioni europee Aggiornamento al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 Di seguito sono riportate le modifiche che incidono sulla disciplina della campagna elettorale e sulle modalità di finanziamento dei partiti descritta nel Manuale elettorale, a seguito dell adozione del citato decreto-legge 34. PARTE I IL SISTEMA ELETTORALE A pag. 40 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «Inoltre, i partiti e movimenti politici sono tenuti ad annotare entro il mese solare successivo a quello della percezione per ogni importo ricevuto da contribuzioni, prestazioni o altre forme di sostegno complessivamente superiori nell anno a 500 euro, in un registro, numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede del partito, l identità dell erogante, l entità del contributo e la data dell erogazione. In caso di contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, l annotazione deve avvenire entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. I dati annotati devono risultare nel rendiconto annuale del partito ed essere pubblicati nel sito del partito per almeno 5 anni». A pag. 41 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: «I partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera, anche tramite PEC, l elenco dei soggetti che hanno erogato contributi superiori, nell anno, a 500 euro e la relativa documentazione contabile, entro il mese solare successivo a quello della percezione. In caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, la trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo. Gli elenchi sono pubblicati, oltre che nel sito internet del partito, come allegati ai rendiconti, anche nel sito internet ufficiale del Parlamento, contestualmente alla trasmissione. Non è richiesto il consenso espresso alla pubblicazione degli interessati. In caso di inadempienza o di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni di cui all articolo 4, sesto comma, della L. 659/1981 (D.L. 149/2013, art. 5, comma 3, come modificato dalla L. 3/2019 e dal D.L. 34/2019)». Camera dei deputati 3

Aggiornamento al D.L. 34/2019 A pag. 47 dopo l ultimo capoverso è aggiunto il seguente: «Quest ultima sanzione è irrogata solo se i soggetti obbligati non hanno provveduto al versamento dell importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende: entro 3 mesi dal ricevimento, nell ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato, entro 3 mesi dalla piena conoscenza delle condizioni ostative consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.». 4 Camera dei deputati

Aggiornamento al D.L. 34/2019 PARTE II RIFERIMENTI NORMATIVI A pag. 236 i commi 3 e 4 dell articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 sono sostituiti dai seguenti: «3. I rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 500, e la relativa documentazione contabile. L'obbligo di cui al periodo precedente deve essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso finanziamento o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell anno solare successivo se complessivamente superiori nell anno a tale importo. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione, anche tramite PEC, alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati. (15) 4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici: a) le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi; b) le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che sono o sono state, nei sei anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei sei anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, in comuni con più di 15.000 abitanti; c) le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000 l anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell ambito di organi elettivi o di governo. (16) 4-bis. Il comma 4, lettera b), non si applica agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale di cui all articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il comma 4, lettera b), non si applica altresì alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (16-bis)» (15) Comma così modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 13 e, successivamente, dall'art. 1, comma 17, lett. b), nn. da 1) a 6), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e dall art. 43, comma 1, lett. a) e b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. (16) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, dall art. 43, comma 1, lett. c) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. (16-bis) Comma introdotto dall art. 43, comma 1, lett. d) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34.» Camera dei deputati 5

Aggiornamento al D.L. 34/2019 A pag. 266 il comma 11 della legge 19 gennaio 2019, n. 3 è sostituito dal seguente: «11. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. E' fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell anno solare successivo se complessivamente superiori nell anno a tale importo, in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere, custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico (1). (1) Comma così modificato dall art. 43, comma 3, lett a) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34». A pag. 268 il comma 21 della legge 19 gennaio 2019, n. 3 è sostituito dal seguente: «21. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui ai commi 11, secondo periodo, e 12, primo periodo, del presente articolo la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti, se entro tre mesi dal ricevimento non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13. In caso di violazione del divieto di cui al comma 12, secondo periodo, si applicano le sanzioni di cui al primo periodo del presente comma se entro tre mesi dalla piena conoscenza della sussistenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, il partito o movimento politico non ha provveduto al versamento del corrispondente importo alla cassa delle ammende in conformità al comma 13 (2). (2) Comma così modificato dall art. 43, comma 3, lett b) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34». 6 Camera dei deputati

Aggiornamento al D.L. 34/2019 A pag. 269 il comma 28 della legge 19 gennaio 2019, n. 3 è sostituito dal seguente: «28. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 27 del presente articolo, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 20 del presente articolo, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013. È fatto salvo quanto disposto all articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 (3). (3) Comma così modificato dall art. 43, comma 3, lett c) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34». A pag. 269 dopo il comma 28 della legge 19 gennaio 2019, n. 3 è inserito il seguente: «28-bis. In deroga al comma 28, alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui all articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, i termini fissati al mese solare successivo dal comma 11, terzo periodo, del presente articolo e dall articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, si intendono fissati, salvo che per i comitati elettorali, al secondo mese solare successivo. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere. Agli enti di cui al secondo periodo, in caso di violazione degli ulteriori divieti di cui al comma 12 del presente articolo, il comma 21 si applica solo in relazione a contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo superiore nell anno a euro 500 (4). (4) Comma aggiunto dall art. 43, comma 3, lett d) del D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Ai sensi dell art. 3, comma 4, del medesimo D.L. 30 aprile 2019, n. 34, i termini di cui all articolo 1, comma 28-bis, primo periodo, della legge 19 gennaio 2019, n. 3, si applicano agli adempimenti relativi ad elargizioni, finanziamenti e contributi ricevuti a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.» Camera dei deputati 7

Stampato in digitale dal CRD della Camera dei deputati