DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 novembre 2005, n /Leg

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1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 novembre 2005, n /Leg Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge (Pacchetto famiglia e previdenza sociale) e del relativo regolamento regionale di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L (b.u. 20 dicembre 2005, n. 51) Art. 1 Oggetto 1. Questo regolamento detta le norme di attuazione della legge (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), di seguito indicata legge regionale e del relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L, di seguito indicato regolamento regionale, ed in particolare disciplina: a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributo previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale, relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli di coloro che intraprendono o riprendono un'attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo parziale; b) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'articolo 3 della legge regionale; c) le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 4 della legge regionale, relativi agli interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo; d) le modalità e i termini per il recupero delle somme indebitamente erogate in attuazione dell'articolo 1, comma 6, del regolamento regionale; e) le modalità per la restituzione in forma rateizzata del finanziamento a titolo di prestito in attuazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento regionale ( 1 ). Art. 2 Norme generali 1. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalle disposizioni della legge regionale richiamate dall'articolo 1 sono presentate all'agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, di seguito denominata agenzia, o agli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). L'agenzia predispone la modulistica per la compilazione delle domande da parte dei richiedenti. Gli accordi stipulati con i soggetti che assistono l'utenza nella presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg (Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3), sono estesi anche ai fini dell'acquisizione dei dati contenuti nelle domande presentate per la concessione delle

2 provvidenze previste dalle disposizioni della legge regionale richiamate dall'articolo 1. Art. 3 Modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 1. Le domande per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale relativo alla copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale sono presentate entro il 30 settembre dell'anno cui si riferiscono i versamenti previdenziali effettuati per i suddetti periodi. 2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento di concessione dei contributo. Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'assegno previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1. Le domande per la prima concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'articolo 3 della legge regionale sono presentate nel corso dell'anno di riferimento, come definito dall'articolo 4, comma 1, del regolamento regionale. Per la concessione dell'assegno negli anni successivi al primo, le domande sono presentate, per ciascun periodo di riferimento, tra il 1 luglio e il 31 dicembre dell'anno immediatamente antecedente. 2. L'assegno regionale al nucleo familiare è erogato, nel corso del relativo periodo di riferimento, in rate bimestrali, entro il quinto giorno lavorativo del mese pari, comprendenti una mensilità posticipata ed una anticipata. L'erogazione ha inizio dal primo bimestre successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione dell'assegno. Con la prima erogazione sono corrisposte le eventuali rate già maturate. 3. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda. Art. 5 Modalità e termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione degli interventi previdenziali previsti dall'articolo 4 della legge regionale 1. Le domande per la concessione del contributo a fondo perduto, previsto dall'articolo 4 della legge regionale a sostegno del lavoro discontinuo, sono presentate entro il trimestre successivo al temine fissato dall'inps per il versamento dell'onere previdenziale per il quale si chiede il contributo medesimo. 2. La verifica della condizione prevista dall'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge regionale, relativa all'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative, formative, di inserimento lavorativo e di ogni altra attività individuata, è effettuata d'ufficio avvalendosi dei dati in possesso del competente centro per l'impiego.

3 3. Il contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. 4. Le domande per la concessione del contributo a titolo di prestito previsto dall'articolo 4 della legge sono presentate in data successiva a quella del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'inps al versamento dell'onere previdenziale dovuto, unitamente all'attestazione da parte dell'inps circa l'ammontare dell'onere previdenziale dovuto. 5. La concessione del contributo è subordinata al versamento all'agenzia della quota dell'onere previdenziale dovuto che rimane a carico del beneficiario, almeno sessanta giorni prima del termine fissato dall'inps per il versamento dell'intero onere previdenziale. 6. L'agenzia versa all'inps l'intero importo dell'onere previdenziale dovuto dal richiedente, ivi compresi il contributo a titolo di prestito e la quota dell'onere previdenziale che rimane a carico del richiedente. 7. Il contributo a titolo di prestito è restituito all'agenzia dal richiedente in rate semestrali costanti, senza interessi, fino ad un massimo di dieci, con scadenza il 30 giugno e 31 dicembre, a partire dall'anno dell'erogazione del contributo. Qualora il richiedente effettui il pagamento di una rata di restituzione del finanziamento entro i tre mesi successivi alla scadenza, a tale rata si applicano gli interessi legali per il periodo di ritardato pagamento. Nel caso in cui il richiedente ometta di versare una rata, ovvero ne effettui il versamento oltre il termine dei tre mesi, lo stesso decade dal beneficio della restituzione rateizzata del contributo ed è tenuto a restituire l'intero debito residuo, aumentato degli interessi legali decorrenti dalla scadenza della rata che non è stata versata o che è stata versata oltre il termine dei tre mesi. 8. Gli elementi reddituali e patrimoniali necessari per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare sono acquisiti d'ufficio attraverso il sistema informativo provinciale attivato per la raccolta delle dichiarazioni e per la determinazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF). In tal caso il richiedente dichiara nella domanda il numero e la data delle dichiarazioni ICEF relative al richiedente e agli altri componenti il nucleo familiare valutato. Gli elementi reddituali e patrimoniali non presenti nel sistema informativo ICEF sono dichiarati dal richiedente nella domanda. Art. 6 Modalità per il recupero delle somme indebitamente percepite 1. Fermo restando l'obbligo di denuncia penale e quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del regolamento regionale, sulle somme indebitamente percepite si applicano gli interessi legali, decorrenti dal giorno della erogazione al termine fissato per la loro restituzione, nel caso in cui la richiesta di restituzione di tali somme consegua all'accertamento di dichiarazioni false o comunque non veritiere in ordine alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge regionale e dal regolamento regionale. È fatta salva la facoltà per il beneficiario di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite in forma rateizzata, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n In alternativa alla restituzione di cui al comma 1, l'agenzia procede al recupero delle somme indebitamente percepite mediante compensazione con eventuali altre somme spettanti al beneficiario a titolo di contributo previsto dalle leggi regionali in materia di previdenza integrativa. Art. 7 Termini di procedimento

4 1. I termini per la conclusione dei procedimenti per la concessione delle provvidenze previste dalle disposizioni della legge regionale richiamate dall'articolo 1 sono stabiliti dall'allegato A a questo regolamento. Art. 8 Disposizioni per la prima applicazione 1. In sede di prima applicazione di questo regolamento le domande sono presentate nei termini di seguito indicati: 1. per la concessione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale, relativo ai versamenti previdenziali effettuati a copertura di periodi compresi nell'anno 2005, la domanda è presentata tra il 1 marzo 2006 ed il 30 settembre 2006; 2. per la concessione dell'assegno regionale al nucleo familiare previsto dall'articolo 3 della legge regionale, relativo al periodo di riferimento previsto dall'articolo 10, comma 3, del regolamento regionale (1 luglio dicembre 2006) la domanda può essere presentata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento e fino all'ultimo giorno del quinto mese di entrata in vigore; in tal caso, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e dal regolamento regionale, l'assegno spetta per tale periodo di riferimento; 3. per la concessione del contributo previsto dall'articolo 4 della legge regionale relativo a versamenti previdenziali effettuati a copertura di periodi compresi nell'anno 2005, la domanda è presentata dal 1 marzo 2006 al 30 giugno 2007 ( 2 ). N. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 1 Contributo per la copertura previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro a tempo parziale 2 Assegno regionale al nucleo familiare 3 Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo (contributo a fondo perduto) 4 Interventi previdenziali a sostegno del lavoro discontinuo (contributo a titolo di prestito) 5 Revoca dei contributi concessi con conseguente Allegato A previsto dall'articolo 7 Termini di procedimento NORMATIVA DI RIFERIMENTO art. 1, comma 4, della legge regionale 18 febbraio art. 3 della legge art. 4 della legge art. 4 della legge art. 1, comma 6, del regolamento adottato INIZIATIVA DEL PROCEDIMENTO TERMINE FINALE DECORRENZA DEL TERMINE Istanza di parte 120 giorni Dal giorno del ricevimento dell'istanza Istanza di parte 120 giorni Dal giorno del ricevimento dell'istanza Istanza di parte 90 giorni Dal giorno di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto dall'art. 5, comma 1, di questo regolamento Istanza di parte entro il termine previsto dall'inps per il versamento del contributo previdenziale al quale il finanziamento regionale si riferisce D'ufficio 30 giorni Dall'avvio d'ufficio

5 recupero delle somme indebitamente percepite con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L NOTE (1) Per la l.r. 18 febbraio vedi b.u. 21 febbraio 2005, n. 7, straord. Per il decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2005, n. 9/L vedi b.u. 16 giugno 2005, n. 24 bis, straord.; esso è stato modificato dal decreto del Presidente della Regione 28 aprile 2006, n. 5/L (b.u. 16 maggio 2006, n. 20). (2) Numero così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 4 ottobre 2006, n /Leg.

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