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Penale Sent. Sez. 3 Num. 3901 Anno 2017 Presidente: FIALE ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 30/11/2016 SENTENZA sul ricorso proposto da Maestri Giovanni, nato a Parma il 05/09/1975 avverso la sentenza del 15/05/2015 del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 15 maggio 2015, il Tribunale di Parma ha ritenuto responsabile Giovanni Maestri del reato di cui all'art. 5 lett. b) legge 283 del 1962, e lo ha condannato alla pena di 3.000 di ammenda per aver detenuto, presso il ristorante enoteca "Ombre Rosse di Maestri Giovanni e & sas", di cui era legale rappresentante, per la somministrazione, alimenti in cattivo stato di conservazione riposti all'interno di buste non per uso alimentare, privi di etichettature, nonché cibi congelati all'interno di congelatore con coperchio arrugginito.

In diritto, il Giudice evidenzia che la condotta integra la fattispecie di reato contestata che si perfeziona con la semplice detenzione di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che sia necessario che le sostanze siano alterate o degradate o producano danno per la salute, e che del reato deve rispondere l'attuale imputato, quanto meno a titolo di colpa, nella sua qualità di legale rappresentante della società "Ombre Rosse Maetri Giovanni e & sas", a nulla rilevando che egli avesse trascorso lunghi periodi all'estero in assenza di dimostrazione di una delega scritta al fratello di costui. 2. Avvero la sentenza propone ricorso per cassazione Maestri Giovanni, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare: - con il primo motivo censura la sentenza in relazione all'affermazione della responsabilità in capo al medesimo fondata sulla mera circostanza che era il legale rappresentante della società in assenza di dimostrazione di una delega di funzioni scritta. Richiama il ricorrente la giurisprudenza secondo cui in tema di disciplina igienica dei prodotti alimentari, non è richiesta, per la sua validità, una delega di funzioni con forma scritta, essendo richiesta solo la certezza della stessa a prescindere dalla forma impiegata, certezza che risulta dal compendio probatorio documentale e testimoniale, da cui conseguirebbe il vizio di violazione di legge di cui all'art. 5 lett. b) legge 283 del 1962; - con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. in relazione alla mancata assunzione di prove decisive, costituite dai testi della difesa, indicati nella lista ex art. 468 cod.proc.pen. e ammessi dal giudice ex art. 493 cod.proc.pen., e non citati per l'udienza dibattimentale nella quale la parte era stata dichiarata decaduta dalla prova con provvedimento censurato, in questo emesso al di fuori di una previsione normativa che preveda la decadenza dalla prova nel caso di omessa citazione del testimone. - con il terzo motivo censura la sentenza per omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato con riguardo al terzo motivo, infondati sono il primo e secondo motivo di ricorso. 5. Deve premettersi che non è in contestazione la materialità dei fatti per come 2

accertati nella loro dimensione storica, non contestando l'imputato la condotta antigiuridica per cui è processo ne' la sua illiceità. La censura investe propriamente il profilo dell'attribuzione soggettiva della violazione al medesimo quale legale rappresentate della società che gestiva l'osteria, sul rilievo di non essere, egli, il soggetto tenuto a garantire l'osservanza della disciplina in materia di alimenti per aver affidato la gestione del ristoranteosteria al fratello, essendo assente dall'italia per lunghi periodi. Sotto questo profilo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art.5 lett. b) legge 283 del 1962. 5.1. Sul punto, va rilevato che è condividibile l'affermazione del ricorrente secondo cui in tema di delega di funzioni e dei requisiti della stessa per sollevare la responsabilità del legale rappresentate, la giurisprudenza di questa Corte ha, ripetutamente, affermato il principio, nell'ambito di grandi complessi aziendali della ristorazione, della possibilità di trasferire alcune funzioni, e connesse responsabilità penali, ad altri soggetti qualificati in presenza di valida delega e che per la validità della stessa non occorre la forma scritta, bensì solo i requisiti della certezza e chiarezza ( e rilascio prima dell'evento) a soggetto qualificato ed idoneo. Parimenti è condivisibile il rilievo che la sentenza impugnata, nel far riferimento alla necessità di una forma scritta della delega, non si sia attenuta a principi giurisprudenziali sopra richiamati (Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015, D'Argenio, Rv. 265345. Sez. 3, n. 3107 del 02/10/2013, Caruso, Rv. 259091; Sez. 3, n. 32014 del 06/06/2007, Cavallo, Rv. 237141). Ciò non di meno, le conclusioni che trae il ricorrente non sono per nulla condivisibili alla luce del caso in esame. 5.2. La sentenza impugnata dà atto, dato pacifico e incontestato, che il ricorrente era socio accomandatario della s.a.s. "Ombre Rosse di Maestri Giovanni e &" e legale rappresentante della medesima, che, trascorrendo gran parte dell'anno all'estero, il ricorrente aveva di fatto affidato al fratello Nicola «la conduzione dell'esercizio» (pag. 1). Orbene, la giurisprudenza di legittimità ammette che, per necessità organizzative, sia utile una divisione dei compiti tra i vari soggetti lavorativi, e che il titolare della impresa, in presenza di una pluralità di adempimenti ai quali non è in grado di ottemperare, possa trasferire alcune sue funzioni, e connesse responsabilità penali, ad un dipendente qualificato, autonomo e dotato di valida delega e che, nel settore in esame, sul preposto gravi il compito di rispettare e fare rispettare le prescrizioni della legge n. 283 del 1962. Ora, la sentenza dà atto che il Maestri aveva di fatto affidato la conduzione dell'esercizio commerciale al fratello, dunque aveva "traslato" l'intera gestione dell'attività di ristorazione, circostanza questa non contestata dal ricorrente. Tenuto conto che la delega di funzioni può operare quale limite della 3

responsabilità penale del legale rappresentante della impresa, è evidente che la stessa deve essere giustificata, in primis, dalle dimensioni aziendali che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità, con esclusione nel caso di organizzazione a struttura semplice (Sez. 3, n. 46710 del 17/10/2013, Antista, Rv. 257860) e, comunque la delega non può avere ad oggetto l'intera «gestione» sociale, come è avvenuto nel caso in esame, senza il rilascio di una procura institoria. Secondo la ricostruzione operata nella sentenza, e non contestata dal ricorrente, egli aveva di fatto "trasferito" l'intera gestione al fratello, socio anch'esso della società, ma non legale rappresentate, sicchè non poteva essere esclusa la responsabilità in capo al legale rappresentante in virtù della posizione di garanzia ricoperta, in alcun modo elisa dalla situazione di fatto rappresentata (delega dell'intera gestione) che si è risolta in una precostituita causa di esclusione della responsabgtà. Il Giudice ha fondato la responsabilità dell'imputato sul corretto rilievo chgaelega dell'intera gestione finiva per essere uno strumento artificioso per attribuire la responsabilità dal soggetto gravato di una posizione di garanzia ad altro, motivazione corretta e incensurabile in questa sede. Correttamente la sentenza ha ritenuto che in presenza di una gestione di fatto affidata a terzi, permanesse in capo al ricorrente la gestione di diritto e la connessa responsabilità legata alla posizione di garanzia. 5.3. Pertanto, deve essere ribadito il principio secondo il quale in tema di disciplina penale dei prodotti alimentari, la delega di funzioni può operare quale limite della responsabilità penale del legale rappresentante della impresa solo laddove le dimensioni aziendali siano tali da giustificare la necessità di decentrare alcuni compiti, mansioni specifiche e responsabilità, ma non anche in caso di organizzazione a struttura semplice comportante l'affidamento di fatto «dell'intera gestione» a terzi, situazione che non esclude la responsabilità in capo al legale rappresentante. 6. Infondato è secondo motivo di ricorso non avendo dimostrato il carattere di decisività della mancata assunzione della prova testimoniale della difesa, la cui mancata assunzione è dedotta quale vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. d) cod.proc.pen. Se è condivisibile quando sostiene il ricorrente (una volta che la prova è ammessa dal Giudice, ex art 193 cod.proc.pen., questi può solo revocarla con ordinanza perché superflua ma non può dichiararla decaduta), ciò non di meno, atteso il carattere generico del motivo di ricorso, in contrasto con il principio di autosufficienza in punto allegazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto 4

deporre i testi non escussi rispetto all'accertamento dei fatti, non è possibile apprezzare la decisività e, dunque, non è prospettabile il vizio denunciato. 7. E', invece, fondato il terzo motivo. Il Giudica ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.pen. e sulla richiesta, ex art. 163 cod.pen., di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, richieste avanzate dalla difesa del ricorrente in sede di conclusioni come evincibile dalla sentenza impugnata. 8. La sentenza va pertanto annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo esame, ferma l'affermazione della responsabilità penale per il reato contestato ai sensi dell'art. 624 comma 2 cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e rinvia su tali punti al Tribunale di Parma. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 30/11/2016