REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO. 1.Funzione della difesa d ufficio



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E' la difesa garantita a ciascun imputato che non abbia provveduto a nominare un proprio difensore di fiducia o ne sia rimasto privo. E' prevista dalla legge al fine di garantire il diritto di difesa in ogni processo, diritto inviolabile dell'uomo riconosciuto dalla Costituzione all'articolo 24, comma secondo. Il difensore d'ufficio è nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero sulla base di un elenco di difensori predisposto dal Consiglio dell'ordine forense, d'intesa con il Presidente del Tribunale. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Le spese della difesa di ufficio sono a carico dell'imputato ma, se questi ha diritto al gratuito patrocinio, sono a carico dello Stato. REGOLAMENTO PER LA DIFESA D UFFICIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BELLUNO 1.Funzione della difesa d ufficio Il difensore d ufficio garantisce il diritto alla difesa avanti gli organi giurisdizionali dello Stato indipendentemente dalle condizioni e dalle qualità personali del proprio assistito oltre che dal compenso economico che possa derivare dalla propria attività, all unico scopo di salvaguardia dei diritti dell individuo garantiti dalla Costituzione nel rispetto della Legge e nel rispetto dei doveri imposti da tale funzione. La natura dell incarico di difensore d ufficio, data dalla mancanza di libera scelta del professionista o dell assistito bensì dall indicazione dell Autorità, comporta comunque il rispetto dei doveri sanciti dal Codice Deontologico Forense, con particolare riferimento alle previsioni dei vigenti artt. 5-16. Il Regolamento della difesa d ufficio è adottato dal Consiglio dell Ordine ai sensi dell art. 13 del Codice Deontologico Forense ed il suo rispetto è preciso dovere del difensore d ufficio, che se ne assume espressamente l impegno con la presentazione della domanda di iscrizione nell apposito elenco. L incarico non può essere rifiutato se non per impedimento assoluto dato da incompatibilità tassativamente previste dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense. 2. Designazione del difensore d ufficio. I difensori d ufficio sono, a norma dell art. 97 cpp, designati sulla base del relativo elenco predisposto ed aggiornato dal Consiglio dell Ordine e gestiti, a livello distrettuale, tramite sistema informatico. 1 / 5

3.Assunzione della qualifica di difensore d ufficio. E ammesso su domanda nell elenco dei difensori d ufficio chi abbia conseguito l attestazione di idoneità rilasciata dopo la frequentazione di un corso di aggiornamento professionale organizzato con le modalità di cui all art. 29 comma 1 bis disp. att. cpp; nel caso di tratti di corsi organizzati dalla locale Camera Penale, la predetta attestazione è considerata valida se rilasciata dopo un colloquio di verifica a cui deve essere presente almeno un rappresentante del Consiglio dell Ordine ed avente ad oggetto anche i principi deontologici relativi alla difesa d ufficio. In alternativa, il richiedente deve dimostrare di aver esercitato attività professionale in materia penale per almeno due anni, non necessariamente consecutivi, alla data dell inoltro della domanda, anche in riferimento all attività svolta come praticante abilitato al patrocinio. A tale fine deve attestare, con apposita autocertificazione, la partecipazione e l assistenza difensiva in almeno 6 udienze per anno (preliminari, prove, discussione) con esclusione dei patteggiamenti, oblazioni, remissioni di querela e con analitica indicazione del Magistrato (Tribunale, Corte d Appello) ovvero del Giudice di Pace avanti al quale dette udienze sono state trattate e per quale reato. 4.Turni e reperibilità. La difesa d ufficio è assicurata secondo due turni di reperibilità di 24 ore (denominate di I ^ e di II^ reperibilità) predisposti con criterio di rotazione giornaliera alfabetica fra gli iscritti con obbligo per il difensore d ufficio di rendersi prontamente reperibile dalle ore 00.00 del giorno indicato nella lista comunicata dal Consiglio dell Ordine sino alle 24,00 del giorno successivo, nonché con obbligo di fornire al Consiglio dell Ordine i numeri di telefono, fax, cellulare o qualsivoglia altra indicazione utile ai fini di un immediato contatto da parte dell Autorità Giudiziaria procedente. La segreteria dell Ordine redige ed inoltra, con cadenza trimestrale, i turni all Ufficio centralizzato, al quale si dovrà fare riferimento per individuare il nominativo del difensore da designare. Il momento della chiamata verso l Ufficio centralizzato determina l individuazione del difensore d ufficio. Ogni variazione (mutamento di indirizzo o di utenza telefonica di reperibilità, etc) deve pervenire al Consiglio dell Ordine entro il termine di tre mesi dalla redazione del turno per il trimestre successivo. Una volta redatto l elenco e la turnazione, le eventuali sostituzioni nei turni di reperibilità sono ad esclusivo carico degli iscritti i quali devono garantire in via autonoma, mediante trasferimento di chiamata o altro, l effettiva reperibilità. 2 / 5

5.Doveri professionali e deontologici del difensore d ufficio -Obbligo di assistenza. L iscritto nell elenco dei difensori d ufficio non può rifiutare incarichi in ragione della natura del procedimento nel quale è stato nominato; nel caso sussista o si verifichi un ipotesi di obiettiva incompatibilità prevista dalla Legge o dal Codice Deontologico Forense, il difensore d ufficio è tenuto a darne immediata comunicazione all Autorità procedente e comunque in tempo utile affinché possa essere sostituito senza pregiudizio per l assistito. -Obbligo di informazione verso l assistito. In applicazione dell art. 11 del Codice Deontologico Forense, il difensore d ufficio deve dare all assistito immediata comunicazione scritta dell incarico ricevuto. Deve altresì informare l assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni, rappresentandogli che il difensore d ufficio deve essere retribuito (art. 369 bis cpp comma 2 lett. d). -Obbligo di reperibilità Il difensore d ufficio ha l obbligo di assicurare la reperibilità nell arco delle 24 ore del proprio turno giornaliero, fornendo un effettivo recapito telefonico. -Obbligo di formazione e di aggiornamento professionale L avvocato iscritto nella lista dei difensori d ufficio ha l obbligo di curare la propria preparazione professionale, ai sensi dell art. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense, con specifico riferimento alla difesa in ambito penale. Agli effetti dell art. 12 del Codice Deontologico Forense, la domanda di iscrizione nell elenco si intende come accettazione di incarico che si sappia di poter svolgere con adeguata competenza, in riferimento ad ogni possibile procedimento in cui avvenga la nomina a difensore. Agli effetti di cui all art. 13 del Codice Deontologico Forense, l iscritto nella lista dei difensori d ufficio deve realizzare la propria formazione permanente, oltre che con lo studio individuale, anche con la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense. -Obbligo di garanzia di continuità di difesa. Il difensore d ufficio, anche quando impedito, deve avere sempre cura di garantire la continuità della difesa nominando un sostituto processuale ex art. 102 cpp affinché proceda al compimento di tutti gli atti necessari ovvero facendo valere il proprio legittimo impedimento con apposita istanza all autorità procedente ex art. 420 ter cpp. 3 / 5

Il titolare della nomina d ufficio garantisce l idoneità professionale del sostituto ed un adeguata informazione dello stesso sull attività da prestare. Il difensore d ufficio che venga sostituito ai sensi dell art. 97 comma 4 cpp potrà essere convocato presso il Consiglio dell Ordine cui dovrà esporre le ragioni della propria assenza nonché quelle della mancata nomina di un sostituto processuale. 6.Responsabilità, controlli e sanzioni. La violazione delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l applicazione da parte del Consiglio dell Ordine delle sanzioni del richiamo e della sospensione dai turni per uno o più trimestri, fatta salva la potestà disciplinare di cui al Codice deontologico Forense. Il difensore d ufficio che commette una violazione del Regolamento dopo aver già subito due provvedimenti di sospensione, indipendentemente dalla durata degli stessi, è cancellato dall elenco dei difensori d ufficio. La cancellazione comporta la necessità, per chi intenda iscriversi nuovamente nel predetto elenco, della presentazione di una nuova domanda, con successiva verifica della sussistenza dei presupposti per l iscrizione da parte del Consiglio dell Ordine; la nuova domanda non può essere presentata se non siano trascorsi almeno due anni dalla data di delibera del provvedimento di cancellazione. Gli iscritti nell elenco che siano chiamati a sostituire difensori d ufficio ai sensi del quarto comma dell art. 97 cpp hanno l obbligo di comunicare gli estremi di detta sostituzione al Consiglio dell Ordine entro 30 giorni, indicando il nominativo del Collega sostituito, la data, l Autorità procedente e gli estremi del procedimento. Il predetto dovere di informativa in capo agli iscritti deve intendersi agli effetti dell applicazione dell art. 24 del Codice Deontologico forense, quale espressione della collaborazione con il Consiglio dell Ordine per l attuazione delle finalità istituzionali, per mezzo della comunicazione di fatti di cui si venga a conoscenza, con l osservanza scrupolosa del dovere di verità 7.Diritti del difensore d ufficio. -Diritto all informazione A norma dell art. 23, par IV, del Codice deontologico forense il difensore d ufficio ha diritto, incombendo su quello di fiducia il relativo obbligo, di venire informato tempestivamente e con mezzi idonei dal Collega dell avvenuta nomina fiduciaria. Il difensore d ufficio ha l obbligo di segnalare immediatamente al Consiglio dell Ordine eventuali omissioni all obbligo di cui sopra. 4 / 5

-Diritto alla retribuzione L attività svolta dal difensore d ufficio è retribuita da parte dell assistito ai sensi dell art. 31 disp att cpp. A norma dell art. 33 del Codice deontologico forense, il difensore d ufficio, sostituito nell esercizio difensivo dal difensore di fiducia, ha diritto ad essere retribuito per l attività svolta fino al momento della sostituzione. A tale fine, il difensore di fiducia deve informare il cliente dell obbligo di retribuire il precedente difensore. 8. Entrata in vigore Il presente regolamento avrà vigore dal 01.01.2009. 5 / 5