Allegato A) CONVENZIONE TRA L AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO E L AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST PER L EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI CHIRURGIA OFTALMICA PREMESSO CHE - l Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro ha richiesto all Azienda Sanitaria Locale Sud Est di attivare un rapporto di collaborazione per l acquisizione di prestazioni specialistiche di Chirurgia Oftalmica; - l Azienda Sanitaria Locale Sud Est ha aderito alla richiesta dell dell Azienda Usl Toscana Centro, prevedendo l utilizzo di propri dipendenti per tale attività, ai sensi del Decreto legislativo n. 229 del 19.6.1999 in particolare l art. 15 - quinquies comma 2 lett. c e dell art. 43 del Regolamento Aziendale in materia di attività libero professionale intramuraria dell Azienda USL Toscana sud est approvato con deliberazione n. 1243 del 23/11/2018; - TUTTO CIO PREMESSO TRA L Azienda Toscana Sud Est, codice fiscale e partita IVA, 02236310518 con sede in Arezzo, Via Curtatone 54 nella persona del Direttore Generale Dr. Antonio D Urso, non in proprio, ma nella sua qualità di Legale Rappresentante dell Ente, E L Azienda Sanitaria Locale Toscana Centro con sede in Firenze Piazza S. Maria Nuova, 1 Cod. Fiscale e Partita IVA n. 06593810481 nella persona del documento firmato digitalmente
Dr. ssa Lucia. Carlini, non in proprio ma nella sua qualità di qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e sociosanitario, domiciliato per la carica presso la sede dell Azienda Sanitaria stessa, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. del ; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 - PREMESSA La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE L oggetto della presente convenzione concerne l erogazione da parte dei dirigenti medici afferenti alla U.O.C. Oculistica dell Azienda Toscana Sud Est di prestazioni specialistiche (attività operatoria, organizzativa, ambulatoriale e in regime di ricovero) relative alla branca della Oculistica e della Chirurgia Oftalmica; ART. 3 - SEDE E LOCALI Le prestazioni oggetto della presente convenzione si svolgeranno presso i locali dell Azienda Usl Toscana Centro in particolare presso l Ospedale Serristori di Figline Valdarno - L Azienda Usl Toscana Centro provvederà a garantire l idoneità dei locali e delle attrezzature sanitarie, così come previsto dalla normativa vigente in materia di autorizzazione allo svolgimento di attività sanitarie ed alle leggi sull igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. ART. 4 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE
Gli obblighi convenzionali derivanti intercorrono esclusivamente fra l dell Azienda Usl Toscana Centro e l Azienda Toscana Sud Est e riguardano una collaborazione che dovrà essere articolata nei seguenti termini: 1) La collaborazione oggetto della presente convenzione, non dovrà compromettere il buon andamento dell attività dei servizi presso cui opera il personale delle Aziende. 2) Le prestazioni saranno eseguite dai dirigenti medici a rapporto esclusivo della U.O.C. Oculistica della Azienda Toscana Sud Est, a nulla rilevando chi dei sanitari effettuerà le prestazioni. Il coordinamento, l organizzazione la verifica ed il controllo dell attività svolta dai dirigenti sanitari dell Azienda Toscana Sud Est, nel rispetto della normativa di riferimento, è affidato al Direttore della U.O.C. Oculistica dell Area Provinciale Aretina. 3) L Azienda Toscana Sud Est autorizza i dirigenti che hanno accettato di svolgere le prestazioni oggetto della presente convenzione, ad effettuarle fuori orario di servizio con le modalità previste per la libera professione intramoenia, presso i locali dell Azienda Sanitaria di Firenze. 4) L Azienda Usl Toscana Centro e l Azienda Toscana Sud Est si impegnano alla tenuta, conservazione ed archiviazione dei dati nel rispetto del diritto di accesso e della normativa sulla riservatezza. ART. 5 - COMPENSI PER L ATTIVITA SVOLTA E MODALITA DI PAGAMENTO L Azienda Usl Toscana Centro si impegna a corrispondere per l attività effettuata dai dirigenti medici dell Azienda USL Toscana Sud Est i seguenti compensi:
- 1.500,00 omnicomprensivo ad accesso di circa 6 ore compreso viaggio per lo svolgimento di attività operatoria con ricovero e di chirurgia ambulatoriale; - 750,00 omnicomprensivo ad accesso di circa 6 ore compreso viaggio per lo svolgimento di attività ambulatoriale e di reparto; Il compenso relativo all attività svolta sarà corrisposto all'azienda Toscana Sud Est su fattura emessa dall Ufficio Libera Professione Area provinciale Aretina in base all attestazione trimestrale dell attività svolta, che dovrà essere predisposta dal medico che ha eseguito le prestazioni e controfirmata per conto dell Azienda Toscana centro dal Direttore Area Testa e Collo del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche o suo delegato. Nell attestazione, dovranno essere riportate, al fine del monitoraggio dell attività libero professionale: la tipologia delle prestazioni effettuate; la data e l orario in cui le prestazioni sono state effettuate; il dirigente medico che ha effettuato le prestazioni. L attestazione dovrà essere inviata a cura del Direttore Area Testa e Collo del Dipartimento delle Specialistiche Chirurgiche o suo delegato al direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio-sanitario dell Azienda USL Toscana Centro che procederà all invio all Ufficio Libera Professione dell Azienda Toscana Sud Est, entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre cui si riferiscono le prestazioni alla struttura. Le modalità ed i termini di pagamento per le fatture sono quelle stabilite dal D.Lgs 9.11.2012, n. 192. In particolare:
- il termine massimo di pagamento per le aziende sanitarie è di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura; - dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, sull importo dovuto decorrono gli interessi moratori. I compensi dovuti dovranno affluire all Azienda Usl Toscana Sud Est che provvederà ad attribuirli, detratte le quote previste dal proprio regolamento, dagli accordi e quanto altro dovuto per legge, al proprio personale mediante inserimento nel trattamento stipendiale. Il corrispettivo dovrà essere versato dall Azienda Usl Toscana Centro tramite bonifico bancario a favore dell Azienda Usl Toscana Sud Est sulle coordinate bancarie indicate nelle fatture stesse. ART. 6 ASSICURAZIONE La responsabilità civile verso terzi è a carico dell dall Azienda Usl Toscana Centro beneficiaria delle prestazioni per le attività effettuate presso le proprie strutture, per i danni che dovessero essere causati dai dipendenti dell Azienda USL Toscana Sud Est con le sole esclusioni, previste dal CCNL, nel caso di accertamento della sussistenza di ipotesi di dolo o colpa grave. I dipendenti della Azienda USL Toscana Sud Est nell espletamento della loro attività, sono assicurati all INAIL per il rischio di infortuni, secondo la vigente normativa. ART. 7 DECORRENZA RINNOVO PROROGA 7.1 Decorrenza rinnovo proroga Le parti convengono che il presente accordo produce effetti dalla data di apposizione dell'ultima firma in formato digitale ed avrà scadenza il 31.12.2019, e che il presente atto potrà essere eventualmente rinnovato per un ulteriore anno fino al 31.12.2020 mediante scambio di note a firma dei rispettivi Direttori
Generali da inviare a mezzo lettera PEC, entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza della convenzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi secondo quanto previsto nel presente contratto. intercorsi tra le parti con decorrenza dal 01.01.2019. Alla scadenza del 31.12.2020 è prevista la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese dalla scadenza una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le parti per iscritto e dovrà essere inviata tramite PEC all indirizzo di cui all art. 11 e recepita con atto scritto. 7.2 Disdetta La presente convenzione potrà essere oggetto di disdetta da una delle parti a mezzo di comunicazione scritta da inviare tramite PEC agli indirizzi indicati nell art. 11, 3 mesi prima della cessazione del rapporto. ART.8- INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO RISOLUZIONE 8.1 Inadempienze Eventuali inadempienze alla presente convenzione dovranno essere reciprocamente contestate per iscritto dalle Parti da inviare agli indirizzi PEC di cui all art. 11. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere in relazione o in ragione della presente convenzione, entro un termine massimo di 30 giorni dal sorgere della contestazione sollevata a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui le Parti non dovessero raggiungere, in questo modo, un accordo entro il predetto termine, qualsiasi controversia sorta in ordine all'esecuzione di questa convenzione sarà rimessa alla competenza del Tribunale di Firenze. 8.2 Sospensione Nel caso si rendesse necessaria la sospensione o la cessazione per sopraggiunte cause di forza maggiore, le parti si impegnano a consultarsi per una equa e soddisfacente soluzione dei problemi conseguenti. 8.3 Recesso Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno novanta (90) giorni. Tale preavviso deve essere notificato alla controparte tramite PEC. 8.4 Risoluzione L azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi: - reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto; Causa di risoluzione del presente Accordo potrà essere anche la violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento adottato con delibera derivanti dal Codice di Comportamento di cui alla delibera Direttore Generale n. 1358 del 16/9/2016 pubblicata sul sito aziendale all indirizzo: pubblicato sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce amministrazione-trasparentedisposizioni generali atti generali. 8.5. Clausola risolutiva espressa. La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
- reato per condotta esercitata ai danni dell Azienda; - e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. ART. 9 MODIFICHE ALLA CONVENZIONE Le clausole previste dal presente contratto, sono da considerarsi essenziali, talché la violazione di anche una sola di esse, darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 del Codice Civile. Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalla Parte nei confronti della quale la stessa viene invocata. ART. 10 PRIVACY Le Parti si qualificano come autonomi titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (RGPD). Le Parti sono tenute a osservare le disposizioni del citato Regolamento e quelle del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE". Nell erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo le unità di personale messe a disposizione dalla Azienda Usl Toscana Sud Est. operano quali soggetti autorizzati al trattamento in riferimento all Azienda Usl Toscana Centro sulla base di formale designazione scritta, come da schema di nomina allegato alla deliberazione dell Azienda Usl Toscana Centro n. 179 del 30.01.2019, a incaricato esterno del trattamento dati, da parte del Referente del trattamento dati, individuato, come previsto e nominato nella deliberazione
dell Azienda Usl Toscana Centro n. 179 del 30.01.2019, nel Direttore di Struttura Complessa e direttore dell Area Testa e Collo- Dipartimento Specialistiche Chirurgiche dr. Giuseppe Valentini ove il personale presta la propria attività. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. ART. 11 RESPONSABILI E REFERENTI DELLA CONVENZIONE - COMUNICAZIONI Sono individuati quali Responsabili e referenti del presente contratto: per l Azienda Usl Toscana Centro: -per il livello di programmazione delle attività, per gli aspetti tecnicoprofessionali, azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate, il referente professionale della convenzione è rappresentato dal Direttore Area Testa e Collo Dipartimento delle Specialistiche chirurgiche; - quale Responsabile del procedimento ai sensi L. 241/90 e ss.mm.ii., e referente gestione amministrativa del contratto, il riferimento è il Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e socio sanitario; per Azienda Usl Toscana Sud Est : - Il coordinamento, l organizzazione la verifica ed il controllo dell attività svolta dai dirigenti sanitari dell Azienda Toscana Sud Est, nel rispetto della
normativa di riferimento, è affidato al Direttore della U.O.C. Oculistica dell Area Provinciale Aretina. Ogni comunicazione ufficiale inerente il presente accordo avrà efficacia unicamente se effettuata via posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi pec: -l Azienda Usl Toscana Centro: decentramento.uslcentro@postacert.toscana.it - per l Azienda Usl Toscana Sud Est ausltoscanasudest@postacert.toscana.it ART. 12 SPESE, CLAUSOLE DI CHIUSURA, FORO COMPETENTE Il presente atto è assoggettato all imposta di bollo. Le relative spese sono poste a carico dell Azienda USL Toscana Centro, che le assolve nelle modalità previste dalla Legge. L Azienda USL Toscana Centro, provvederà ad assolvere il pagamento dell imposta in modo virtuale ai sensi dell art 15 del DPR 642/1972 come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Firenze 1 prot. 104296 del 04/12/2015. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d uso a cura ed a spese della parte che ha interesse a farlo. Per quanto non espressamente richiamato in convenzione si rimanda al codice civile ed alle leggi vigenti in materia. Le parti convengono che in caso di controversia non risolta in via stragiudiziale sia competente il Foro di Firenze. Letto, approvato e sottoscritto. Per l Azienda Toscana Sud Est Il Direttore Generale
Dr Antonio D Urso _firmato digitalmente Per l Azienda Usl Toscana Centro Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni privato accreditato sanitario e sociosanitario Dr. ssa Lucia. Carlini, firmato digitalmente