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Statuto della "Risorse Sabine SRL" 1 - Denominazione - Sede - Oggetto - Durata 1.1 - Denominazione E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione "Risorse Sabine S.r.l.". La Società è costituita ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248, quale società a capitale interamente pubblico che svolge in via esclusiva la propria attività a favore dei soci, anche quale soggetto giuridico di diritto privato di cui all'art. 29 comma 1, lett. B della L. 448/2001. 1.2. - Sede La società ha sede legale in Rieti. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese. 1.3 - Oggetto La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti funzioni e attività o servizi, strumentali all'esercizio di funzioni ed alla cura di interessi pubblici, nell'interesse

dell'ente proprietario e degli altri soci pubblici: a) promozione e sostegno dello sviluppo economico locale anche mediante la realizzazione di azioni di marketing territoriale, di politiche di attrazione e promozione degli investimenti, della gestione di progetti di sviluppo e di tutte le iniziative finalizzate alla crescita economica locale; b) recupero, valorizzazione, trasformazione, alienazione e gestione di aree e beni patrimoniali, per i quali sia stato conferito apposito mandato; c) redazione di studi di fattibilità per la realizzazione di progetti di sviluppo locale e di strumenti innovativi di programmazione e qualificazione della provincia, anche con particolare riferimento a settori dell'attività economica e produttiva, attivazione e partecipazione ad iniziative di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto; d) servizi ai soci quali, a titolo esemplificativo: pulizie interne, gestione e manutenzione di piste e verde, costruzione, gestione e manutenzione impianti elettrici e di illuminazione, manutenzione strade, gestione e manutenzione edifici, progettazione lavori pubblici, direzione lavori pubblici, custodia, vigilanza e sicurezza del patrimonio dei soci, istruttoria pratiche afferenti alle funzioni

provinciali, digitalizzazione patrimonio informativo provinciale, allestimento mostre e impianti di pubblico spettacolo, informatica, riproduzione stampati, gestione sito Internet, ristrutturazione e/o gestione di aree sportive, gestione e riscossione tariffe, organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio provinciale, gestione delle palestre di proprietà provinciale, organizzazione delle attività relative al sistema ittico venatorio ed agricolo, e) studi, ricerche ed elaborazione sociale, economica e statistica, riferita anche all'organizzazione di un osservatorio permanente sull'economia reatina; f) attività ittica, ittiologica e ittiogenica a servizio dell'ente; g) la promozione di eventi, di siti e di attività turistiche della Provincia di Rieti, la gestione del patrimonio, delle strutture e dei siti turistici ricadenti nel territorio della provincia di Rieti; h) la promozione turistica dei territori, anche per conto dei singoli enti locali della Provincia di Rieti; i) il miglioramento della qualità dei servizi culturali

turistici esistenti e la creazione di nuovi servizi; j) la promozione delle attività sportive; k) le azioni di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, degli operatori e della popolazione residente; l) ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi ovvero di banche dati connesse con le attività sopra descritte; m) l'attività di formazione e di servizi per gli operatori locali e per gli Enti Locali relativi al turismo ed allo sport; n) le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra; o) la realizzazione di attività finanziate dall'unione Europea per lo sviluppo del territorio; p) il supporto tecnico amministrativo rivolto alle strutture provinciali nell'esercizio delle competenze delegate in materia di turismo. La società, nell'ambito dell'attuazione dei propri fini istituzionali e sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta Provinciale, agisce in piena autonomia nell'individuazione delle attività da compiere, delle relative

modalità e delle risorse da impiegare, nella gestione dei fondi e dei finanziamenti, in coerenza con i piani annuali e triennali di programmazione elaborati dalla Provincia. La società dovrà mantenere una struttura tale da garantire che l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente proprietario assuma le analoghe caratteristiche dell'attività svolta da quest'ultima con riguardo ai propri servizi. La Società opera sulla base di uno specifico programma annuale che illustra: le attività da realizzare i risultati da raggiungere nel corso dell'anno solare successivo alla presentazione del piano, le previsioni economiche e le spese di funzionamento della società. I Piani annuali sono trasmessi all'ente proprietario che provvede all'approvazione. La Società deve altresì trasmettere alla Provincia al fine dell esercizio del Controllo analogo ogni tre mesi un rapporto sull'andamento della gestione sociale, che illustra lo stato di attuazione del piano, il risultato a consuntivo ed il conseguente aggiornamento del budget per il residuo periodo. La società non può assumere partecipazioni, dirette od indirette, in società o imprese, italiane od estere, fatte

salve le operazioni di acquisto di partecipazioni societarie, propedeutiche alle operazioni di ristrutturazioni o fusione con altre società partecipate dall'ente proprietario. In ogni caso, non potranno essere assunte partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata dei soci. E' vietata la stipula di contratti aleatori ovvero di tutti quei contratti che ordinariamente non sono compatibili con la capacità di diritto pubblico del socio unico. E' esclusa espressamente la possibilità che la società costituisca ulteriori società di gestione o di scopo per il raggiungimento dei fini sociali o per la gestione delle proprie attività. Può prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale per il conseguimento dell'oggetto sociale. La società può compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ammesse dalla legge, in quanto coerenti con il perseguimento dello scopo sociale. La società può altresì istituire rapporti di cooperazione e collaborazione con società a capitale pubblico e/o privato, aventi scopi affini e connessi, a condizione che ciò sia compatibile con il meccanismo del controllo analogo.

La società può realizzare piani di sviluppo locale ed attivare strumenti innovativi di programmazione e qualificazione del territorio provinciale nel settore turistico; può altresì promuovere e/o partecipare ad iniziative di partenariato pubblico - privato come, a titolo esemplificativo, le associazioni temporanee di scopo e di finanza di progetto, sempre alle condizioni di cui all'ultima parte del comma precedente. Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari. 1.4 - Durata La durata della società è fissata al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c. Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione della delibera riguardante la proroga dei termini di durata della società non compete il diritto di recesso. 2. - Capitale sociale e quote 2.1 - Capitale. Il capitale sociale è fissato in Euro 279.996,00

(duecentosettantanovemilanovecentonovantasei virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. In caso di aumento di capitale sociale, sarà riservato il diritto di opzione ai soci salvo diversa disposizione degli stessi. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi. 2.2 - Variazioni del capitale Il capitale sociale può essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, la quale può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento, determinandone i limiti e le modalità di esercizio. La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci

avranno un diritto di opzione in proporzione alla quota posseduta da esercitare entro massimo sessanta giorni dal deposito della deliberazione assembleare. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese. Nel caso di rinuncia del diritto di opzione, lo stesso si consolida in coloro che intendono esercitare tale diritto in proporzione della loro quota di partecipazione nel capitale sociale. Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione e nei casi di rinuncia anche parziale del diritto di opzione il valore delle quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle stesse determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze latenti, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonchè di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle quote e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro

necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale. 2.3 - Versamenti e finanziamenti dei soci I soci, su richiesta dell'organo amministrativo, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi. I finanziamenti potranno essere effettuati dai soci a favore della società esclusivamente nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia. 2.4 - Quote di partecipazione I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta; le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. E' possibile tuttavia prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. 2.5 - Trasferimento delle quote Le quote sono trasferibili alle condizioni di seguito

indicate. Il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte la propria quota dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre venti giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; b) le quote dovranno essere trasferite entro sessanta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub. a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci

accettanti, della ripartizione tra gli stessi delle quote offerte, della data fissata per il trasferimento e del Notaio o dell'intermediario a tal fine designato dagli acquirenti. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le quote offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di loro posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà delle quote. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale delle quote di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale quote acquistare tra quelle oggetto di trasferimento. Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dell'organo amministrativo. Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. L'organo amministrativo dovrà pronunciarsi senza indugio. L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, al socio la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso e il

socio potrà trasferire la quota. Il socio può comunque esercitare il diritto di recesso. 2.6 - Vincoli sulle quote Le quote non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'organo amministrativo. Nel caso di pegno, usufrutto delle quote il diritto di voto spetta al socio. Nel caso di sequestro delle quote il diritto di voto è esercitato dal custode. Il diritto agli utili e il diritto di opzione spettano al socio. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2471 e 2471 bis c.c. 3. Assemblea dei soci 3.1. - Competenze dell'assemblea Sono di competenza dell Assemblea l approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina e la revoca dell Amministratore unico ed il compenso ad esso spettante, la nomina ed il compenso del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale e l'adozione, ove ritenuto opportuno dall'assemblea stessa, del regolamento chiamato a disciplinare lo svolgimento dei lavori assembleari.

Delibera inoltre sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dei sindaci, nonché sugli altri oggetti attribuiti dalla legge all assemblea. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, c.c. e comunque: - la compravendita e le permute di beni immobili; - la vendita dell'azienda o di un ramo di essa; - l'approvazione del budget annuale proposto dall'organo amministrativo e dei piani di investimenti superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) euro; - la sospensione dell'attività in caso di accertata sussistenza di passività superiori ad 1/3 (un terzo) del capitale sociale e non giustificabili ai fini del ripiano per effettive necessità di raggiungimento del fine sociale o di adempimento di obbligazioni. L'assemblea delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza. 3.2 - Convocazione dell'assemblea L'assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro

centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Nel caso in cui particolari esigenze lo richiedono, potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed in questo caso l'organo amministrativo segnalerà nella Relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. L'assemblea dei soci è convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede della società, ma comunque in Provincia di Rieti, con lettera raccomandata A.R., che deve pervenire al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione potrà altresì essere effettuata mediante posta elettronica o telefax agli indirizzi o numeri telefonici forniti dai soci, sempre almeno otto giorni prima della data dell'assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea dei soci è validamente costituita anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purchè ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2479 bis ultimo comma del codice civile. L'organo amministrativo deve convocare senza indugio

l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino il decimo del capitale sociale per deliberare sugli argomenti proposti da trattare. La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta dell'organo amministrativo. 3.3 - Partecipazione all'assemblea Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione e il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che dovrà essere restituito alla società almeno tre giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza, si considera intervenuto all'assemblea. Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza potranno essere regolate con il regolamento dei lavori assembleari di cui al punto 3.1 che precede. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da chi non è componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale, dipendente della società o delle società controllate.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea. I patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo. 3.4 - Presidenza dell'assemblea L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore Unico, in caso di sua assenza o di impedimento, da persona eletta dall'assemblea. Il Presidente ha pieni poteri per accertare il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, in proprio o per delega, per constatare se essa sia regolarmente costituita e possa deliberare, per stabilire le modalità di votazione, per regolare la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente o dal Segretario nominato dall'assemblea. Il verbale dell'assemblea contenente le modificazioni dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci. 3.5. - Costituzione e deliberazioni delle assemblee

L'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Per le delibere comportanti variazioni dei diritti individuali dei soci è richiesto il voto favorevole di tutti i soci. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti. 4.1 Amministratore unico La società è amministrata da un Amministratore unico, nominato dall Assemblea; resta in carica per un periodo determinato dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente e scade alla data della riunione dell assemblea dei Soci convocata per l approvazione del bilancio relativo all ultimo esercizio della loro carica. Non possono essere nominati Amministratori unici: le persone giuridiche, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai

pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi, le persone che esercitano o potenzialmente possono esercitare attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società, e comunque qualora ricorrano le cause ostative alla nomina previste dal comma 734 dell'articolo unico Legge 27 Dicembre 2006 n. 296. L Amministratore unico non può assumere la qualifica di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né essere componente degli organi amministrativi in società concorrenti salvo autorizzazione dell Assemblea. L'Amministratore unico è revocabile in qualunque tempo dall assemblea dei soci. 4.2 - Responsabilità dell Organo di Amministrazione L'Amministratore Unico è responsabile verso la Società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a lui imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo che faccia constatare il proprio dissenso facendolo annotare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo dandone notizia per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale. L'Amministratore Unico risponde anche verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla

conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. 4.3 - Decadenza Se nel corso dell'esercizio viene a mancare l'amministratore Unico, il Presidente del Collegio Sindacale deve senza indugio convocare l'assemblea che provvede alla sostituzione del mancante. 4.4 - Poteri e doveri dell'amministratore Unico L'Amministratore Unico ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa ed è investito dei più ampi poteri essendo a lui demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci. 4.5 - Poteri di rappresentanza La firma e la rappresentanza sociale generale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all Amministratore unico. I limiti dei poteri dell'amministratore unico non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Gli atti extra poteri sono pertanto validi salva l'azione di responsabilità nei confronti di chi li ha compiuti. 4.6 Compenso all'organo Amministrativo

Il compenso annuale all'amministratore Unico, nel rispetto delle norme vigenti è determinato dall assemblea al momento della nomina. 4.7 Direttori generali L'Amministratore Unico può nominare direttori generali, determinandone i poteri ed il compenso. Le disposizioni che regolano la responsabilità dell'amministratore Unico si applicano anche ai direttori generali. L'incarico di Amministratore ed il relativo compenso, dovranno essere comunicati agli organi preposti per l'eventuale pubblicazione come per legge. 5 - Collegio Sindacale e controllo contabile 5.1 - Composizione del Collegio Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che tra loro nomina anche il Presidente, scelto dai soci pubblici. I componenti restano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Non possono essere nominati componenti del Collegio sindacale

l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; coloro che sono legati da un rapporto di lavoro, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuite o da altri rapporti di natura patrimoniale con la società che ne possano compromettere l'indipendenza, con le società da questa controllate o con le società che la controllano e con quelle sottoposte a comune controllo; il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'amministratore Unico, l'amministratore Unico, gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate o con le società che la controllano e con quelle sottoposte a comune controllo; i sindaci delle società da questa controllate o dalle società che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo. Tutti i componenti devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti il Collegio sono revocabili dall'assemblea dei soci solo per giusta causa, mentre la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili è causa di

decadenza. 5.2 - Sostituzione In caso di morte, rinunzia o decadenza di un sindaco si applica l'art. 2401 del cc. 5.3 - Responsabilità dei componenti I componenti del Collegio devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Sono solidalmente responsabili con l'organo amministrativo dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri a loro imposti dalla legge e dallo statuto. 5.4 - Doveri del Collegio e controllo contabile Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Esercita il controllo contabile. I poteri del Collegio sono previsti all'art. 2403 bis cc., ed inoltre svolge le funzioni di controllo contabile di cui all'art. 2409 ter cc. Si riunisce almeno ogni novanta giorni e assiste alle riunioni dell'organo amministrativo ed alle Assemblee.

5.5 - Compenso al Collegio Il compenso annuale del Collegio Sindacale è determinato dall'assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina. 6. Bilancio ed utili 6.1 - Esercizio sociale L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge, ed il Collegio Sindacale esprime con apposita relazione un giudizio sullo stesso. 6.2 - Utili Gli utili netti, dedotta la parte da destinare alla riserva legale nonchè quanto necessario per il perseguimento delle attività sociali di pubblico interesse, può essere distribuito ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. La distribuzione ai soci sarà comunque proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non è reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Il pagamento degli utili sarà effettuato, presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'organo amministrativo. Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito. 7 - Clausola compromissoria Tutte le controversie che dovranno insorgere tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonchè tra la società e gli eredi di un socio defunto o tra questi ultimi e gli altri soci, ed anche le controversie promosse dall'organo amministrativo, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, salvo quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite al giudizio di un Collegio arbitrale. Detto Collegio sarà composto di tre arbitri nominati dal Presidente Tribunale di Rieti, che provvederà altresì a

precisare quale tra gli arbitri avrà la funzione di presidente. Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto ed a maggioranza. Sede del procedimento arbitrale sopra disciplinato sarà Rieti. La domanda di arbitrato dovrà essere depositata nel registro delle imprese. La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. 8. Norma di chiusura Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.