C O M U N E D I C A P R I Provincia di Napoli

Documenti analoghi
COMUNE DI CELLAMARE Città Metropolitana di Bari

Comune di Sezze Provincia di Latina

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (Approvato con Delibera del Commissario con i poteri della Giunta n.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Emanato con D.R. n. 211/2017 del , modificato ed integrato con D.R. n. 175/2018 del 05/03/2018.

REGOLAMENTO per il conferimento degli incarichi legali

COMUNE DI BONARCADO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI MONTELABBATE Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO Provincia di Piacenza

COMUNE DI CINISI (PROVINCIA DI PALERMO) REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

COMUNE DI GIARDINELLO

(PROVINCIA DI PALERMO)

COMUNE DI ORINO. Provincia di VARESE

CITTÀ DI OZIERI PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

PROVINCIA DI PISTOIA

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELL AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI IL DIRETTORE DELL AREA GIURIDICO-TECNICA RENDE NOTO

Comune di Sezze Provincia di Latina

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D ESINO E RIVIERA REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE.

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE.

COMUNE DI BUSSERO. Città Metropolitana di Milano

AVVISO PUBBLICO PER LA REVISIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DEL COMUNE DI SPOLETO

COMUNE DI ATZARA *** UFFICIO DEL SINDACO ***

COMUNE DI GIARDINELLO CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Sostare s.r.l. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

Comune di Palma di Montechiaro. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente

(Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

COMUNE DI MONTIGNOSO Provincia di Massa Carrara Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile Area 3 Reperimento risorse finanziarie Servizio Legale

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

Comune di Porto Torres Provincia di Sassari REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI A DOTTORI COMMERCIALISTI E AVVOCATI TRIBUTARISTI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Sostare s.r.l. REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI CHIVASSO INNANZI ALL AUTORITA GIUDIZIARIA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA - CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA IN AMBITO GIUDIZIALE

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE

Disposizioni per il conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio ad avvocati

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO Città Metropolitana di Cagliari

DISCIPLINARE PER LA TENUTA DELL ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

AZIENDA CONSORTILE PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE N. A1

COMUNE DI COMABBIO PROVINCIA DI VARESE

COMUNE di CRISPIANO Provincia di Taranto Area Segreteria Ufficio Contenzioso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO

Azienda Territoriale Edilizia Residenziale AQULA

ALLEGATO 1 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI PER AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA GENERALE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL ENTE AD AVVOCATI ESTERNI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI

ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE DEI SERVIZI LEGALI 17, 1, 1 2, 50/ /8/2018) INDICE

COMUNE DI VIGNATE Città Metropolitana di Milano

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

COMUNE DI SARMATO Provincia di Piacenza

COMUNE DI LABICO. (Città Metropolitana di Roma Capitale) REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

COMUNE DI S.MARCO D ALUNZIO PROVINCIA DI MESSINA

ALLEGATO AL DECRETO PRESIDENZIALE N. 17 DEL REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

APPROVATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 17 DEL MODIFICATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 81 DEL 21/06/2016 REGOLAMENTO

Regolamento per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Città di Enna REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL ENTE

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE Segreteria Generale

Linee guida per l'affidamento di incarichi ad avvocati ex art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016

DISPOSIZIONI PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI ESTERNI

COMUNE DI VILLANOVA D ASTI

REGOLE PER L ISCRIZIONE ALLA SHORT LIST DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO PROVINCIA DI PIACENZA COPIA

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI PER LA RAPPRESENTANZA - CONSULENZA/ASSISTENZA E DIFESA IN AMBITO GIUDIZIALE

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. Art. 1 Finalità ed oggetto

REGOLAMENTO per il CONFERIMENTO di INCARICHI di PATROCINIO LEGALE e RAPPRESENTANZA in GIUDIZIO

AVVISO PUBBLICO ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL ELENCO DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DELLA FONDAZIONE

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

COMUNE DI CARBONE (PROVINCIA DI POTENZA) AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE

Città di Pianella. Provincia di Pescara a.pe.it C.F e P.

per l affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all ente

F.I.L. Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. Regolamento per l affidamento dei servizi legali ex art. 17, lett. d), D.lgs. 50/2016

REGOLAMENTO CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI E LIQUIDAZIONE COMPENSI

LINEE DI INDIRIZZO PER L AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI PATROCINIO LEGALE.

Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e per la gestione dell'elenco comunale degli Avvocati

COMUNE DI MANDAS PROVINCIA DI CAGLIARI

CITTÀ DI IMOLA MEDAGLIA D ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA PARTIGIANA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2010

COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

CITTÀ DI GALATINA DIREZIONE AFFARI GENERALI E AVVOCATURA SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L ASSISTENZA E IL PATROCINIO LEGALE.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI ALL ENTE PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

SANITASERVICE ASL BR s.r.l. Società Unipersonale della ASL di Brindisi

ARCA NORD SALENTO Agenzia Regionale per la Casa e l Abitare operante nel territorio di Brindisi e Provincia

Transcript:

C O M U N E D I C A P R I Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE (approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 29/03/2019) INDICE ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione ART. 2 Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune ART. 3 Requisiti per l'inserimento nell'elenco ART. 4 Iscrizione nell'elenco ART. 5 Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco ART. 6 Condizioni ART. 7 Corrispettivo - Attività di domiciliazione Convenzione di patrocinio ART. 8 Cancellazione dall'elenco ART. 9 Registro ART. 10 Pubblicità ART. 11 Norme transitorie e finali ART: 12 Norme di rinvio

ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE a) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell Ente a professionisti esterni all'amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale. b) Per incarichi di patrocinio legale si intendono ai sensi degli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. c) I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie che interessano e, a tal fine, si ritiene opportuno costituire un Elenco degli Avvocati del Comune di Capri. d) L inserimento nell elenco è semplicemente finalizzato all individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali. e) L elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l Amministrazione, costituisce anche espressione del comune gradimento di cui all art.28 del CCNL del 14/09/2000. f) Il Comune si riserva, in via del tutto eccezionale e motivata, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. g) Si può prescindere dall utilizzo dell albo e dalla procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicurative con oneri a loro carico o si tratti di incarico congiunto conferito con altre P.A. alle condizioni di volta in volta stabilite. ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO SPECIALE DEGLI AVVOCATI PATROCINATORI DEL COMUNE Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile di P.O. del Servizio Contenzioso. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso: Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche. Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile. Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso Tribunale: Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile. Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'appello - Cassazione Penale.

Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza presso: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. L iscrizione nell' Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all uopo pervenute entro il 31.12 dell anno precedente. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico. L iscrizione nell elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. ART. 3 - REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti requisiti: Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; Godimento dei diritti civili e politici; Capacità a contrarre con la P.A.; Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; Iscrizione all'albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori; Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre P.A. nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Capri. I professionisti che in costanza di iscrizione nell Elenco promuovano giudizi avverso l'ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco. ART. 4 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, con l indicazione delle sezioni (max 2) dell elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alle professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati: - iscrizione all'albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; - eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa datazione; - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; - di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; - n. codice fiscale e n. partita IVA;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell elenco a cui si chiede l iscrizione; c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato; d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell iscrizione; e) L impegno a rendere a titolo gratuito all Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio: tale parere, su richiesta dell Ufficio contenzioso, potrà essere reso in fase di formulazione del preventivo previa istruttoria dell attività amministrativa che ha generato la controversia al fine di evitare un aggravio di attività (conferimento e successiva revoca dell incarico); f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. L iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato: il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l iscrizione. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente. ART. 5 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla scorta di specifica relazione redatta dal Responsabile del Servizio a cui afferisce la controversia, ratione materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell Ente. La Giunta Comunale individua il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico sulla base dell istruttoria dell Ufficio Contenzioso. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi da ritenersi elencati per ordine di priorità: specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; foro di competenza della causa da affidare; casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto; assenza conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense; in caso di parità di condizioni, si procederà in base alla minore età anagrafica. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione

di un collegio: in tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso. ART. 6 - CONDIZIONI L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente indicare i seguenti elementi: a) l'indicazione del valore della causa; b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, secondo le disposizioni contenute nel successivo articolo; c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7; d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; e) obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico; f) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'ente sullo stato generale del giudizio e sull esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito; g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato; h) obbligo di parere scritto in ordine all eventuale proposta di transazione giudiziale; i) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare. ART. 7 - CORRISPETTIVO - ATTIVITÀ DI DOMICILIAZIONE - CONVENZIONE DI PATROCINIO 1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato con le riduzioni di seguito indicate, assumendo quale valore di partenza il parametro di cui alle tabelle forensi valori minimi, allegate al DM n.55/2014 come modificato dal D.M. n.37/2018, ridotto del 40%. 2. Nel caso di soccombenza o abbandono del giudizio l Ente procederà all ulteriore riduzione del 10% del compenso pattuito rispetto a quanto previsto dal comma 1. 3. Il Responsabile del Contenzioso ha facoltà di procedere a richiedere ai professionisti in elenco dei preventivi migliorativi nei casi di contenziosi particolarmente complessi ed economicamente gravosi per l Ente, ad integrazione dei principi per la scelta stabiliti dall art. 5. 4. Qualora la sentenza favorevole all Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato se tale importo sia inferiore a quanto preventivato dal legale ed assunto con determinazione di impegno di spesa. 5. Qualora l importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale incaricato ed assunto come impegno di spesa, la differenza potrà essere corrisposta al legale solo a seguito del recupero dalla parte soccombente. In tutti questi casi, l Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell Ente, l esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all emanazione del precetto. 6. Sono a carico dell Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito fatto salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell Ente (quali: contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari), solo se debitamente documentate.

7. Al professionista incaricato potranno essere corrisposte anticipatamente le spese processuali, debitamente documentate, necessarie al patrocinio. 8. E esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti per le singole fasi di attività, nonché di corrispondere le spese generali. 9. Nei casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto la fase di studio della controversia dovrà essere ulteriormente ridotta del 50% rispetto ai parametri di cui al comma 1; 10. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. 11. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese in ordine alla predetta incombenza. 12. Nel caso in cui per la migliore difesa dell amministrazione l avvocato riterrà di avvalersi di un consulente tecnico di parte è tenuto a rivolgere tale richiesta alla Giunta Comunale, che potrà autorizzare l avvocato a procedere egli stesso alla nomina: in tal caso egli provvederà al pagamento del compenso al consulente che sarà calcolato secondo i tariffari di riferimento e considerato quale spesa eccedente il limite di cui al comma 1. Il rimborso al legale di tale eccedenza avverrà previa esibizione di adeguati giustificativi. 13. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposita convenzione di patrocinio. Il responsabile del Servizio Contenzioso provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. 14. Per quanto concerne l assistenza amministrativa (reperimento documentazione, informazioni, istruttoria sul procedimento da cui è scaturito il contenzioso) il legale dovrà rivolgersi direttamente al Servizio incaricato ratione materiae. 15. In caso di condanna a spese legali e/o risarcimento danni e conseguente debito fuori bilancio, l istruttoria dovrà essere espletata a cura del Responsabile del servizio ratione materiae da cui il debito è scaturito. 16. Su richiesta del professionista potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese processuali, in misura non superiore al 30% dell importo impegnato. ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E' disposta la cancellazione dall Elenco dei professionisti che: abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco; non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico; siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze; su istanza del richiedente. La cancellazione dall elenco comporta l immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista. Il professionista che sia stato cancellato dall elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione. ART. 9 - REGISTRO Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

ART. 10 - PUBBLICITÀ Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, sul sito istituzionale Sez. Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e comunicati alla Funzione Pubblica a norma dell art. 53 e ss. del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. ART. 11 - NORME TRANSITORIE E FINALI Per quanto concerne gli avvocati patrocinatori del Comune di Capri, iscritti -alla data di adozione della presente disciplina regolamentare, all Albo istituito con determinazione Reg. Gen.le nr. 330 del 4.04.2016 di cui all ultimo aggiornamento approvato con determinazione Reg. Gen.le nr. 28 del 8.01.2019-, l Ufficio contenzioso procederà a fornire adeguata informativa sulla nuova disciplina regolamentare cui seguirà invito ad aderire alla stessa, previa verifica dei requisiti di cui all art. 3. I legali già facenti parte dell albo in forza della vecchia regolamentazione e che possiedono i requisiti di cui all art. 3 alla data di adozione del presente regolamento aggiorneranno la propria iscrizione nei termini assegnati dal Servizio contenzioso. Contestualmente sarà emanato specifico avviso di apertura dei termini delle nuove iscrizioni alla luce della presente disciplina. A seguito di tale attività istruttoria e comunque entro e non oltre 90 giorni dall adozione della presente disciplina si procederà alla pubblicazione del nuovo Albo Avvocati redatto secondo quanto previsto dalla presente regolamentazione, che sarà successivamente aggiornato ai sensi dell art. 2. ART. 12 - NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.