FOE CdO Opere Educative



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FOE CdO Opere Educative Proposta di emendamenti al ddl 2994 disegno di legge recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, con delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti A) EMENDAMENTI AL CAPO V DEL DDL 1. Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza scolastica Si propone di sostituire il testo dell art. 17 del ddl con il seguente : All art. 15 comma 1 del DPR 915/917 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente : e-bis) le spese sostenute per la frequenza di scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui all art. 1 della legge 62/2000 per un importo annuo non superiore a 4.000 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l ampliamento dell offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera. Motivazione : si propone di alzare a 4.000 euro il tetto della spesa annua ammissibile, considerato che l attuale previsione di 400 euro rende la detrazione fruibile dalle famiglie ( 76 euro all anno) meramente simbolica. Si propone di estendere il beneficio della detraibilità della retta anche per gli alunni che frequentano la scuola secondaria superiore, illogicamente ed ingiustamente esclusi dal testo proposto dal Governo. Le minori entrate per lo Stato ( stimabili in circa 300 milioni di euro, in luogo dei 66 milioni attualmente previsti, trovano copertura nella previsione di cui all art. 24 del ddl). Dalla relazione al ddl risulta che è stata prevista una applicazione del beneficio limitata agli alunni frequentanti le scuole paritarie. Si propone quindi di precisare la platea dei destinatari della misura espressamente nel testo normativo. 2. Attuazione dell art. 1 comma 8 della legge 62/2000 Si propone di aggiungere il seguente art. 17 bis : L art. 1 comma 8 della legge 62/2000 va interpretato nel senso che il regime fiscale Onlus di cui all art. 10 e seg. del d.lgs 460/1997 e ssmmii è applicabile ai soggetti senza fine di lucro che gestiscono scuole

paritarie, a prescindere dal possesso del requisito di cui all art. 10 comma 1 lettera b) del d.lgs. 460/1997, come precisato dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 10. Motivazione : la legge 62/2000 all art. 1 comma 8, ha previsto la applicabilità del regime fiscale ONLUS alle scuole paritarie gestite da enti senza fine di lucro. L agenzia delle Entrate interpreta tale previsione come riservata alle scuole che accolgono solo soggetti svantaggiati. Tale interpretazione contrasta da un lato con l art. 1 legge 62/2000 per il quale le paritarie sono tenute ad accogliere tutti coloro che lo richiedon, dall altro con l avvenuto superamento delle scuole cd speciali. La volonta del legislatore, come documentano gli atti parlamentari e le mozioni votate in sede di approvazione della legge 62/2000, era quella di riconoscere il regime onlus a tutte le paritarie gestite da enti senza scopo di lucro. Si propone quindi di precisare tale interpretazione in sede di norma primaria l emendamento sopra riportato. 3. Precisazioni in materia di esenzione Imu per enti non commerciali ( enc ) 3.1 Esenzione IMU in presenza di comodato tra enti non commerciali Si propone di aggiungere il seguente art. 17 ter : All art. 59 comma 1 lettera c) del dlgs 446/1997 aggiungere fatto salvo il caso di concessione in comodato gratuito dell immobile da un ente non commerciale ad altro ente non commerciale. Motivazione : con la risoluzione n.4/df del 4 marzo 2013 il dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e Federalismo Fiscale del Ministero dell Economia e delle Finanze ha chiarito che la esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali ( enc ) spetta anche nella ipotesi in cui l immobile di un enc sia concesso in comodato gratuito ad altro enc. Alcuni enti locali hanno manifestato perplessità su tale interpretazione normativa, per cui pare opportuno introdurre direttamente nella norma primaria un chiarimento sul punto. 3.2 Esenzione IMU enti ecclesiastici Si propone di aggiungere il seguente art. 17 quater : Per gli enti ecclesiastici riconosciuti dall ordinamento italiano i requisiti generali di cui all art. 3 DM 200/2012 sono da ritenere insiti nella natura stessa di tali enti. Motivazione : le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU da parte degli enti non commerciali ( enc ), in coerenza con quanto precisato dal MEF con la risoluzione 1/DF del 2012, hanno recepito per gli enti ecclesiastici riconosciuti, quanto già previsto dalle norme Onlus ( art. 10 c. 9 d.lgs. 460/1997 e circolare 168/E del 1998). Appare opportuno disciplinare la materia direttamente nella norma primaria per cui si propone il presente emendamento. 3.3 Estensione alle Onlus di diritto della esenzione IMU

Si propone di aggiungere art. 17 quinques: La esenzione dall imposta di cui all art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. 504/1992 si applica anche alle ONLUS di diritto ex art. 10 comma 8 d.lgs. 460/1997. Motivazione : vi sono Onlus di diritto, come le cooperative sociali ex legge 381/1991, che non possono fruire della esenzione IMU in quanto non sono enti non commerciali ai sensi del TUIR ( la estensione alle Onlus della esenzione IMU è oggi lasciata alla discrezionalità dei Comuni ex art. 21 dlgs 460/1997). Si propone perciò di estendere il regime delle esenzioni IMU ex art. 7 comma 1 lettera i) anche alle Onlus di diritto. 4. Parità tra scuole statali e paritarie in materia di tassa rifiuti ( TARI) Si propone il seguente art. 17 sexies : I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell art. 33 bis d.l. 248 /2007 convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Motivazione : le scuole paritarie pagano la tassa rifiuti ( oggi TARI) in base ai metri quadri occupati. Le scuole statali, in virtù di una deroga finalizzata a contenere l onere economico, la pagano in base al numero degli alunni ( art. 33 bis dl 248/2007 e art. 1 c. 655 legge 147/2013). Si propone quindi di estendere anche alle paritarie il criterio di pagamento introdotto per le scuole statali. 5. Parità tra statali e paritarie in materia di accesso ai dati anagrafici della popolazione Si propone il seguente art. 17 septies : All art. 34 del DPR 223/1991 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma : Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all art. 1 della legge 62/2000 che ne facciano richiesta, il Comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio. Motivazione : si propone di permettere anche alle scuole paritarie ( oggi consentito solo alle scuole statali ) di accedere agli elenchi della popolazione residente al fine di permettere ai cittadini di ricevere una adeguata informazione circa l offerta formativa presente nel territorio. B) ALTRI EMEMENDAMENTI 6. Per gli alunni disabili che frequentano le scuole paritarie

Al Capo II dopo l art. 5 si propone il seguente art. 5 bis: Per l insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge 104/1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62/2000 sono destinati 100 milioni di euro all anno a partire dal 2015. Con decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse. Motivazione : nell anno scolastico 2012/2013 erano 12.299 gli alunni disabili frequentanti le scuole paritarie ( fonte : Miur Servizio di Statistica ), pari all 1,18% degli studenti complessivi delle paritarie e pari al 5,5% degli alunni disabili che frequentano le scuole del sistema nazionale di istruzione. Nelle paritarie in tale anno scolastico i disabili erano 6.047 nelle scuole dell infanzia, 3.244 nelle primarie, 1.405 nelle secondarie di primo grado e 1.603 nelle superiori (idem). La recente legge 128/2013, di conversione del d.l. 104/2013, ha previsto importanti misure di potenziamento dell insegnamento di sostegno per gli alunni delle scuole statali, senza però alcun riferimento ai disabili frequentanti le scuole paritarie, operando così una grave disparità di trattamento. Ad oggi sono previsti contributi statali meramente simbolici per gli alunni disabili che frequentano le scuole paritarie (circa 1.000/2.000 euro annui per alunno in base alle decisioni degli UUSSRR); l onere dell insegnamento di sostegno per tali alunni resta così completamente a carico della scuola paritaria e della famiglia ( l unica eccezione è prevista nella scuola primaria convenzionata con un contributo statale annuo di 806 euro a ora di sostegno, garantito però solo ad una parte di alunni, stante la scarsità delle risorse). Si propone pertanto di destinare risorse adeguate per l insegnamento di sostegno a favore degli alunni certificati frequentanti le scuole paritarie. I maggiori oneri derivanti da tale proposta trovano copertura nell art. 24 del ddl. 7. Docenti delle paritarie Al Capo III dopo l art. 13 si propone il seguente art. 13 bis : Per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, considerati gli effetti conseguenti al piano straordinario di assunzioni del personale docente nei ruoli statali, le scuole paritarie sono autorizzate ad utilizzare docenti in possesso del necessario titolo di studio ancorchè sprovvisti della abilitazione all insegnamento, in deroga a quanto previsto all art. 1 comma 4 lettera g) legge 62/2000. Motivazione : le scuole paritarie sono tenute ad utilizzare docenti in possesso della necessaria abilitazione all insegnamento. Il ddl all esame prevede la assunzione nei ruoli dello Stato di tutti i docenti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento ( GAE ). In tali graduatorie sono presenti anche docenti attualmente in servizio nelle scuole paritarie che a fronte di una proposta di assunzione a tempo indeterminato potrebbero optare per la scuola statale. L ipotesi della contestuale decorrenza ( 1/9/2015 ) di tutte le assunzioni previste nei ruoli statali, renderà particolarmente gravoso ( se non impossibile, stante l iter dei nuovi percorsi abilitanti ) per le scuole paritarie reperire personale abilitato. Si propone pertanto di prevedere una deroga temporanea all obbligo per le paritarie di utilizzare solo personale docente abilitato.

8. Scuole dell infanzia paritarie Al Capo VII si propone il seguente emendamento all art. 21 lettera i) primo capoverso : Cassare la parola statali dopo dalle scuole dell infanzia e prima di al fine di garantire ai bambini. Motivazione : il siustema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, non può non comprendere anche le scuole dell infazia paritarie, gestite da pribvati e da enti loclai, che accolgono il 40% dei bambin iitalini tar i tre e i sei anni. Si propone pertanto di correggere l errore contenuto nella formulazione dell articolo. 9. Accesso delle scuole paritarie al PON Istruzione 2014/2020 Al Capo IV dopo l art. 14 si propone il seguente art. 14 bis: Nel Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l apprendimento, Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle istituzioni scolastiche sono da intendersi comprensivi sia delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell art. 1 legge 62/2000. Motivazione : il PON istruzione 2014/2020 è rivolto alle istituzioni scolastiche. A volte in sede amministrativa tale previsione viene interpretata con riferimento esclusivo alle scuole statali. Ciò risulta in contrasto con l art.1 legge 62/2000. Al fine di prevenire dubbi interpretativi sui propone di precisare espressamente che anche le scuole paritarie possono accedere al PON istruzione.