Whistleblowing profili e criticità giuslavoristiche

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Whistleblowing profili e criticità giuslavoristiche Avv. Franco Tofacchi Studio legale Ichino - Brugnatelli e Associati Milano, 5 giugno 2019 Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.48100102 www.ichinobrugnatelli.it 1

DISCIPLINA IN MATERIA DI «TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI REATI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA NELL AMBITO DI UN RAPPORTO PUBBLICO O PRIVATO» ANTE L. 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione POST L. 30 novembre 2017, n. 179 Legge Whistleblowing 2

DI FRONTE ALL ILLECITO POSTO IN ESSERE NELL AZIENDA IL DIPENDENTE SEGNALANTE SI TROVA DAVANTI A UN CONFLITTO POTENZIALE DI NORME? 3

Norme di riferimento Doveri di obbedienza ex art. 2104 c.c. Doveri di fedeltà ex art. 2105 c.c. Rispetto delle prescrizioni di ordine pubblico dell ordinamento Art. 51 c.p. l adempimento di un ordine manifestamente illegittimo (id est: contrario a norme di ordine pubblico) non scrimina l esecutore Giurisprudenza giuslavoristica ha applicato tale principio in ambito disciplinare, convalidando licenziamenti disciplinari di alto livello (dirigenti, quadri) licenziati per aver concorso in illeciti aziendali i quali si difendevano sostenendo di aver agito in esecuzione di ordini superiori. A mano a mano che si scende nella scala gerarchica aziendale il principio trova minore applicazione, poiché la manifesta illegittimità dell ordine si misura in relazione a livello professionale e culturale del prestatore di lavoro destinatario. 4

DI FRONTE ALL ORDINE MANIFESTAMENTE ILLEGITTIMO ESISTE UN DIRITTO ALL INSUBORDINAZIONE, CONSISTENTE NELL ASTENSIONE DALL ADEMPIERE ALL ORDINE 5

ESISTE ADDIRITTURA UN DOVERE DEL PRESTATORE DI LAVORO AD ATTIVARSI CIOÈ A FACERE PER PREVENIRE O IMPEDIRE IL COMPIMENTO O LA PROSECUZIONE DELL ILLECITO AZIENDALE? 6

In linea di principio non vi è un obbligo di denunciare i reati (neanche nell ordinamento penale). I casi in cui la legge prevede l obbligo sono eccezionali e dipendono o dalla qualità del soggetto obbligato (es. pubblico ufficiale) oppure dal tipo di reato (es. delitto contro la personalità dello Stato) Questo principio non è messo in discussione dalla disciplina in materia di whistleblowing: in linea generale non vi è un obbligo di denunciare gli illeciti aziendali a carico del prestatore di lavoro subordinato 7

WHISTLEBLOWING NEL SETTORE PRIVATO Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.48100102 www.ichinobrugnatelli.it 8

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L. 30 novembre 2017, n. 179 («Legge Whistleblowing») L. 8 giugno 2001, n. 231 («Decreto sulla responsabilità penale degli enti») IL RAPPORTO TRA LE DUE NORMATIVE Art. 2 Legge Whistleblowing: «All art. 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti [ ]» 9

LA LEGGE WHISTLEBLOWING È OBBLIGATORIA? 10

Il mancato adeguamento alla normativa: non è sanzionato espressamente dalla Legge Whistleblowing; può essere fonte di responsabilità dell ente in ipotesi di commissione di reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 11

COSA COMPORTA L ADOZIONE DELLA NUOVA LEGGE WHISTLEBLOWING? 12

Adozione/Aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Predisposizione di procedure che devono: 1. identificare i soggetti che possono effettuare le segnalazioni; 2. Individuare i canali da utilizzare per le segnalazioni e l organo deputato a riceverle; 3. prevedere il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante. 13

IL SEGNALANTE Art. 2 L. 179/2017 «Art. 2 bis. I modelli di cui alla lettera del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell art. 5, comma 1, lettera a) e b), di presentare, a tutela dell integrità dell ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte [ ]». Art. 5 D.LGS. 231/2001 «a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)». 14

I CANALI PER LE SEGNALAZIONI CANALE/I «ORDINARIO/I» Art. 2 Legge Whistleblowing: «Art. 2 bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che [ ] garantiscono la riservatezza dell identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione». CANALE INFORMATICO Art. 2 Legge Whistleblowing: «Art. 2 bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) [ ] b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell identità del segnalante». 15

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Segnalazioni circostanziate su: condotte illecite, rilevanti ai fini del d.lgs. n. 231/2001 fondate su elementi di fatto precisi (non suscettibili di interpretazioni) e concordanti (ci devono essere più indizi che confluiscono nella stessa direzione) di cui i soggetti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte violazioni del modello di organizzazione e gestione dell ente 16

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI A contrariis Esclusioni dal campo d applicazione oggettivo Atti illeciti commessi da dirigenti/preposti nell interesse personale proprio e contro l interesse dell ente. Esempi: -scorrettezza nella gestione dei rimborsi spese; -stipula contratti a condizioni di miglior favore con fornitori «amici». Segnalazioni generiche o comunque aventi ad oggetto circostanze apprese alla «macchinetta del caffè» Tali condotte sono rilevanti SOLO in quanto integrano una violazione del modello organizzativo; altrimenti NON rientrano nell ambito di applicazione della Legge sul Whistleblowing 17

LE CONSEGUENZE DELL APPLICABILITA DELLA LEGGE DEL WHISTLEBLOWING - GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 18

IN TERMINI GENERALI, DUE ORDINI DI CONSEGUENZE: Riconducibilità della segnalazione a una fattispecie tipizzata di giusta causa di rivelazione del segreto (e quindi la non punibilità penale e l assenza di una responsabilità civile correlata); La tutela del whistleblower verso possibili ritorsioni da parte dell azienda. 19

STRUMENTI DI RITORSIONE: Licenziamento; Mutamento di mansioni ex art. 2103 cod. civ.; Qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria. 20

La rappresaglia verso il whistleblower è ritorsione o discriminazione? Il differente regime degli oneri probatori RITORSIONE PROVA DEL VERO E UNICO MOTIVO ILLECITO (ex art. 1345 cod. civ.) DISCRIMINAZIONE PROVA ANCHE PER INDIZI DEL MOTIVO DISCRIMINATORIO (casi tassativi elencati nell art. 1 della direttiva 2000/78/CE recepita nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 216/2003) 21

Qual è l onere probatorio del datore di lavoro? RITORSIONE DISCRIMINAZIONE CONTRO-PROVA DEL MOTIVO GIUSTIFICATO CONTRO-PROVA DELLA VALENZA OGGETTIVA DEL MOTIVO ASSERITAMENTE DISCRIMINATORIO 22

LA SOLUZIONE PROPOSTA DAL LEGISLATORE Art. 2 comma 2 quater l. 179/2017 ultima parte «E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa». 23

ASPETTI CRITICI 24

«Screening» in entrata: COME GESTIRE LA SEGNALAZIONE - quali segnalazioni prendere in considerazione; - come trattare le segnalazioni anonime (attribuire un grado di priorità minore; valutare le segnalazioni anonime che abbiano le caratteristiche previste dalla Legge Whistleblowing). Gestione dell inchiesta interna - rispetto dei principi previsti dall Allegato A 6 del Codice Privacy («Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive»); - conduzione dell inchiesta in conformità agli obblighi ex art. 2087 c.c. Gestione «outcome» dell inchiesta LATO AZIENDA - avvio della procedura disciplinare in presenza di «findings» - comunicazione al segnalato della chiusura dell inchiesta anche in assenza di «findings» (è obbligatoria?) 25

LATO SEGNALANTE - SEGNALATO SVOLGIMENTO DELL INCHIESTA Rispetto dei principi e delle disposizioni di cui all allegato A 6 Codice Privacy GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INFONDATE Tutela del segnalato a iniziativa dell azienda - applicazione di sanzioni nei confronti di «chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». Tutela del segnalato in proprio - Tutela in ambito penale - Tutela in ambito civile: richieste risarcitorie nei confronti del segnalante per eventuali danni subiti (immagine, professionale, ecc.), eventualmente in solido con l azienda ex art. 2049 c.c. nonché richieste risarcitorie nei confronti dell azienda per pregiudizi subiti in conseguenza del mancato rispetto dell art. 2087 c.c. 26

POSSIBILI ABUSI DELLA DISCIPLINA Whistleblowing strumentalizzazione da parte del dirigente ABUSO La disciplina si presta ad essere utilizzata strumentalmente da parte del dirigente «sotto-attacco» per vedersi maggiormente tutelato nei confronti dell azienda (specie, dopo le recenti riforme di alcuni dei principali CCNL che hanno indebolito le tutele). RUOLO FONDAMENTALE DEL SOGGETTO DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI = ORGANISMO DI VIGILANZA E LA SUA CAPACITA DI SCREENING 27

WHISTLEBLOWING NEL SETTORE PUBBLICO Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.4810010228 www.ichinobrugnatelli.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L. 30 novembre 2017, n. 179 («Legge Whistleblowing») D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, c.d. T.U. PUBBLICO IMPIEGO») IL RAPPORTO TRA LE DUE NORMATIVE Art. 1 Legge Whistleblowing: «l art. 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente [ ]» 29

IL SEGNALANTE Art. 1, COMMA 2, L. 179/2017 «2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica». Art. 1, comma 2, D.LGS. 165/2001 «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) [ ]». 30

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Segnalazioni circostanziate su: condotte illecite, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro Filtro preliminare: (applicabile sia nel settore privato che pubblico) Deve trattarsi di denunce di illeciti fatte «nell interesse dell integrità dell ente», ossia interesse alla legalità dell ente, trascendente rispetto a quello dell imprenditore, che risponde a valori pubblici superiori. 31

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI A contrariis Esclusioni dal campo d applicazione oggettivo Denunce di illeciti, o pretesi tali, fatte non nell interesse all integrità dell ente, ma nell interesse privato del denunciante. 32

«L identità del segnalante non può essere rilevata [ ]» IN SEDE DISCIPLINARE «l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità». IN SEDE PENALE e CORTE DEI CONTI L anonimato è garantito solo fino al termine della fase delle indagini preliminari. 33

GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER 34

Misure discriminatorie Qualora venga accertata l'adozione di MISURE DISCRIMINATORIE da parte di una delle amministrazioni pubbliche l'anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Licenziamento Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23. 35

ONERE DELLA PROVA è a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.! Solo per il settore pubblico è necessario attenderne una sentenza seppure di primo grado che accerti il dolo o la colpa grave a carico del segnalante, affinché quest ultimo perda le garanzie del whistleblower 36

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE Qualora venga accertata l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche l'anac applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'anac applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 37

LA LEGGE SUL WHISTLEBLOWING E LA NORMATIVA A TUTELA DEL SEGRETO Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.4810010238 www.ichinobrugnatelli.it

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO L. 30 novembre 2017, n. 179 («Legge Whistleblowing») Art. 2105 c.c. («Obbligo di fedeltà») Art. 622 c.p. («Rivelazione segreto professionale») Art. 623 c.p. («Rivelazione segreto industriale») IL RAPPORTO TRA LA LEGGE WHISTLEBLOWING E LA NORMATIVA A TUTELA DEL SEGRETO Art. 3 Legge Whistleblowing: «Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché' alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326,622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile». 39

TUTELA CIVILISTICA DEL «SEGRETO» SEGRETO AZIENDALE Art. 2105 c.c. «Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, ne' divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio». L obbligo vincola tutti i dipendenti, su notizie conosciute in occasione della prestazione, ma solo se suscettibili di sfruttamento parassitario da parte dei concorrenti 40

TUTELA PENALE DEL «SEGRETO» SEGRETO PROFESSIONALE Art. 622 c.p. «Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro. La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società». SEGRETO INDUSTRIALE Art. 623 c.p. «Chiunque, venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni». 41

IL SEGRETO PATTIZIO Nulla vieta alla datrice di lavoro di pattuire con il/la dipendente il vincolo di segreto su determinate notizie, altrimenti incerto. La violazione del patto di segreto può dar luogo a sanzione disciplinare e/o risarcimento del danno PERPETUITÀ DEL VINCOLO DI SEGRETO Il vincolo di segreto sia esso di fonte legislativa o pattizia non ha termine salvo eccezioni espresse, dispensa, o pattuizione di una scadenza Il vincolo è temperato dalla regola della giusta causa viene meno nel momento in cui la notizia incominci a essere di fatto diffusa, facilmente conoscibile 42

LA GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE È una regola di bilanciamento di interessi contrapposti: Prima dell art. 3 della L. n. 179/2017 interesse al segreto VS contrasto alla corruzione; sicurezza delle persone; difesa proporzionata di un proprio diritto; altre cause di giustificazione (artt. 50 c.p. e ss.) la giusta causa è menzionata solo in riferimento al segreto professionale (art. 622 c.p.) manca qualsiasi disciplina delle modalità di rivelazione 43

LA RIFORMA DELLA GIUSTA CAUSA DI RIVELAZIONE NELLA NUOVA LEGGE ALLA LUCE DELL ART. 3 DELLA L. N. 179 DEL 2017 La finalità di prevenzione o di repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di qualsiasi segreto salvo che per i consulenti liberi professionisti dell impresa (avvocati, commercialisti, ecc.) a condizione che la rivelazione sia eseguita attraverso il canale appropriato e con modalità non eccedenti la finalità-giusta causa 44

L importanza sistematica della nuova norma conferma che l interesse pubblico alla circolazione delle informazioni può prevalere sul diritto al segreto; la regola della giusta causa di rivelazione si applica anche al segreto aziendale e industriale (anche se non è menzionata nelle relative norme); è decisivo ai fini della legittimità della rivelazione il modo in cui essa avviene. 45

GIURISPRUDENZA Via Mascheroni, 31-20145 Milano tel. 02.48193249 - fax 02.4810010246 www.ichinobrugnatelli.it

Ad oggi sono scarse le applicazioni giurisprudenziali della disciplina sul whistleblowing e quasi tutte concentrate nel settore pubblico TAR Napoli 8 giugno 2018 n. 3880 ha negato la tutela del whistleblower nel caso di una assistente amministrativa di liceo la quale aveva denunciato di essere vittima di atti di mobbing e bossing da parte della propria Dirigente, in quanto la denunziante non ha agito a tutela dell integrità dell interesse della pubblica amministrazione ma a tutela dei diritti nascenti dal proprio rapporto di lavoro asseritamente lesi, consentendo conseguentemente alla Dirigente denunciata di accedere agli atti della denuncia in fase di indagini preliminari. 47

Cass. Pen. 21 maggio 2018 n. 35792 ha escluso che la tutela del whistleblower si applichi all attività di indagine e ricerca di prove di illeciti aziendali personalmente posta in essere dal dipendente (che nella fattispecie aveva, per dimostrare la vulnerabilità del sistema informatico aziendale, aveva carpito password e account di un altro dipendente e creato un falso documento di fine rapporto a nome di persona che non aveva mai lavorato in quell ente). Cass. Pen. 31 gennaio 2018 n. 9041 Il canale del whistleblowing garantisce l'anonimato del segnalante sul piano disciplinare, ferma restando la necessità di rivelare le sue generalità laddove la segnalazione assurga a vera e propria dichiarazione accusatoria in ambito penale e l'individuazione del whistleblower sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 48

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