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INTERVENTI PER FAVORIRE LA PROMOZIONE PER LA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO SARDEGNA NEI MERCATI ESTERI Legge Regionale 2007, n. 2 art. 24 comma 13 Direttive di attuazione ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ Le presenti Direttive di attuazione disciplinano l intervento di sostegno ai processi di internazionalizzazione e gestione di attività di promozione, in particolare per la diffusione e valorizzazione del prodotto Sardegna nei mercati esteri anche in collaborazione con enti, organismi nazionali ed internazionali e organizzazioni imprenditoriali, come previsto dalla Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 24, comma 13. Le Direttive prevedono due linee di attività: a.progetti missione: progetti volti a sostenere la partecipazione di imprese appartenenti llo stesso settore, alla stessa filiera produttiva ovvero integrate verticalmente a percorsi di internazionalizzazione promossi da associazioni imprenditoriali o da imprese o consorzi con una consolidata esperienza sui mercati esteri; b.piani export piani integrati per l export finalizzati al consolidamento dei mercati esteri per le PMI regionali esportatrici. La finalità dell intervento di cui alla linea di attività A è quella di affermare o rafforzare la presenza dei settori produttivi isolani nei paesi esteri, supportando la partecipazione delle imprese a iniziative comuni all estero in forma aggregata. L obiettivo dell intervento di cui alla linea di attività B è quello di favorire i processi di internazionalizzazione delle imprese regionali attraverso la realizzazione di servizi all export e il potenziamento delle competenze interne dedicate. L'Assessorato dell'industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive. 1/ 14

ARTICOLO 2 SOGGETTO GESTORE All attuazione delle presenti direttive provvede l Assessorato dell Industria direttamente o avvalendosi di agenzie in house. LINEA A PROGETTI MISSIONE ARTICOLO 3 SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammessi a beneficio unicamente i progetti presentati da associazioni imprenditoriali provinciali, regionali o di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o, in alternativa, da una PMI con una consolidata esperienza sui mercati esteri che assumeranno il ruolo di promotore del progetto per conto di aggregazioni di piccole e medie imprese così come definite dall Allegato I del Regolamento (CE) 800/2008. Per consolidata esperienza sui mercati esteri si intende il conseguimento nei mercati esteri di almeno il 15% del fatturato complessivo per tre anni come desumibile dagli ultimi tre bilanci approvati ai fini fiscali. Tale fatturato conseguito nei mercati esteri deve avere un valore per ciascun anno pari almeno a 500.000. Possono far parte dell aggregazione di PMI le imprese che operano nei seguenti settori di attività economica previsti dalla classificazione ATECO 2002: sezione D: attività manifatturiere; sezione K, limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo). Sono ammessi a partecipare le aggregazioni che prevedono un numero di imprese pari almeno a 5. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Gli aiuti non verranno altresì concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura, a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato, a imprese attive nel settore dei trasporti e a imprese in difficoltà. 2/ 14

Gli aiuti non potranno essere altresì concessi alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria carboniera, pesca e acquicoltura). Gli aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell allegato I del trattato verranno concessi al di fuori dei seguenti casi: i) quando l importo dell aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ii) quando l aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione agli interventi di cui alle presenti Direttive: le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali del bando; le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente. Le imprese partecipanti devono assumere l impegno a costituirsi in associazione temporanea (ATI) in caso di aggiudicazione del beneficio, mediante conferimento di mandato speciale irrevocabile che deve risultare da scrittura privata autenticata o da atto pubblico in favore del promotore (associazione imprenditoriale o impresa con una consolidata esperienza sui mercati esteri) o di altra impresa appartenente al raggruppamento che assumerà il ruolo di mandataria. Il ruolo di promotore del progetto resta sempre in capo all associazione imprenditoriale o all impresa con una consolidata esperienza sui mercati esteri. Le imprese partecipanti possono altresì decidere di costituirsi in consorzio. Al progetto possono partecipare altri soggetti diversi dai beneficiari, ma questi non possono accedere al contributo regionale e la loro partecipazione non incide sulla determinazione del numero minimo per l aggregazione. ARTICOLO 4 OPERAZIONI AGEVOLABILI I progetti presentati devono riguardare un settore o una filiera produttiva e definire un programma strutturato di internazionalizzazione che comprenda un insieme articolato di azioni indirizzato preferibilmente ad un unico Paese obiettivo. 3/ 14

Ogni promotore può presentare un unico progetto; i progetti non possono ricomprendere costi relativi a iniziative singole e non di gruppo. ARTICOLO 5 SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le seguenti attività: identificazione delle strategie di marketing e l individuazione di nuovi mercati esteri; partecipazione, nella sola forma aggregata, a eventi fieristici all estero di rilevanza internazionale e significativi per il settore/filiera di riferimento; interventi, nella sola forma aggregata, di promozione e pubblicità nei mercati esteri; missioni commerciali settoriali; organizzazione di iniziative di cooperazione industriale nel paese estero di riferimento; ricerche di mercato, studi di fattibilità, progettazioni e ricerca di agenti nell ambito di iniziative commerciali e di cooperazione realizzate a favore del raggruppamento; progettazione di reti di vendita e di assistenza per i clienti, di rappresentanze permanenti, uffici o filiali di vendita, depositi, sale espositive ecc.; azioni di follow up, conferenze di commercializzazione e missioni in Italia di operatori e giornalisti esteri; adeguamento dei prodotti e del relativo packaging alle normative tecniche presenti nel paese estero di riferimento; piano di rafforzamento delle competenze professionali delle aziende in tema di internazionalizzazione; costi di coordinamento in capo al soggetto promotore sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili. Sono ammesse a contributo le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda da parte delle imprese. Il promotore potrà richiedere l autorizzazione alla Regione per operare rimodulazioni non sostanziali al progetto nel limite del 15% del costo ammissibile. ARTICOLO 6 FORMA E INTENSITÀ DELL AIUTO 4/ 14

Il contributo massimo erogabile non potrà superare una quota pubblica ammissibile pari a 250.000 calcolato per un aggregazione di 5 imprese; per ciascuna impresa aggiuntiva partecipante all ATI tale importo potrà essere aumentato del 10% sino ad un massimo di 400.000. Il contributo viene concesso fino al 60% delle spese ammissibili per le quali si chiede il finanziamento; tali spese si intendono al netto di IVA. Il contributo verrà erogato nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. Alternativamente, le aggregazioni di PMI possono chiedere che gli aiuti vengano concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). In tal caso, il contributo viene concesso fino al 50% delle seguenti spese ammissibili per le quali si chiede il finanziamento (al netto di IVA): servizi forniti da consulenti esterni. Tali servizi non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità; partecipazione a fiere ed esposizioni: costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale contributo si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione. In base alle regole del de minimis, le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'agevolazione superiore a quella stabilita dalla Carta degli Aiuti a Finalità Regionale approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Se l aiuto viene concesso ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008, le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi coincidenti in parte o integralmente ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione. 5/ 14

ARTICOLO 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L intervento regionale si attua a sportello attraverso una procedura valutativa a sportello. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, verranno fissati con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Le domande di partecipazione devono essere presentate nei termini e modi indicati nel Bando anche in formato elettronico. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva anche per il tramite del soggetto attuatore di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l eventuale impossibilità di procedere all istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili. Le domande verranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell Assessorato dell Industria. ARTICOLO 8 ISTRUTTORIA La verifica di ammissibilità concerne: la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente; la completezza della documentazione allegata; la correttezza formale della documentazione presentata; il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando. La successiva verifica tecnicoeconomica verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: numero di imprese aggregate; qualità del piano integrato in termini di chiara internazionalizzazione e delle singole iniziative proposte; coerenza e congruità del programma proposto raggruppamento di imprese e ai risultati attesi; collegamenti del progetto con enti pubblici, banche, fondazioni, imprese locali estere e altri soggetti specializzati; in identificazione relazione alla del percorso dimensione di del 6/ 14

connessioni con altre iniziative promosse a livello regionale o nazionale. La valutazione tecnicoeconomica di ciascun progetto si concluderà con l attribuzione di un punteggio; solamente i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo stabilito nel bando saranno ammissibili al finanziamento. La verifica dell ammissibilità e la valutazione tecnicoeconomica si concluderanno entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. ARTICOLO 9 CONCESSIONE DELL AGEVOLAZIONE Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, il promotore deve recapitare presso il responsabile del procedimento copia del mandato speciale con rappresentanza rilasciato a una delle imprese aderenti al progetto o allo stesso promotore, a pena di decadenza. Il provvedimento di concessione del beneficio, che dovrà essere adottato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del mandato speciale, indicherà l ammontare dell aiuto concesso per l attuazione del progetto. Le aggregazioni di imprese ammesse ai benefici dovranno attenersi puntualmente al progetto approvato. La Regione Sardegna si riserva il diritto di dare massima visibilità ai risultati dei programmi e potrà richiedere in qualunque momento di partecipare alle iniziative programmate dalle aggregazioni di imprese. ARTICOLO 10 EROGAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Il contributo verrà erogato a saldo, dietro presentazione di richiesta di erogazione di saldo, dell intera documentazione finale di spesa e di una relazione finale sul progetto. L erogazione di un acconto pari al 50% del contributo spettante potrà altresì essere disposta, su richiesta del capofila e a fronte di spese sostenute per una percentuale non inferiore al 50% delle spese ammesse. A tal fine per spese sostenute si intendono quelle le cui fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, siano state effettivamente pagate o comunque sostenute. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa le imprese dovranno trasmettere copia della documentazione di spesa. La liquidazione dell'acconto potrà essere disposta solo a seguito di presentazione di idonea polizza fideiussoria. 7/ 14

L ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall ammontare del contributo spettante all azienda l importo dell acconto eventualmente erogato. Per l erogazione dell agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni. I programmi devono concludersi entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo. L Assessorato dell Industria direttamente o avvalendosi di agenzie in house, svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, e potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine del programma la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni. ARTICOLO 12 REVOCA L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'assessorato dell'industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca. ARTICOLO 13 RISORSE FINANZIARIE La dotazione finanziaria per l attuazione degli interventi previsti dalla Linea A è pari a 1.200.000. ARTICOLO 14 DURATA E RAPPORTO ANNUALE Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2013. Prima dell applicazione, le presenti Direttive saranno comunicate alla Commissione Europea. 8/ 14

L Assessorato dell Industria provvederà alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea di una relazione annuale relativa all applicazione delle presenti Direttive. LINEA B PIANI EXPORT ARTICOLO 15 SOGGETTI BENEFICIARI Sono ammessi ai benefici degli interventi previsti nella linea B, le piccole e medie imprese, così come definite dall Allegato I del Regolamento generale di esenzione, nonché le relative forme consortili e associazioni temporanee di imprese (ATI), con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Sono ammesse ai benefici del presente intervento le imprese regionali che hanno già strutturato in modo significativo rapporti con i mercati esteri e conseguono in questi mercati almeno il 5% del proprio fatturato totale. Sono ammissibili le imprese con le caratteristiche di cui al comma precedente che operano nei seguenti settori di attività economica previsti dalla classificazione ISTAT 2002: Sezione D: attività manifatturiere; sezione K, limitatamente alle divisioni 72 (Informatica e attività connesse), 73 (Ricerca e sviluppo). Ciascuna impresa, singola o associata, non può presentare più di una domanda sul presente regime di aiuti, anche se riferita ad unità produttive diverse. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese operanti nei settori aventi regolamenti o direttive comunitarie specifici per la concessione di aiuti di Stato (settore siderurgico, costruzioni navali, fibre sintetiche, industria carboniera, pesca e acquicoltura). Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a favore di attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione. Non potranno altresì essere concessi aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d importazione. Gli aiuti non potranno altresì essere concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell acquacoltura, a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all allegato I del Trattato e alle imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004). 9/ 14

Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero. Sono inoltre esclusi dalla partecipazione agli interventi di cui alle presenti Direttive: le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali del bando; le operazioni già avviate alla data di presentazione della domanda di sovvenzione o beneficiarie di altro finanziamento concorrente. ARTICOLO 16 OPERAZIONI AGEVOLABILI L intervento prevede la concessione di aiuti a supporto di un piano integrato costituito da un piano export. ARTICOLO 17 SPESE AMMISSIBILI si intende accrescere la competitività del sistema produttivo regionale attraverso: l identificazione delle strategie di marketing e l individuazione di nuovi mercati esteri; l organizzazione della partecipazione a manifestazioni fieristiche e di iniziative di followup ; l adeguamento dei prodotti e del relativo packaging alle normative tecniche presenti nel paese estero di riferimento; la progettazione di reti di vendita e di assistenza per i clienti, di rappresentanze permanenti, uffici o filiali di vendita, depositi, sale espositive ecc.; la progettazione di interventi di promozione e pubblicità di supporto al trade dei prodotti in fase di posizionamento nei mercati esteri; l organizzazione di iniziative di cooperazione industriale nel paese estero di riferimento. piano di rafforzamento delle competenze professionali dell azienda in tema di internazionalizzazione da realizzarsi attraverso l intervento temporaneo in affiancamento di un professionista che abbia maturato comprovate e significative esperienze nell internazionalizzazione di PMI. 10/ 1 4

Le tipologie di servizi che possono essere utilizzati per la costruzione del piano export di cui ai punti 16 sono quelli individuati nell ambito del Catalogo dei Servizi per l export. Altri servizi export diversi da quelli individuati possono essere richiesti secondo quanto riportato nell introduzione al catalogo stesso. ARTICOLO 18 FORMA E INTENSITÀ DELL AIUTO Gli aiuti sono concessi nella forma dei contributi in conto capitale nella misura del 50% dei costi ammessi e sostenuti per i servizi reali all export. Gli aiuti alle PMI vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla GUUE L214 del 9 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuto compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi coincidenti in parte o integralmente ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento di esenzione. ARTICOLO 19 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA L intervento regionale si attua a sportello attraverso una procedura valutativa a sportello. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, verranno fissati con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Le domande di partecipazione devono essere presentate nei termini e modi indicati nel Bando, anche su supporto informatico. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della presentazione temporale delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; la Regione si riserva anche per il tramite del soggetto attuatore di comunicare al richiedente, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l eventuale impossibilità di procedere all istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili. 11/ 1 4

Le domande verranno esaminate secondo l ordine cronologico di presentazione da una apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Promozione dello Sviluppo Industriale dell Assessorato dell Industria. ARTICOLO 20 ISTRUTTORIA La verifica di ammissibilità concerne: a) la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente; b) la completezza della documentazione allegata; c) la correttezza formale della documentazione presentata; d) il possesso degli altri requisiti di ammissibilità previsti dal Bando.. La successiva verifica tecnicoeconomica verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione: qualità del piano integrato in termini di chiara identificazione del percorso di internazionalizzazione e delle singole iniziative proposte; congruità del programma rispetto al fatturato complessivo del soggetto proponente; numero delle imprese associate; sinergia con altre iniziative e/o soggetti quali Associazioni di Categoria, Camere di Commercio e/o consorzi export. esperienza del consulente. La valutazione tecnicoeconomica delle domande e la valutazione di ciascun progetto si concluderà con l attribuzione di un punteggio; solamente le imprese i cui progetti raggiungeranno un punteggio minimo stabilito nel bando saranno ammissibili al finanziamento. La verifica dell ammissibilità e la valutazione tecnicoeconomica si concluderanno entro un termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. ARTICOLO 21 CONCESSIONE DELL AGEVOLAZIONE Il provvedimento di concessione del beneficio, che dovrà essere adottato entro 15 giorni lavorativi dalla data di chiusura dell istruttoria, indicherà l ammontare dell aiuto concesso per l attuazione del progetto. Le imprese ammesse ai benefici dovranno attenersi puntualmente al progetto approvato. 12/ 1 4

ARTICOLO 22 EROGAZIONE DELL AGEVOLAZIONE Il contributo verrà erogato a saldo, dietro presentazione di richiesta di erogazione di saldo, dell intera documentazione finale di spesa e di una relazione finale sul progetto. Su richiesta dell impresa beneficiaria potrà altresì essere disposta, a fronte di spese sostenute per una percentuale non inferiore al 50% delle spese ammesse, la rendicontazione di singoli servizi interamente conclusi. A tal fine per spese sostenute si intendono quelle le cui fatture, o documenti aventi forza contabile equivalente, siano state effettivamente pagate o comunque sostenute. Per la dimostrazione del raggiungimento di tale percentuale di spesa l impresa dovrà trasmettere copia della documentazione di spesa. L ammontare del contributo a saldo verrà calcolato, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, detraendo dall ammontare del contributo spettante all azienda l importo dell acconto eventualmente erogato. Per l erogazione dell agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell impresa. La verifica finale dovrà valutare sia la conformità del progetto realizzato con quello ammesso all intervento sia la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione a quelli inizialmente previsti nel progetto ammesso alle agevolazioni. I programmi devono concludersi entro il termine di 18 mesi decorrenti dalla data di comunicazione della concessione del contributo. L Assessorato dell Industria direttamente o avvalendosi di un agenzia in house, svolge periodica attività di monitoraggio sullo stato di attuazione dei programmi, anche attraverso sopralluoghi ispettivi, e potrà visionare in ogni momento anche successivo alla fine del programma la documentazione originale delle spese sostenute, che dovrà essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata di 5 anni. ARTICOLO 23 REVOCA L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nel bando e nel provvedimento di concessione determina la revoca da parte dell'assessorato dell'industria del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca. 13/ 1 4