Regolamento di applicazione del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm Contenuto Sezione 1 : Basi legali, decisioni, responsabili, forma guridica... Sezione : Scopi... Sezione : Prestazioni... Sezione 4 : Contributi... Sezione 5 : Organi... 4 Sezione 6 : Fortuna del Fondo, riserve... 4 Sezione 7 : Vie di diritto... 5 Organisation der Arbeitswelt (OdA) AgriAliForm Tel: 056 46 54 40 Organisation du monde du travail (OrTra) Bildung/Formation Fax: 056 441 5 48 Organizzazione del mondo del lavoro (Oml) Laurstrasse 10 Mail: info@agri-job.ch CH-501 Brugg www.agri-job.ch
In riferimento all articolo 15, lettera c del Regolamento sui fondi in favore della formazione professionale dell Organizzazione del mondo del lavoro Oml AgriAliForm (Regolamento del Fondo) del 04.1.01, il comitato emette il Regolamento di applicazione come segue: Sezione 1: Basi legali, decisioni, responsabili, forma giuridica Art. 1 Basi legali Le basi legali del presente Regolamento esecutivo sono: Art. a l art. 60 della Legge sulla formazione professionale del 1 dicembre 00 b l art. 68 dell Ordinanza sulla formazione professionale del 19 novembre 00 c il Regolamento del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm del 04.1.01 Decisioni Le seguenti decisioni costituiscono le fondamenta del Fondo formazione professionale dell Oml AgriAliForm: a Decisione dell Assemblea dei delegati dell Oml AgriAliForm del 4 maggio 007; b Decisione della Camera svizzera dell agricoltura dell Unione svizzera dei contadini del 5 ottobre 007 e dell Assemblea dei delegati dell Unione svizzera dei contadini del 1 novembre 007; c Dichiarazione dell estensione obbligatoria del 6.01.016 da parte del Consiglio federale. Art. Forma giuridica L Oml AgriAliForm è l organizzazione responsabile del Fondo della formazione professionale. Questo organo non ha una forma guridica propria. Sezione : Scopi Art. 4 Promozione della formazione professionale nel campo delle professioni agricole I mezzi del fondo devono servire alla promozione della formazione professionale di base e della formazione professionale superiore delle professioni riconosciute nel campo professionale dell agricoltura. Art. 5 Finanziamento comune Tutte le aziende attive e interessate dal campo di applicazione del Regolamento del Fondo partecipano al finanziamento tramite l organo responsabile del Fondo della formazione professionale dell Oml AgriAliForm. Il fondo copre i costi legati al mandato generale di promozione della formazione professionale nel campo dell agricoltura e delle sue professioni. Sezione : Prestazioni Art. 6 Prestazioni 1 Le prestazioni sono realizzate conformemente al catalogo delle prestazioni (art. 7 del Regolamento del Fondo), nel quadro dei mezzi disponibili e del budget dell anno in corso adottato dall Assemblea dei delegati dell Oml AgriAliForm. /5
La Commissione del Fondo tratta le domande delle organizzazioni affiliate relative alle modifiche del Catalogo delle prestazioni e le sottomette al Comitato per una decisione in merito. Nel caso esista la possibilità di finanziamento da parte di un ente pubblico oppure da parte di altri fondi, le prestazioni sono finanziate solo sussidiariamente dal Fondo della formazione professionale. Art. 7 Domande di finanziamento Le domande devono essere indirizzate alla Commissione del fondo, tramite il Segretariato e accompagnate dai documenti necessari. Art. 8 Prestazioni delle organizzazioni membri e delle organizzazioni cantonali 1 L indennità per le prestazioni si basa sul catalogo delle prestazioni del Fondo della formazione professionale (art. 7) Il calcolo delle prestazioni è effettuato dal Segretariato del Fondo conformemente alle decisioni della Commissione del Fondo, sulla base dei conteggi inviati dal richiedente, sufficientemente documentati e controllati. Sezione 4: Contributi Art. 9 Incasso dei contributi 1. Il segretariato dell Oml AgriAliForm preleva i contributi tramite delle fatture indirizzate ai tre organi incaricati dell incasso, ossia: Per le organizzazioni cantonali della Svizzera tedesca: l Unione svizzera dei contadini (USC) Per le organizzazioni cantonali della Svizzera romanda: AGORA Per le aziende enologiche e di imbottigliamento: l Associazione svizzera dei commercianti in vino(ascv) Per le aziende del mondo dei cavalli: l Oml dei mestieri legati al cavallo Art. 10 Riscossione dei contributi 1 Le organizzazioni cantonali prelevano i contributi delle aziende attive nelle rispettive regioni. L ASCV preleva i contributi direttamente presso le aziende interessate. l Oml dei mestieri legati al cavallo preleva direttamente i contributi presso le aziende interessate 4 Le organizzazioni cantonali sono competenti per fissare l aliquota valida nel proprio Cantone. Il montante non può in ogni caso oltrepassare il contributo massimo definito all art. 1 del Regolamento del fondo. 4 Il montante globale prelevato dalle organizzazioni membro e dalle organizzazioni cantonali, come pure il montante per ettaro, rispettivamente per azienda, deve essere annunciato alla Commissione del Fondo. Art. 11 Gestione dei debitori 1 Le aziende ricevono un primo richiamo dalle organizzazioni cantonali / dall Associazione svizzera dei commercianti di vino. In seguito, di regola, l incasso è effettuato da Oml AgriAliForm. Il primo richiamo è accompagnato da un documento che informa le aziende indicando che a partire dal secondo richiamo l incasso viene effettuato tramite Oml AgriAliForm. Nei mestieri legati ai cavalli tutto l incasso è gestito dall Oml dei mestieri legati al cavallo /5
Sezione 5: Organi Art. 1 Commissione del Fondo 1 La Commissione del Fondo gestisce il fondo a livello operativo e assolve i compiti definiti dall art. 16 del Regolamento del Fondo. Essa può deliberare con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è preponderante. La Commissione del Fondo propone al comitato dell Oml AgriAliform i contributi che le organizzazioni cantonali (Svizzera tedesca), AGORA (Svizzera romanda), Associazione svizzera dei commercianti in vino ed i mestieri legati al cavallo devono pagare al fondo. 4 Il Comitato è l istanza di ricorso per i reclami depositati contro le decisioni della Commissione del Fondo. Art. 1 Segretariato 1 Nel limite delle sue competenze, il segretariato dell Oml AgriAliForm applica le disposizioni inerenti al Regolamento del fondo del ramo professionale dell agricoltura e delle sue professioni. Esso ha i seguenti compiti: a È responsabile dell incasso dei contributi, del pagamento delle prestazioni, dell amministrazione e della tenuta della contabilità conformemente alle decisioni del comitato e della Commissione del Fondo; b Prepara i preventivi e i consuntivi e li presenta all attenzione della Commissione del fondo; c Fa delle proposte alla Commissione del Fondo concernente la gestione delle riserve; d Dopo approvazione della Commissione del Fondo, rimette i conti e il rapporto di revisione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l innovazione (SEFRI), conformemente alla direttiva Contabilità e revisione dei fondi in favore della formazione professionale. Sezione 6: Fortuna del fondo, riserve Art. 14 Fortuna del fondo 1 Il fondo è così alimentato: dai contributi delle aziende, dagli interessi di ritardo, dai costi di richiamo fatturati, dai redditi del capitale, dai doni, dai contributi ricevuti per progetti specifici e sponsorizzazioni. I redditi del fondo servono al finanziamento delle prestazioni fornite dall Oml AgriAliForm, dalle sue organizzazioni membro e dalle sue organizzazioni cantonali. Gli organi del fondo e i costi di segretariato sono finanziati dagli incassi del Fondo formazione professionale. 4 La fortuna del fondo deve essere gestita dal segretariato in modo redditizio. Art. 15 Riserve Devono essere costituite delle riserve a partire dagli incassi realizzati e conformemente alle decisioni della Commissione del fondo. 4/5
Sezione 7: Vie di diritto Art. 16 Legittimazione a fare ricorso Alle aziende assoggettate all obbligo di contribuire e ai beneficiari di prestazioni contemplati dal presente Regolamento è data facoltà di ricorrere. Art. 17 Oggetti del ricorso Un ricorso può toccare: a il campo di applicazione; b le decisioni inerenti la fissazione dei contributi; c il prelievo / il calcolo dei contributi; d l indennizzo delle prestazioni eseguite in favore della formazione; e la concessione / il rifiuto di prestazioni come pure il livello qualitativo delle prestazioni; f la violazione delle disposizioni del Regolamento del Fondo e del Regolamento di applicazione. Art. 18 Termini e competenze 1 I ricorsi devono essere depositati per iscritto al segretariato dell Oml AgriAliForm, al più tardi entro 0 giorni dopo comunicazione del fatto contestato. Devono essere motivati e accompagnati dai necessari giustificativi come pure comportare una richiesta all intenzione dell ufficio competente. I ricorsi sono di competenza del Comitato per quanto riguarda le decisioni della Commissione del Fondo e della Commissione del Fondo per quanto attiene le decisioni del Segretariato. Questo Regolamento di applicazione è stato approvato il 8. Gennaio 016 dal Comitato dell Oml AgriAliForm. Entra in vigore il 1 mo Febbraio 016 Brugg, il 8. Gennaio 016 Oml AgriAliForm sig. Walter Willener Il Presidente sig. Martin Schmutz Il Segretario 5/5