CORSO PER ASPIRANTI GEV 2019 LEGISLAZIONE VENATORIA. UPG Antonio LINGUA

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CORSO PER ASPIRANTI GEV 2019 LEGISLAZIONE VENATORIA UPG Antonio LINGUA

LEGGE 1923 Questione del territorio: previste bandite e riserve non più di 1/5 del territorio caccia vagante e uccellagione sempre consentiti su terreni incolti vallivi e paludosi Organizz. Amministr.: il permesso è rilasciato dall autorità politica circondariale è una concessione tutto il resto dipende dal Min. Agr. e For. (MAF)

T.U. 1931 Questione del territorio : previste bandite e riserve non più di 1/5 del territorio il permesso è rilasciato dall autorità politica è una concessione Nei fondi chiusi la caccia è consentita al proprietario Si consente il libero accesso dei cacciatori salvo che nei terreni in attualità di coltivazione

Organizz. Amministr. : dipendenza ammin. dal MAF viene istituita la commiss. Prov. Venatoria viene istituita inoltre Federazione nazionale fascista dei cacciatori italiani Ass. prov. Cacciatori

T.U. 1939 Una legge accentratrice che deresponsabilizza Non vi è alcuna attenzione per la fauna La caccia è intesa come sport con l intento di consentire il massimo risultato sportivo

In ogni provincia il Comitato provinciale della caccia Organo del MAF Gestisce le zone di ripopolamento e cattura, i lanci e la vigilanza Viene istituito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia

DPR 1955 Attribuisce alle province tutte le competenze amministrative di gestione del MAF

LEGGE 968/77 PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E TUTELA DELLA FAUNA E DISCIPLINA DELLA CACCIA Stabilisce il principio della fauna proprietà dello Stato

NOVITA I RAPACI DA ANIMALI NOCIVI DIVENTANO PARTICOLARMENTE PROTETTI

Cancella i Comitati provinciali della caccia Primo tentativo di gestione programmata della caccia Istituisce la zona alpina e la caccia programmata Prevede solo sanzioni amministrative

LEGGE 157 /92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio RECEPISCE NORME COMUNITARIE La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

Pianificazione faunistico-venatoria Caccia programmata Vincolo del cacciatore al territorio

Coinvolgimento del mondo agricolo e ambientalista Crea l INFS Le Regioni entro 1 anno devono legiferare I Cacciatori devono fare opzione

l'indice di densità venatoria minima per il territorio in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso

Le Regioni entro 1 anno devono approvare e pubblicare il Piano faunistico venatorio Vincolo cacciatore territorio

Soggetti e compiti Stato: principi e norme generali Regione: pianificazione terr. e norme di dettaglio Provincia: programmazione interventi e gestione faunistica-ambientale ATC-CA: interventi di primo livello nella gestione venatoria e ambientale

Legge reg. 70/96 Gli A.T.C. ed i C.A. hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza. La gestione degli A.T.C. e dei C.A. e' affidata a Comitati di gestione. Il Comitato di gestione, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge ed in attuazione dei piani faunistici e delle direttive regionali:

a) predispone il piano di utilizzazione del territorio interessato per ogni annata venatoria con i programmi di immissione e le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica; b) promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; c) programma gli interventi per il miglioramento degli habitat;

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni

Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole e nutrie

In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19

Esercizio dell'attività venatoria. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

PORTO D ARMI, E PERMESSO DI CACCIA CON FUCILE ducato di Lucca Anno 1845 Permesso concesso a Pietro Giambastiani Presidente di Sezione. Si noti che la licenza è rilasciata a coloro che ricoprivano cariche pubbliche nel Ducato: Gonfalonieri, Anziani e Presidenti di sezione. Si noti inoltre la puntualizzazione dei tempi in cui era permessa la cacciagione e i luoghi.

In nome di Sua Altezza Reale Carlo Lodovico di Borbone Infante di Spagna Duca di Lucca ec. ec. ec. Il Consigliere di Stato xxxxxxxxx Direttore Generale di Polizia Permette al Sig. Giambastiani Pietro Figlio di Giovanni di S. Gennaro Di condizione Presidente di anni 32 La delazione della Sciabola, Fucile, ed altre armi da fuoco, e di far cacciagione col fucile, eccetuati i mesi d Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, ed i primi quindici Giorni di Agosto, tempo in cui è questa proibita dal Veneratissimo Sovrano Decreto dè 12 Agosto 1824,restando ferme nel rimanere le disposizioni tutte contenute nel Decreto del 29 Luglio 1818. In quanto ai laghi, paludi, e luoghi incolti il divieto suddetto non avrà principio che col primo del mese di Maggio, ad eccezione del Lago di Massaciuccoli, per cui nulla è rinnovato, in conformità del prelodato Decreto 12 agosto 1824, e della notificazione della Presidenza del Buon-Governo dè 23 Aprile 1833. Vale durante l esercizio della sua carica. Lucca li trentuno del mese di Maggio e Anno 1845

Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

Arco e falco

Foto appostamento temp.

Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

Codice Civile c.c. art. 842. Caccia e pesca Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso [c.c. 841, 1064] nei modi stabiliti dalla di danno [c.c. 923]. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo [c.c. 923].

Filmato della Regione Piemonte sul Gallo forcello Fagiano di monte. I gladiatori della montagna https://www.youtube.com/watch?v=awliepzuiaa

d) lepre comune: cinque capi annuali;

DIVIETI f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo od impostate con scatto provocato dalla preda, nonché quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a cm. 45;

È VIETATO CACCIARE SPARANDO DA VEICOLI A MOTORE O DA NATANTI O DA AEROMOBILI

10) MEZZI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA VENATORIA 10.1. L attività venatoria è consentita con l uso del fucile: a) con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

b) con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.2. E consentito, altresì, l uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40.

10.3. Nella zona faunistica delle Alpi, è vietato l uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica ed automatica, salvo che il caricatore sia adattato in modo da non contenere, oltre il colpo in canna, più di un colpo; e altresì vietato l uso del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica ed automatica

10.4. L uso del fucile con canna ad anima rigata è consentito esclusivamente per la caccia di selezione agli ungulati nell ambito dei piani di prelievo selettivo, ad eccezione del cinghiale nella zona faunistica di pianura, salvo che per gli interventi di controllo autorizzati ai sensi dell art. 29 della l.r. 70/96.

10.8. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia

3. I BOSSOLI DELLE CARTUCCE DEVONO ESSERE RECUPERATI DAL CACCIATORE E NON LASCIATI SUL LUOGO DI CACCIA.

Sanzioni penali e accessorie

Art 27.La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

Trasporto di armi Trasportare un'arma significa spostarla da un luogo ad un altro in condizioni tali da rendere materialmente impossibile di usarla, carica o scarica, in modo rapido; le ci si trova in situazione di pericolo e quindi di legittima due parti, se l'arma è di tipo scomponibile; l'arma deve essere scarica, il caricatore senza cartucce e le munizioni devono essere a parte o, se assieme alle armi, imballate a parte. Edoardo Mori. www.earmi.it/

L. 157/92 ART. 28. (POTERI E COMPITI DEGLI ADDETTI ALLA VIGILANZA VENATORIA)

1. I SOGGETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA VENATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 POSSONO CHIEDERE A QUALSIASI PERSONA TROVATA IN POSSESSO DI ARMI O ARNESI ATTI ALLA CACCIA, IN ESERCIZIO O IN ATTITUDINE DI CACCIA,

LA ESIBIZIONE DELLA LICENZA DI PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA, DEL TESSERINO DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 12, DEL CONTRASSEGNO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE NONCHÉ DELLA FAUNA SELVATICA ABBATTUTA O CATTURATA.

. NEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 30, GLI UFFICIALI ED AGENTI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PROCEDONO AL SEQUESTRO DELLE ARMI, DELLA FAUNA SELVATICA E DEI MEZZI DI CACCIA, CON ESCLUSIONE DEL CANE

L. 157/92 ART. 30. (SANZIONI PENALI) 1. PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DELLE LEGGI REGIONALI SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI:

L. 157/92 ART. 31. (SANZIONI AMMINISTRATIVE) 1. PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DELLE LEGGI REGIONALI, SALVO CHE IL FATTO SIA PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO, SI APPLICANO LE SEGUENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE:

Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, ove ricorrano i presupposti dell'art.13 della legge 24 novembre 1981, n. 68(Modifica al sistema penale), si applicano:

fermo restando quanto disposto dall'art. 28, comma 3 della legge 157/1992, la fauna selvatica sequestrata e le armi sequestrate, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della legge 689/1981, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria, saranno restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento

Art. 13. L. 689/81 Atti di accertamento. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Art. 13. L. 689/81 Atti di accertamento. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Art. 20. L. 689/81 sanzioni accessorie Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

Art. 20. L. 689/81 sequestro Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

STUDIATE E IN BOCCA AL LUPO E VIVA IL LUPO.