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REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA VISTO l art. 23, comma 1, lett. c) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce al Consiglio nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di coordinare e promuovere le attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione; VISTO l art. 14, comma 1, lett. i) della legge 11 gennaio 1979 n. 12, che attribuisce ai Consigli provinciali dell Ordine dei Consulenti del Lavoro il compito di curare il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell attività professionale; VISTO l articolo 3 del Codice Deontologico, in vigore dal 2 dicembre 2008, che prevede che il Consulente del Lavoro debba ordinare la propria attività in conformità al principio di professionalità specifica; VISTO l articolo 9 del Codice Deontologico che prevede che il Consulente del Lavoro debba curare costantemente la propria preparazione, conservando e accrescendo il sapere con particolare riguardo ai settori nei quali è svolta l attività. ART. 1 FORMAZIONE CONTINUA 1. Il presente regolamento reca le disposizioni che disciplinano la Formazione continua della professione di Consulente del Lavoro. 2. Ai sensi dell art. 9 del Codice deontologico, il Consulente del Lavoro aggiorna, migliora e perfeziona la propria preparazione professionale in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 2 MATERIE OGGETTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA Il programma formativo nel quale si articola la Formazione Continua deve avere ad oggetto le materie inerenti la professione di Consulente del Lavoro. In particolare: - Diritto costituzionale; - Diritto comunitario; - Diritto del lavoro e processuale; - Diritto tributario e processuale tributario; - Legislazione sociale; - Diritto commerciale e delle crisi d impresa; - Diritto sindacale e relazioni industriali; - Diritto privato; - Diritto amministrativo e processuale amministrativo; - Diritto penale; - Normativa sugli incentivi, garanzie e agevolazioni al sistema imprenditoriale; - Ragioneria generale; - Economia e gestione delle imprese ; - Finanza aziendale; - Bilancio e controllo di gestione; - Organizzazione aziendale; - Conciliazione stragiudiziale e arbitrati; - Tutela e sicurezza del lavoro;

- Ricerca e selezione del personale; - Ordinamento Professionale e Codice Deontologico; - Ogni altra materia attinente e riconducibile sia alle materie di esame previste per l accesso alla professione che all evoluzione della stessa. ART. 3 DURATA E OBBLIGO FORMATIVO 1. Il periodo di valutazione della Formazione continua ha durata biennale. 2. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 (cinquanta) crediti, di cui almeno 6 (sei) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. 3 Per i neo iscritti l obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all Albo ed i crediti, di cui al precedente comma, sono conseguentemente riproporzionati. 4 Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi. 5. Fatto salvo quanto previsto all art. 5, i crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi. ART. 4 EVENTI FORMATIVI 1. La scelta degli eventi formativi è rimessa all autonomia del Consulente del Lavoro.

2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Consigli provinciali in conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8, ovvero devono essere dagli stessi accreditati ai sensi dell art. 7. Per eventi formativi si intendono: i convegni, i seminari, le tavole rotonde, gli esami e masters universitari, i corsi e ogni altro evento conforme ai criteri di cui al successivo art. 8. 3. Il 30% dei crediti può essere conseguito con l'utilizzo della tecnologia e- learning. Su richiesta motivata dell iscritto il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore. 4. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del comma 3 del presente articolo. ART. 5 ATTIVITÀ FORMATIVE 1. I crediti possono essere, altresì, conseguiti con lo svolgimento delle seguenti attività: a) attività di relatore negli eventi formativi di cui all'art. 4; b) attività di insegnamento in corsi per praticanti, corsi universitari e corsi postuniversitari; c) partecipazione a progetti di ricerca gestiti o finanziati da Istituzioni universitarie o di ricerca riconosciute; d) attività pubblicistica anche in via informatica o telematica di articoli e saggi su riviste specializzate a rilevanza nazionale; e) attività pubblicistica, anche in via informatica e telematica, di libri e monografie;

f) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di Consulente del Lavoro; g) superamento degli esami previsti dai corsi di laurea per l accesso alla professione; h) frequenza a masters universitari con conseguimento del relativo diploma; i) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, riconosciuti e accreditati ai sensi del successivo art. 8, aventi lo scopo di esaminare ed approfondire problematiche afferenti le materie di cui all'art. 2. ART. 6 CONSEGUIMENTO DEI CREDITI 1. I crediti si conseguono con la partecipazione agli eventi formativi ovvero con svolgimento dell attività formativa. 2. L unità di riferimento è l ora. 3. Ad ogni ora di partecipazione ad un evento formativo è attribuito n. 1 (uno) credito, ferma restando l infrazionabilità dell evento stesso. 4. L attribuzione dei crediti per lo svolgimento delle attività formative di cui all art. 5 è così regolata: a) attività formativa di cui alla lett. a) e attività di insegnamento di cui alla lett. b) : n. 2 (due) crediti per ciascuna ora; b) attività di ricerca di cui alla lett. c): n. 5 (cinque) crediti, n. 10 (dieci) crediti se con funzioni di coordinamento e/o responsabilità; c) attività pubblicistica di cui alla lett. d): n. 2 (due) crediti per ciascuna pubblicazione;

d) attività pubblicistica di cui alla lettera e): n. 10 (dieci) crediti per ciascuna pubblicazione; e) partecipazione alle commissioni di esame di stato di Consulente del Lavoro di cui alla lettera f): complessivamente n. 10 (dieci) crediti; f) superamento di esame universitario di cui alla lettera g): n. 6 (sei) crediti; g) frequenza di master universitario con conseguimento del relativo diploma di cui alla lettera h): n. 20 (venti) crediti; h) partecipazioni a commissioni e gruppi di studio, di cui alla lettera i): n. 1 (uno) credito per ogni ora di partecipazione; 5. Ai fini del raggiungimento dei numero minimo dei crediti fissato dall art. 3 comma 2, non possono essere computati nel biennio più di 30 (trenta) crediti derivanti dalle attività formative di cui all art. 5. ART. 7 EVENTI ACCREDITATI 1. Il Consulente del Lavoro sceglie liberamente il proprio programma formativo partecipando a: a) eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro; b) eventi formativi organizzati da soggetti terzi in conformità ai criteri di valutazione di cui al successivo art. 8; c) altri eventi ritenuti idonei alla propria formazione professionale, per i quali dovrà essere richiesto al Consiglio provinciale di appartenenza la conformità ai criteri di valutazione del successivo art. 8; 2. La richiesta di cui alla lettera c) del precedente comma 1, corredata dalla

documentazione necessaria, deve essere presentata entro i trenta giorni successivi all evento. Le richieste presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione dai Consigli Provinciali. 3. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta senza che il Consiglio Provinciale abbia inviato alcuna comunicazione all interessato, la stessa si intende accolta. ART. 8 CRITERI DI VALUTAZIONE 1. I Consigli provinciali organizzano o accreditano gli eventi formativi ai sensi dell art. 7 nonchè riconoscono l attribuzione di crediti ai sensi dell art. 6 del presente regolamento in conformità ai seguenti criteri: - l evento formativo e l attività formativa devono avere ad oggetto le materie previste dall art. 2; - la tipologia dell evento formativo (convegno, seminari, tavole rotonde, conferenze, corsi di aggiornamento, masters universitari); - la durata effettiva dell evento; - modalità di svolgimento: metodo frontale, videoconferenza, tecnologia e- learning ; - l evento formativo deve essere organizzato con modalità adeguate ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi formativi che si prefigge. 2. Con determina del Consiglio nazionale sono stabilite le linee guida attuative del presente articolo. ART. 9 ACCREDITAMENTO DELL EVENTO FORMATIVO

1. I soggetti interessati all accreditamento di un evento conforme a quanto previsto dagli artt. 2 e 8 devono presentare preventivamente apposita domanda al Consiglio provinciale nel cui ambito territoriale si svolge l evento. 2. Il Consiglio provinciale delibera entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda. 3. La domanda deve contenere la descrizione analitica dell evento e l evidenza della sua conformità a quanto previsto dagli artt. 2 e 8. 4. Il Consiglio provinciale si riserva, in ogni caso, di controllare e verificare, anche successivamente all evento nelle forme che riterrà più opportune, la rispondenza del programma inviato e valutato rispetto all effettivo svolgimento dei lavori. 5. La non corrispondenza dell evento effettivamente realizzato ai requisiti indicati nella domanda costituisce motivo di revoca o riduzione dei crediti formativi. ART. 10 ESONERI 1. Il Consulente del lavoro che abbia compiuto 70 anni è esonerato dall obbligo della formazione continua qualora ne faccia esplicita richiesta al Consiglio Provinciale competente. 2. Nei casi di malattia, infortunio, servizio militare o civile il Consiglio Provinciale, su richiesta dell iscritto, riproporziona i crediti da conseguire tenendo conto della documentazione prodotta dall interessato in allegato alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. Nel caso di maternità i crediti da conseguire vengono rideterminati considerando quale intervallo di impedimento formativo il periodo che decorre da tre mesi antecedenti la data del parto e il compimento dell anno di età del

bambino. Nel caso di affidamento o adozione i crediti da conseguire vengono rideterminati per il periodo di un anno dal relativo provvedimento. 3. Il Consiglio Provinciale, su richiesta del Consulente del lavoro interessato può esonerarlo in tutto o in parte dall obbligo formativo nei seguenti casi: a) assistenza alle persone di cui alla legge 104/92; b) altri casi di temporaneo impedimento e nei documentati casi di forza maggiore; 4. Il Consulente del Lavoro che non svolge, né in forma autonoma, né in qualità di dipendente, né in qualsiasi altra modalità, l attività professionale, può presentare istanza motivata di esonero dall obbligo formativo al Consiglio Provinciale competente. In caso di accoglimento dell istanza l esonero decorre dalla data di presentazione dell istanza stessa. 5. Nei casi previsti alla lettera a) del comma 3 la richiesta deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal fatto impeditivo; negli altri casi la richiesta, adeguatamente documentata, deve essere allegata alla dichiarazione di cui al comma 1 dell art. 11. ART. 11 ADEMPIMENTI DELL ISCRITTO E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1. Entro il mese di febbraio successivo alla fine del biennio il Consulente del Lavoro deve presentare al Consiglio provinciale al cui albo è iscritto una dichiarazione che attesti la formazione professionale svolta in conformità al regolamento. 2. Il Consiglio provinciale, con verifiche a campione da effettuarsi tramite

richiesta al Consulente del Lavoro della documentazione comprovante lo svolgimento della formazione, provvede ad accertare la corrispondenza della dichiarazione di cui al comma 1 con la documentazione prodotta. ART. 12 PROGRAMMA ANNUALE 1. Ai sensi dell art. 14, comma 1, lett. i) della Legge n 12/1979, il Consiglio provinciale predispone entro il trenta novembre di ogni anno il programma formativo di massima che intende realizzare per l anno successivo in conformità a quanto previsto dal regolamento, e la trasmette al Consiglio nazionale entro il 15 dicembre. 2. Gli eventi formativi possono essere organizzati unitamente ad altri Consigli provinciali, ovvero in collaborazione con soggetti terzi adeguatamente qualificati. ART.13 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 1. Ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. e), della legge n. 12/1979, il Consiglio Nazionale coordina e promuove l attività dei Consigli provinciali per favorire le iniziative intese all aggiornamento, miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti, nonché assicura la più ampia diffusione delle proposte formative predisposte dai Consigli provinciali. ART. 14 SANZIONI 1. In conformità al Titolo IV "sanzioni disciplinari" della legge 11 gennaio 1979 n. 12, il mancato conseguimento dei crediti formativi previsti dal presente

regolamento determina l applicazione della sanzione della censura. 2. In caso di mancata comunicazione della dichiarazione di cui all art. 11, comma 1, il Consiglio provinciale diffida il Consulente del Lavoro ad adempiere nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni; in caso di inottemperanza alla diffida si applica il comma 1 del presente articolo. 3. Il ricorso avverso l'irrogazione della sanzione è disciplinato dalla legge 12/1979 nonché dal vigente Regolamento della Trattazione dei Ricorsi approvato dal Consiglio Nazionale dell Ordine. ART. 15 NORME DI ATTUAZIONE Il Consiglio nazionale entro il 31/10/2009 emana e pubblica sul sito ufficiale di categoria le norme di attuazione per definirne le modalità applicative. ART. 16 NORME TRANSITORIE E FINALI 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dall approvazione e pubblicazione delle norme attuative. 2. In sede di prima applicazione il periodo di valutazione dell obbligo ha durata triennale dal 1/1/2008 al 31/12/2010. Nel suddetto triennio ogni Consulente del Lavoro deve conseguire almeno 75 ( settantacinque) crediti di cui 3 (tre) nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico. I Consulenti del lavoro che, ai sensi del punto D bis) del precedente regolamento, hanno inviato al proprio Consiglio provinciale entro il mese di febbraio 2009 la

dichiarazione di non esercitare l attività professionale e che intendono essere dispensati dall obbligo formativo, anche per gli anni 2010 e seguenti, devono presentare tempestiva istanza di esonero ai sensi dell art. 10 comma 4 del presente Regolamento.