REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
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- Massimiliano Piccinini
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1 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA AI SENSI DEL D.P.R. 7 AGOSTO 2012 N. 137, ARTICOLO 7 a cura della Commissione Formazione, Aggiornamento, Cultura e Sviluppo Professionale
2 Riferimenti normativi La formazione professionale continua è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2010, così previsto dal Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato il 10 novembre 2009 dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati. In conformità al D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, con delibera di consiglio n. 6 del 22 luglio 2014, ha adottato il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15 agosto 2014, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 e sostituisce a tutti gli effetti il precedente.
3 Soggetti obbligati, assolvimenti e deroghe Sono soggetti all obbligo formativo tutti gli iscritti all Albo professionale con decorrenza dal 1 gennaio dell anno successivo a quello d iscrizione. Ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP (crediti formativi professionali). Non ci sono scadenze o limiti annuali.
4 Il Consiglio del Collegio, su domanda dell interessato, può esonerare anche parzialmente l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa in caso di: maternità/paternità fino ad un anno; grave malattia o infortunio; servizio militare volontario o servizio civile; altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause e di forza maggiore; comprovato assolvimento dell obbligo formativo in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio. All esonero temporaneo consegue la riduzione totale dei crediti formativi da acquisire proporzionalmente alla durata dell esonero. Agli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico e di comprovata valenza formativa e professionale, il CNGeGL su proposta del Collegio territoriale può disporre l esonero temporaneo.
5 L inadempimento dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare (art. 7 comma 1 D.P.R. 137/2012). L inadempimento viene trasmesso al Consiglio di Disciplina per la valutazione con eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari previste dall articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono: a) l avvertimento; b) la censura; c) la sospensione; d) la cancellazione.
6 Attività formativa Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggiornare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti, al fine di garantire la qualità e l efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse della committenza e della collettività e per conseguire l obiettivo dello sviluppo professionale.
7 Sono riconosciuti come eventi formativi le seguenti attività: a) corsi di formazione e aggiornamento; b) corsi di formazione previsti da norme specifiche dove possono essere previsti esami finali; c) corsi o esami universitari (di laurea, di perfezionamento, master, ecc): d) seminari, convegni e giornate di studio; e) visite tecniche e viaggi di studio; f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l esercizio della professione;
8 g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell attività di supporto nell attività didattica; h) pubblicazioni su riviste a diffusione almeno provinciale; i) rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (apprendistato); j) frequenza di corsi di alta formazione post secondaria; k) rivestire il ruolo di professionista affidatario il cui tirocinante ha effettuato l intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato; l) attività di docenza.
9 Caratteristiche degli eventi formativi Tutti gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente: le discipline tecnico-scientifiche inerenti l attività professionale del geometra con riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra approvato dal Consiglio Nazionale; le norme deontologiche e di ordinamento professionale; altre discipline comunque funzionali all esercizio della professione. E ammessa la formazione a distanza (FAD) e la formazione a distanza qualificata (FAD-Q) con le modalità approvate dal CNGeGL.
10 Potranno essere riconosciuti crediti relativamente ai corsi: - direttamente organizzati dal Consiglio Nazionale Geometri e GL, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; - organizzati da enti esterni solo se preventivamente accreditati dal CNG e GL; - direttamente organizzati dal Collegio e già inseriti nel piano annuale di formazione del SINF; - proposti dal Collegio al CNGeGL se non inseriti nel piano annuale di formazione del SINF, ed organizzati dal Collegio stesso previa autorizzazione del CNG e GL con parere della Commissione Nazionale formazione continua (art. 12 c. 1 lett. b). Potranno essere riconosciuti crediti relativamente a seminari, convegni, giornate di studio, visite tecniche e viaggi: - direttamente organizzati dal Consiglio Nazionale Geometri e GL, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; - organizzati direttamente dal Collegio, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti; - organizzati da enti esterni solo se preventivamente accreditati dal CNG e GL.
11 La domanda di autorizzazione da parte di associazioni di iscritti o altri soggetti formatori, ivi compresi gli Enti Pubblici, è compilata direttamente sul portale del CNG-GL denominato «SINF», disponibile dal 01/01/2015. A partire dal 01/01/2015, gli eventi formativi, dovranno essere inseriti nel SINF entro la data di inizio dei medesimi. Sarà cura dell iscritto richiedere preventivamente all ente formatore e organizzatore dell evento, l autorizzazione rilasciata dal CNGeGL allo svolgimento del corso e al riconoscimento dei CFP o la verifica dell accreditamento dell evento formativo direttamente sul portale SINF.
12 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n Art. 7 Formazione continua comma 2 I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
13 Il Consiglio nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di garantire uniformità e trasparenza, nonché più ampia pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi.
14 Per verificare l offerta formativa (elenco degli eventi formativi approvati dal CNGeGL)
15 Per consultare il proprio Registro Personale della Formazione Professionale Continua
16 Al primo accesso il nome utente corrisponde al proprio codice fiscale in carattere minuscolo e la password al proprio codice fiscale in carattere MAIUSCOLO
17 Credito formativo Professionale e adempimento obbligo L unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale (CFP). Ai fini dell attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza. Il riconoscimento dei CFP matura nell anno solare in cui si è concluso l evento formativo. Il CFP è connesso alla tipologia dell evento formativo e alla durata dello stesso così come previsto nella presente tabella.
18 Evento formativo CFP Limiti max triennali (CFP) Corsi di formazione e aggiornamento 1 CFP ogni ora nessuno Corsi di formazione e aggiornamento (FAD) 1 CFP ogni ora nessuno Esame nei corsi previsti da norme specifiche 3 CFP nessuno Corsi o esami universitari 8 CFP ogni 1 CFU nessuno Corsi di formazione post-secondari 30 CFP nessuno Corsi di formazione e aggiornamento (FAD-Q) 2 CFP ogni ora nessuno Seminari, Convegni, Giornate di studio (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 24 CFP Visite tecniche e viaggi di studio (max 3 CFP per evento) 1 CFP ogni due ore 12 CFP Commissioni per esami di Stato 6 CFP 12 CFP Relazioni o lezioni in eventi formativi Fino a 3 CFP 18 CFP Attività di docenza negli eventi formativi 2 CFP ogni ora 30 CFP Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali Fino a 6 CFP 18 CFP Attività affidatario tirocinante 10 CFP ogni tirocinante 20 CFP Attività affidatario apprendistato 10 CFP ogni apprendista 20 CFP
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