CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PELLEGRINO. Istituzione della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Valori Agricoli Medi della provincia. Annualità 2012

Rapporto di ricerca. sullo scenario. di riferimento

Prospetto riassuntivo dei dati disponibili per la Provincia di Chieti

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Capitolo 4 Le imprese femminili in provincia di Chieti

LA CARTA TIPOLOGICO-FORESTALE DELLA REGIONE ABRUZZO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

L.R. 17/06 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) Art. 6 Comma 3

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

L.R. 17/06 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) Art. 6 Comma 3

Classe di concorso A028 - Educazione artistica

UBICAZIONE del SEGGIO Tipologia locale PRESIDENTE di SEGGIO

AUTOSERVIZIO SOSTITUTIVO LANCIANO - SAN VITO MARINA (*)

Legge n. 296/2006,art.1,commi 630,1250,1251,1259 Fondo delle politiche per la famiglia

DISPONIBILITA' PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO, RELATIVE ALL'A.S. 2011/2012.

DISPONIBILITA' PER LE OPERAZIONI D'INCARICO A TEMPO DETERMINATO NELLE SCUOLE SEC. DI 1 GR. PER L'A.S. 2006/07

P R O V I N C I A D I C H I E T I. Originale di Deliberazione della Giunta Provinciale

SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI

10. Individuazione di unità territoriali omogenee

PROGRAMMA INTERVENTI REGIONE ABRUZZO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

1 Geom. DI VALERIO

Lanciano - giovedì 25 marzo 2010 ore 10,00

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva Colline Teatine a Denominazione di Origine Controllata

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 72 DEL 10 AGOSTO 2016

G.A.L. MAIELLA VERDE PSR Abruzzo Asse 4 attuazione dell approccio Leader Asse 4 Misura Azione 1 Terre ospitali

TABELLA A allegata alla legge Riordino delle Comunità Montane abruzzesi e modifiche a leggi regionali. Provincia L Aquila

Specializzando. Relatore. Anno Accademico

DMC. Le 13 Compagnie di Destinazione in Abruzzo. PAR FAS ABRUZZO Linea Azione d

DISPONIBILITA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E/O SUPPLENZE (CATTEDRE E SPEZZONI SUPERIORI A 6 ORE) SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

Cofinanziamento 5% a carico dei Comuni. ElencoBeneficiari.xls, Pagina 1

26/03/2009. F.to IL SEGRETARIO GENERALE. Pagina 1 di 6

CHMM000VC6 PROVINCIA DI CHIETI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, art. 47 e art. 38)

PROVINCIA DI CHIETI VERBALE INCONTRO DEL 11/06/2008

Bacini d'utenza degli ospedali abruzzesi: Analisi per comune Report

F.TO IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO

13/06/2017. F.to IL SEGRETARIO GENERALE. Pagina 1 di 5

15/06/2011. F.to IL SEGRETARIO GENERALE. Pagina 1 di 6

25/06/2013. F.to IL SEGRETARIO GENERALE. Pagina 1 di 5

L.S.D. Operazioni Hashish Marijuana Piante

Anno XXXIII n. 24 Chieti sommario -

Classe di concorso A028 - Educazione artistica

Foglio1 SPESA PRO CAPITE IN EDILIZIA PUBBLICA DEI COMUNI IN ABRUZZO

RICADENTE IN AREA PROTETTA COMUNI INTERESSATI

20/06/2014. F.to IL SEGRETARIO GENERALE. Pagina 1 di 5

TABELLA A allegata alla L.R. 27/6/2008 n. 10 recante: Riordino delle Comunità Montane Abruzzesi e modifiche a leggi regionali. Provincia L Aquila

SOGGETTI OSPITANTI PUBBLICI Aggiornamento al 31/03/2015

CHMM000XC4 DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE (NON ESPRIMIBILE DAL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO)

INDICE STRUTTURALE DELLA POPOLAZIONE

Codice ISTAT Comune Categoria

classificazione sismica comuni abruzzesi

TERRENI AGRICOLI ABRUZZO AI FINI IMU, ESENZIONE, CALCOLO. Attuale situazione valida per il 2015 e 2014

REGIONE ABRUZZO Indice di spopolamento anni

Provincia Località Zona climatica Altitudine

Abruzzo Lucoli D Abruzzo Magliano de' Marsi D Abruzzo Massa d'albe D Abruzzo Molina Aterno D Abruzzo Montereale D

Foglio1 ENTRATE PRO CAPITE DA POLIZIA LOCALE DEI COMUNI IN ABRUZZO

PROVINCIA CHIETI L'AQUILA

17/07/2019. F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.F. Pagina 1 di 5

Codice Istat del Comune

Introduzione. Abruzzo rifiuti free. di Giuseppe Di Marco Presidente Legambiente Abruzzo

5 per mille 2012 Distribuzione delle scelte e degli importi per attività sociali del comune di residenza - Abruzzo

5 per mille 2012 Distribuzione delle scelte e degli importi per attività sociali del comune di residenza - Abruzzo

DOCUP ABRUZZO

ANNO 2016 ANNO Riservato Agricoltori nei mercati tradizionali. n Posteggi Totale NOTE NON VI SONO MERCATI NON VI SONO MERCATI

CHEEB859B1 COMUNE DI CASACANDITELLA CHEE83004R CASACANDITELLA CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. CHIC83000G) VIA G. MARCONI CASACANDITELLA

Provincia di Chieti. Macrostruttura F. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Caccia e Pesca, Raccolta Funghi

ABRUZZO. LEGENDA PR: provincia Z: zona climatica GR-G: gradi-giorno ALT: altitudine

ALTITUDINE DEI COMUNI MONTANI (metri dal livello del mare) REGIONE ABRUZZO. Altitudine Comunale. Altitudine Minima. Altitudine Massima

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Lalli)

REGIONE ABRUZZO Dati Popolazione, Superficie e Densità dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane - Dati UNCEM al

DISPONIBILITA DOPO LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A.S. 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO A028 - EDUCAZIONE ARTISTICA

REGIONE ABRUZZO. dati UNCEM sulle Comunità Montane aggiornati al 31/12/2006

Tipologia - denominazione TITOLO DI UTILIZZO EX P.O. CIVILE " V. EMANUELE" STRUTTURA VETERINARIA. POSTAZIONE DI CONTINUITà ASSISTENZIALE

Pettorano sul Gizio (AQ) Abruzzo , ,82 Barisciano (AQ) Abruzzo , ,79 Cepagatti (PE) Abruzzo 19.

TABELLA "A" integrata con D.D. n. 187/DPG007 del (*)

TABELLA A. Aree interne/ Aree di crisi complessa e non complessa/aree per gli aiuti a finalità regionale

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

Vista territoriale regionale (Piano sociale regionale )

PROVINCIA DI CHIETI Organismo Intermedio POR FESR ABRUZZO SETTORE 3 - Attività produttive e Sviluppo Economico AVVISO PUBBLICO

USER: CCH0203 CCIAA: CH 27/01/2006 Totale occorrenze: 131. Cognome Nome Prv Tipo Prog. Indirizzo Comune Res. CH C 3 VIA MAIELLA, 1

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - AMBIENTE

LEGGE REGIONALE N. 70 DEL REGIONE ABRUZZO Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche).

COMUNI RICICLONI 2018

Provincia di CHIETI. RD Pro capite RU Pro capite. (Kg/Ab. Anno) Comune Pop. RD(t) RU(t) RD%

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

CHEEB859B1 COMUNE DI CASACANDITELLA CHEE83004R CASACANDITELLA CAPOLUOGO (ASSOC. I. C. CHIC83000G) VIA G. MARCONI CASACANDITELLA

) VENDITA DIRETTA A DOMICILIO e TUTELA DEL CONSUMATORE DALLE FORME DI VENDITA PIRAMIDALI

CHAA009ZD9 DISTRETTO 009

La Corte dei conti. nella Camera di consiglio. del 12 marzo visto il T.U. delle leggi sull ordinamento della Corte dei conti,

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Ettore Lalli) 09/02/2005 Pagina 1 di 5

Le abitazioni non occupate in provincia di Chieti* Testo della relazione

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Proposta attività realizzabili nell ambito del progetto. DMC Terre del Sangro Aventino

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

Ambiti sociali territoriali ridefiniti

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1815 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato PELLEGRINO Istituzione della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania Presentata il 12 ottobre 2006 ONOREVOLI COLLEGHI! Le differenze tra i capoluoghi di provincia e le città comunque rappresentative della regione Abruzzo sono cresciute in modo notevole. Il desiderio di autonomia, sempre più diffuso, nasce dalla constatazione che un comune, anche importante, non può più aspirare a servizi e a ruoli adeguati se non diventa esso stesso capoluogo di provincia. E infatti, in Abruzzo, i quattro capoluoghi di provincia hanno il monopolio dell istruzione universitaria e l eccellenza nella sanità. Addirittura, le quattro città capoluogo di provincia costituiscono un tavolo di coordinamento permanente per interloquire con maggiore efficacia nei confronti del Governo nazionale, della regione e dell ANAS in ordine alle questioni legate a viabilità, grandi infrastrutture, parcheggi, immobili pubblici e aree demaniali. Occorre inoltre notare che l attuale fotografia dell ente provincia risale al 1861 e che, quindi, sarebbe necessaria una revisione globale per eliminare alcuni limiti emersi nel corso degli anni. Nessuno però ha il coraggio di affrontare il problema sociale della configurazione attuale delle province e allora si procede con interventi, quali appunto l istituzione di nuove province, frutto delle capacità e della tenacia delle popolazioni locali e dei loro rappresentanti istituzionali. In Abruzzo, nel 1927, con l istituzione della provincia di Pescara, si è venuta a creare una situazione del tutto particolare, ed esclusivamente tipica di tale regione: avere due capoluoghi di provincia situati a soli 12 chilometri l uno dall altro e con un uno di essi, Chieti, che si trova in una posizione del tutto atipica rispetto al resto del territorio della provincia stessa.

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1815 L asse Chieti-Pescara indebolisce tutto l Abruzzo meridionale, poiché, come tutti gli addetti alla programmazione sanno, senza opportuni correttivi l area territoriale piú forte trasforma in periferia debole le altre aree. La configurazione delle province di Chieti e di Pescara, con i due capoluoghi posti a così breve distanza tra loro, determina una gestione poco efficiente delle risorse economiche, con un accentramento degli investimenti degli enti provinciali citati verso la direttrice Chieti-Pescara e con un conseguente impoverimento di tutto l Abruzzo meridionale. Un diverso assetto provinciale consentirebbe, invece, di valorizzare in maniera più efficiente le grandi potenzialità di sviluppo. Alla luce di questa considerazioni, l associazione culturale Frentania provincia si è fatta promotrice dell iniziativa per l istituzione della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1815 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. È istituita la provincia di Lanciano- Vasto-Ortona e della Frentania, con capoluoghi Lanciano e Vasto, nell ambito della regione Abruzzo. 2. La circoscrizione territoriale della provincia Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania è costituita dai seguenti comuni: Altino, Archi, Atessa, Bomba, Borrello, Carpineto Sinello, Carunchio, Casalanguida, Casalbordino, Casoli, Castel Frentano, Castelguidone, Castiglion Messer Marino, Celenza sul Trigno, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Cupello, Dogliola, Fallo, Fara San Martino, Fossacesia, Fraine, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Montazzoli, Montebello sul Sangro, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Perano, Pietraferrazzana, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Quadri, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Salvo, San Vito Chietino, Sant Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, Scerni, Schiavi d Abruzzo, Taranta Peligna, Treglio, Tufillo, Vasto, Villa Santa Maria, Villafonsina. ART. 2. 1. La provincia di Chieti procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1815 giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia. 2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di tre anni e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale di Chieti, previo concerto con il commissario che il Ministro dell interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso all istituzione della nuova provincia fino all insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L assemblea dei sindaci dei comuni di cui all articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2 del presente articolo, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo. 5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Lanciano- Vasto-Ortona e della Frentania e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Chieti nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato. 6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Chieti continuano ad esercitare le loro funzioni nell ambito dell intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1815 ART. 3. 1. Nel termine di cui all articolo 2, comma 2, primo periodo, della presente legge, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Chieti e di Lanciano-Vasto- Ortona e della Frentania, ai sensi dell articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Chieti la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all articolo 2, comma 5. ART. 4. 1. Fermo restando quanto disposto dall articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all articolo 2, comma 2, primo periodo, della presente legge, i provvedimenti necessari per l istituzione nella provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali. 2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. 3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato. ART. 5. 1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Chieti e la provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 1815 della Frentania si applicano le disposizioni di cui all articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539. ART. 6. 1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefetturaufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell ambito della provincia di Chieti e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania. 2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania a decorrere dalla data del loro insediamento. ART. 7. 1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre dai contributi erariali ordinari destinati all amministrazione provinciale di Chieti, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento, in proporzione alle popolazioni residenti nelle province interessate, come risultante dall ultima rilevazione annuale disponibile dell Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in conseguenza dell attribuzione della titola-

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 1815 rità dei beni ai quali le singole quote del contributo stesso si riferiscono. 2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni dei consigli dei nuovi enti ed il 1 o gennaio dell anno successivo, gli organi delle due province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dal bilancio della provincia di Chieti dei fondi di spettanza della provincia di Lanciano-Vasto-Ortona e della Frentania.

C= 0,30 *15PDL0017680* *15PDL0017680*