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AREA TECNICA ORDINANZA N. 43 DEL 01/10/2018 OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL ATMOSFERA PER IL PERIODO DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 MARZO 2019 IL SINDACO --- Premesso che: - grazie ai numerosi dati disponibili è sempre più consolidata la conoscenza circa la distribuzione spaziale e temporale/stagionale dell inquinamento da polveri sottili sul nostro territorio, evidenziando lo spiccato andamento stagionale dovuto alle condizioni meteo climatiche che incidono in modo preponderante rispetto ad altri fattori; - l inquinamento da polveri sottili si caratterizza per la scala interregionale di diffusione, di trasporto e di formazione chimico-fisica. In particolare, in pianura Padana, tipicamente nel periodo invernale, si registrano frequentemente livelli di concentrazione di PM10 e PM2.5 simili, con andamenti temporali praticamente coincidenti, dal Piemonte al Veneto; - tali polveri possono essere di origine primaria e secondaria; primaria quando sono emesse direttamente dalla sorgente inquinante (traffico, industria, ma anche fonti naturali, quali lo stesso aerosol marino), secondaria quando si formano a partire da altre sostanze presenti in atmosfera a causa di determinate reazioni chimico fisiche; - il Comune di Salzano ha aderito al progetto europeo Patto dei Sindaci ed ha approvato il proprio Piano d Azione per l Energia Sostenibile che pone, tra gli obiettivi, la riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020; --- Considerato che sulla base di un esperienza più che decennale in materia di applicazione di provvedimenti di limitazione al traffico veicolare e all esercizio degli impianti di riscaldamento, risulta più efficace in termini di riduzione delle emissioni - l adozione di provvedimenti di tipo strutturale, anche grazie alla possibilità di fornire in tempi congrui la corretta informazione alla cittadinanza e la predisposizione degli atti amministrativi e dei conseguenti adempimenti operativi per la gestione delle misure adottate; --- Richiamate: - la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria; - il Decreto Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell'intero bacino regionale padano al fine di far fronte alle criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici ;

- la Delibera di Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 con cui si approva l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera (P.R.T.R.A.) e si individuano misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria; - la Delibera di Giunta della Regione Veneto n. 836 del 6 giugno 2017 con la quale si approva il nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano ; --- Preso atto che: - il nuovo Accordo è stato siglato il 9 giugno 2017; - la ratifica di un nuovo Accordo a scala interregionale si è reso necessario in quanto: le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria; la Commissione europea ha avviato pertanto due procedure di infrazione nei riguardi dell'italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 sul territorio italiano e del biossido di azoto; per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 Agglomerato di Venezia ; IT0509 Agglomerato Treviso ; IT0510 Agglomerato Padova ; IT0511 Agglomerato Vicenza, IT0512 agglomerato Verona ; IT0513 Pianura e Capoluogo bassa Pianura, IT0514 Bassa Pianura e Colli ; --- Considerato che: - nelle procedure di infrazione comunitaria in atto, assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria delle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure; - in caso di permanenza dei superamenti in atto, una sentenza di condanna da parte della Corte di giustizia comporterebbe in futuro oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei Fondi Strutturali per l'italia; --- Rilevato che la Regione Veneto in occasione della seduta del 6 settembre del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) ha individuato gli interventi comuni da porre in essere, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: combustione di biomassa per il riscaldamento civile trasporti; agricoltura; Preso atto che:

- il Comune di Salzano rientra nell'ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal Nuovo Accordo di Bacino Padano relativamente a quelle che si applicano alla Città Metropolitana mentre non fa parte dell Agglomerato di Venezia IT0508 e neppure dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti per i quali le misure sono più restrittive; - ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme; --- Rilevato che a livello locale il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano; --- Considerato quanto emerso nel corso del Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana nella seduta del 20 settembre 2018 durante il quale è stato deciso: - di mantenere uniforme ed omogenea l applicazione di misure di limitazione nell ambito geografico individuato dall Agglomerato Venezia IT0508 che ricomprende i Comuni di Marcon, Martellago, Mira, Quarto d Altino, Scorzè, Spinea e Venezia, oltre che nelle aree urbane dei capoluoghi dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 quali Chioggia e San Donà e non comprende quindi il Comune di Salzano; - di applicare in tutti i Comuni della che comprende anche Salzano, in maniera uniforme e omogenea, le misure di limitazione dell esercizio degli impianti termici e delle combustioni all aperto; --- Tenuto conto che il periodo di attuazione di suddette misure temporanee e omogenee vale per il periodo 1 ottobre 2018 31 marzo 2019; --- Ritenuto di provvedere ad assumere misure di contenimento dei livelli di concentrazione a tutela della salute dei cittadini e dell ambiente nel suo complesso rinviando a successivi provvedimenti eventuali ulteriori misure in applicazione di nuove disposizioni regionali o nazionali; ORDINA a tutta la cittadinanza di applicare, nel periodo intercorrente dall 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, le seguenti limitazioni: 1. nell utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale (a partire dal 15 ottobre, data da cui è possibile accendere il riscaldamento): a) riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a: - 17 C (+2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; - 19 C (+2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici. b) riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall art. 4 c. 2 del D.P.R. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell esercizio degli impianti termici (e dei cosidetti apparecchi per il riscaldamento quali stufe, caminetti ) alimentati a combustibili liquidi o solidi;

c) divieto utilizzo generatori di calore a biomasse inferiori o uguali 1 stella (D.G.R.V. n. 1908/2016); 2. il divieto di combustione all aperto, ai sensi dell art 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 152/2006 (DGR n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere, ad eccezione dei tradizionali falò dell Epifania (nei giorni 5 e 6 gennaio 2019). 3. l obbligo di spegnimento motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei veicoli merci nella fase di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, di tutti i veicoli in corrispondenza di determinati impianti semaforici o nei casi di soste prolungate. ESCLUSIONI Agli obblighi di cui al punto 1, sono ammesse le esclusioni previste dal D.P.R. 74/2013. INVITA a) le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. b) i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche; c) gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca più grave illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25.00 ad 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; DISPONE - che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. - che il presente provvedimento venga notificato alla Collettività a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio; - che il presente provvedimento venga trasmesso a: - Comando di Polizia Locale dell Unione dei Comuni; - Azienda ULSS 3 competente per territorio; - ARPAV Dipartimento Provinciale; - Prefettura; - Comando Provinciale dei Carabinieri;

- Polizia di Stato; - Guardia di Finanza; - Città metropolitana di Venezia. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. IL SINDACO Betteto Luciano Documento sottoscritto con firma digitale