~Modifica Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo ex art. 92 comma 5 D.Lgs. n

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UNIVERSIT À DEGLI STUDI DI CAGLIARI Direzione Generale Coordinamento Affari Generali D.R.N 6S'l Del - 4 GIU. 2013 ~Modifica Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo ex art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 16312006. IL RETTORE VISTA la Legge n.240/ 1 O recante norme in materia di organizzazione delle un iversità; VISTO lo Statuto dell ' Università di Cagliari emanato con decreto rettorale del 27 marzo 2012 n.339; VISTO il D.Lgs. 163/06 recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 ICE e 2004/1 8/CE e, in particolare, l'articolo 92 c.5; VISTO Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008 recante il regolamento per la ripartizione dell ' incentivo di cui al D.Lgs. sopra indicato; RA VVISAT A la necessità di adeguare, alle norme precedentemente indi cate, il Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo in esame emanato con decreto rettorale del 13 ottobre 1999 n.2378; VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 16 e 28 maggio 2013, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole alle proposte di modifica presentate al Regolamento; PRESO ATTO quindi della necessità di procedere ali 'emanazione del Regolamento modificato ed integrato con quanto deliberato dagli organi collegiali DECRETA ART. 1- A decorrere dalla data del presente decreto è emanato il "Regolamento di Ateneo per la ripartizione del fondo ex art. 92 comma 5 D.Lgs. n. 92 del 12/04/2006 ", modificato così come riportato nell 'all egato che forma parte integrante del presente provvedimento. ART.2-1\ Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del presente decreto ed è pubblicato nel sito web del I ' Ateneo. I\::tJ:J:. Prof G'lnn: Melis

Università degli Studi di Cagliari Direzione per le Opere pubbliche e le infrastrutture Allegato al d.r. del 04. ~..2013 n. REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. N. 163 DEL 12/04/2006 e s.m.i. Art. l Ambito di applicazione I. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, disciplina le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici, ovvero di atti di pianificazione, a cura del personale della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell'università degli Studi di Cagliari. 2. Gli incentivi di cui al comma I sono riconosciuti al RUP e al personale incaricato delle attività di proge azione, di progettazione e coordinamento sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché tra i loro collaboratori per tutte le opere pubbliche intese come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica; comprese le eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D.Lgs. 163/06, ad eccezione della lett. e). 4. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 14 del D.Lgs. 163/06, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa ai lavori e per il corrispondente impolto. 5. Gli incentivi di cui al comma l sono riconosciuti solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara. Art. 2 Criteri di calcolo dell'incentivo I. Gl i incentivi di cui al comma 1, sono calcolati nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara per l'opera o lavoro. Tale impolto è aumentato della parte di somme a disposizione, eventualmente previste nel quadro economico, per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'i.v.a., per i quali siano eseguite le previste attività professionali. 2. L'importo dell ' incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico dell 'amministrazione. Tale importo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. 3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo devono essere previste nell 'ambito delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico di ogni opera.

Art. 3 Soggetti beneficiari I. Paltecipano alla ripartizione dell'incentivo: a) il Responsabile del Procedimento; b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati; c) il C::>ordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge; d) Il Direttore dei lavori e gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; e) il Collaudatore e il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo; f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali disegni, computi metrici, etc.; g) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto o il plano di Sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali capitolati, relazioni, etc. Art. 4 Conferimento degli incarichi I. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione degli incentivi disciplinati dal presente regolamento è effettuato dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell 'Università degli Studi di Cagliari, garantendo la rotazione degli incarichi, anche tenendo conto dei carichi di lavoro e delle singole capacità e competenze del personale. 2. Lo stesso Dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento e, in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, egli dovrà stabilire l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle e in relazione alle attività che il soggetto incaricato abbia eventualmente svolto nel frattempo. 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare: il nominativo del RUP, nonché quello dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e del personale tecnico e amministrativo che partecipa e/o concorre a dette attività; i compiti assegnati a ciascuno; i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni; le aliquote di ripartizione del compenso incentivante secondo quanto disposto agli articoli successivi.

Art. 5 Determinazione dell'incentivo I. L'aliquota percentuale massima dell'incentivo, da applicare per ciascun progetto, è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell'opera, inteso come importo dei lavori a base d'asta e in funzione della complessità dell'opera da eseguire, secondo la seguente tabella: Aliquota massima, complessità Importo a base di gara Alta Media Bassa Da O a 1.000.000 2% 1,7% 1,3% Da 1.000.00 I a 5.000.000 1,9% 1,6% 1,2% 1--. Da 5.000.00 I a 25.000.000 1,8% 1,5% 1, 1% Da 25.000.00 I a 50.000.000 1,7% 1,4% 1,0% Oltre 50.000.000 1,6% 1,3% 0,9% La complessità dell ' opera, ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile, è determinata sulla base dei seguenti criteri: complessità alta: Edifici e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. complessità media: Edifici e loro pertinenze informati a medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. complessità bassa: Edifici e loro pertinenze informati a grande semplicità, non richiedenti particolari esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. Art. 6 Ripartizione del compenso incentivante 1. La ripartizione dell'incentivo tra i soggetti incaricati, ai sensi del precedente comma 4, è operata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture, nel rispetto delle aliquote massime indicate della tabella di cui all'articolo precedente e nel rispetto delle quote minime e massime individuate nell ' Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti, l'importo dell ' incentivo dovrà essere suddiviso 111 parti uguali o ripartito in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti. 3. Nel caso in cui alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l' importo dell'incentivo dovrà essere determinato proporzionalmente all ' impegno del personale interno. La quota dell ' incentivo non corrisposta costituirà una economia di spesa.

Art. 7 Penalità per errori od omissioni progettuali I. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma I, lettera e) del D.Lgs. 163/06, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabi le del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e ove l'incentivo sia già stato corrisposto l' Amministrazione provvederà al recupero delle somme. Art. 8 Pagamento dell'incentivo I. Il pagamento della quota di incentivo è disposto per stati d'avanzamento lavori dal Direttore Generale, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria e previa verifica e attestazione dei contenuti della relazione a lui presentata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche nella quale sono indicati: i nominativi del personale coinvolto, le specifiche attività svolte per le quali deve essere attestata la conclusione di ogni singola attività incentivante e gli importi di spettanza. 2. Gli incentivi verranno liquidati, salva la presenza di motivi oggettivi che ne ritardino o impediscano l' erogazione e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, entro il mese di luglio, successivo all'anno di riferimento delle attività 3. Con riferimento alle attività di progettazione, l'i ncentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Art. 9 Relazione periodica sull'applicazione del regolamento Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture invia al Direttore Generale e al Magnifico Rettore, in quanto Presidente del C.d.A., una relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento, con l' indicazione: dei progetti affidati ne ll ' anno precedente, con il relativo importo a base di gara; dell' importo dell ' incentivo liquidato nell 'anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi; di eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. lo Approvazione ed entrata in vigore I. Il presente regolamento, sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali, è approvato dal Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore alla data della sua emanazione. 2. Per effetto dell ' entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il " Regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 della Legge Quadro sui lavori pubblici", emanato con D.R. n. 2378/99. Art. 11 Disposizioni transitorie I. Per gli incarichi già formalizzati all 'entrata in vigore del presente regolamento, la liquidazione dei relativi compensi dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal "Regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 della Legge Quadro sui lavori pubblici", emanato con D.R. n. 2378/99. Art. 12 Rinvii I. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 163/06 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008 nonché alle altre disposizioni normative vigenti

ALLEGATO 1 ATTIVITA' % DETTAGLIO ATTIVITA' Responsabile del 7% - Procedimento Progettazione 27% Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Coordinamento sicurezza Coordinamento sicurezza in fase di progettazione 8% ed esecuzione Direzione lavori 30% Direzione lavori Attività tecniche di 15% supporto alla progettazione e alla D.L. Collaudi 5% Atti di collaudazione e collaudo Attività amministrative 8% di supporto alla progettazione e alla D.L.