COMUNE DI TRIESTE POLIZIA MUNICIPALE "UFFICIO STUDI" TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI DALL'ART. 126 BIS C.d.S. D.L.vo n. 9 del 15 gennaio 2002 come modificato dal D.L. n. 151 del 27 giugno 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 /03 NOTE OPERATIVE PER LE PATENTI CONSEGUITE SUCCESSIVAMENTE ALL 1/10/2003 DA SOGGETTI CHE NON SIANO GIA' TITOLARI DI ALTRA PATENTE DI CATEGORIA "B" O SUPERIORE, I PUNTI RIPORTATI NELLA PRESENTE TABELLA, PER OGNI SINGOLA VIOLAZIONE, SONO RADDOPPIATI QUALORA LE VIOLAZIONI SIANO COMMESSE ENTRO I PRIMI TRE ANNI DAL CONSEGUIMENTO. SE VENGANO ACCERTATE CONTEMPORANEAMENTE PIU VIOLAZIONI SOGGETTE A DECURTAZIONE DI PUNTEGGIO, LA SOTTRAZIONE MASSIMA E DI QUINDICI PUNTI. TALE BONUS NON E APPLICABILE QUALORA, TRA LE VIOLAZIONI ACCERTATE, NE SIA PRESENTE ALMENO UNA CHE COMPORTI, COME SANZIONE ACCESSORIA, LA SOSPENSIONE O LA REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA.
Art. 141, comma 8. 5 Non regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici. Art. 141, comma 9, terzo periodo. (*) 10 Gareggiare in velocità con veicolo a motore, al di fuori delle competizioni sportive su strada. (*) la decurtazione non è applicabile in quanto il secondo ed il terzo periodo del comma 9 dell art. 141 CdS, sono stati abrogati dalla legge di conversione. Art. 142, comma 8. 2 Superare i limiti massimi di velocità di oltre 10 Km/h e non oltre i 40 Km/h. Art. 142, comma 9. 10 Superare i limiti massimi di velocità di oltre 40 Km/h.
Art. 143, comma 11. 4 Circolare contromano (generico) Art. 143, comma 12. 10 Circolare contromano in corrispondenza delle curve, di raccordi convessi, in casi di limitata visibilità ovvero percorrere la carreggiata contromano, quando la strada sia divisa in più carreggiate separate. Art. 143, comma 13, con riferimento al comma 5. 4 Salvo diversa segnalazione, non percorrere la corsia più libera a destra in una carreggiata a due o più corsie per senso di marcia; percorrere la corsia o le corsie a sinistra senza effettuare sorpasso (esclusi i casi previsti dall'art. 144 "circolazione dei veicoli per file parallele"). Art. 145, comma 5. 6 I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto (stop) prima di immettersi nell'intersezione, quando sia prescritto con apposito segnale. Art. 145, comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. 5 Omettere di dare la precedenza: - ai veicoli provenienti da destra in una intersezione, salvo diversa segnalazione; - ai veicoli circolanti su rotaia negli attraversamenti di linee tranviarie e ferroviarie, salvo diversa segnalazione; - nelle intersezioni nelle quali l'obbligo sia prescritto da apposita segnaletica; - provenendo da luoghi non soggetti a pubblico passaggio (passi carrabili, passaggi privati, ecc); - provenendo da sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili (l'obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell'immediata prossimità dello sbocco su strada); - quale conducente di veicolo su rotaia non rispettando il segnale negativo di precedenza.
Art. 146, comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata. 2 Non osservare i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento o dagli agenti del traffico (tale decurtazione non si applica per le violazioni agli artt. 6, 7 e 191, comma 4, e in quei casi in cui la segnaletica orizzontale vieta la sosta, ad es. striscia continua di margine della carreggiata). Art. 146, comma 3. 6 Proseguire la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico la vietino ("rosso" o "giallo"). Art. 147, comma 5. 6 Passaggi a livello: - non usare la massima prudenza per evitare incidenti e non osservare le segnalazioni di cui all'art. 44; - non assicurarsi dell'arrivo di un treno; - attraversare quando le barriere siano chiuse, stiano per chiudersi o per aprirsi o siano in funzione i dispositivi di segnalazione luminosa o acustica o i mezzi sostitutivi; - non sgomberare sollecitamente il passaggio a livello; - non attuare lo spostamento del veicolo in caso di arresto forzato dello stesso sui binari o non adoperarsi, per quanto possibile, per evitare ogni pericolo per le persone nonché per fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
Art. 148, comma 15, con rif. al comma 2. 3 Sorpassare a destra senza osservare le prescrizioni dell'art. 148, commi 2 (condizioni per effettuare il sorpasso). Art. 148, comma 15, con rif. al comma 3. 5 Inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 148, comma 3. Art. 148, comma 15 con rif. al comma 8 2 Condizioni per effettuare il sorpasso dei tram. Art. 148, comma 16, terzo periodo. 10 Sorpassare: - tram o filobus quando siano fermi per la salita o la discesa dei viaggiatori; - un veicolo quando ne stia sorpassando un altro o che stia procedendo con lentezza per motivi di traffico o che abbia rallentato in corrispondenza di un passaggio pedonale; - in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità (in tali casi il sorpasso è consentito solo quando la strada è a due carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con almeno due corsie con lo stesso senso di marcia e vi sia tracciata apposita segnaletica orizzontale); - in prossimità delle intersezioni (con l'esclusione dei punti a), b), c) e d) del comma 12); - in prossimità o in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere (salvo che la circolazione stradale sia regolata da semaforo). - sorpassare con veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 t. nelle strade in cui il divieto sia imposto da apposita segnaletica.
Art. 149, comma 4. 3 Non rispettare la distanza di sicurezza in modo da non garantire in ogni caso l'arresto tempestivo al fine di evitare le collisioni con i veicoli che precedono. Art. 149, comma 5, secondo periodo. 5 Violare gli obblighi relativi alla distanza di sicurezza dalla cui inosservanza, in caso di collisione, è derivato un grave danno ai veicoli tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7, quando il medesimo soggetto, in un periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte in tale violazione. Art. 149, comma 6. 8 Violare gli obblighi relativi alla distanza di sicurezza dalla cui inosservanza, in caso di collisione, sono derivate lesioni gravi alle persone. Art. 150, comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5. 5 Inosservanza delle disposizioni dell'art. 150 che provocano collisioni e conseguenti gravi danni ai veicoli tali da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7. Art. 150, comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6. 8 Inosservanza delle disposizioni dell'art. 150 che provocano collisioni e conseguenti lesioni gravi alle persone. Art. 152, comma 3. 1 Non utilizzare, fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e se prescritte le luci della targa e d'ingombro. Anche nei centri abitati, mancato uso durante la marcia per ciclomotori e motocicli, delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e se prescritte delle luci della targa.
Art. 153, comma 10 3 Mancato spegnimento dei proiettori di profondità, passando a quelli anabbaglianti quando: - si incrociano altri veicoli; - se ne seguono altri a breve distanza; - in qualsiasi altra circostanza ove vi sia il pericolo di abbagliamento. Art. 153, comma 11 1 Violazione delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 153 (escluso il comma 3) ovvero usare impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa. - da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere; - di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità; - per i ciclomotori (e i quadricicli leggeri) e i motocicli in qualsiasi condizione di marcia (proiettori anabbaglianti e luci di posizione); - nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali per tutti i veicoli (luci di posizione, luci targa e proiettori anabbaglianti e se prescritte le luci di ingombro); - durante la fermata e la sosta, ad eccezione dei velocipedi, dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, nei casi in cui il veicolo non sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori della carreggiata. Art. 154, comma 7. 8 Effettuare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. Art. 154, comma 8. 2 Violazione delle altre prescrizioni previste dall'art. 154, (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), escluso il comma 6. Art. 158, comma 2, lett. d), g), h). 2 Sosta: - Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia; - Negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli per persone invalide; - Nelle corsie o nelle carreggiate riservate ai mezzi pubblici.
Art. 161, commi 1 e 3. 2 Ingombro della carreggiata; Omessa segnalazione dell'ingombro Art. 161, comma 2. 4 Non adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito in caso di caduta o spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio. Art. 162, comma 5. 2 Omessa segnalazione con segnale mobile di pericolo a distanza regolamentare dei veicoli (esclusi velocipedi, ciclomotori a due ruote e motocicli) fermi, fuori dei centri abitati, sulla carreggiata per qualsiasi motivo, di notte quando manchino o siano inefficienti le luci di posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non possono essere scorti a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da tergo. Omessa presegnalazione dell'ostacolo in altro modo, in assenza di segnale mobile di pericolo. Segnale mobile di pericolo non idoneo, non conforme al modello approvato o privo degli estremi di approvazione. Omesso utilizzo dei dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo nei casi indicati dall'art. 162, comma 1 (in vigore dal 1 gennaio 2004).
Art. 164, comma 8. 3 Non osservare, nella sistemazione del carico, le prescrizioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 164 (a titolo esemplificativo: segnalazione delle sporgenze, anticaduta, visibilità della targa e dei segnali con braccio, limiti di carico e di sagoma, stabilità del carico, ecc.) Art. 165, comma 3. 2 Non osservare, nel traino dei veicoli in avaria, le prescrizioni previste nei commi 1 e 2 dell'art. 165 (il traino deve essere effettuato attraverso un solido collegamento, mediante aggancio con fune, catena, cavo o barra rigida o altro analogo attrezzo, purché idoneamente segnalati in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente percepibili; durante il traino deve essere attivato il dispositivo luminoso a luce intermittente di tutti gli indicatori di direzione oppure in mancanza utilizzando a tergo del veicolo il pannello quadrangolare di cui all'art. 164 ovvero il segnale mobile di pericolo - triangolo). Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. a eccedenza non superiore a 1 t. 1 Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 1 t. Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l'eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 10% della massa complessiva. Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. a eccedenza non superiore a 2 t. Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. a eccedenza non superiore a 3 t. Art. 167, commi 2, 3, 5 e 6 con rif. a eccedenza sup. a 3 t. 2 3 4 Art. 167, comma 7. 3 Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 2 t. Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l'eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 20% della massa complessiva. Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, non superiore a 3 t. Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l'eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, non supera il 30% della massa complessiva. Circolazione con un veicolo di m.c.p.c. > a 10 t., con eccedenza di carico, fatta salva la tolleranza del 5%, superiore a 3 t. Se il veicolo è di m.c.p.c. < a 10 t. e l'eccedenza, oltre alla tolleranza del 5%, supera il 30% della massa complessiva. Circolare, al di fuori delle autostrade o delle strade con carreggiata non inferiore a m. 6,50 o con altezza libera delle opere di sottovia con un franco minimo non inferiore a 20 cm. o a 30 cm. rispettivamente, con veicoli: - adibiti al trasporto specifico di veicoli (bisarche); - per il trasporto containers o ad altezza variabile per il trasporto di animali vivi.
Art. 168, comma 7. 4 Art. 168, comma 8. 10 Art. 168, comma 9. 10 Circolare con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose la cui m.c.p.c. risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione (non è prevista tolleranza). Trasportare merci pericolose senza la regolare autorizzazione, quando prescritta, o senza rispettare le condizioni imposte nell'autorizzazione a tutela della sicurezza. Trasportare merci pericolose senza rispettare le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali emanati in materia. Art. 168, comma 9 bis. 2 Trasportare merci pericolose senza rispettare le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali e accordi internazionali emanati in materia. Art. 169, comma 8. 4 Trasportare su veicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi. Art. 169, comma 9. 2 Art. 169, comma 10. 1 Trasportare su autovetture un numero di persone superiore al numero di posti indicati nella carta di circolazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 169 (è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di 2 ragazzi di età inferiore a 10 anni purché accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a 16 anni). Non osservanza delle prescrizioni previste dai commi 1, 4, 5 e 6 dell'art. 169 (libertà di movimento e di visibilità del conducente, posizionamento dei passeggeri, trasporto animali domestici). Art. 170, comma 6. 1 Violazione delle prescrizioni indicate ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote).
Art. 171, comma 2. 5 Non indossare (conducente ed eventuale passeggero), durante la marcia, il casco protettivo regolarmente allacciato, conforme ai tipi omologati, su ciclomotori a due ruote, su motocicli di qualsiasi cilindrata o su motocarrozzette esclusi i casi previsti dal comma 1 bis dell'art. 171 (esenzione del casco per i ciclomotori e motocicli, anche a tre ruote, dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza). Art. 172, comma 8. 5 Non utilizzo, durante la marcia, delle cinture di sicurezza o dei sistemi di ritenuta previsti (quando il mancato uso riguarda il minore della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso) Art. 172, comma 9. 5 Utilizzo delle cinture di sicurezza alterandone od ostacolandone il normale funzionamento.
Art. 173, comma 3. 5 Conducente che, durante la guida, non fa uso di lenti o di determinati apparecchi prescritti in sede di rilascio o rinnovo della patente. Conducente che, durante la marcia, fa uso di telefonino, di apparecchi radiotelefonici ovvero cuffie sonore (è consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente sia in possesso di adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie). N.B. Le prescrizioni relative all'uso di apparecchi radio telefonici non si applicano ai conducenti dei veicoli delle Forze Armate e dei Corpi di cui all'art. 138, comma 11, e di Polizia, nonché ai conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. Art. 174, comma 4. 2 Durante la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, superare i periodi di guida prescritti o non osservare i periodi di pausa. Art. 174, comma 5. 2 Durante la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, non osservare i periodi di riposo prescritti ovvero essendo sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio. Art. 174, comma 7. 1 Durante la guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, non avere con se o detenere in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio.
Art. 175, comma 13. 4 Circolare, sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, con veicoli aventi carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; con veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione. Art. 175, comma 14, con riferimento al comma 7, lett. a). 2 Effettuare il traino di veicoli, che non siano rimorchi, su autostrade o su strade extraurbane principali, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale. Art. 175, comma 16. 2 Circolare, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e su altre strade individuate con decreto ministeriale con i seguenti veicoli: - velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 cc se a motore termico; - altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 Kg o di massa complessiva fino a 1300 Kg; - veicoli non muniti di pneumatici; - macchine agricole e macchine operatrici; - veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o sporgente oltre i limiti consentiti; - veicoli a tenuta non stagna e con carico scoperto, se trasportano materie suscettibili di dispersione; - veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti prestabiliti; - veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e gommatura possono costituire pericolo per la circolazione; - veicoli con carico non opportunamente sistemato o fissato; N.B. E' vietata la circolazione di pedoni e di animali; le attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma e di campeggio; propaganda o attività commerciali, anche con licenza, nelle zone attigue alle autostrade o con esse confinanti. E inoltre vietata la sosta per un tempo superiore alle 24 ore in tutte le pertinenze autostradali. Art. 176, comma 19. 10 Effettuare inversione del senso di marcia e attraversamento dello spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso opposto di marcia, quando ciò sia commesso sia sulle carreggiate che sugli svincoli o sulle rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, indicate con decreto ministeriale. Art. 176, comma 20, con riferimento al comma 1, lett. b). 10 Effettuare, sulle autostrade o strade extraurbane principali, retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza (fatta eccezione per le manovre necessarie nelle aree di servizio o di parcheggio). Art. 176, comma 20, con riferimento al comma 1, lettera c) e d). 10 Circolare sulle corsie per la sosta di emergenza o sulle corsie di variazione di velocità, fuori dei casi previsti, sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali indicate con decreto ministeriale. Art. 176, comma 21. 2 Non rispettare le altre disposizioni dell'art. 176 (esclusi i commi 17, 18, 19 e 20).
Art. 177, comma 5. 2 Inosservanza dell'obbligo di lasciare libero il passo o, se necessario di fermarsi o di seguire da presso i veicoli che facciano uso del dispositivo acustico supplementare di allarme. Art. 178, comma 3. 2 Superare i periodi di guida o non osservare i periodi di pausa ovvero non osservare i periodi di riposo ovvero essere sprovvisti del libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio durante i trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo. Art. 178, comma 4. 1 Non tenere con se o tenere in modo incompleto ovvero alterare il libretto individuale di controllo ovvero l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio durante i trasporti professionali effettuati con veicoli non muniti di cronotachigrafo.
Art. 179, commi 2 e 2 bis. 10 Circolare con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, se prescritto, ovvero munito di cronotachigrafo non funzionante, ovvero non rispondente alle caratteristiche previste ovvero alterato o con i sigilli manomessi o con foglio di registrazione non inserito. Circolare con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità, se prescritto, ovvero con limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o alterato o non funzionante ovvero con sigilli manomessi. Art. 186, commi 2 e 7. 10 Guidare in stato di ebbrezza a seguito di ingerimento di bevande alcoliche. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 186, commi 3, 4, e 5. Art. 187, commi 7 e 8. 10 Guidare sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti di cui all'art. 187, commi 2, 3, e 4.
Art. 189, comma 5, primo periodo. 4 Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose. Art. 189, comma 5, secondo periodo. 10 Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle sole cose, se dal fatto derivi un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80, comma 7. Art. 189, comma 6. 10 Omettere di fermarsi, in caso di incidente con danno alle persone ovvero darsi alla fuga. Art. 189, comma 9. 2 In caso di coinvolgimento in un incidente: - non adottare ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, non adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi o disperse tracce utili per l'accertamento delle responsabilità; - non evitare l'intralcio della circolazione ove dall'incidente siano derivati solo danni alle cose; - non fornire le proprie generalità o altre informazioni utili. Art. 191, comma 1. 5 Omessa precedenza ai pedoni sull'attraversamento pedonale. Art. 191, comma 2. 2 Art. 191, comma 3. 5 Art. 191, comma 4. 3 non applicabile per effetto delle più specifiche previsioni di decurtazione sopra indicate. Conducente che non tiene un comportamento idoneo a consentire al pedone, che abbia già iniziato l'attraversamento della carreggiata priva di attraversamento pedonale, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza. Conducente che omette di fermarsi quando la persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o munita di bastone bianco o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco-rossoo altrimenti riconoscibile, attraversa o si accinge ad attraversare la carreggiata. Mancato rispetto degli obblighi, per i conducenti, nei confronti di pedoni: - di precedenza sugli attraversamenti pedonali; - di precedenza nelle svolte per inoltrarsi in altra strada ove è presente un attraversamento pedonale; - di arrestarsi in presenza di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella, o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida o munita di bastone bianco rosso in caso di persona sordo-cieca o comunque altrimenti riconoscibile; - di prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto.
Art. 192, comma 6 3 Non fermarsi all'invito dei funzionari ufficiali ed agenti di polizia stradale. Non esibire al personale di cui sopra il documento di circolazione, la patente di guida, se prescritti e ogni altro documento che il conducente deve avere con sé. Non consentire l'ispezione del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento dello stesso. Inottemperanza all'ordine di non proseguire la marcia in caso di gravi difetti o irregolarità dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o dei pneumatici. Inottemperanza all'ordine di non proseguire la marcia in caso di veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli, se prescritti. Inottemperanza alle segnalazioni impartite da personale militare per la progressione di convogli militari. Art. 192, comma 7 10 Non arrestarsi ai posti di blocco istituiti da organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per i controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio (qualora il fatto non costituisca reato).