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Civile Ord. Sez. 2 Num. 11470 Anno 2019 Presidente: GORJAN SERGIO Relatore: PICARONI ELISA Data pubblicazione: 30/04/2019 ORDINANZA sul ricorso 25103-2015 proposto da: CATANIA SIMONA, rappresentata e difesa in proprio ex art.86 cpc; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, elettiamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'avvocatura GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ape legis; - resistente - avverso il prov/edimento della CORTE D'APPELLO di MILANO RG 2585/2114, depositato il 11/03/2C15; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 19/12/2018 dal Consigliere ELISA PICARONI; lette le conclusioni scritte del P.M.in persona del Sostituto Procura'Iore Generale Dott. CORRADO MISTRI r che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per guanto di ragione;

FATTI DI CAUSA 1. Il Presidente delegato della Corte d'appello di Milano, con ordinanza pubblicata in data 11 marzo 2015, ha rigettato l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 dall'avv. Simona Catania avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata la richiesta di liquidazione del compenso per l'attività difensiva prestata in favore di Patrizia Bevilacqua, già ammessa al patrocinio a spese dello Stato e rimasta soccombente nel giudizio di primo grado. Nell'interesse della Bevilacqua, infatti, l'avv. Catania aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1034 del 2009, previa autorizzazione del competente Consiglio dell'ordine. 2. Il giudice dell'opposizione ha rigettato la richiesta di liquidazione ritenendo che il disposto di cui all'art. 75, comma 1, d.p.r. n. 115 del 2002 trovi applicazione, nel processo d'impugnazione, nella sola ipotesi in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia risultata vincitrice e debba, contrastare il gravame. 3. Per la cassazione del provvedimento indicato l'avv. Catania ricorre ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost. Il Ministero della giustizia ha depositato atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con richiesta di accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo è denunciata la violazione della normativa sul patrocinio a spese dello Stato di cui al d.p.r. 115 n. 2002, in particolare dell'art 120, e si contesta l'affermazione secondo cui la norma indicata circoscriverebbe l'operatività dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in fase di impugnazione al solo caso in cui la parte ammessa al beneficio sia risultata vincitrice nel precedente grado di giudizio.

2. La doglianza è fondata. 2.1. La disposizione di cui all'art. 120 d.p.r. cit., che preclude alla parte ammessa e rimasta soccombente di giovarsi dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta in primo grado al fine di proporre impugnazione, non può essere ragionevolmente interpretata nel senso di consentire alla sola parte risultata vincitrice in primo grado di poter beneficiare dell'istituto in questione. Una tale interpretazione, che peraltro non trova giustificazione nel tenore letterale della norma, sarebbe incompatibile con il principio di difesa sancito dall'art. 24 Cost. con riferimento ad ogni stato e grado del procedimento. Diversamente da quanto affermato nel provvedimento qui impugnato, si deve ritenere che la parte ammessa al beneficio a spese dello Stato che intenda impugnare la sentenza a sé sfavorevole deve potersi giovare dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, sempre che ricorrano le condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio in questione con riferimento al giudizio di impugnazione, e poiché il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che si riferisca ad un grado di giudizio non può automaticamente estendere i suoi effetti alla successiva fase, diventa necessario, in caso di soccombenza della parte ammessa, proporre una nuova istanza di ammissione al beneficio. 2.2. Nel caso in esame, la parte già ammessa al patrocinio a spese dello stato e risultata soccombente in primo grado, aveva presentato nuova istanza di ammissione ai fini dell'esperimento dell'impugnazione, che era stata accolta dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano. Sussistono 2

pertanto i requisiti per fare luogo alla liquidazione del compenso al difensore. 3. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Milano, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 dicembre 2018. Il Predidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma, 3 O APR. 2019