S T A T U T O ART. 1. (Denominazione e sede) A seguito del tragico terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione

Documenti analoghi
Fondazione De Agostini Fondazione De Agostini

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

(approvata nella seduta c.d. in data 12/11/2014) STATUTO Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY COMPARTO MECCATRONICO

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CITTÀ DI TERRACINA. 2. La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Terracina e.

S T A T U T O 1

STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

STATUTO. FONDAZIONE CATERINA FARASSINO altrimenti detta. Articolo 1. Costituzione - sede. E' costituita una Fondazione Organizzazione Non

ELENCO MATERIE DELL ART. 5 CODICE DEL TERZO SETTORE CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO ART. 4 ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

Titolo I (Costituzione, denominazione, sede, scopo e durata)

Fondazione Musei Civici di Venezia. Statuto tratto dal sito web

STATUTO DELLA FONDAZIONE CICOGNA-RAMPANA ONLUS

Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa

"Fondazione Villa Piazzo

Articolo 1 Costituzione

STATUTO. Art.1 Denominazione e sede

ALLEGATO A AL REP. N / Statuto. Fondazione Maccaferri

STATUTO TERRA DEI PICCOLI ONLUS

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO FONDAZIONE FONDAZIONE LUIGI PISERI

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1

Ordine dei giornalisti

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Art. 1 - Costituzione. E' costituita una Fondazione denominata "Istituto Tecnico

Allegato A al rep. n. Statuto Art. 1 Costituzione a) E' costituita, ai sensi dell'art.36 e segg. del Codice Civile, l'associazione senza scopo di

Statuto Fondazione Oliver Twist Onlus

STATUTO DELLA FONDAZIONE

ALLEGATO " A" ALL'ATTO N.6793 DELLA RACCOLTA STATUTO DELLA FONDAZIONE "PER ASPERA AD ASTRA ONLUS" Art.1. Denominazione, sede e durata

STATUTO DELLA SOCIETA ITALIANA DI PATOLOGIA ITTICA

STATUTO FONDAZIONE PER EDUCAZIONE & MANAGEMENT IN ORTOPEDIA"

S T A T U T O. della Fondazione Centro Studi Investimenti Sociali - Censis

CENTRO STUDI SUL FEDERALISMO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

DOMENICO GRASSO NOTAIO Via Ippolito Caffi, 3, Belluno (BL) Tel Fax

Fondazione Piamarta Onlus

FONDAZIONE DELL ORDINE PER GLI AVVOCATI DI MILANO O.N.L.U.S. STATUTO. Art.1 - Denominazione

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

STATUTO DELLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO. 1. La Fondazione è denominata FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO.

PREVIASS II Cassa Interaziendale di Assistenza per le Aziende clienti del Gruppo Willis Italia S.p.A. Statuto

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE RALLY MATEMATICO TRANSALPINO SIENA

STATUTO DELLA FONDAZIONE ACCADEMIA DI MUSICA ITALIANA PER ORGANO

ALLEGATO B AL MIO REP / STATUTO

STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO FONDAZIONE ITALIA UGANDA PER L OPERA DI PADRE GIOVANNI SCALABRINI ONLUS

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE SCIENZE AGROALIMENTARI - MADONIE

I. Costituzione, sede, durata, oggetto sociale

FONDAZIONE ENRICO NOLLI STATUTO TITOLO I. Denominazione, sede, scopo, mezzi ed organi

STATUTO. Fondazione Italiana Promozione Trapianti d'organo - FIPTO. ARTICOLO 1 - Costituzione

STATUTO DELLA FONDAZIONE

Statuto della Fondazione FONDAZIONE PER LE ATTIVITA MUSICALI - ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE GRUPPO MEDIOEVALE IN ILLO TEMPORE. Art.1

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO FONDAZIONE HUMAN+ E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 del Codice Civile, una Fondazione denominata "Fondazione

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO della FODAZIOE CETRO PER LO STUDIO E LA DOCUMETAZIOE DELLE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO - OLUS

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

STATUTO DELLA "FONDAZIONE COMUNITA' MARSCIANESE" ARTICOLO 1 (DENOMINAZIONE E SEDE) 1.2. La Fondazione ha sede in Marsciano, Largo Garibaldi 1,

BOZZA DI STATUTO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DOPO DI NOI ONLUS

STATUTO FONDAZIONE WATER RIGHT AND ENERGY FOUNDATION ONLUS

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N DI RACCOLTA STATUTO. La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua

STATUTO FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

STATUTO della Fondazione "Cascina Roccafranca"

STATUTO DELLA FONDAZIONE ELENA TREVISANATO ONLUS. E' costituita, ai sensi dell'art. 14 codice civile, la "Fondazione

STATUTO DELLA FONDAZIONE TERRA MADRE Art. 1 Denominazione. La Associazione culturale internazionale senza fini di lucro denominata "Slow Food" e la

Città di Castrovillari. STATUTO Fondazione Carnevale del Pollino Della Città di Castrovillari

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO DELLA FONDAZIONE CENTRO DI RICERCHE ECONOMICHE E FORMAZIONE DI UDINE ART. 1 Denominazione e Sede È costituita con sede in Udine la Fondazione

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI ORATORIO SANTI AMBROGIO E CATERINA. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO Fondazione Distretto Green and High Tech Monza Brianza

REGOLAMENTO INTERNO Il documento si compone di venti articoli.

STATUT0 DENOMINAZIONE SEDE DURATA

STATUTO ANTEAS. Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà ART. 1 COSTITUZIONE

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

Associazione Nolite Timere onlus

ASSOCIAZIONE BENEDETTO CASTELLI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "Benedetto Castelli" BRESCIA

FONDAZIONE RACHELE ZITOMIRSKI ONLUS

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO della Fondazione Cascina Roccafranca. Articolo 1 - costituzione, denominazione e sede

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Transcript:

S T A T U T O ART. 1 (Denominazione e sede) A seguito del tragico terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito la Regione Abruzzo, ed in particolare il territorio della Provincia de L'Aquila, è costituita una Fondazione denominata "Fondazione l'abruzzo Risorge Onlus", con sede in L'Aquila Via Michele Jacobucci n. 4. La Fondazione assume quale peculiare segno distintivo l'immagine allegata al presente Statuto che ne costituisce parte integrante ed assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale". La Fondazione ha durata illimitata. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dagli articoli del Codice Civile. ART. 2 (Scopi e attività) 1. La fondazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 2. Suo scopo principale è quello di attuare le iniziative necessarie al rientro nella normalità della popolazione colpita dal sisma assicurando alla stessa ogni possibile tipo di soccorso e di assistenza anche mediante la

fornitura di beni e servizi e gli interventi di ricostruzione e riparazione dei beni danneggiati.. 3. Per il raggiungimento delle suddette finalità, la Fondazione eroga fondi volti ad assicurare in particolare: - l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza, il sostegno all'istruzione e alla formazione scolastica, universitaria e post-universitaria in favore degli orfani, dei componenti dei nuclei familiari delle vittime e di coloro comunque coinvolti nel terremoto; - la messa in sicurezza, l'avvio del recupero, la ricostruzione, la conservazione ed il restauro degli immobili pubblici o di interesse pubblico e del patrimonio culturale e d'interesse storico-artistico danneggiati dal sisma; - la ripresa economica ed occupazionale delle attività artigianali, commerciali, professionali ed agricole sospese o interrotte in conseguenza del sisma. La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'articolo 10 del decreto legislativo n.460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 3 (Attività strumentali, accessorie e connesse) Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative e porre in essere ogni

atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e della attività che ne costituiscono l'oggetto, compresi a titolo esemplificativo: 1) stipula di ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altro, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; 2) l'amministrazione e la gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; 3) la stipula di convenzioni con imprese ed enti pubblici o privati; 4) la stipula di convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività connesse e strumentali al perseguimento degli scopi e dei fini della Fondazione; 5) il coordinamento con altri Enti operanti nei settori di cui si occupa la Fondazione; 6) l'aggregazione di altri organismi al fine di rendere più efficace la propria azione; la partecipazione a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie; 7) partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private la cui attività già rivolta direttamente o indirettamente alla promozione

degli scopi della Fondazione; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; 8) l'istituzione di filiali, sedi periferiche, centri di studio su tutto il territorio nazionale; 9) la costituzione, o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o di capitali nonché la partecipazione a società del medesimo tipo; 10) lo svolgimento di ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione per la realizzazione delle finalità della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa da destinarsi ai predetti fini. ART. 4 (Patrimonio e Fondo di Gestione) 1) Il patrimonio della fondazione è costituito: a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti; b) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonché da versamenti, contributi, donazioni, lasciti e quant'altro da persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento del Consiglio di Amministrazione della

Fondazione; c) dai proventi delle proprie attività; d) dalle elargizioni fatte da enti o da privati. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi. ART. 5 (Fondatori) Sono Fondatori: a) tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo della Fondazione; b) tutti gli altri membri del Consiglio e della Giunta della Regione Abruzzo, che aderiscono alla Fondazione e contribuiscono al patrimonio e al fondo di gestione mediante contributi in denaro pari a quelli dei soci Fondatori; c) le persone giuridiche pubbliche e private che aderiscano successivamente alla Fondazione e contribuiscano al patrimonio e al fondo di gestione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali o immateriali o servizi od in altre forme ritenute idonee dal Consiglio di Amministrazione, che comunque dovrà sempre esprimersi circa la loro adesione, a maggioranza assoluta. ART. 6 (Organi della Fondazione) Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente della Fondazione; - il Segretario Generale, ove nominato; - l'assemblea di partecipazione; - il Collegio dei Revisori, ove nominato. Tutte le cariche associative, previste dallo Statuto, sono totalmente gratuite. ART. 7 (Consiglio di Amministrazione) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti relativi alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi, nonché l'amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo, i Membri dell'ufficio di Presidenza del Consiglio della Regione Abruzzo,i Capigruppo Consiliari ed un rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 5 lettera c. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di: a) determinare le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3; b) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili e comunque in merito a

qualsiasi atto di gestione ordinaria o straordinaria dell'ente; c) istituire sedi operative nell'ambito di tutto il territorio nazionale. d) determinare i contributi necessari all'equilibrio finanziario; e) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio nonché il programma di attività; f) deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie; g) stabilire un badget, con regolamento interno, da destinare al Presidente della Fondazione, necessario per il buon andamento e funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; h) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio; i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto; Non sono dovuti compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione. ART. 8 (Convocazione) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno nonché ogni qualvolta se ne ravveda l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o telegramma, da recapitarsi a ciascun Fondatore almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora

e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per l'eventuale seconda convocazione, che può svolgersi non prima del giorno seguente. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma, telefax o e-mail inviati con tre giorni di preavviso. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio, ciascun membro può delegare, mediante procura generale o speciale, altro membro. Non è previsto limite di passiva, né obblighi di forma per delega. Il Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. Ciascun membro ha diritto ad un voto, ad eccezione dei Capigruppo Consiliari ai quali è attribuito un numero di voti proporzionato alla consistenza del gruppo di appartenenza. I Capigruppo consiliari possono farsi sostituire dai Vice Capigruppo. Il componente del Consiglio di Amministrazione che ricopre contemporaneamente l'incarico di membro dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e di Capogruppo consiliare esprime unicamente il voto allo stesso spettante in qualità di Capogruppo. Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, ad eccezione delle modificazioni statutarie, il cui relativo verbale è redatto con il ministero

di un Notaio, in sostituzione del Segretario Generale. ART. 9 (Presidente) Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Tale carica è ricoperta di diritto dal Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo pro tempore. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità Amministrativa o Giurisdizionale. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione utilizzando un budget messogli a disposizione con regolamento interno dal Consiglio di Amministrazione; il Presidente può delegare singoli compiti ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione e relaziona annualmente all'assemblea di partecipazione. Il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni si può avvalere dell'ausilio di un Segretario Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Egli, inoltre, in accordo con il Segretario generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi

della Fondazione. Non è dovuto alcun compenso per il Presidente. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei seguenti casi: - morte - dimissioni - cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo; - altri casi previsti dalla legge. ART. 10 (Segretario Generale) Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e dura in carica 3 (tre) anni. Il Segretario Generale è responsabile operativo dell'attività della Fondazione. In particolare, il Segretario Generale: - provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; - dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente. Egli è componente del Consiglio di Amministrazione. Non è dovuto alcun compenso per il Segretario Generale. ART. 11 (Presidente Onorario)

Presidente Onorario della Fondazione è il Presidente della Giunta Regionale. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare, personalmente o tramite un Assessore, alle sedute del Consiglio di Amministrazione. ART. 12 (Collegio dei revisori dei conti) Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, che non siano Fondatori. Il Collegio vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. I componenti del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Non sono dovuti compensi per i Revisori dei Conti. ART. 13 (Assemblea di partecipazione) L'Assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e si riunisce almeno una volta l'anno. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea di partecipazione, presieduta dal Presidente della Fondazione, formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

ART. 14 (Esercizio finanziario) L'attività della Fondazione è organizzata sulla base di programmi poliennali. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio economico di previsione ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, deve essere depositato nei modi di legge. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e deliberare l'assunzione di obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, debbono essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione, a meno

che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 15 (Clausola arbitrale) Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale de L'Aquila, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità. La sede dell'arbitrato sarà a L'Aquila. ART. 16 (Scioglimento) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3

comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ART. 17 (Clausola di rinvio) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.