STATUTO ASSOCIAZIONE " PRIORITALIA Articolo 1 COSTITUZIONE E' costituita l associazione denominata PRIORITALIA, con sede legale in Roma. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'associazione è illimitata. Articolo 2 FINALITA PRIORITALIA, intende promuovere, nei confronti di tutte le componenti della Società Italiana, i valori e la cultura manageriale a vantaggio dell interesse comune. Intende farlo promuovendo studi, confronti e formulando valutazioni e proposte coerenti con detti valori e detta cultura da mettere a disposizione della politica, delle Istituzioni e della Società per favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese che risulti equo, inclusivo, meritocratico, pienamente inserito in una dimensione ed una visione europea. Nel fare ciò Prioritalia si pone l' obiettivo di sostenere la diffusione della conoscenza e della competenza che sono proprie della CIDA e delle Federazioni che la costituiscono nonché di tutti quei soggetti ammessi in veste di soci che condivideranno le sue finalità. Articolo 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l esclusione di altri, l assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione; b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività; c) partecipare o stipulare accordi di partenariato con Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o collegate a quelle dell'associazione; d) promuovere od organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi
culturali; e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; f) organizzare seminari, convegni, workshop e giornate di studio, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art 2 del presente Statuto; g) istituire premi e borse di studio; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. Articolo 4 ASSOCIATI E SOSTENITORI DELL'ASSOCIAZIONE Sono associate a PRIORITALIA le Organizzazioni firmatarie dell atto costitutivo nonché le altre Organizzazioni che avendo presentato domanda di adesione siano ammesse con delibera assunta dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi del numero di voti spettanti agli aventi diritto. Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell Associazione. Sono Membri Onorari dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerenze per la sua promozione e valorizzazione. Sono Sostenitori dell'associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all Associazione.
Articolo 5 RECESSO ED ESCLUSIONE L Associato che intende recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente con preavviso di almeno trenta giorni fermo il contributo dovuto per l anno corrente. L Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati, con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri per inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa: - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell Associazione ovvero previsti dal presente Statuto; - condotta incompatibile con le finalità dell Associazione o in danno di quest ultima. Gli associati che abbiano dichiarato il proprio recesso o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell associazione. Articolo 6 FONDO COMUNE Il fondo comune dell'associazione è costituito da: a) le quote associative versate dagli Associati; b) le eventuali entrate derivanti dalle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi; c) i contributi liberi offerti da Associati, da Sostenitori o da altri soggetti terzi; d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati. Articolo 7 ESERCIZIO FINANZIARIO L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige ed approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'assemblea degli Associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 8 ORGANI Sono organi dell'associazione: - l'assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 9 ASSEMBLEA Composizione e competenze Ciascuna organizzazione associata partecipa all Assemblea di Prioritalia mediante propri delegati e con un numero complessivo di voti pari alla consistenza associativa, arrotondata per intero, comunicata a CIDA al 31 dicembre dell anno precedente. Detti voti verranno ripartiti da ciascuna organizzazione tra i delegati dalle stesse designati. Alle riunioni dell Assemblea partecipano inoltre due delegati della CIDA, a ciascuno dei quali è attribuito un voto. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell avviso di convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del fondo comune. L'Assemblea ordinaria delibera su: a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; b) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso, su proposta del Consiglio Direttivo; c) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, con votazione congiunta; d) l elezione di due componenti il Consiglio Direttivo; e) l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti; f) la gestione delle attività considerate di straordinaria amministrazione; g) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'assemblea.
Articolo 10 ASSEMBLEA Convocazione e quorum L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a comprovare l avvenuto invio al destinatario, con preavviso di almeno dieci giorni. In casi di urgenza l'assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati non oltre cinque giorni dalla data fissata. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di un numero di associati che esprimano, ai sensi del primo comma dell art. 9, almeno la metà della totalità dei voti spettanti in Assemblea. In relazione alla proporzione dei voti assegnati ai sensi del primo comma dell art. 9, per la modifica del presente statuto è necessario il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, mentre per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del fondo comune è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, dal Vice Presidente. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione. Articolo 11 CONSIGLIO DIRETTIVO Composizione e convocazione Il Consiglio Direttivo, organo di gestione ed amministrazione dell Associazione è composto dal Presidente dell Associazione, dal Vice Presidente nonché da due componenti eletti dall Assemblea e dal Presidente CIDA pro tempore, che ne fa parte di diritto. Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può deliberare l integrazione della composizione del Consiglio fino ad un numero massimo di ulteriori quattro Consiglieri, scelti fra personalità in grado di offrire una partecipazione con elevato apporto professionale, con voto consultivo. Il Consiglio può sostituire le eventuali cariche vacanti dei Consiglieri eletti dall Assemblea, invitando le organizzazioni aderenti a designare i nuovi nominativi che saranno ratificati dall Assemblea successiva. Le cariche vacanti dei Consiglieri proposti dal Presidente possono essere sostituite esclusivamente su proposta e designazione di quest ultimo. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a
che non siano stati nominati i loro successori. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con l'intervento di un numero di consiglieri che esprimano almeno la metà della totalità dei voti spettanti in Consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza dei presenti. Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO Competenze Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria amministrazione per la gestione dell'associazione, nonché per la realizzazione delle finalità istituzionali, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Il Consiglio Direttivo predispone la proposta di bilancio, delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e da ogni sostenitore, predispone e approva il bilancio preventivo, nomina, su specifica richiesta e qualora ne ricorrano i presupposti, i membri onorari e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri. Articolo 13 PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE Il Presidente del Consiglio Direttivo eletto congiuntamente al Vice Presidente ai sensi dell art. 9 - è anche il Presidente dell Associazione, negli interessi della quale esercita i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale, nonché gli ulteriori eventuali poteri e competenze delegategli del Consiglio Direttivo. In particolare il Presidente: - ha la legale rappresentanza dell Associazione nonché la rappresentanza innanzi alle
autorità amministrative o giurisdizionali; - sottoscrive accordi e cura le relazioni con le Istituzioni, con enti, imprese pubbliche e private nonché altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'associazione. Il Vice Presidente collabora alla realizzazione delle attività del Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento alle funzioni. ARTICOLO 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI L'Assemblea elegge, scegliendoli tra esperti di amministrazione, tre componenti del Collegio dei Revisore dei Conti, che restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al proprio interno il Presidente. Il Collegio ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Articolo 15 SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione dell Assemblea straordinaria, che nominerà anche la persona del liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Articolo 16 CLAUSOLA DI RINVIO Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.