COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 19.12.2003 C (2003) 5276 Oggetto: Aiuto di Stato n. N207/2003 - ITALIA Regione Toscana Bonifiche di siti industriali degradati Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO Con lettera datata 8 maggio 2003 n. 6027, registrata dalla Commissione il 12 maggio 2003 (A/33348), le autorità italiane hanno notificato, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il succitato regime di aiuti della regione Toscana in materia di tutela dell ambiente e risparmio energetico. Con lettere D/53578 del 2 giugno 2003 e D/55014 del 4 agosto 2003 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni concernenti il regime notificato. Con lettere registrate il 17 luglio 2003 (A/35059) e il 10 ottobre 2003 (A/37004) le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste. 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL AIUTO 2.1. Oggetto dell aiuto La misura mira ad incoraggiare la bonifica di siti inquinati attraverso il finanziamento di interventi effettuati da imprese (imprese private) volti a riparare al degrado della qualità del suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche. In particolare sono previste opere di bonifica on site (trattamento degli agenti inquinanti all interno dell area di movimentazione); in situ (trattamento all interno dell area senza movimentazione) e off-site (trattamento/smaltimento all esterno dell area). Signor Ministro Franco FRATTINI Ministero degli Affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I 00194 ROMA Commissione europea, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
2.2. Base giuridica La base giuridica del regime notificato è la Delibera Giunta regione Toscana n. 185 del 3 marzo 2003. 2.3. Forma dell aiuto, stanziamento, durata e intensità di aiuto L aiuto è concesso sotto forma di sovvenzioni a fondo perduto. Lo stanziamento di bilancio complessivo sarà pari o inferiore a 12,5 milioni di euro. La durata del regime sarà di 10 anni a decorrere dalla decisione di approvazione della Commissione. L aiuto sarà concesso solo se i progetti riceveranno l approvazione del Ministero dell Ambiente e se soddisferanno le eventuali prescrizioni sollevate dal Ministero stesso. L intensità massima dell aiuto in termini lordi è del 50% delle spese ammissibili effettivamente sostenute dalle imprese. 2.4. Destinatari, ambito e scopi ammissibili Beneficiano del regime notificato meno di dieci piccole e medie imprese ( PMI ) e grandi imprese. Il regime non si applica ai settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all allegato I del trattato CE. Poiché il Ministero dell Ambiente ha individuato come siti di interesse nazionale i territori posti nei comuni di Piombino, Livorno, Massa e Carrara, il regime si concentrerà nella regione Toscana. Lo schema favorisce gli interventi realizzati da imprese che contribuiscono a riparare danni ambientali mediante la bonifica di siti industriali inquinati. Non sarà concesso alcun aiuto al responsabile dell inquinamento, se chiaramente individuato, ed egli stesso sarà chiamato a rispondere e sosterrà i costi dell intervento di bonifica, in virtù del principio chi inquina paga. L aiuto sarà concesso soltanto qualora il responsabile dell inquinamento non sia individuato o non possa essere chiamato a rispondere secondo quanto disposto dalla legge italiana. I costi ammissibili sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l incremento di valore del terreno. Saranno considerati costi ammissibili: i costi sostenuti dall impresa per i lavori di bonifica; i costi relativi alla rimozione e al trattamento dei rifiuti o dei materiali inquinanti che rappresentano essi stessi la fonte di inquinamento del suolo o delle acque di superficie o di falda; i costi relativi alla demolizione e allo smaltimento di manufatti contaminati, che costituiscono la causa di inquinamento, detratto l incremento di valore del suolo. 2
I seguenti costi non saranno considerati come costi ammissibili: gli investimenti per l acquisto dell area e di edifici esistenti; le spese relative alla definizione ed esecuzione del piano di caratterizzazione; i costi sostenuti per le opere di urbanizzazione primaria e di recupero, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. 2.5. Cumulo Gli aiuti previsti dal regime in oggetto non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, né con altri finanziamenti comunitari. 3. IMPEGNI DELLE AUTORITÀ ITALIANE Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare i regolamenti riguardanti i settori specifici e a notificare preventivamente alla Commissione ogni progetto individuale di aiuto destinato agli investimenti nel quadro del presente regime ove i costi ammissibili superino i 25 milioni di euro e l aiuto ecceda i 5 milioni di euro in termini di equivalente sovvenzione lorda. Esse hanno confermato che le PMI sono conformi alla definizione di cui al regolamento n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle PMI 1. Inoltre si sono impegnate ad applicare con decorrenza dall 1.1.2005 la nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 2. Le autorità italiane si sono impegnate a fornire alla Commissione una relazione annuale sull attuazione del regime di aiuti ai sensi dell articolo 21, paragrafo 1 del regolamento n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante le norme di applicazione dell articolo 93 (attualmente 88) del trattato CE 3. 4. VALUTAZIONE DELL AIUTO 4.1. Sussistenza di aiuto ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato Nel caso di aiuti concessi ad imprese per la bonifica dei loro siti inquinati, i beneficiari sono imprese ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Il regime è selettivo in quanto l aiuto è concesso soltanto ad imprese ubicate in specifici comuni della regione Toscana. Il regime è finanziato con uno stanziamento della Regione Toscana. La Commissione rileva che il regime in questione, poiché riguarda dette imprese, può 1 GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. 2 GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. 3 GU L83 del 27.3.1999, pag.1. 3
alterare la concorrenza favorendo talune imprese o produzioni e quindi può incidere sugli scambi intracomunitari ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 4.2. Legittimità dell aiuto Le autorità italiane hanno soddisfatto l obbligo ad esse incombente ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE giacché hanno notificato alla Commissione il regime prima che venisse applicato. 4.3. Compatibilità dell aiuto L aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE in quanto rispetta le disposizioni in materia contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell ambiente 4 ( disciplina ambiente ) e in particolare per il fatto che: Conformemente al disposto del punto 7 della disciplina ambiente, il regime non si applica alle attività connesse alle produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati all allegato I del trattato. Il regime assicura che i responsabili dell inquinamento, se chiaramente individuati, devono finanziare la bonifica. Pertanto, è rispettato il principio di chi inquina paga di cui al punto 38, paragrafo 2, della disciplina ambiente. I costi ammissibili in base al regime sono pari al costo dei lavori di bonifica, meno l incremento di valore del terreno. La definizione di costi ammissibili secondo il presente regime è quindi conforme al punto 38, paragrafo 4, della disciplina ambiente. L intensità di aiuto prevista del 50% lordo dei costi ammissibili è inferiore al massimale del 100% di cui al punto 38, paragrafo 4, della disciplina ambiente. L importo totale dell aiuto non potrà in nessun caso essere superiore alle spese effettive sostenute dall impresa, come indicato al punto 38, paragrafo 5, della disciplina ambiente. Sono rispettate le regole sul cumulo di aiuti provenienti da fonti diverse, come indicato al punto 74 della disciplina ambiente. Le autorità italiane notificheranno preventivamente alla Commissione i singoli casi di aiuto all investimento concessi nell ambito del regime ove i costi ammissibili superino i 25 milioni di euro e l aiuto ecceda i 5 milioni di euro in termini di equivalente sovvenzione lorda, come indicato al punto 76 della disciplina ambiente. Sarà trasmessa alla Commissione una relazione annuale sull attuazione del regime di aiuto, conformemente all allegato alla disciplina ambiente. Visto quanto sopra, la Commissione conclude che il regime di aiuti in questione soddisfa i limiti e le condizioni indicate nella disciplina ambiente. La Commissione ritiene 4 GU C37 del 3.2.2001, pag. 3. 4
pertanto che il regime sia necessario alla tutela dell ambiente senza indurre effetti sproporzionati sulla concorrenza. Di conseguenza, il regime soddisfa i requisiti per essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE. 5. CONCLUSIONE La Commissione ha pertanto deciso: che l aiuto alla tutela dell ambiente e al risparmio energetico n. N207/2003 - ITALIA Regione Toscana Bonifiche di siti industriali degradati, concesso in base alla Delibera n. 185 della Giunta regione Toscana del 3 marzo 2003, soddisfa i criteri per essere dichiarato compatibile con il trattato CE, conformemente all articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ove la presente lettera contenesse informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine stabilito, la Commissione presumerà il tacito assenso alla divulgazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede sul sito Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/. Tale richiesta deve essere mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo aiuti di Stato Rue Joseph II, 70 B-1049 Bruxelles Fax: (+32 2 296 13 43) Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta stima. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 5