COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2003)3229fin. Aiuto di Stato N 511/2002 Italia (Sardegna) Fondo capitale di rischio.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2003)3229fin Oggetto : Aiuto di Stato N 511/2002 Italia (Sardegna) Fondo capitale di rischio Signor Ministro, 1. PROCEDIMENTO 1. Con lettera della Rappresentanza permanente d Italia n del 30 luglio 2002, registrata dalla Commissione il 2 agosto 2002, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, conformemente all articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il progetto di regime in oggetto. 2. Con lettera del 27 agosto 2002, n. D/54777, la Commissione ha chiesto informazioni complementari. Le autorità italiane hanno chiesto una proroga del termine per la risposta ed hanno trasmesso delle informazioni con lettere della Rappresentanza permanente rispettivamente del 31 ottobre 2002, n , e del 20 dicembre 2002, n La Commissione ha concesso la proroga con lettera del 15 novembre 2002, n. D/56477, chiesto informazioni complementari con lettera del 29 gennaio 2003, n. D/50627, e inviato un sollecito con lettera del 27 marzo 2003, n. D/ Le autorità italiane hanno trasmesso le loro informazioni con lettera della Rappresentanza permanente del 3 aprile 2003, n Infine, con lettera del 16 maggio 2003, n. D/53237, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni complementari. Le autorità italiane hanno risposto con lettera della Rappresentanza permanente del 1 luglio 2003, n. 8678, registrata il 4 luglio Ai sensi dell articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell articolo 93 (divenuto articolo 88) del trattato CE 1, con lettera del 28 agosto 2003, n , la Commissione ha chiesto una proroga per l adozione di una decisione. 1 GU L 83 del S. E. On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Commissione europea B-1049 Bruxelles, Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles.

2 2. DESCRIZIONE PARTICOLEGGIATA DELLA MISURA Titolo e base giuridica 3. Gli interventi saranno realizzati dalla Regione Sardegna a titolo del regime in oggetto, che ha come base giuridica una delibera della Giunta regionale, notificata allo stadio di progetto. Obiettivo 4. Il regime si propone l obiettivo di favorire una struttura finanziaria equilibrata ed adeguata a nuovi programmi d investimento e all introduzione di nuove tecnologie. L obiettivo verrà perseguito mediante un fondo di capitale di rischio istituito nell ambito del medesimo regime. Durata e dotazione finanziaria 5. Il regime è applicabile sino al 31 dicembre 2006 e la sua dotazione finanziaria totale è di 21,303 milioni di EUR. Beneficiari e campo d applicazione settoriale 6. Possono beneficiare del regime solo le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell aiuto. È esclusa la possibilità di far beneficiare degli aiuti imprese in difficoltà come definite dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà Il regime non si applica al settore della produzione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato CE, a quello della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca di cui all allegato I del trattato CE, né ai settori dei trasporti, della siderurgia, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e dell industria automobilistica. Oggetto del regime 8. Per le finalità previste il regime in questione prevede interventi nella forma di acquisizione di una partecipazione di minoranza al capitale delle imprese beneficiarie. Le partecipazioni saranno acquisite dal fondo di capitale di rischio. Modalità di costituzione, di gestione e d intervento del fondo 9. Il gestore del fondo di capitale di rischio sarà scelto mediante gara. La gestione sarà affidata al soggetto che proporrà il costo di gestione più basso rispetto al 5% del capitale versato del fondo stesso in media annuale (cfr. punto 11). Il gestore dovrà apportare al fondo capitali propri in misura pari almeno al 35% della dotazione finanziaria complessiva del fondo. 2 GU C 288 del

3 10. Il fondo sarà costituito come entità giuridica indipendente con una contabilità totalmente separata. 11. La remunerazione del gestore non potrà superare il 5% del capitale versato del fondo in media annuale. L ammontare (in percentuale) esatto sarà determinato mediante gara al ribasso. La remunerazione sarà composta come segue: una commissione di gestione fissa pari al massimo al 3% del capitale versato del fondo in media annuale. Essa verrà riconosciuta una volta dismesse tutte le partecipazioni e purché i rendimenti ottenuti siano tali da garantirne la copertura; un premio legato all efficienza del gestore nella selezione e gestione delle partecipazioni. Tale premio verrà calcolato sulla quota di rendimento che eccede il rendimento considerato accettabile per l impiego di capitale di rischio ( rendimento minimo obiettivo ), pari al tasso variabile EURIBOR a 3 mesi vigente all atto dell acquisizione della partecipazione. Il premio sarà pari al 35% della differenza tra il rendimento effettivo della partecipazione ed il rendimento minimo obiettivo. 12. Come precisato al punto 9, il gestore dovrà anche apportare al fondo capitali propri in misura non inferiore al 35% della dotazione finanziaria complessiva del fondo. I proventi del fondo non saranno distribuiti agli investitori ma reinvestiti nel fondo. Alla fine del periodo di programmazione del programma operativo regionale della Sardegna , la giacenza finale del fondo sarà ripartita tra gli investitori al netto dei costi di gestione. La ripartizione avrà luogo in proporzione alle quote possedute, senza alcuna condizione preferenziale per il gestore, che è anche investitore. 13. All atto dell assunzione di ciascuna partecipazione, il gestore del fondo di capitale di rischio dovrà acquisire a proprio carico una quota di partecipazione al capitale dell impresa beneficiaria. Tale quota sarà pari almeno al 3% del capitale sottoscritto e non soggetta a limiti temporali per il suo disinvestimento. 14. Le assunzioni di partecipazioni possono avvenire esclusivamente in occasione di un aumento del capitale sociale dell impresa beneficiaria. Le partecipazioni dovranno essere non inferiori al 15% e non superiori al 30% del capitale sociale e il loro importo non potrà essere superiore a EUR. Esse dovranno essere smobilizzate dopo cinque anni dalla data dell assunzione, al valore di mercato. 15. Saranno assunte partecipazioni solo in aziende in fase di costituzione, di avviamento e di espansione impegnate in un progetto di sviluppo. Tale progetto dovrà essere illustrato da un business plan che consenta di valutarne la validità tecnicoeconomico-finanziaria e l idoneità al conseguimento degli obiettivi prefissati. Il business plan dovrà contenere in particolare informazioni dettagliate sull impresa, sulle attività e le principali azioni che l impresa intende intraprendere per l attuazione del progetto di sviluppo, un analisi del prodotto e del mercato, un piano di marketing, l organizzazione aziendale e gli aspetti economici e finanziari del progetto di sviluppo. 3

4 16. Le decisioni saranno prese da un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti del gestore e tre rappresentanti dell Amministrazione regionale e presieduto da uno dei rappresentanti del gestore. Spetta al comitato esaminare e pronunciarsi sull accoglibilità delle richieste presentate dalle imprese. Esso determinerà l importo dell intervento e le condizioni specifiche dell operazione di partecipazione. Le decisioni saranno assunte a maggioranza dei voti e in caso di parità nei voti risulterà determinante il voto del presidente. Altre condizioni 17. Per quanto attiene al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all allegato I del trattato CE, il regime prevede che nessun aiuto potrà essere concesso per lavori iniziati o azioni intraprese prima che una domanda di aiuto sia stata regolarmente presentata all autorità competente ed approvata da questa autorità con un atto giuridicamente vincolante. Norme in materia di cumulo 18. Il fondo di capitale di rischio previsto dal regime potrà effettuare un solo apporto di capitale a favore della stessa impresa. 19. Le imprese beneficiarie non potranno ricevere alcun altro aiuto nella forma di assunzione di una partecipazione al capitale da parte di altri fondi di capitale di rischio costituiti con il contributo di risorse pubbliche. 20. Per la durata della partecipazione, l impresa potrà beneficiare di altri aiuti ad altro titolo relativi al medesimo progetto di investimento (per es. aiuti a finalità regionale) solo limitatamente al 50% dell intensità del regime considerato. Rapporto annuale 21. È prevista la trasmissione alla Commissione di un rapporto annuale sull attuazione del regime. Le autorità italiane si sono impegnate a calcolare l equivalente sovvenzione dell aiuto all atto dello smobilizzo del capitale, sulla base del rendimento effettivo, e a comunicarlo alla Commissione in occasione della presentazione del rapporto annuale. 3. VALUTAZIONE DELL AIUTO Valutazione della sussistenza di un aiuto ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE 22. Per determinare se le misure in oggetto costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre accertare se procurino un vantaggio ai beneficiari, se tale vantaggio sia concesso mediante risorse statali, se falsino la concorrenza e se siano atte a incidere sugli scambi tra Stati membri. 23. Il primo criterio di cui all articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE consiste nella possibilità che la misura favorisca alcuni beneficiari specifici. Si tratta dunque di determinare, da un lato, se talune imprese ne ricavino un beneficio economico di cui non avrebbero goduto nelle normali condizioni di mercato o se evitino di sostenere dei costi che avrebbero normalmente gravato sulle risorse finanziarie proprie delle imprese stesse; dall altro lato, se esse favoriscano una categoria o un gruppo specifico di imprese. Poiché il regime in oggetto è inteso ad istituire un fondo di capitale di rischio, occorre verificare se esso conferisca dei vantaggi agli investitori, 4

5 al fondo stesso o alle imprese nelle quali viene assunta un partecipazione. Per iniziare tale analisi, la Commissione prende atto che il gestore del fondo sarà scelto mediante gara a partire da una remunerazione massima (5% del capitale versato del fondo in media annuale) composta da una parte fissa e da un premio (vedi supra punto 11) - che è pari all ammontare indicato al punto 2.7 della norma n. 8. (Fondi per mutui e capitali di rischio) dell allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio E anche importante sottolineare che nessun altra remunerazione sarà versata al gestore. Il fatto che il bando di gara sarà al ribasso garantisce una determinazione della remunerazione del gestore dal mercato. 24. Vantaggi per gli investitori. Ai sensi della comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio 4, quando le risorse statali sono apportate alle stesse condizioni applicate agli investitori privati (principio della parità di trattamento), sarà di norma possibile concludere che il provvedimento non conferisce alcun vantaggio 5. Nel regime in oggetto, il gestore del fondo di capitale di rischio dovrà apportare al fondo capitali propri per un ammontare non inferiore al 35% della dotazione finanziaria complessiva del fondo. La scelta mediante gara consentirà in particolare di determinare le spese di gestione, vale a dire la remunerazione massima, in qualità di gestore, riconosciuta al soggetto scelto. 25. Per quanto riguarda la remunerazione di questo medesimo soggetto (e cioè il gestore/investitore) in quanto investitore, la Commissione rileva che non gli viene concessa alcuna condizione di favore rispetto agli altri investitori (vedi supra, punto 12). È dunque possibile concludere che non si riscontra l esistenza di un vantaggio ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. 26. Vantaggi per il fondo. Ai sensi della comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio, il fondo stesso può essere considerato come beneficiario di un aiuto quando ha le caratteristiche di un'impresa indipendente. Ciò avviene in particolare quando le misure comportano trasferimenti in favore di un fondo già esistente. Il fondo in esame è stato invece appositamente istituito dalla Regione Sardegna per favorire gli investimenti nel capitale di talune piccole e medie imprese. Il fondo può quindi essere considerato come un semplice strumento per trasferire capitali alle imprese e non come un beneficiario degli eventuali aiuti Vantaggi per le imprese nelle quali viene realizzato l investimento. Le decisioni d investimento saranno prese a maggioranza dei voti da un Comitato tecnico composto da tre rappresentanti del gestore e tre rappresentanti dell Amministrazione regionale e presieduto da uno dei rappresentanti del gestore. In caso di parità nei voti risulterà determinante il voto del presidente. Si può quindi concludere che le decisioni di investimento dovranno necessariamente essere prese con il consenso del gestore del fondo. 3 Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali (GU L 193 du 29 luglio 2000). 4 GU C 235 del Punto IV.3 (ii). 6 Cfr. comunicazione della Commissione su aiuti di Stato e capitale di rischio, punto IV

6 28. Il gestore dovrà apportare al fondo capitali propri per un ammontare non inferiore al 35% della dotazione finanziaria complessiva del fondo. Esso partecipa quindi al rischio connesso ad ogni investimento realizzato, nella misura in cui il suo capitale viene utilizzato in virtù della sua partecipazione al fondo in quanto investitore e non gode di alcun trattamento preferenziale. Il suo capitale è inoltre implicato nell investimento anche perché è tenuto ad acquisire a proprio carico un ulteriore quota di partecipazione al capitale dell impresa beneficiaria (vedi supra, punto 12). Infine, la remunerazione del gestore è connessa al rendimento di ogni partecipazione assunta (vedi supra, punto 11). 29. Da quanto precede, risulta che il gestore del fondo, che interviene anche come investitore, ha tutto l interesse a massimizzare l utile risultante da ogni partecipazione assunta e ad orientare in tal senso le decisioni del comitato tecnico. È vero che la gara non discriminerà tra soggetti pubblici e privati e potrebbe risultarne vincitrice un impresa pubblica. L impresa pubblica è tuttavia tenuta a comportarsi secondo il principio dell investitore privato in un economia di mercato, in un ottica di massimizzazione degli utili. Qualora essa si comportasse in modo diverso, i fondi apportati dall impresa pubblica potrebbero configurare aiuti di Stato concessi al di fuori del campo d applicazione del regime in oggetto. Un comportamento diverso potrebbe anche avere un effetto di leva sull impiego della totalità della dotazione del fondo e rimettere in discussione la valutazione fatta dalla Commissione nella presente decisione. In ogni caso, operazioni di questo genere si svolgerebbero al di fuori del quadro del regime in oggetto e non rientrerebbero quindi nel campo d applicazione della presente decisione. 30. Per i motivi suesposti la Commissione può quindi escludere che le imprese nelle quali viene assunta una partecipazione godano di un vantaggio. Conclusione 31. Poiché non sono riscontrabili vantaggi a favore degli investitori, del fondo e delle imprese nelle quali viene assunta una partecipazione, il primo elemento costitutivo di un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE non sussiste. La Commissione può quindi concludere che la misura in oggetto non costituisce un aiuto di Stato. 32. Dato che la misura non costituisce un aiuto di Stato, non occorre procedere alla valutazione della sua compatibilità. La Commissione prende tuttavia atto dell impegno delle autorità italiane a trasmetterle un rapporto annuale sull attuazione del regime, nel quale dovrà figurare in particolare un calcolo del tasso di rendimento effettivo del capitale investito dal fondo. 6

7 4. DECISIONE La Commissione considera che la misura in oggetto non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Direzione Aiuti di Stato I Protocollo Aiuti di Stato B-1049 Bruxelles Fax : Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mario Monti Membro della Commissione 7

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