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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 26-VII-2006 C(2006) 3451 Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Friuli - Venezia Giulia) Aiuto n. N 625/03 Alienazione della Centrale ortofrutticola in Comune di Udine dall Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) alla Cooperativa Frutticoltori Partidor Soc. Coop.a.r.l. Signor Ministro, 1. Con lettera del 15 dicembre 2003, protocollata il 16 dicembre 2003, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato la misura in oggetto alla Commissione, ai sensi dell articolo 88, paragrafo 3 del trattato. 2. Con lettera dell 11 maggio 2004, protocollata il 13 maggio 2004, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha trasmesso alla Commissione i complementi di informazione richiesti alle autorità italiane con lettera del 12 febbraio Con lettera del 22 giugno 2004, nuovi complementi di informazione sono stati chiesti alle autorità italiane. 4. Con lettera del 9 gennaio 2006, i servizi della Commissione, in assenza delle dette informazioni, hanno inviato un sollecito alle autorità italiane. 5. Con lettera del 15 febbraio 2006, le autorità italiane hanno chiesto una nuova proroga di tre mesi, intesa a fornire le informazioni richieste. 6. Con lettera del 24 febbraio 2006, i servizi della Commissione hanno concesso la nuova proroga richiesta. 7. Con del 22 maggio 2006, protocollato alla stessa data, e con lettera del 13 giugno 2006, protocollato il 19 giugno 2006, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha comunicato alla Commissione le informazioni richieste alle autorità italiane con lettera del 22 giugno Ho l onore di informarla che la Commissione non ha obiezioni da formulare riguardo alla misura in oggetto. S.E. On. Massimo D'ALEMA Ministro degli affari esteri Piazzale della Farnesina 1 I Roma Commissione europea Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgio. Telefono: (+32-2) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 9. Per adottare tale decisione, la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni: Descrizione 10. La misura in oggetto ha come fondamento giuridico l articolo 35 della legge regionale 17 luglio 1992 n. 20, modificata, nonché il decreto 111 del Commissario dell ERSA del 5 novembre L articolo 35 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 autorizza esplicitamente l ERSA ad alienare l impianto denominato Centrale ortofrutticola in Comune di Udine alla cooperativa agricola che sia comodataria, sin dal 1 gennaio 1985 (in altre parole, la cooperativa in oggetto). Esso è stato completato dall articolo 214 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 ai sensi del quale le cooperative acquirenti degli impianti ai sensi dell articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, sostituito dall articolo 32 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 e dall articolo 35 della legge regionale n. 20/1992, sono tenute ad effettuare investimenti migliorativi degli impianti acquistati per una spesa che, sommata a quella di acquisto, determini un onere complessivo a loro carico pari ad almeno il 45% del valore attuale dell immobile sommato all importo degli investimenti (in altre parole del prezzo di mercato stabilito al momento della stipula del contratto di trasferimento della proprietà sulla base di una perizia di stima dell ERSA). Tali disposizioni sono state approvate dalla Commissione nell ambito del fascicolo di aiuto N 555/B/ Quanto al decreto 5 novembre 2003, n. 111, del commissario dell ERSA, esso determina le modalità dell alienazione dalla Centrale. Esso indica che il prezzo di vendita è fissato a ,80 EUR, pari cioè al 60% del prezzo di stima, di EUR. 13. L operazione è subordinata ad una clausola contrattuale che fa divieto alla cooperativa in oggetto di cessione dell impianto acquistato per un periodo di dieci anni dalla stipula del contratto, di trasferimento di proprietà della Centrale, nonché divieto di adibire l immobile ad uso diverso da quello agricolo. La cooperativa, che gestisce impianti appartenenti alle pubbliche autorità, opera in regime di locazione pagando un canone di affitto corrispondente ai prezzi di mercato di cui al contratto. 14. Il decreto 111 prevede altresì l accollo da parte della cooperativa delle rate residue del mutuo di miglioramento fruttifero ancora da pagare, mutuo acceso a condizioni di mercato dall ERSA con la Sezione di Credito agrario dell Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, dell importo di ITL ( EUR), rimborsabile in 20 anni, con inizio ammortamento al 1 gennaio 1985 e scadenza dell ultima delle quaranta rate semestrali al 31 dicembre Cfr. lettera SG(94) D/2452 del Il ritardo nell esecuzione della misura adottata nell ambito del fascicolo N 555/B/92 si spiega in particolare con i vari emendamenti legislativi subentrati con l adozione di leggi a livello nazionale, che hanno avuto per effetto di modificare il regime di locazione di impianti esistente tra le pubbliche autorità e la cooperativa. A tali questioni legislative sono venuti ad aggiungersi ritardi amministrativi nel rilascio di autorizzazioni. 2

3 15. Nelle informazioni complementari delle autorità italiane, le medesime hanno fornito un piano d investimenti particolareggiato che la cooperativa intende attuare al momento dell acquisto della "Centrale". Gli investimenti, per un importo pari a ,48 EUR, saranno finanziati unicamente dalla cooperativa e devono essere realizzati nei cinque anni successivi all alienazione. In caso di mancata attuazione, la cooperativa dovrà da ultimo pagare il prezzo di mercato per acquistare gli impianti alienati. Valutazione 16. Ai sensi dell articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune aziende o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La misura in oggetto corrisponde a tale definizione nel senso che riguarda un azione specifica e può incidere sugli scambi, per il posto occupato dall Italia nel settore di attività dell azienda, e cioè il settore ortofrutticolo (l Italia è uno dei primi produttori di ortofrutticoli dell Unione). 17. Nei casi di cui all articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato, tuttavia, talune misure possono essere considerate, per deroga, compatibili con il mercato comune. 18. Nel caso di specie, tenuto conto della natura delle citate misure, l unica deroga che possa essere invocata è quella di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, secondo cui possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 19. Per quanto riguarda l applicabilità della deroga, la misura che interessa il comparto della trasformazione di prodotti agricoli deve essere conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso denominati gli orientamenti ) 3 4, e in particolare al punto Nel caso di specie, la Commissione constata che la notifica è volta ad adeguare alle disposizioni degli orientamenti una precedente misura approvata dalla Commissione (fascicolo N 555/B/92) che, peraltro, non era stata mai attuata. 21. Nell ambito del citato fascicolo, la Commissione aveva deciso di approvare la misura, fermo restando l obbligo, a carico del beneficiario, di realizzare altri investimenti comportanti un onere finanziario totale (prezzo di acquisto degli impianti sommato all importo di tali investimenti), pari ad almeno il 45% del valore di mercato attuale degli impianti. 3 JO C 232 du , p Il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, non è utilizzato nel caso di specie per il carattere settoriale della misura. 3

4 22. Tenuto conto delle modifiche del tasso di aiuto, di cui agli orientamenti, l approvazione può essere mantenuta unicamente se il beneficiario realizza investimenti che comportino una sua partecipazione finanziaria totale (prezzo di acquisto + investimenti), pari almeno al 60% del valore di mercato degli impianti (poiché il Friuli - Venezia Giulia non fa parte delle regioni dell obiettivo 1, gli aiuti alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli devono essere al massimo del 40%, ai sensi del punto 4.2 degli orientamenti). 23. Nel caso di specie, la Commissione constata che il valore citato è stato stimato a EUR. 24. Dalle informazioni complementari fornite dalle autorità italiane emerge che la perizia di stima è stata redatta da un geometra di Udine, perito estimatore terzo e indipendente dalle due parti firmatarie dell atto di alienazione degli impianti. Il criterio dell indipendenza del perito, di cui alla Comunicazione della Commissione relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e di fabbricati da parte di pubbliche autorità 5, è dunque soddisfatto. 25. Per quanto riguarda l importo della vendita propriamente detta, la Commissione constata che la somma del prezzo che dovrà pagare la cooperativa ( ,80 EUR) e di quello degli investimenti da realizzare ( ,48 EUR) darà un importo ( ,28 ) superiore al valore stimato degli impianti venduti, il che, per definizione, mostra che la cooperativa apporterà un contributo del 60% del detto valore. Si noti inoltre che, anche se non si considera l importo degli investimenti, il tasso di aiuto attinente al prezzo di vendita praticato sarebbe del 40%, e cioè conforme a quello di cui al punto 4.2 degli orientamenti (il prestito menzionato al punto 14 non deve essere preso in considerazione, poiché la cooperativa sostituisce semplicemente i poteri pubblici nel rimborso). 26. Riguardo agli altri requisiti di cui agli orientamenti, la Commissione constata, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, che la cooperativa è operativa, che ha assunto l impegno di rispettare i criteri in materia di sbocchi, di cui al piano di sviluppo rurale della regione approvato dalla Commissione, nonché di soddisfare alle norme minime, di cui al punto 4.2 degli orientamenti. 27. Alla luce delle citate considerazioni, la Commissione constata che i requisiti, di cui al punto 4.2 degli orientamenti, sono soddisfatti. La misura in oggetto è ammessa pertanto al beneficio della deroga, di cui all articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, a titolo di aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Decisione 28. Sulla base della citata analisi, la Commissione ha deciso di considerare che l aiuto inerente all alienazione della Centrale ortofrutticola in Comune di Udine, dall Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla Cooperativa Frutticoltori Partidor Soc. Coop.a.r.l, è compatibile con il mercato comune. 5 GU C 209 del , pag. 3. 4

5 29. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare a terzi, si prega di informarne la Commissione, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non ricevesse una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito Internet : La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione H. Legislazione agricola Unità: H.2. Concorrenza Ufficio: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione 5

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