COMMISSIONE EUROPEA. Aiuto di Stato SA (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2012) 9118 final Oggetto: Aiuto di Stato SA (2012/N) Italia- Calabria Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli Signor Ministro, I. PROCEDIMENTO 1. Con messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2012, la Rappresentanza permanente d Italia presso l Unione europea ha notificato alla Commissione europea il regime in oggetto a norma dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Ulteriori informazioni sono state richieste con lettere del 6 luglio 2012 e del 21 settembre Tali informazioni sono state trasmesse con lettere inviate il 30 luglio 2012 e il 7 novembre Mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti delle misure in oggetto, in quanto esse sono compatibili con il TFUE. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue: II. DESCRIZIONE Titolo 3. Pubblicità e promozione di prodotti ortofrutticoli. S.E On. Giulio TERZI di SANT'AGATA Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 Obiettivo 4. Il regime notificato prevede la promozione delle vocazioni produttive del territorio e della tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali (in particolare per pesche e nettarine, e per l'igp "Clementine di Calabria"). Descrizione dell'aiuto a) Pubblicità Azioni ammissibili 5. Pesche e Nettarine: sono ammissibili interventi relativi alla Pubblicità del prodotto pesche e nettarine nelle catene della GDO, attraverso: - modalità di confezionamento innovativo con alto grado di riconoscibilità; - azioni commerciali mirate nei punti vendita del mercato nazionale ed Europeo; - realizzazione di isole di vendita nella GDO; - realizzazione di materiale e acquisto di pagine pubblicitarie. 6. Clementine di Calabria IGP: sono ammissibili interventi relativi alla pubblicità del prodotto: - nelle catene della GDO, attraverso modalità di confezionamento innovative, con alto grado di riconoscibilità, ed azioni commerciali mirate nei punti vendita del mercato nazionale ed Europeo; - realizzazione di spot televisivi e progetto grafico per la realizzazione di contenitori pubblicitari; - acquisto di spazi pubblicitari su testate giornalistiche ed emittenti televisive nazionali. Spese ammissibili 7. Spese per la realizzazione di materiale destinato al confezionamento della frutta ad alto grado di riconoscibilità; Spese per l'acquisto di pagine pubblicitarie su giornali nazionali e degli stati membri; Spese connesse alla realizzazione Isole di vendita (espositori personalizzati, allestimenti, spese per hostess, ecc.); Spese per la realizzazione di materiale pubblicitario, anche connesso al condizionamento dei prodotti; Spese per realizzazione spot e acquisto spazi televisivi; Spese per progettazione intervento. Intensità dell'aiuto e condizioni generali Pesche e Nettarine 8. L'intensità d'aiuto prevista è pari al 100% dell'importo richiesto; la campagna pubblicitaria è di carattere generico e giova a tutti i produttori di questo tipo di prodotto. Non sarà fatto alcun riferimento all'origine del prodotto. Le autorità 2

3 italiane s'impegnano affinché la campagna pubblicitaria ottemperi al disposto dell'articolo 2 della direttiva 2000/13/CE. Clementine di Calabria IGP 9. L'intensità d'aiuto prevista è pari al 50% dell'importo richiesto. L'aliquota dell'aiuto diretto non supera il 50 %. Se le imprese del settore contribuiscono al finanziamento del 50 % almeno dei costi, l'intensità dell'aiuto può ammontare fino al 100 % indipendentemente dalla forma che assume il contributo. La campagna pubblicitaria sarà dedicata ai prodotti di qualità, intesi come prodotti rispondenti ai criteri da stabilirsi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 1, e ad indicazioni geografiche protette (IGP). La campagna pubblicitaria non sarà dedicata esplicitamente ai prodotti di una o più imprese determinate. 10. La campagna pubblicitaria è destinata a denominazioni riconosciute a livello dell'unione, può essere fatto riferimento all origine dei prodotti purché il riferimento all origine corrisponda esattamente alle denominazioni registrate dall Unione. b) Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità Azioni ammissibili 11. Pesche e Nettarine: sono ammissibili interventi di promozione mirata all'ottenimento di denominazione o attestazioni di specificità. Sostegno all'introduzione di sistemi di qualità, tracciabilità e rintracciabilità rivolti al prodotto Pesche nonché formazione del personale. Spese ammissibili 12. Spese inerenti la creazione ex novo di sistemi orientati all'ottenimento di marchi DOP e/o IGP; Spese per l'introduzione di sistemi di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto pesche e nettarine e formazione del personale. Intensità dell'aiuto e condizioni generali 13. Pesche e Nettarine pari al 100% dell'importo richiesto. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione europea. Gli aiuti non possono essere concessi in relazione alle spese per investimenti. 1 Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del , pag. 1). 3

4 14. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa europea preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. 15. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. 16. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato. Base giuridica 17. Legge regione Calabria n. 24 dell'8 luglio 2002, Deliberazione Giunta Regionale n. 136 del 27 marzo Budget 18. Il bilancio totale ammonta a massimo 3,5 milioni di euro. Durata 19. Fino al Beneficiari 20. I beneficiari sono le piccole e medie imprese (organizzazioni di produttori e consorzi di produzione consorzi di tutela). Effetto incentivo 21. Le autorità italiane hanno indicato che può essere concesso un aiuto solo per attività intraprese dopo che il regime sia stato dichiarato compatibile con il trattato dalla Commissione, sia stata presentata una domanda di aiuto all autorità competente e la domanda sia stata accettata dall autorità competente in un modo che la obblighi a concedere l aiuto in conformità con il punto 16 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (di seguito gli orientamenti ). Imprese in difficoltà 22. Si conferma che il regime in oggetto non si applicherà alle imprese in difficoltà né a quelle eventualmente tenute a rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune, finché non sia stato eseguito il rimborso o finché l'importo da 2 GU C 319 del , pag. 1. 4

5 rimborsare non sia stato depositato su un conto corrente bloccato (in entrambi i casi, maggiorato degli interessi dovuti). Impegno 23. In merito ai campioni o esempi del materiale pubblicitario, le autorità italiane si impegnano a far pervenire alla Commissione, appena possibile i campioni o gli esempi del materiale pubblicitario da realizzare. III. VALUTAZIONE DELLA MISURA Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE 24. Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 25. I beneficiari dell aiuto esercitano un attività economica. L'aiuto in oggetto riguarda, tra altri, persone di diritto pubblico che, nella misura in cui esercitano un'attività economica, costituiscono delle imprese. Inoltre l aiuto concesso dallo Stato incide sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini di questa disposizione la condizione dell incidenza sugli scambi è soddisfatta se l impresa beneficiaria svolge un attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri 3. Il semplice fatto che l aiuto rafforzi la posizione dell impresa rispetto ad altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari permette di concludere che l aiuto incide sugli scambi all interno dell Unione 4. Di conseguenza sono soddisfatte nel caso di specie le condizioni previste all articolo 107, paragrafo 1, del trattato TFUE. Applicazione dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE 26. Tuttavia il divieto di cui all articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è incondizionato. Sono ammesse deroghe: l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), prevede che possono essere considerati compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, a condizione che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 27. Affinché possa applicarsi questa deroga, gli aiuti di Stato devono soddisfare le condizioni fissate nella legislazione applicabile, in primo luogo il 3 Vedasi sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 1988, Francia c. Commissione, 102/87, Raccolta, 1988, p Secondo la giurisprudenza della Corte, allorché un aiuto finanziario concesso da uno Stato rafforza la posizione di un impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall aiuto, che rischia altresì di falsare la concorrenza fra le imprese stabilite in altri Stati membri (sentenza della Corte del 17 settembre 1980) - Philip Morris Holland BV contro Commissione, causa 730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12). 5

6 regolamento (CE) n. 1857/ (regolamento di esenzione). Nel caso degli aiuti alla pubblicità tale regolamento non si applica. Per questo motivo, la valutazione degli aiuti alla pubblicità dovrà essere fatta alla luce degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale (di seguito gli orientamenti ). Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori), essi sono considerati compatibili se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento di esenzione. 28. Il capo VI.D.2 di detti orientamenti disciplina gli aiuti per la pubblicità dei prodotti agricoli. 29. Conformemente al punto 152, lettera a) degli orientamenti, per pubblicità si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all acquisto di un determinato prodotto. Essa comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, nonché le azioni pubblicitarie rivolte ai consumatori nei punti di vendita. Le informazioni fornite dalle autorità italiane evidenziano che le azioni previste corrispondono a tale definizione (cfr. sopra paragrafi 5-7). 30. Secondo il punto 153 degli orientamenti, gli aiuti di Stato a favore di campagne pubblicitarie all interno dell'unione saranno dichiarati compatibili con il trattato se sono soddisfatte le seguenti condizioni. 31. In primo luogo, il punto 153, lettera a), indica che la campagna pubblicitaria deve essere destinata a prodotti di qualità definiti come prodotti che soddisfano i criteri da stabilirsi a norma dell articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, a denominazioni riconosciute a livello europeo (come le DOP - denominazioni di origine protette), le IGP -indicazioni geografiche protette- o altre denominazioni di origine protette in virtù della normativa europea) oppure per marchi di qualità nazionali e regionali. Tra le azioni contemplate dalle autorità italiane una parte sono destinate ai prodotti con indicazione geografica protetta riconosciuti dall'unione (cfr. sopra paragrafi 6 e 9). 32. Secondo le informazioni fornite e in conformità con il punto 153 b), le campagne pubblicitarie non possono essere focalizzate sui prodotti di una o più imprese determinate (cfr. sopra paragrafo 9). 33. Le autorità italiane hanno confermato che, conformemente al punto 154 degli orientamenti, può essere fatto riferimento all origine dei prodotti purché il riferimento all origine corrisponda esattamente alle denominazioni registrate dall Unione (cfr. sopra punto 10). 34. Secondo il punto 157 degli orientamenti, gli aiuti di Stato a favore della pubblicità possono ammontare fino al 100% delle spese ammissibili e sono dichiarati 5 Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del ). 6 GU C 319 del

7 compatibili se la campagna pubblicitaria in questione è di carattere generico e giova a tutti i produttori del tipo di prodotto in questione. In questa pubblicità non può essere fatto alcun riferimento all origine del prodotto. Secondo le informazioni fornite, le campagne generali previste soddisfano tutte queste condizioni (cfr. sopra paragrafo 8). 35. Il punto 158 degli orientamenti che impone una notifica se le attività sono dotate di un bilancio annuo superiore a 5 milioni di euro, non è applicabile nella fattispecie. Il bilancio ammonta al massimo a 3,5 milioni di euro (cfr. sopra paragrafo 18). 36. La Commissione prende atto del fatto che, a tutt oggi, le autorità italiane non possono presentare progetti di attività pubblicitarie già completati e presentati per finanziamenti poiché questa tipologia di aiuti attualmente non esiste. La Commissione ritiene che gli impegni assunti a tal fine dalle autorità italiane siano sufficienti per assicurare il rispetto delle norme nelle campagne di pubblicità in oggetto (cfr. sopra paragrafo 23). 37. In virtù di quanto sopra esposto la misura di aiuto notificata soddisfa le condizioni di cui alla sezione VI.D degli orientamenti e di conseguenza può beneficiare della deroga prevista all articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo. 38. Il capo IV.J. degli orientamenti disciplina gli "Aiuti destinati a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità". 39. Conformemente al punto 98 degli orientamenti, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE gli aiuti di Stato destinati a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del reg. 1857/ (regolamento di esenzione). 40. Gli aiuti possono essere concessi soltanto in relazione ai costi di servizi forniti da terzi e/o per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, o organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità, purché tali denominazioni e tali marchi siano conformi alla legislazione comunitaria. Gli aiuti non devono essere concessi in relazione alle spese per investimenti. Secondo le informazioni fornite, queste condizioni sono rispettate (cfr. sopra paragrafo 13). 41. Non possono essere concessi aiuti a copertura dei costi dei controlli effettuati dal produttore stesso o nei casi in cui la normativa europea preveda che i costi dei controlli siano a carico dei produttori, senza specificare l'effettivo ammontare degli oneri. In base alle garanzie date dalle autorità italiane, anche questa condizione sembra essere rispettata (cfr. sopra paragrafo 14). 42. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi siano 7 Vedasi nota pié pagina 5. 7

8 prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato. Gli aiuti sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori. Secondo le informazioni fornite, queste condizioni sono rispettate (cfr. sopra paragrafi 15 e16). 43. In virtù di quanto sopra esposto la misura di aiuto notificata soddisfa le condizioni di cui alla sezione IV.J degli orientamenti e di conseguenza può beneficiare della deroga prevista all articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato a titolo delle misure destinate allo sviluppo del settore agricolo. IV. DECISIONE 44. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l aiuto compatibile con il mercato interno. 45. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della medesima. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet La domanda va inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione M. 2 - Concorrenza Loi 130 5/94/A B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 8

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