Aiuti di Stato/ Italia (Piemonte) Aiuto N 145/2002 Aiuto a favore dell'istituto per il marketing. Disegno di legge n. 376 /02

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2002) 4851 Oggetto: Aiuti di Stato/ Italia (Piemonte) Aiuto N 145/2002 Aiuto a favore dell'istituto per il marketing. Disegno di legge n. 376 /02 Signor Ministro, Mi pregio informarla che la Commissione non ha sollevato obiezioni, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, in merito alla misura di aiuto in oggetto. La decisione della Commissione si fonda sulle seguenti considerazioni. I. PROCEDIMENTO Con lettera del 4 marzo 2002, protocollata il 5 marzo 2002, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, la legge regionale di cui all'oggetto. Con lettera del 19 agosto 2002, protocollata il 20 agosto 2002 e con lettera del 5 novembre 2002, protocollata il 6 novembre 2002 la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha trasmesso complementi d'informazione sull aiuto in esame. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I ROMA Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles - Belgio Telefono: centralino 32 (0) Telex: COMEU B Indirizzo telegrafico: COMEUR Bruxelles

2 II. DESCRIZIONE II.1 Fondamento giuridico Legge Regionale n. 376/ 2002 Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte II.2 Obiettivo dell'aiuto Promuovere i prodotti agroalimentari di qualità. II.3 Beneficiari Aziende agricole che producono, trasformano o commercializzano prodotti agroalimentari e relative associazioni e consorzi. L'istituto per il marketing con riguardo all'aiuto per la costituzione e alle attività istituzionali descritte di seguito. II.4 Singole misure L'aiuto è concesso all'istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari, o per il suo tramite, ai fini della realizzazione di: - attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale nonché ricerche di mercato per conto e a favore della Regione; - iniziative di promozione e pubblicitarie dei prodotti agroalimentari della Regione in Italia e all'estero; - ricerche e studi di mercato; - attività di consulenza tecnica. II. 5 Intensità dell'aiuto Per la partecipazione a fiere, e spese connesse, e per ricerche di mercato e attività di consulenza tecnica: fino al 100 % dei costi ammissibili, con un massimale di per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti concessi ad imprese che rientrano nella definizione della Commissione di piccole e medie imprese 1, il 50% dei costi ammissibili, se quest ultimo importo è superiore al primo. Per le campagne pubblicitarie: il 50% delle spese ammissibili. Per la costituzione dell'istituto: il massimale è di per un periodo di tre anni, conformemente al regolamento 69/ Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del , pag. 39.

3 II.6 Durata Fino al II.7 Stanziamento III. VALUTAZIONE Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. III.1 Costituzione dell'istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari e attività di informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale nonché ricerche di mercato per conto e a favore della Regione a) Aiuto per la costituzione dell'istituto. L'aiuto per la costituzione dell'istituto non è una attività legata alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti dell Allegato I del trattato. Tale aiuto è concesso alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis") 2, e non può pertanto superare EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito. b) Informazione istituzionale nel campo della valorizzazione del territorio rurale nonché ricerche di mercato per conto e a favore della Regione L'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari è un'istituzione di natura privatistica formata da consorzi, enti pubblici, organizzazioni agricole, associazioni dei produttori, fondazioni bancarie e aziende. Possono essere soci dell'istituto tutti i soggetti sopra indicati, senza restrizioni. La Regione potrà incaricare l'istituto di svolgere alcune iniziative inerenti la promozione del territorio, quali: - divulgazione di dati riferiti ad attività di ricerca e sperimentazione; - informazioni sulle caratteristiche di politiche promosse dalla Regione in ordine al miglioramento della qualità dei prodotti ovvero il funzionamento di sistemi di rintracciabilità; - studi di mercato utili nello svolgimento da parte della Regione delle funzioni di definizione delle politiche del settore; 2 GU L 10 del , pag. 30.

4 - sondaggi di opinione circa le evoluzioni e le tendenze dei consumatori; - campagne di educazione alimentare. Tali incarichi verranno assegnati all'istituto soltanto quando l'offerta di mercato da esso prodotta è la più vantaggiosa, previa verifica delle condizioni offerte da altri fornitori di servizi. Le autorità regionali hanno garantito che provvederanno a dare adeguata pubblicità a tali iniziative, così che il mercato dei servizi rimanga aperto alla concorrenza e sia possibile accertare l'imparzialità delle procedure di gara. Le attività sopra elencate non sono di natura economica. Nell'esercizio di tali attività l'istituto agirà a favore e/o per conto della Regione. Il contributo ai costi delle attività non economiche di cui sopra non si configura pertanto come un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. III.2 Ricerche di mercato, attività di consulenza tecnica, promozione e pubblicità Il sostegno finanziario a favore di queste attività sembra a prima vista costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le misure, finanziate con fondi regionali, favoriscono talune imprese piemontesi del settore dei prodotti agroalimentari di qualità, promuovendone le vendite. Esse potrebbero pertanto falsare la concorrenza 3 e incidere sugli scambi tra Stati membri. Il divieto concernente gli aiuti di Stato di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato non è tuttavia incondizionato. Nel valutare le singole misure di aiuto sopra descritte, la Commissione applica le disposizioni seguenti. III.2.1 Ricerche di mercato Le attività correlate alle ricerche di mercato, allo sviluppo dei prodotti e alla definizione di norme di produzione sono contemplate nella sezione 13 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del , pag. 17). Secondo il punto 13.2 dei suddetti orientamenti, possono essere autorizzati aiuti per coprire i costi di studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli. L importo globale dell aiuto non dovrebbe superare per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti concessi ad imprese che rientrano nella definizione della Commissione di piccole e medie imprese 4, il 50% dei costi ammissibili, se quest ultimo importo è superiore al primo. 3 Si veda la sentenza della Corte di giustizia, secondo la quale allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (punti 11 e 12, causa C-730/79, ECR [1980] 2671). 4 Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del , pag. 39.

5 La misura in esame risponde a tali requisiti. Il rispetto del massimale dell aiuto sarà verificato dalla Regione mediante un autocertificazione del beneficiario 5 e controlli a campione. III.2.2 Misure di consulenza tecnica Le misure di consulenza tecnica riguardano la definizione di accordi e partnership commerciali. Conformemente al punto 14 degli orientamenti, l importo globale degli aiuti concessi nell ambito di questa sezione non può superare EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione della Commissione di piccole e medie imprese 6, il 50% dei costi ammissibili, se quest ultimo importo è superiore al primo. Ai fini del calcolo dell importo dell aiuto si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi. Le autorità si sono inoltre impegnate ad offrire questo tipo di servizio, sulla base di condizioni oggettivamente definite, a tutti gli operatori regionali ammissibili. Per beneficiare di tale servizio, pertanto, gli operatori non dovranno aderire all Istituto. Eventuali contributi ai costi amministrativi del gruppo o dell organizzazione di cui trattasi saranno limitati ai costi della prestazione, dopo aver detratto l ammontare dell aiuto. II.2.3 Misure pubblicitarie Le misure pubblicitarie rispondono a tutti i criteri, di seguito specificati, definiti negli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato 7. Criteri negativi Le autorità italiane hanno adeguatamente dimostrato che la misura non costituisce un infrazione all articolo 28 del trattato CE. Le campagne pubblicitarie sono organizzate, direttamente o indirettamente, sul mercato di un altro Stato membro o sul mercato interno. In quest ultimo caso le campagne sono rivolte ai visitatori della regione, incoraggiandoli a provare prodotti locali ed eventualmente a visitare le aziende di produzione. In ogni caso, il riferimento all origine del prodotto è assolutamente secondario rispetto al messaggio principale trasmesso ai consumatori e non costituisce il motivo principale per cui si consiglia di acquistare il prodotto. La campagna pubblicitaria è incentrata esclusivamente sulle caratteristiche oggettive dei prodotti, i metodi di produzione, ecc. 5 Secondo le informazioni fornite l autocertificazione, resa a norma della legge del n. 445, produce pieni effetti giuridici e comporta la responsabilità penale del dichiarante. 6 Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ( GU L 10 del , pag. 33). 7 GU C 252 del , pag. 5.

6 Le autorità italiane hanno assicurato che, ai sensi del paragrafo 18 dei citati orientamenti, saranno rispettati tutti i principi di cui al paragrafo 19 degli stessi, risultanti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le autorità italiane hanno inoltre adeguatamente dimostrato che la misura non viola il diritto comunitario derivato. Esse hanno esplicitamente confermato che le campagne pubblicitarie rispetteranno le disposizioni di cui all articolo 2 8 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità 9 (secondo il punto 26 degli orientamenti citati). La misura non si riferisce a imprese specifiche. Criteri positivi La misura prevede la commercializzazione di: - produzioni agricole in eccedenza o specie sottoutilizzate; - produzioni nuove o sostitutive non ancora eccedentarie; - prodotti di elevata qualità, compresi prodotti elaborati od ottenuti con metodi rispettosi dell ambiente; - prodotti la cui offerta provenga da aree con svantaggi strutturali o naturali ovvero soggette a vincoli ambientali; - prodotti la cui offerta provenga da piccole e medie imprese (PMI) rispondenti alla definizione del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese 10. L aliquota dell aiuto diretto non deve superare il 50% delle spese (paragrafo 60 degli orientamenti). Le imprese del settore in causa dovranno contribuire almeno nella misura del 50% alle spese, tramite contributi volontari o mediante la riscossione di oneri parafiscali o di contributi obbligatori. 8 L articolo 2, paragrafo 1, della direttiva specifica che l'etichettatura e le relative modalità di realizzazione comprese la promozione e la pubblicità dei prodotti suddetti - non devono essere tali da indurre in errore l'acquirente, specialmente: i) per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto alimentare e in particolare la natura, l'identità, le qualità, la composizione, la quantità, la conservazione, l'origine o la provenienza, il modo di fabbricazione o di ottenimento, ii) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede, iii) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche. 9 GU L 109 del , pag Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del , pag. 33).

7 III.2.3 a) In merito alla pubblicità di prodotti di qualità Le campagne promozionali sono autorizzate alle condizioni stabilite al punto 4.2 degli orientamenti citati, e segnatamente: 1. l iniziativa riguarda prodotti che rispondono a particolari requisiti di qualità e che sono protetti dalla normativa comunitaria, quali i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o ad indicazione geografica protetta (IGP), secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio , i prodotti che recano indicazione dei metodi di produzione biologici rispondenti ai requisiti del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari 12, e i vini prodotti in regioni determinate in conformità degli articoli del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo; 2. i riferimenti all origine corrisponderanno esattamente a quelli registrati presso la Comunità; 3. le iniziative pubblicitarie si riferiranno unicamente alla DOP o IGP di cui trattasi e non ad un eventuale marchio o logo, tranne nel caso cui tutti i produttori della stessa DOP o IGP siano autorizzati ad utilizzarlo; 4. non verrà enfatizzata l origine nazionale o regionale della DOP o IGP né sarà fatta alcuna asserzione, esplicita o implicita, circa la superiorità della DOP o IGP oggetto della campagna rispetto alle DOP o IGP di altri Stati membri. 5. non saranno espressi giudizi negativi sui prodotti di altri Stati membri. III.2.3 b) In merito all informazione pubblicitaria sulla rintracciabilità Le autorità italiane si sono impegnate a rispettare tutte le condizioni indicate ai punti 42, 43 e 44 degli orientamenti citati, ovvero: - la campagna si limiterà ad illustrare le modalità di funzionamento del sistema; - si eviterà di sottolineare che prodotti di una determinata origine presentano caratteristiche speciali grazie all esistenza di un sistema di rintracciabilità, quando invece essi soddisfano semplicemente i pertinenti requisiti di legge applicabili alla commercializzazione di tutti i prodotti analoghi. A questo stadio della valutazione la campagna pubblicitaria soddisfa i criteri sopra specificati. La Commissione prende tuttavia atto del fatto che le autorità italiane hanno assicurato che invieranno campioni del materiale pubblicitario. 11 GU L 208 del , pag GU L 198 del , pag. 1.

8 III. 2.4 Iniziative promozionali La partecipazione a fiere, e spese correlate, è contemplata al punto 14 degli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e soddisfa tutti i requisiti ivi stabiliti, ovvero: - l aiuto è concesso fino al 100 % dei costi ammissibili, per un massimale di per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati ad imprese che rientrano nella definizione della Commissione di piccole e medie imprese 13, il 50% dei costi ammissibili, se quest ultimo supera il primo importo; il rispetto di tale massimale sarà verificato dalla Regione mediante l autocertificazione dei beneficiari e controlli casuali; - i servizi in esame saranno offerti a tutti gli operatori ammissibili. Qualora le iniziative siano attuate da prestatori di servizi, la selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni della direttiva 92/50, ove pertinente, e in ogni caso secondo i principi di trasparenza. A tali iniziative verrà assicurata adeguata pubblicità, a beneficio di tutti i potenziali offerenti, così che il mercato dei servizi rimanga aperto alla concorrenza e sia possibile accertare l'imparzialità delle procedure di gara. Eventuali contributi ai costi amministrativi dei fornitori di servizi saranno limitati ai costi della prestazione. Soltanto i costi direttamente correlati alla realizzazione delle iniziative promozionali saranno ammessi al finanziamento. Inoltre, qualora le campagne si svolgano in paesi terzi, le autorità italiane si sono impegnate a rispettare i criteri definiti nel regolamento (CE) n. 2879/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, recante modalità d applicazione del regolamento (CE) n. 2702/1999 del Consiglio 14 relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nei paesi terzi 15. Provvedimento di attuazione Le autorità italiane hanno assicurato che il provvedimento di attuazione, che stabilisce le modalità e i criteri per l attuazione della legge 376/02, riprodurrà unicamente le condizioni e modalità fissate nella presente decisione. IV. CONCLUSIONE Poiché la misura è conforme agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti di cui all allegato I del trattato nonché di determinati prodotti non compresi in detto allegato, essa può essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. La Commissione ha pertanto deciso di considerare l aiuto compatibile con il trattato CE. 13 Regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del , pag GU L 327 del , pag GU L 333 del , pag. 63.

9 Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura Direzione Legislazione agricola Ufficio L 130 5/120 B-1049 Bruxelles (fax (+322) ). Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia alta considerazione. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

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