COMMISSIONE EUROPEA. Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche
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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2013) 295 final Oggetto: Aiuti di Stato /Italia (Marche) SA (2012/N) Contributi per le opere irrigue dei consorzi di bonifica delle Marche Signor Ministro, mi pregio informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito alla misura in oggetto, dato che essa è compatibile con il trattato sul funzionamento dell Unione europea. Nell'adottare tale decisione la Commissione ha tenuto conto di quanto segue. PROCEDIMENTO (1) Con messaggio di posta elettronica del 19 novembre 2012, protocollato lo stesso giorno, la Rappresentanza permanente d'italia presso l'unione europea ha notificato alla Commissione il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. DESCRIZIONE DEL REGIME Titolo (2) Contributi per i lavori d'irrigazione dei Consorzi di bonifica delle Marche. Finalità (3) Gli impianti irrigui realizzati nel corso di diversi decenni necessitano di miglioramenti continui che, in particolar modo, ne preservino e aumentino lo stato di efficienza, ne elevino il livello tecnologico e ne permettano il perseguimento di politiche di risparmio della risorsa acqua. S.E Giulio Terzi di Sant'Agata Ministero degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina, Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)
2 Descrizione del regime (4) I Consorzi di bonifica sono enti pubblici economici le cui attività, poteri e struttura sono disciplinati dall'articolo 862 del codice civile, dal regio decreto n. 215/1933 (e le sue modifiche) e dalle leggi regionali. (5) I Consorzi di bonifica sono incaricati della gestione, della manutenzione e del controllo degli impianti e delle attrezzature idrauliche pubbliche (le opere di sistemazione idraulica e di gestione delle risorse idriche - impianti per la distribuzione, raccolta, deviazione delle acque, ecc. - destinate a ridurre e prevenire i rischi idraulici e gli impianti per la salvaguardia ambientale) su tutto il territorio nazionale che è ripartito tra i diversi Consorzi. (6) L'attività dei Consorzi è esercitata su territori delimitati (detti comprensori di bonifica) la cui estensione è stabilita con leggi regionali. I Consorzi esercitano la loro attività su 18 milioni di ettari, rispetto ad una superficie nazionale di 30 milioni di ettari (fonte Eurostat) di cui il 60% è costituito da colline e da montagne (fonte Eurostat). Tutti i proprietari (pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche, che vi esercitino un'attività economica o semplici residenti) di beni immobili situati nei comprensori sono obbligatoriamente associati ai Consorzi. (7) Il regime in oggetto prevede i seguenti interventi nella rete d'irrigazione pubblica della Regione Marche: - adeguamento degli impianti di distribuzione finalizzato alla riduzione delle perdite della risorsa idrica tramite il risanamento o l'ammodernamento degli impianti esistenti; - opere accessorie funzionali esclusivamente alla razionalizzazione del sistema irriguo esistente finalizzate a migliorare la funzionalità gestionale e la riduzione dei consumi idrici irrigui; - l'installazione di sistemi di misurazione dei volumi idrici o di sistemi di automazione e telecontrollo dei sistemi irrigui finalizzati al monitoraggio e alla riduzione dei volumi, nonché alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell'uso irriguo della risorsa acqua. (8) Secondo le autorità italiane questo regime non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La notifica è stata effettuata soltanto per rafforzare la certezza del diritto. (9) Le autorità italiane hanno confermato la conformità e complementarità di questo regime di aiuti con il piano di sviluppo rurale PSR- delle Marche 1. Base giuridica (10) Regio decreto 215/1933. (11) Legge regionale delle Marche n. 13/85 "Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica". 1 C (2008) 724 del
3 (12) Decisione della Giunta Regionale del 1 ottobre Dotazione (13) La dotazione totale prevista per il regime di aiuti ammonta a ,46 EUR. Beneficiari (14) I beneficiari diretti di tali aiuti sono Consorzi di bonifica (cfr. supra paragrafo 5) attivi sul territorio della Regione Marche gestori di sistemi d'irrigazione. I beneficiari indiretti sono i membri dei Consorzi e i proprietari terrieri situati nella zona in cui sono esercitate le azioni condotte dai Consorzi nell'ambito di tale regime. (15) Il numero di beneficiari previsto è inferiore a 10. La sovvenzione Forma (16) Si tratta di una sovvenzione diretta. Durata (17) Il regime è applicabile fino al 31 dicembre Intensità (18) Secondo le informazioni inviate dalle autorità italiane, il tasso massimo è del 100% dei costi ammissibili. Cumulo (19) La sovvenzione non può essere cumulata con un altro aiuto concesso con la stessa finalità. VALUTAZIONE Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (20) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE "sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (21) Al momento della valutazione degli aiuti di Stato anzitutto occorre verificare se ciò implica o meno l'utilizzazione di risorse pubbliche. Nella presente fattispecie questa condizione è senz'altro soddisfatta. La legge quadro prevede che lo Stato sostiene finanziariamente i consorzi. (22) In secondo luogo, il regime deve procurare un vantaggio in particolare ad alcune imprese. A tal proposito, in questo caso, occorre stabilire una distinzione tra i beneficiari diretti e indiretti della misura: i primi sono i consorzi di bonifica medesimi, mentre i beneficiari indiretti sono i membri di questi ultimi. 3
4 (23) Al fine di soddisfare la seconda condizione, occorre stabilire che i consorzi di bonifica sono imprese attive su un determinato mercato. L'analisi della legge quadro e le informazioni fornite dalle autorità italiane portano a pensare diversamente. (24) Le autorità italiane hanno confermato che tutti i fondi versati dallo Stato si concentrano soltanto sugli interventi relativi alle sezioni delle reti irrigue pubbliche interessate, cioè gli interventi al di fuori del ripristino delle zone che sono generalmente effettuati dallo Stato. Nelle sezioni delle reti irrigue pubbliche non c'è concorrenza tra i Consorzi e altri operatori privati. Per legge, la competenza dei Consorzi è al tempo stesso esclusiva e obbligatoria: in altre parole i Consorzi operano come subappaltatori dello Stato. Lo Stato italiano ha riconosciuto che le attività esercitate dai Consorzi hanno utilità pubblica e sono destinate all'interesse generale della società. Ciò induce a ritenere che, nel caso di un Consorzio, la seconda condizione non è soddisfatta. Di conseguenza, per quanto riguarda i Consorzi di bonifica stessi, sulla base di informazioni trasmesse dalle autorità italiane, questa misura non è un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. (25) D'altro canto, i membri beneficiano del miglioramento e dell'ammodernamento dei sistemi d'irrigazione e degli impianti che sono sotto la responsabilità dei consorzi. Di conseguenza, la seconda condizione in relazione ai membri del Consorzio è soddisfatta. (26) La misura favorisce queste imprese in quanto viene concessa una sovvenzione quando esse creano dei sistemi che combinano agricoltura e silvicoltura sui medesimi terreni. Infine, essa incide sugli scambi e pertanto può falsare la concorrenza, considerato che i settori agricolo e silvicolo sono aperti alla concorrenza nell'ambito dell'unione. (27) La terza condizione è che il vantaggio conferito dalla misura sia selettivo, cioè che favorisca talune imprese o talune produzioni. Nel caso di un consorzio di bonifica tale condizione non è soddisfatta. La misura è a beneficio di tutti i proprietari fondiari della zona rimessa in pristino, indipendentemente dalla loro attività economica, compresi quelli che non hanno alcun tipo di attività economica. Si tratta di un obiettivo di pubblica utilità e non di un'attività economica in quanto tale e di conseguenza il fatto che tutti i proprietari di terreni ne beneficiano, indipendentemente dal fatto che esercitino un'attività economica o meno, garantisce l'assenza di selettività della misura. Il fatto che tutti i proprietari beneficiano della misura conferma che i proprietari agricoli non sono favoriti più degli altri proprietari. Poiché in passato tale questione ha già costituito oggetto di decisione da parte della Commissione 2 questo elemento indica che la misura non è selettiva e pertanto non costituisce un aiuto. (28) Come già concluso dalla Commissione in precedenza in altri casi riguardanti Consorzi di bonifica 3, dato che né la seconda condizione relativamente ai Consorzi di bonifica, né la terza relativamente ai membri sono soddisfatte non è 2 3 Caso N 116/2006, paragrafo 16 e caso N 559/2008, paragrafo 21. N 559/2008 -Decisione C(2009) 4151 del e N 116/2006 Decisione C(2007) 3097 del
5 necessario valutare l'esistenza della quarta, cioè che la misura falsa la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri. CONCLUSIONE (29) Di conseguenza, la Commissione ha deciso di considerare che le misure di cui trattasi non costituiscono un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. (30) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della presente. Qualora non riceva una richiesta motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera, nella lingua facente fede, sul sito: La domanda dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Direzione della legislazione agricola Ufficio: Loi 130 5/116 B-1049 BRUXELLES Fax: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione Dacian CIOLOŞ Membro della Commissione 5
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